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  • ADMIN
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Inviato

no, no, una direttiva UE ha forza di legge http://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_dell'Unione_europea

Io sto facendo riferimento a questo:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/proposal_annex_en.pdf

non è una direttiva come si evince dal titolo: Accompanying document to the Proposal for a directive on consumer rights. Quindi un documento relativo ad una proposta di direttiva (del 2008).


  • ADMIN
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Inviato

Comunque la direttiva pare esistere:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm

Interessanti alcuni articoli:

(24) A public auction implies that traders and consumers
attend or are given the possibility to attend the auction
in person. The goods or services are offered by the trader
to the consumer through a bidding procedure authorised
by law in some Member States, to offer goods or services
at public sale. The successful bidder is bound to purchase
the goods or services. The use of online platforms for
auction purposes which are at the disposal of consumers
and traders should not be considered as a public auction
within the meaning of this Directive.

Quindi se un'asta prevede la sola modalità "elettronica" non è equiparata ad un'asta "regolare".

Article 16: Exceptions from the right of withdrawal

(k) contracts concluded at a public auction;

ovvero si conferma l'assenza del diritto di recesso per le aste "regolari"



Inviato (modificato)

Ciao.

Mi sono letto la Direttiva un pò più approfonditamente e vorrei aggiungere le seguenti riflessioni.

Prima però vorrei replicare a vichydog su questa Sua riflessione (post n. 24)

"La Direttiva EU ha chiaramente escluso il diritto di recesso per acquisti a distanza dalle aste pubbliche (Art 16 lett. K), salvo se l'asta pubblica si svolge utilizzando piattaforme elettroniche online (Art. 24).

Intanto non vedo come si possa interpretare in questo modo il testo della Direttiva.

Quello che Tu indichi come art. 24 con è affatto l'art. 24 della Direttiva (articolo che pure esiste ma che si occupa di "sanzioni") ma è il punto 24 della Direttiva che attine alla parte relativa alle considerazioni che precedono il contenuto dispositivo o normativo della Direttiva stessa.

La considerazione del punto 24 non dispone affatto che il diritto di recesso debba essere riconosciuto alle aste pubbliche online, sia perchè non lo riporta esplicitamente, sia in quanto tale considerazione non è poi recepita nel contenuto normativo della Direttiva.

Ma veniamo all'art. 16 lett.k della direttiva che è la chiave del problema.

Questo articolo, nella traduzione italiane, riporta quanto segue:

Art. 16 - Eccezioni al diritto di recesso.

Gli Stati Membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli artt. da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dai locali commeciali relativamente a:

(k) i contratti conclusi in un'asta pubblica."

Quindi non vi è dubbio che l'articolo in esame prenda in considrazione l'asta pubblica che si svolge "a distanza".

Rileggendo l'incipit dell'art. 16, non è affatto chiaro se esso voglia affermare, disporre o semplicemente limitarsi a prendere atto che gli Stati Membri "non prevedono il diritto di recesso ecc." .

La norma però, scritta in questo modo, a mio modesto avviso ha un significato "strano".

Si vuole solo affermare che gli Stati Membri non prevedono il diritto di recesso in una serie di ipotesi contrattuali? Bah...questo già lo sappiamo.

Sarà il "solito" problema della traduzione?

Andiamo allora a prenderci il testo dell'art. 16 dalla Direttiva in inglese, una delle tre lingue (oltre al francese e tedesco) con cui si redigono gli atti della U.E., che poi vengono tradotti nelle 23 lingue ufficiali.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:EN:PDF

"Member States shall not provide for the right of withdrawal set out in Articles 9 to 15 in respect of distance and off-premises contracts as regards the following:

(k) contracts concluded at a public auction;"

Qui la truduzione in italiano più appropriata non sembra essere quella sopra riportata, bensì la seguente:

"Gli Stati membri non devono prevedere il diritto di recesso stabilito negli articoli da 9 a 15 in materia di distanza e contratti (stipulati) fuori dei locali commerciali per quanto riguarda i seguenti:

(k) contratti conclusi in asta pubblica.

Se la traduzione fosse quella proposta, l'articolo 16 avrebbe anche un senso compiuto (e normativo) che diversamente, con la prima traduzione, non mi pare che abbia.

Sarebbe opportuno l'intervento di qualche anglofono, possibilmente avvezzo alla prosa giuridica, per sapere se il senso della traduzione prospettato è corretto.

Aggiungo infine, per rispondere ad un'altra riflessione di vickydog, che non capisco per quale motivo i "consumatori" che partecipano online ad un'asta, dovrebbero godere del diritto di ripensamento, mentre quelli che vi partecipano sempre "a distanza", ma mediante offerte telefoniche-fax e/o postali, non dovrebbero avere questo diritto.......

Che senso ha?

Saluti. :hi:

Michele

Modificato da bizerba62

Inviato

The use of online platforms for
auction purposes which are at the disposal of consumers
and traders should not be considered as a public auction
within the meaning of this Directive.

Quindi se un'asta prevede la sola modalità "elettronica" non è equiparata ad un'asta "regolare".

Should non be considered = non sarebbe considerata .....

A mio parere nessuna asta, escluse quelle di ebay, è solo elettronica. A tutte si può partecipare LIVE ma tutte sono battute in sala con pubblico presente. La partecipazione live è un di più offerto a chi non è presente e non fa offerte per posta o per telefono.

  • ADMIN
Staff
Inviato

Should not be considered io lo traduco come "non deve essere considerata".

Non sempre mi sembra sia prevista la parte in sala, pensa a come erano quelle di globalaste.


Inviato

Wag- online mi pare esclusivamente sul web. Si possono fare offerte via internet prima, e poi con il live.

Mi pare l'unico caso per ora.

Kunker fa delle aste e- ma accetta anche offerte per posta. Comunqe specifica che accetta reclami e restituzioni solo per difetti non segnalati.

Altre case che fanno aste solo via internet non mi pare di averne trovate

Inviato (modificato)

...A volte CNG, poi Artemide per es spesso fa aste solo elettroniche.

Cmq personalmente interpreto " l’uso, a fini d’asta, di piattaforme online messe a disposizione di consumatori e professionisti non dovrebbe essere considerato un’asta pubblica ai sensi della presente direttiva "

non se l'asta si svolge esclusivamente per mezzo di piattaforme elettroniche (CoreTech per es.). Ma quando se ne serve (quindi anche insieme ad altre modalità). E che il diritto di recesso in tali casi riguarda coloro che hanno adoperato tale piattaforma per gli acquisti online (non i clienti mail bidding ad es.)

Bizerba il passo da riportare in Inglese, se vuoi, è il punto 24. Non il 16k !! :) Quest'ultimo è pacifico che escluda le aste. Ma il punto cruciale è il 24

:)

Modificato da vickydog

Inviato

"Bizerba il passo da riportare in Inglese, se vuoi, è il punto 24. Non il 16k".

Beh allora siamo tranquilli...il punto 24 non è un articolo della Direttava.....ma solo una considerazione presupposta che, a quanto pare, non ha avuto alcun riflesso normativo nel corpo degli articoli del provvedimento.

Continuo a non capire (e nessuno me lo ha ancora spiegato) perchè secondo la Tua interpretazione si dovrebbe doscriminare chi partecipa per posta, telefono o fax ad un asta rispetto a chi vi partecipa online.

Qualcuno mi spiega che differenza c'è, se parliamo di tutela del consumatore, tra partecipare ad un asta con la prima modalità (posta/fax/mail) oppure con la seconda (piattaforma online)?

Fra l'altro, in occasione di aste "miste" (a. posta/fax/mail e online; oppure b. battute in sala/posta fax/telefono e online) assisteremmo ad una stuazione paradossale: il diritto di ripensamento sarebbe prerogativa solo della categoria degli "aggiudicatari telematici" e non invece di tutti gli altri aggiudicatari............

Una conseguenza che, francamente, mi pare giuridicamente grottesca.

Saluti. :hi:

Michele

P.S. Ho spesso la netta sensazione che chi scrive queste normative abbia la testa fra le nuvole e viva in un contesto avulso dalla realtà......ma sapranno almeno come funziona un'asta? Mah.


Inviato

Ho spesso la netta sensazione che chi scrive queste normative abbia la testa fra le nuvole e viva in un contesto avulso dalla realtà......ma sapranno almeno come funziona un'asta? Mah.

Non credo sappiano come funziona un'asta.

Ma non solo non sanno come funziona un'asta, non sanno molte altre cose.

Per esempio, come sostiene mia moglie, ministre e mogli dei loro colleghi, non vanno a fare spesa al mercato. altrimenti non ci racconterebbero tutte le idiozie sull'andamento dell'economia che ci raccontano.

Inviato

Continuo a non capire (e nessuno me lo ha ancora spiegato) perchè secondo la Tua interpretazione si dovrebbe doscriminare chi partecipa per posta, telefono o fax ad un asta rispetto a chi vi partecipa online.

Bizerba, nuovamente, non è un'interpretazione mia. E' la conclusione del portavoce del parlamento europeo

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20110622BKG22276/html/Consumer-rights-what-the-new-rules-will-mean oppure http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-675_en.htm

Ci sentiamo quando ci sono novità. Dal post #1 non si è avanzato gran che, credo si sia parecchio cercato di screditare fonti, delegittimare utenti, sollevare eccezioni... più che altro. Vabbene che è un forum di discussione :) Farebbe bene un po' più di "unbiased judgement" ;)

"Questa" è una mia interpretazione.

:hi:


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