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Inviato

Ho letto attentantamente la Direttiva Europea 2011/83/Ue sui Diritti dei Consumatori approvata nell’ottobre 2011 (*).

Non sono un pretore, perciò mi limito a riportare testualmente alcuni aspetti che possono riguardare i collezionisti acquirenti di aste online relativamente al diritto di recesso.

E' pur vero che "non è previsto il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente ai contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica". (Art 16 lett. K)

"Però l’uso, a fini d’asta, di piattaforme online messe a disposizione di consumatori e professionisti non dovrebbe essere considerato un’asta pubblica ai sensi della presente direttiva" (Art. 24)

Pertanto gli acquirenti in siti di aste online potranno beneficiare del diritto di recesso sui beni acquistati, purché il venditore sia venditore professionista (**) (quindi privati esclusi attenzione a Ebay!).

La precisazione di cui sopra compare anche sui commenti pubblicati sui media specializzati in e-comemrce, di cui cito ad es.: MailUp http://blog.mailup.it/2012/03/la-nuova-direttiva-europea-sui-diritti-dei-consumatori-in-sintesi/ da cui ho tratto la citazione finale (**)

e Biblos http://biblos.dgline.it/news/acquisto-e-vendita-dei-prodotti-digitali-le-norme-europee/

(*) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:IT:PDF

Aggiungo che una nota casa Spagnola mi ha appena riconosciuto (anzi essa stessa ha proposto) tale diritto che ho applicato su una moneta dubbia.

Essendo piuttosto difficile e onerosa la restituzione di una moneta per motivi di autenticità, quantomeno "mi piacerebbe" che in Italia ci fossero dei punti chiari, in un senso o in un altro, e univoci, una volta tanto :)


Inviato

Ciao.

"Aggiungo che una nota casa Spagnola mi ha appena riconosciuto (anzi essa stessa ha proposto) tale diritto che ho applicato su una moneta dubbia."

Il diritto di recesso di cui parla la Direttiva non è quello che la nota Casa spagnola Ti ha riconosciuto.

Il diritto di recesso di cui alla Direttiva europea, che nel nostro ordinamento è conosciuto anche con il termine di "Diritto di ripensamento", è accordato al consumatore a prescindere da qualunque ragione oggettive o motivazione soggettiva ma solo per il fatto che il consumatore, nel tempo previsto dalla normativa, abbia cambiato idea e non intenda più perfezionare l'acquisto.

Nel caso della ditta spagnola, le ragioni del Tuo recesso si fondano non sul semplice Tuo ripensamento dell'acquisto (non voglio più quella moneta!) ma su motivazioni che attengono ad un dubbio sulla qualità e/o originalità dell'acquisto.

In questo caso il recesso non è la conseguenza di un ripensamento ma si fonda su ragioni obbiettive (così mi sembra almeno di capire da quello che hai scritto).

A me pare che la Direttiva, sebbene al punto 24 delle premesse sembra far intendere che il recesso "puro e semplice" si dovrebbe (viene usato il condizionale) riconoscere anche alle aste pubbliche che si svolgono sul web, all'art. 16 lettera k è tuttavia esplicita nello stabilire che il diritto di recesso è escluso nelle aste pubbliche.

E ciò, devo dire, mi pare ovvio.

Se si consentisse all'aggiudicatario di recedere "puramente e semplicemente", dall'acquisto, si genererebbe un caos facilmente intuibile.

Esempio: Tizio si fa prendere la mano e rilancia oltre le sue possibilità per accapparrarsi una moneta.

Una volta che se l'è aggiudicata, rendendosi conto che non la può prendere, comunica alla casa d'aste nei termini di legge il suo recesso e lascia la moneta.

D'altro canto, la casa d'aste dovrebbe accettare di buon grado il recesso dell'aggiudicatario, se esso sarà comunicato nei termini di legge.

Facile capire a quale "casino" si arriverebbe se si accordasse il diritto di ripensamento all'aggiudicatari delle aste pubbliche.

Altro discorso è che la casa d'asta sia disponibile a risolvere problemi con gli aggiudicatari per monete "dubbie"......qui però il diritto di ripensamento della Direttiva non c'estra nulla.

Saluti.

Michele

.


Inviato

Nel caso della ditta spagnola, le ragioni del Tuo recesso si fondano non sul semplice Tuo ripensamento dell'acquisto (non voglio più quella moneta!) ma su motivazioni che attengono ad un dubbio sulla qualità e/o originalità dell'acquisto.

Il mio è un semplice episodio e non "fa testo".

Comunque preciso meglio la risposta della casa Spagola che è stata: "Poiché la nostra casa non vuole che un cliente tenga una moneta che non gradisce, può spedircela indietro con allegate istruzioni su come rifonderle quanto pagato"

Passando alle considerazioni personali, che fanno ancora meno testo..

Trovo personalmente la cosa molto apprezzabile. Nessun collezionista serio è interessato ad abusarne, se non una quota ridottissima, pari a quella comunque che non paga i lotti aggiudicati; e chi lo fa per "turbare" un'asta può essere bandito dai circuiti (anche perché è un reato)

Può invece avere un ritorno positivo per le stesse case. Parlando per me stesso, mi trovo ad acquistare più agevolmente se so che posso restiuire una moneta (o un altro oggetto) che non ho mai visto dal vivo, toccato e rigirato nelle mani, giudicandolo sullo schermo del pc, a volte sulla base di foto non eccelse e nelle quali (salvo eccezioni) non vedo il lato del bordo, la sua tridimensionalità e la sua vera luce.

Prendo poi a prestito un caso molto diverso, ma che può far riflettere, quello di Ikea o di altre ditte di enorme successo internazionale, le quali non temono affatto il ripensamento, anzi lo riconoscono serenamente persino su oggetti acquistati non già a distanza, ma di persona dentro i loro negozi. Vendono molto di più di quanto resogli.


Inviato (modificato)

Ciao.

"Comunque preciso meglio la risposta della casa Spagola che è stata: "Poiché la nostra casa non vuole che un cliente tenga una moneta che non gradisce, può spedircela indietro con allegate istruzioni su come rifonderle quanto pagato"

Questa è una pratica commerciale che seguono taluni commercianti (la potremo chiamare: "Soddisfatti o rimborsati"...).

E' fuori dagli schemi legali del diritto di recesso e si modella in base alla disponibilità del commerciante ed ai suoi rapporti con la clientela.

Sicuramente è molto apprezzata dalla clientela.....non so quanto possa armonizzarsi con le vendite all'asta (per le cose che ho già scritto in precedenza...).

Si prescinde comunque dai "dubbi" sulla moneta acquistata, ma rimaniamo sempre sul piano della pura soddusfazione personale dell'acquirente.

Mi piacerebbe sentire cosa ne pensino in proposito i commercianti e, in particolare, coloro che esitano le monete all'asta....

"Trovo personalmente la cosa molto apprezzabile. Nessun collezionista serio è interessato ad abusarne, se non una quota ridottissima, pari a quella comunque che non paga i lotti aggiudicati; e chi lo fa per "turbare" un'asta può essere bandito dai circuiti (anche perché è un reato)".

Infatti non mi riferivo ai collezionisti "seri" ma a coloro che, godendo del diritto di recesso "puro e semplice", possono turbare gli incanti rimanendo nella legalità.

E' evidente infatti che se la legge accorda all'aggiudicatario il diritto di ripensamento entro un certo termine dall'acquisto, chi lo esercita (che sia un collezionista "serio" o "non serio" è indifferente, poichè non è richiesta alcuna giustificazione ma solo che si comunichi il recesso entro un certo termine) eserciterebbe unicamente un suo diritto.

"Può invece avere un ritorno positivo per le stesse case. Parlando per me stesso, mi trovo ad acquistare più agevolmente se so che posso restiuire una moneta (o un altro oggetto) che non ho mai visto dal vivo, toccato e rigirato nelle mani, giudicandolo sullo schermo del pc, a volte sulla base di foto non eccelse e nelle quali (salvo eccezioni) non vedo il lato del bordo, la sua tridimensionalità e la sua vera luce."

Certo. Bisogna però anche mettersi nei panni della casa d'aste, che magari avrebbe avuto un altro aggiudicatario (piazzatosi secondo) che poteva non eccepire nulla e tenersi la moneta.

In questo modo la casa d'asta perderà la vendita, perchè l'aggiudicatario non è soddisfatto della moneta (senza altra motivazione) e la restituisce ed il secondo classificato, che forse verrebbe anche contattato per sapere se vuole la moneta, si insospettirà o non sarà più interessato all'acquisto.

Ripeto: se ci sono validi dubbi sulla moneta trovo giusto restituirla e farsi rendere i soldi; ma se è solo un problema che la moneta non piace perchè ha deluso le aspettative.....mi pare eccessico pretendere di restituirla e di farsi rendere i soldi.

"Prendo poi a prestito un caso molto diverso, ma che può far riflettere, quello di Ikea o di altre ditte di enorme successo internazionale, le quali non temono affatto il ripensamento, anzi lo riconoscono serenamente persino su oggetti acquistati non già a distanza, ma di persona dentro i loro negozi. Vendono molto di più di quanto resogli."

Certo. Ma qui parliamo di vendite dirette a prezzo fisso.

Nel nostro caso c'è il problema del meccanismo dell'asta pubblica, che complica le cose e che giustifica l'attuale normativa per la quale il diritto di recesso è escluso.

Saluti.

M.

Modificato da bizerba62

Inviato

Una moneta di un'asta, restituita perchè non piace, è una moneta bruciata che difficilmente verrà ricollocata.

Se, per il collezionista serio, questa opportunità può rivelarsi molto valida - anche se non ne vedo l'utilità, in asta passano generalmente monete belle, sopra la media, ben descritte, ben fotografate, con possibilità di visione dal vivo -, per la casa d'aste poco seria - o per il collezionista poco serio fate vobis :rolleyes: - questa pratica presta il fianco a giochini al rialzo e quant'altro.

Un "secondo arrivato" scafato ed attento ci penserà due volte prima di accettare la moneta.

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Inviato

Le considerazioni sono certamente utili a riflettere.

Che poi si "discuta" tutto in Italia, fa parte del nostro costume.

Tuttavia non bisogna perdere di vista le fonti del diritto (leggi, direttive, sentenze) .


Inviato

"Tuttavia non bisogna perdere di vista le fonti del diritto (leggi, direttive, sentenze)."

Non mi pare che nelle risposte si sia perso di vista il quadro normativo.

Al momento, la Direttiva da Te citata, esclude espressamente che il diritto di recesso sia applicabile alle vendite pubbliche all'asta (art. 16, lettera K).

Quello che potrà succedere in futuro non lo si può ovviamente prevedere, anche se si può ragionevolmente ritenere, per le ragioni già espresse. che il diritto di ripensamento del consumatore non si addica all'asta pubblica.

Saluti. :hi:

Michele


Inviato (modificato)

Gli Stati hanno un certo tempo per "recepire" una Direttiva dell'EU; non deve poi stupire l'abbondante uso della parola "dovrebbe", poiché essa non si sovrappone alle fonti primarie del diritto degli Stati, inoltre non ne conosciamo tutti gli Annessi, ma potremmo forse anche trovarli tutti, volendo :) .

I comunicati stampa dell'Europarlamento, però, mi paiono tutti univoci, ad es. http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20110622BKG22276/html/Consumer-rights-what-the-new-rules-will-mean oppure http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-675_en.htm nell'affermare che "The new rules extend the consumer's right of withdrawal to on-line auctions."

Una curiosità: Il diritto di recesso sulle aste online è già legge in Spagna (*). Gli acquirenti di Soler, Vico, Aureo&C, Hervera si sanno regolare. Il mio caso della restituzione lo testimonia.

(*) http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/proposal_annex_en.pdf

Ciao.

Modificato da vickydog

Inviato

Ciao.

"Gli Stati hanno un certo tempo per "recepire" una Direttiva dell'EU; non deve poi stupire l'abbondante uso della parola "dovrebbe", poiché essa non si sovrappone alle fonti primarie del diritto degli Stati, inoltre non ne conosciamo tutti gli Annessi, ma potremmo forse anche trovarli tutti, volendo."

Giusto per cercare di essere ancora più chiari:

la legislazione italiana attualmente in vigore esclude espressamente che possa essere esercitato il diritto di ripensamento nelle aste pubbliche.

Vedi il D. Lgs.vo 6.9.2005 art 51 lettera “e” (altrimenti detto “Codice del Consumo”).


Campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari di cui agli articoli 67-bis e seguenti del presente Codice; (1)
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta
.

La stessa Direttiva da Te indicata (e non ancora recepita nell'Ordinamento giuridico italiano) prende atto dell'esclusione del diritto di recesso nelle aste pubbliche da parte dei Paesi membri (art. 16 lettera k).

Allo stato dell'attuale della legislazione italiana nonché di quella U.E, dunque, il diritto di recesso (o diritto di ripensamento) è espressamente escluso dalle aste pubbliche.

Per quanto riguada il caso che esponevi, trovo non molto chiaro quanto segue:

Post nr. 1: Scrivi che una Casa d'Aste spagnola Ti ha riconosciuto il diritto di recesso pr una moneta “dubbia”.

Post nr. 2: Ti rispondo che se il Tuo recesso si fonda su un “problema” insito nella moneta, il recesso che Ti è stato accordato non è manifestazione di quello “puro e semplice” del ripensamento, riconosciuto al consumatore entro determinati termini nei contratti a distanza.

Esso è in realtà un “recesso” che la Casa d'aste Ti ha riconosciuto in ragione dei dubbi che hai sollevato sulla moneta, vuoi perchè la stessa Casa conviene con Te sul dubbio, vuoi perchè per motivi di customer care ritiene di accettare il reso e rimborsarTi il corrispettivo.

In questo seconda ipotesi non stiamo però parlando di nulla di nuovo.

Io stesso sono a conoscenza di una discreta casistica di “recessi” riconosciuti da Case d'Asta italiane per monete che l'aggiudicatario ha “contestato”, sia perchè in dubbio di originalità, sia perchè risultate diverse da come presentate (ad es.: monete restaurate ma non dichiarate come tali; monete lavorate al bulino ma non dichiarate come tali ecc.).

In questi casi è evidente che il recesso non è manifestazione del ripensamento puro e semplice dell'aggiudicatario ma risponde ad una precisa e circostanziata contestazione dell'acquirente, che la Casa d'asta ha ritenuto fondata ovvero ha ritenuto comunque di dover accogliere, anche solo per motivi commerciali o per evitare contenziosi.


Post nr. 3. Scrivi che il Tuo è un semplice episodio e non fa “testo”.


Non capisco se non faccia “testo” perchè non è conseguenza del Tuo ripensamento puro e semplice ovvero perchè si fonda invece su un “dubbio” legittimo che riguardava la moneta (da quello che scrivi sarei però propenso ad optare per la seconda possibilità).

Tuttavia riporti anche che la Casa d'Aste spagnola ha accettato la restituzione perchè “non vuole che un Cliente tenga una moneta che non gradisce”.

Questa risposta della Casa d'aste mi pare rientrare più in una discrezionale policy aziendale che non nel riconoscimento del diritto legale di recesso in seguito a puro e semplice ripensamento dell'acquirente.


In questo secondo caso, infatti, la Casa d'Aste dovrebbe accettare la restituzione non perchè è sensibile alla delusione del Cliente ma perchè vi è tenuta per legge!

Però al post nr. 8 scrivi che il diritto di recesso sulle aste online è già legge in Spagna e che il Tuo caso lo testimonia.


Francamente, da quello che hai finora scrtto, il Tuo caso non sembra affatto testimoniare l'esistenza del diritto di ripensamento nelle aste pubbliche spagnole......


Tuttavia non conosco la legislazione spagnola e quindi mi limito ad esprimermi solo sulla nostra.

Non sarebbe male però, ai fini di una migliore comprensione del Tuo caso, se ci precisassi se il Tuo è stato un recesso puro e semplice o se invece hai avanzato alla Casa d'aste dubbi sulla moneta acquistata.

La differenza è, ovviamente, fondamentale, per inquadrare giuridicamente la situazione.

Se poi hai riferimenti normativi precisi (non link di blog) che smentiscono ciò che ho scritto in merito all'esclusione del diritto di recesso nella aste pubbliche regolate dal diritto italiano, Ti sarei grato se volessi riiportarli nella discussione.

Come hai scritto già Tu, è bene confrontarsi con la legislazione vigente e non con le opinioni.

Saluti. :hi:

Michele


Inviato (modificato)

Bizerba,

mi sembra di avere già riportato alcuni punti

1) Il diritto di recesso sulle aste online è già legge (tra gli altri) in Spagna. La fonte è il documento EU http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/proposal_annex_en.pdf si legge a pag 164!

2) una nota casa Spagnola mi ha appena riconosciuto (anzi essa stessa ha proposto) tale diritto di restituzione su semplice volontà del cliente (non invocando la non autenticità) che ho applicato (poi) su una moneta dubbia

3) Al momento la direttiva EU sulla estensione il diritto di recesso del consumatore alle aste online, seppur controfirmato dall'Italia, non è stato ancora recepito (che io sappia) dallo Stato Italiano, come hai giustamente sostenuto è ancora in vigore la vecchia legge del 2005.

4) I commenti alla recente Direttiva UE del 2012 volta ad armonizzare le leggi in materia per tutti gli Stati membri sono come detto univoci nell'affermare che "the consumer's right of withdrawal is extended to on-line auctions." La fonte è l'Europarlamento http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20110622BKG22276/html/Consumer-rights-what-the-new-rules-will-mean non certo un blog

5) Che cos'è una Direttiva Europea, se è vincolante o no etc, è ben spiegato qui http://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_dell'Unione_europea

Non so cosa altro dirti :) Naturalmente altre fonti del diritto a riguardo sono benvenute. La stessa Commisione Europea parla della disarmonia degli Stati su tale specifico ambito in questo doc di 266 pagg http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/proposal_annex_en.pdf che ha portato alla compilazione della Direttiva finale del 2011 sottoscritta da tutti gli Stati membri (compresa l'Italia, naturalmente)

Ti saluto anche io e ti ringrazio del confronto che ha portato ad approfondire abbastanza la cosa :)

Quando ci sono novità ci torneremo sicuramente sopra. Per ora mi sembra che molto più in là non si riesca ad andare, per ora...credo... :)

Modificato da vickydog

Inviato (modificato)

"1) Il diritto di recesso sulle aste online è già legge (tra gli altri) in Spagna. La fonte è il documento EU http://ec.europa.eu/...al_annex_en.pdf si legge a pag 164!"

Abbi pazienza. Hai postato un documento di 233 pagine, per giunta in inglese.... :crazy: ....mi riservo di guardarmelo con calma prima di poter valutare quello che riporta. Non sarebbe male inoltre risalire alla legislazionale nazionale di riferimento, visto che è richiamata dal documento.

"2) una nota casa Spagnola mi ha appena riconosciuto (anzi essa stessa ha proposto) tale diritto di restituzione su semplice volontà del cliente (non invocando la non autenticità) che ho applicato (poi) su una moneta dubbia".

Scusa ma continuo a non capire. Cioè continuo a non capire il senso compiuto della frase che hai scritto.

A questo punto non fartene un problema....dipenderà sicuramente da me!.... :crazy:

" una nota casa Spagnola mi ha appena riconosciuto (anzi essa stessa ha proposto) tale diritto di restituzione su semplice volonta del cliente.....

Ma il cliente sei Tu?.....

".....che ho applicato (poi) su una moneta dubbia..."

Io non ho ancora capito se la moneta Ti è stata ripresa:

a. perchè hai avanzato dei dubbi su di essa (e in questo caso siamo fuori dal diritto di ripensamento);

b. perchè hai semplicemente cambiato idea e non la volevi più comprare (e in questo caso ci sarebbe l'applicazione del diritto di ripensamento, se la comunicazione del ripensamento avviene nei termini di legge).

Se in Spagna il diritto di ripensamento opera anche nella aste pubbliche, mi chiedo perchè la Casa d'asta Ti abbia risposto in quel modo ("non vogliamo che il cliente tenga una moneta che non lo soddisfa...).

Dovevano semplicemente riprendersela e rimborsarTi...secondo quello che prevede la loro legge. Non stanno facendo un favore all'acquirente, nè sono particolarmente comprensivi o sensibili; stanno solo applicando la loro legge...non Ti pare?

"4) I commenti alla recente Direttiva UE del 2012 volta ad armonizzare le leggi in materia per tutti gli Stati membri sono come detto univoci nell'affermare che "the consumer's right of withdrawal is extended to on-line auctions." La fonte è l'Europarlamento http://www.europarl....rules-will-mean non certo un blog".

La Direttiva che hai citato avrebbe potuto riportare, nella parte "dispositiva" (cioè negli articoli) un'esplicita estensione del diritto di recesso anche alle aste pubbliche.

Ciò però non è avvenuto. Qualcosa credo che vorrà dire. Non mi pare inoltre, pur da una sommaria lettura del Documento, che "the consumer's right of withdrawal is extended to online auctions".

Quanto meno ciò non è affatto corrispondente alla normativa attuale della U.E. (Direttiva citata compresa) nè, tanto meno, alla realtà del nostro attuale diritto interno.

Mi sembra comunque assudo che non si colga l'evidentissimo vulnus che il diritto di ripensamento "puro e semplice" arrecherebbe alla aste pubbliche ed al collegato meccanismo delle aggiudicazioni.

Basta mettersi per un attimo nei panni di chi organizza un'asta pubblica per capirlo!

Staremo comunque a vedere cosa accadrà in futuro, nella consapevolezza che, al momento, in Italia (e non solo in Italia) il diritto di ripensamento è comunque escluso dalle aste pubbliche.

Questo, ritengo, lo si possa oggi affermare senza tema di smetita alcuna.

Saluti. :hi:

Michele

Modificato da bizerba62

Inviato

Piuttosto:

sono andato a vedermi il Regolamento di un'asta numismatica spagnola non battuta in sala, organizzata da una prestigiosa Casa iberica:

http://media.aureo.com/Subasta0249-1/catalogo0249-1.pdf

per verificare se venga riportato il "famigerato" diritto di recesso a seguito di ripensamento dell'aggiudicatario.

Ebbene.....non c'è.

Anzi, se andate a leggerVi l'ultima parte dell'articolo 9 dei "Termini e Condizioni dell'asta" (pag. 3), è riportato quanto segue:

"Returns of lots purchased by mail will be allowed within a maximum of eight days from receipt, only if a justified or reasonable cause exists".

Dunque, nella prossima asta non battuta in sala, ma esclusivamente "a distanza" by mail (anche se non ho capito se sarà anche online) di una delle più prestigiose Casa d'Asta spagnole, non solo non vi è nel Regolamento alcuna prevision del diritto di recesso "per ripensamento", ma è ben specificato che la restituzione del lotto aggiudicato potrà avvenire solo se esiste una giustificata o ragionevole causa.

Mi pare che questa ipotesi sia, nè più e nè meno, quella prevista dalle Case d'asta italiane.

Come la mettiamo con la legge spagnola sul diritto di recesso "ad nutum" nella aste pubbliche?... :girl_devil:

Saluti. :hi:

Michele


Inviato


Cayón Subastas - Live Auction 2

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Queste condizioni le ho tratte da sixbid Asta Cayon Live 2 e non si parla affatto di diritto di recesso. Si ribadisce che se c'è giusta causa si può rifiutare l'acquisto, ma esclude il rifiuto dovuto a differenze nello stato di conservazione indicato.

  • ADMIN
Staff
Inviato

Non è che per aste online e case d'asta s'intendano cose differenti?


Inviato (modificato)

Per la Spagna ho soltanto raccontato un fatto occorso a me come si è svolto e le conclusioni a riguardo forse ci riguarda piuttosto poco

Modificato da vickydog

Inviato

rorey36 grazie per l'assist....l'asta che hai riportato è senza dubbio online e non c'è traccia del diritto di recesso puro e semplice.

Anzi, direi che il Regolamento sulla restituzione sia anche più severo di quello riportato dall'altra Casa d'aste.

Troverei comunque abbastanza singolare che il diritto di recesso concesso alle aste pubbliche online non fosse riconosciute anche alle aste pubbliche non battute in sala.

M.


  • ADMIN
Staff
Inviato

Non è che per aste online e case d'asta s'intendano cose differenti?

Mi quoto, ho letto il testo linkato da vickydog, e fa riferimento esplicito ad ebay...


Inviato

"Non è che per aste online e case d'asta s'intendano cose differenti?"

Cioè? Spiegati meglio.

M.


Inviato

Ciao Massimo.

"ho letto il testo linkato da vickydog, e fa riferimento esplicito ad ebay..."

Beh, non credo che sia stata scritta una Direttiva europea solo per regolamentare le transazioni su eBay.

Fra l'altro, come sai, non è affatto pacifico che eBay sia una "Casa d'aste" (almeno....eBay non è di questo avviso.... :pleasantry: ).

Qui comunque si discuteva del diritto di ripensamento applicato alle aste pubbliche online in generale.

M.


  • ADMIN
Staff
Inviato

Indubbiamente. Ma visto che viene citato un documento della UE e questo documento usa il termine "e-auctions" dovrei prima capire se si riferisce alle casa d'asta tradizionali o ai sistemi di vendita online. Visto l'ampio riferimento ad ebay direi la seconda.


Inviato

Le e-auctions non sono esclusiva prerogativa di eBay. Questo è certo.

Quindi sarebbe riduttivo pensare che la direttiva, con il termine e.auction, intendessi riferirsi solo ad eBay.

Peraltro, confesso di trovare la "prosa" e la prolissità dei documenti normativi europei, se possibile anche più irritante di quella, già abbastanza indigeribile, dei testi normativi italiani.

Inoltre, anche dalle traduzioni dai testi originari in inglese o in francese nella versione italiana, i documenti europei perdono talvolta di chiarezza e qualche termine può persino apparire equivoco e/o improprio.

Che però tutta la Direttiva sia rivolta solo ed esclusivanmente per regolamentare le transazioni di eBay, mi sembra francamente non credibile.

M.


  • ADMIN
Staff
Inviato

Ma io non ho detto questo, ho parlato di sistemi di vendita online. Quel documento mi sembra di capire non sia una normativa ma una specie di canovaccio di lavoro. In tale contesto il fatto che faccia riferimento al leader di mercato non mi sembra incongruo.


Inviato

Bisognerebbe approfondirne lo studio, anche se è più agevole in questo caso attendere l'emissione della normativa nazionale di recepimento.

Fra l'altro anche la vendite su eBay non è sempre rappresentata da aste.

Basti pensare alle vendite con il "compralo subito", dove lo schema dell'asta non è affatto presente e che rappresenta una sorta di "vendita a prezzo fisso".

In questo caso il dirito di recesso esiste certamente se il venditore è un "professionista" e l'acquirente è un "consumatore".

Poi su eBay c'è anche un Regolamento degli Utenti, che non so cosa prevede in materia di recesso.

Tuttavia, il Regolamento non potrà mai derogare o aggravare la disciplina nazionale e quella europea in materia di diritto di recesso del consumatore.

Però, al di là di ciò, sarei interessato a conoscere la normativa spagnola sul diritto di ripensamento nelle aste pubbliche.....che abbiamo visto però non essere richiamata in due casi esaminati.

Chi sa qualcosa...parli...... :clapping:

M.


Inviato (modificato)

...Non dimentichiamo che stiamo parlando di aste online, non di aste tradizionali a cui si partecipa anche a distanza, per esempio via e-mail.

La Direttiva EU ha chiaramente escluso il diritto di recesso per acquisti a distanza dalle aste pubbliche (Art 16 lett. K), salvo se l'asta pubblica si svolge utilizzando piattaforme elettroniche online (Art. 24).

Il "Live Bidding" tipo CoreTech di certe E-auction in definitiva ...

Per aste online i comunicati stampa UE, i quali dovrebbero aiutarci a digerire la prosa dei doc's UE, fanno l'esempio di Ebay perché noto a tutti, ma come dice Bizerba non fanno certo una direttiva UE solo per Ebay, ma viceversa per una tipologia nella quale ricade (anche) Ebay...

Modificato da vickydog

Inviato

Ma io non ho detto questo, ho parlato di sistemi di vendita online. Quel documento mi sembra di capire non sia una normativa ma una specie di canovaccio di lavoro. In tale contesto il fatto che faccia riferimento al leader di mercato non mi sembra incongruo.

no, no, una direttiva UE ha forza di legge http://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_dell'Unione_europea


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