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L'Adoa. Spunti di ricerca.


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<< Adoa o adhoum, dal vocabolo normanno desunto (adhoamento), significava il servizio personale che prestar dovea il possessore di feudi producenti la rendita di venti once, che poi cambiossi nel pagamento di un'annua pensione, la quale era del trenta per cento sulle rendite dei feudi rustici, cioè senza vassalli. Ma nel 1564 pel donativo fatto a Filippo 2.° transigendo i baroni e le loro adoe per cinquanta mila ducati, questa somma fu ripartita a proporzione delle rispettive rendite feudali, e fu nel cedolario fissata senza alcuno aumento o diminuzione; nè per mancanza di pagamento perdevasi il feudo, ma pagavasi una multa per mezzo dei commissarî che si spedivano precedente citazione, atteso che in questo debito dies interpellabat pro homine. Solo esentavansi dal pagamento dell'adoa: 1.° coloro che prestavano servizio personale anche nella milizia togata; il che riguardava una volta i Reggenti del Collaterale, ed era ristretto ai Presidenti e Razionali della Regia Camera della Sommaria; 2.° coloro che nello stesso anno avevano pagato il rilevio; 3.° quelli che per patto apposto nell'investitura ne fossero stati esentati; 4.° e finalmente il barone povero. >>

Tratto da:

<< "Comento sulle Leggi Civili del Regno delle Due Sicilie".

Ove si espongono i principj delle stesse leggi; le variazioni tra l'antica e la moderna legislazione; un cenno sulla concordanza coi Codici esteri; il confronto colle Leggi Romane e col Diritto Patrio; la giurisprudenza fornita dalle comuni teorie dei giureconsulti ricevuti nel foro; la estesa menzione dei decreti, rescritti, ministeriali ed arresti e decisioni delle Corti giudicatrici, applicati a ciascuno articolo.

Di Annibale Giordano, Procuratore del Re presso presso il Tribunale Civile di Lecce.

Volume V.

Napoli, nella stamperia del Fibreno, 1850. >>

Più precisamente:

<<Titolo III. Dei contratti, o delle obbligazioni convenzionali in generale. Capitolo I. Disposizioni preliminari, Art. 1055 a 1061. § IV. "Diritto Patrio". >> Pagg. 14 e 15.

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