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Vorrei correggervi, ma i tre microstati NON possono emettere una seconda moneta così come non partecipano alle emissioni comuni. per cui non abbiate paura niente 2 x Monaco, 2x Vaticano, 2 x San marino e da maggio dell'anno prossimo nessun 2 x Andorra!!!!

Modificato da venerella&laila
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Vorrei correggervi, ma i tre microstati NON possono emettere una seconda moneta così come non partecipano alle emissioni comuni. per cui non abbiate paura niente 2 x Monaco, 2x Vaticano, 2 x San marino e da maggio dell'anno prossimo nessun 2 x Andorra!!!!

Scusa, secondo quale direttiva i ministati non potrebbero emettere una seconda commemorativa nel corso dell'anno ? Grazie per i chiarimenti.

P.S. Mi risulta, se non ricordo male, che Andorra dovrebbe iniziare a emettere monetazione in Euro nel 2013 da Luglio, non da Maggio.

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Vorrei correggervi, ma i tre microstati NON possono emettere una seconda moneta così come non partecipano alle emissioni comuni. per cui non abbiate paura niente 2 x Monaco, 2x Vaticano, 2 x San marino e da maggio dell'anno prossimo nessun 2 x Andorra!!!!

Scusa, secondo quale direttiva i ministati non potrebbero emettere una seconda commemorativa nel corso dell'anno ? Grazie per i chiarimenti.

P.S. Mi risulta, se non ricordo male, che Andorra dovrebbe iniziare a emettere monetazione in Euro nel 2013 da Luglio, non da Maggio.

Infatti, anche a me è nuova la cosa.

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Vorrei correggervi, ma i tre microstati NON possono emettere una seconda moneta così come non partecipano alle emissioni comuni. per cui non abbiate paura niente 2 x Monaco, 2x Vaticano, 2 x San marino e da maggio dell'anno prossimo nessun 2 x Andorra!!!!

Scusa, secondo quale direttiva i ministati non potrebbero emettere una seconda commemorativa nel corso dell'anno ? Grazie per i chiarimenti.

P.S. Mi risulta, se non ricordo male, che Andorra dovrebbe iniziare a emettere monetazione in Euro nel 2013 da Luglio, non da Maggio.

Ho letto una lettera mandata a un sito tedesco come risposta ad una domanda inviata.

Hallo

Hier nun eine offizielle Bestätigung für das was ich befürchtet habe . . .

Eines finde ich dennoch positiv, nämlich den Passus zu den Drittstaaten. . .

Sehr geehrter Herr Kamphoff

Mitgliedstaaten der Eurozone können nunmehr in der Tat zwei Gedenkmünzen pro Jahr ausgeben und für den Fall einer gemeinsamen Gedenkmünze insgesamt sogar drei (Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung Nr. 651/2012).

Drittstaaten, die ein Währungsabkommen mit der EU abgeschlossen haben, dürfen aufgrund der besonderen und vorrangig anzuwendenen Regelungen in den betreffenden Abkommen nur eine Gedenkmünze pro Jahr ausgeben und sind im Weiteren von der Ausgabe einer gemeinsamen Gedenkmünze aus gleichem Grund ausgeschlossen. Allerdings kann das Design einer gemeinsamen Gedenkmünze durchaus als Design einer Gedenkmünze eines der Drittstaaten verwendet werden (wie z.B. San Marino 2012), allerdings nur als 2-Euro-Münze.

Mit freundlichen Grüßen

(Luxemburg Nr.3/2012 wird also kommen)

gentile signor Kamphoff

Gli stati membre dell'Eurozona possono emettere in effetti da adesso 2 monete commemorative, e anche tre in caso di emissione comune( art 4 paragrafo 1 dell....)

Stati terzi, che usano l'EURO grazie ad un patto monetario con L'UE, possono emettere, a motivo della legislazione, solo una moneta commemorativa per anno e continuano ad essere escluse dall'emissione di monete comuni per la stessa legislazione. Però il disegno della moneta comune può essere utilizzato dallo stato terzo (come avvenuto per San Marino nel 2012): ma solo nel caso di 2 euro (non é possibile utilizzare il disegno comune per monete da 5 o 10 o X euro)

gentili saluti

mi sono permesso di farvi una traduzione.

per quanto riguarda Andorra credo di aver letto maggio, ma dovesse essere luglio mi scuso..

saluti

Modificato da venerella&laila
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Risposta a Nerone69

Le tue composizioni si, ma le monete colorate NO davvero, credo che sia uno spreco, ma ognuno ha diritto di collezionare ciò che piace.

Modificato da venerella&laila
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Vorrei correggervi, ma i tre microstati NON possono emettere una seconda moneta così come non partecipano alle emissioni comuni. per cui non abbiate paura niente 2 x Monaco, 2x Vaticano, 2 x San marino e da maggio dell'anno prossimo nessun 2 x Andorra!!!!

Scusa, secondo quale direttiva i ministati non potrebbero emettere una seconda commemorativa nel corso dell'anno ? Grazie per i chiarimenti.

P.S. Mi risulta, se non ricordo male, che Andorra dovrebbe iniziare a emettere monetazione in Euro nel 2013 da Luglio, non da Maggio.

Ho letto una lettera mandata a un sito tedesco come risposta ad una domanda inviata.

Hallo

Hier nun eine offizielle Bestätigung für das was ich befürchtet habe . . .

Eines finde ich dennoch positiv, nämlich den Passus zu den Drittstaaten. . .

Sehr geehrter Herr Kamphoff

Mitgliedstaaten der Eurozone können nunmehr in der Tat zwei Gedenkmünzen pro Jahr ausgeben und für den Fall einer gemeinsamen Gedenkmünze insgesamt sogar drei (Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung Nr. 651/2012).

Drittstaaten, die ein Währungsabkommen mit der EU abgeschlossen haben, dürfen aufgrund der besonderen und vorrangig anzuwendenen Regelungen in den betreffenden Abkommen nur eine Gedenkmünze pro Jahr ausgeben und sind im Weiteren von der Ausgabe einer gemeinsamen Gedenkmünze aus gleichem Grund ausgeschlossen. Allerdings kann das Design einer gemeinsamen Gedenkmünze durchaus als Design einer Gedenkmünze eines der Drittstaaten verwendet werden (wie z.B. San Marino 2012), allerdings nur als 2-Euro-Münze.

Mit freundlichen Grüßen

(Luxemburg Nr.3/2012 wird also kommen)

gentile signor Kamphoff

Gli stati membre dell'Eurozona possono emettere in effetti da adesso 2 monete commemorative, e anche tre in caso di emissione comune( art 4 paragrafo 1 dell....)

Stati terzi, che usano l'EURO grazie ad un patto monetario con L'UE, possono emettere, a motivo della legislazione, solo una moneta commemorativa per anno e continuano ad essere escluse dall'emissione di monete comuni per la stessa legislazione. Però il disegno della moneta comune può essere utilizzato dallo stato terzo (come avvenuto per San Marino nel 2012): ma solo nel caso di 2 euro (non é possibile utilizzare il disegno comune per monete da 5 o 10 o X euro)

gentili saluti

mi sono permesso di farvi una traduzione.

per quanto riguarda Andorra credo di aver letto maggio, ma dovesse essere luglio mi scuso..

saluti

Premetto una cosa : se davvero i ministati non potessero emettere doppi commemorativi in un anno sarei la persona più felice del mondo, ma non avendo avuto riscontri di tale genere sino ad ora mi sono letto il n. 651/2012 del Regolamento Europeo citato nella risposta che indichi, e non si fa nessun riferimento ai tre (o 4 con Andorra) ministati. Sinceramente non avevo mai sentito o letto prima d'ora che possano esserci differenze con gli Stati membri, e mi pare curioso che in tutto l'articolo del Regolamento che riporto di seguito si parli solo di Stati che utilizzano l'Euro come moneta, senza mai accennare minimamente a dei distinguo.

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sull’emissione di monete in euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ( 1 ),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1) Le conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione in euro, la raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale ( 3 ), avallata dalle conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009, e la raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro ( 4 ), raccomandano pratiche circa l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione, comprese le monete in euro commemorative, e consultazioni prima della distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione e l’uso delle monete in euro da collezione.

(2) La mancanza di disposizioni vincolanti per l’emissione di monete in euro può portare a pratiche differenti da uno Stato membro all’altro e non crea un quadro sufficientemente integrato per la moneta unica. Nell’interesse della trasparenza e della certezza del diritto, è pertanto necessario introdurre regole vincolanti per l’emissione di monete in euro.

(3) A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro ( 5 ), le monete denominate in euro e in cent conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche stabilite dal Consiglio hanno corso legale in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro. Le denominazioni e specificazioni tecniche delle monete in euro sono stabilite nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione ( 6 ).

(4) Gli Stati membri la cui moneta è l’euro dovrebbero avere la possibilità di emettere monete commemorative da 2 euro per celebrare eventi specifici, subordinatamente ai limiti sulla tiratura di tali monete stabiliti per anno e per Stato membro emittente. È necessario stabilire dei limiti di volume per l’emissione di monete commemorative in euro al fine di garantire che tali monete restino una percentuale minima del numero totale di monete da 2 euro in circolazione. È opportuno, tuttavia, che tali limiti consentano l’emissione di un volume di monete sufficiente ad assicurare che le monete commemorative in euro possano circolare efficacemente.

(5) Sarebbe inoltre opportuno che gli Stati membri la cui moneta è l’euro potessero emettere monete da collezione in euro non destinate alla circolazione e facilmente distinguibili dalle monete destinate alla circolazione. Le monete da collezione in euro dovrebbero avere corso legale soltanto nello Stato membro di emissione e non dovrebbero essere emesse per l’immissione in circolazione.

(6) È opportuno che le emissioni di monete da collezione in euro siano computate nel volume di monete da sottoporre all’approvazione della Banca centrale europea su base complessiva piuttosto che per ciascuna singola emissione.

(7) L’uso di differenti denominazioni delle monete e banconote in euro, come concepito attualmente, dovrebbe essere periodicamente e attentamente esaminato dalle istituzioni competenti alla luce dei criteri di costo e accettabilità da parte del pubblico. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d’impatto sul proseguimento dell’emissione di monete da 1 e 2 cent.

(8) Per evitare che monete in euro valide ai fini della circolazione siano distrutte da uno Stato membro mentre un altro potrebbe averne bisogno, gli Stati membri dovrebbero consultarsi prima di procedere alla distruzione di tali monete,IT 27.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201/135

( 1 ) GU C 273 del 16.9.2011, pag. 2.

( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2012.

( 3 ) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52.

( 4 ) GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70.

( 5 ) GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

( 6 ) GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 6.

 

 

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «monete destinate alla circolazione»: monete in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e specificazioni tecniche sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 975/98;

2) «monete commemorative»: monete destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato nell’articolo 1 nonies del regolamento (CE) n. 975/98;

3) «monete da collezione»: monete in euro da collezione che non sono emesse per l’immissione in circolazione.

Articolo 2

Tipi di monete in euro

1. Gli Stati membri possono emettere due tipi di monete in euro: monete destinate alla circolazione e monete da collezione.

2. La Commissione effettua una valutazione d’impatto sul proseguimento dell’emissione di monete da 1 e 2 cent. La valutazione di impatto include un’analisi costi/benefici che tiene conto dei costi reali di produzione di tali monete in relazione al loro valore e ai loro vantaggi.

Articolo 3

Emissione di monete destinate alla circolazione

1. Le monete destinate alla circolazione sono emesse e immesse in circolazione al loro valore nominale.

2. Una porzione minima, non superiore al 5 % del valore e del volume netto totale cumulato delle monete destinate alla circolazione emesse da uno Stato membro, tenendo conto solo degli anni con un’emissione netta positiva, può essere immessa sul mercato al di sopra del valore nominale a motivo della qualità speciale delle monete, di una confezione speciale o di eventuali servizi aggiuntivi forniti.

Articolo 4

Emissione di monete commemorative

1. Ogni anno ciascuno Stato membro la cui moneta è l’euro può emettere soltanto due monete commemorative, salvo qualora:

a) le monete commemorative siano emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro; o

b) una moneta commemorativa sia emessa nel caso in cui la carica di capo di Stato è provvisoriamente vacante od occupata ad interim.

2. Il numero totale di monete commemorative immesse in circolazione per ciascuna emissione non supera il più elevato tra i due massimali seguenti:

a) lo 0,1 % del numero netto totale cumulato di monete da 2 euro messe in circolazione da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro fino all’inizio dell’anno precedente l’anno di emissione della moneta commemorativa. Tale massimale può essere innalzato al 2,0 % del numero netto totale cumulato di monete da 2 euro circolanti in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro se è commemorato un evento ampiamente riconosciuto ed altamente simbolico, nel qual caso lo Stato membro emittente si astiene dall’effettuare un’altra emissione di monete commemorative utilizzando il massimale più elevato durante i quattro anni successivi e motiva la scelta del massimale più elevato; o

b) il 5,0 % del numero netto totale cumulato di monete da 2 euro immesse in circolazione dallo Stato membro interessato fino all’inizio dell’anno precedente l’anno di emissione della moneta commemorativa.

3. La decisione relativa all’emissione di monete commemorative con un disegno comune emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro è adottata dal Consiglio. I diritti di voto degli Stati membri la cui moneta non è l’euro sono sospesi per l’adozione di tale decisione.

Articolo 5

Emissione di monete da collezione

1. Le monete da collezione hanno corso legale soltanto nello Stato membro emittente.

L’identità dello Stato membro emittente è chiaramente e facilmente riconoscibile sulla moneta.

2. Per differenziarsi facilmente dalle monete destinate alla circolazione, le monete da collezione rispettano tutti i seguenti criteri:

a) il loro valore nominale deve essere diverso da quello delle monete destinate alla circolazione;

b) le loro immagini non devono essere simili alle facce comuni delle monete destinate alla circolazione e, se la loro immagine è simile a quella figurante su una faccia nazionale delle monete destinate alla circolazione, il loro aspetto complessivo deve comunque poter essere agevolmente distinto;IT L 201/136 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.7.2012

 

 

 

c) il loro colore, diametro e peso devono essere significativamente diversi da quelli delle monete destinate alla circolazione, quanto meno per due delle tre predette caratteristiche; la differenza è ritenuta significativa se i valori, incluse le tolleranze, non rientrano nei limiti di tolleranza fissati per le monete destinate alla circolazione; e

d) non devono avere una godronatura o «Fiore spagnolo».

3. Le monete da collezione possono essere immesse sul mercato a un valore uguale o superiore al loro valore nominale.

4. Le emissioni di monete da collezione sono computate nel volume di conio da sottoporre all’approvazione della Banca centrale europea su base complessiva.

5. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per scoraggiare l’uso delle monete da collezione come strumento di pagamento.

Articolo 6

Consultazione prima della distruzione di monete destinate alla circolazione

Prima di distruggere le monete destinate alla circolazione che non sono monete in euro non adatte alla circolazione ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ( 1 ), gli Stati membri si consultano tramite il sottocomitato competente del Comitato economico e finanziario e informano i direttori delle zecche degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012

Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ

Per il Consiglio Il presidente A. D. MAVROYIANNIS

IT 27.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201/137

( 1 ) GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1.

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Vorrei correggervi, ma i tre microstati NON possono emettere una seconda moneta così come non partecipano alle emissioni comuni. per cui non abbiate paura niente 2 x Monaco, 2x Vaticano, 2 x San marino e da maggio dell'anno prossimo nessun 2 x Andorra!!!!

Scusa, secondo quale direttiva i ministati non potrebbero emettere una seconda commemorativa nel corso dell'anno ? Grazie per i chiarimenti.

P.S. Mi risulta, se non ricordo male, che Andorra dovrebbe iniziare a emettere monetazione in Euro nel 2013 da Luglio, non da Maggio.

Ho letto una lettera mandata a un sito tedesco come risposta ad una domanda inviata.

Hallo

Hier nun eine offizielle Bestätigung für das was ich befürchtet habe . . .

Eines finde ich dennoch positiv, nämlich den Passus zu den Drittstaaten. . .

Sehr geehrter Herr Kamphoff

Mitgliedstaaten der Eurozone können nunmehr in der Tat zwei Gedenkmünzen pro Jahr ausgeben und für den Fall einer gemeinsamen Gedenkmünze insgesamt sogar drei (Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung Nr. 651/2012).

Drittstaaten, die ein Währungsabkommen mit der EU abgeschlossen haben, dürfen aufgrund der besonderen und vorrangig anzuwendenen Regelungen in den betreffenden Abkommen nur eine Gedenkmünze pro Jahr ausgeben und sind im Weiteren von der Ausgabe einer gemeinsamen Gedenkmünze aus gleichem Grund ausgeschlossen. Allerdings kann das Design einer gemeinsamen Gedenkmünze durchaus als Design einer Gedenkmünze eines der Drittstaaten verwendet werden (wie z.B. San Marino 2012), allerdings nur als 2-Euro-Münze.

Mit freundlichen Grüßen

(Luxemburg Nr.3/2012 wird also kommen)

gentile signor Kamphoff

Gli stati membre dell'Eurozona possono emettere in effetti da adesso 2 monete commemorative, e anche tre in caso di emissione comune( art 4 paragrafo 1 dell....)

Stati terzi, che usano l'EURO grazie ad un patto monetario con L'UE, possono emettere, a motivo della legislazione, solo una moneta commemorativa per anno e continuano ad essere escluse dall'emissione di monete comuni per la stessa legislazione. Però il disegno della moneta comune può essere utilizzato dallo stato terzo (come avvenuto per San Marino nel 2012): ma solo nel caso di 2 euro (non é possibile utilizzare il disegno comune per monete da 5 o 10 o X euro)

gentili saluti

mi sono permesso di farvi una traduzione.

per quanto riguarda Andorra credo di aver letto maggio, ma dovesse essere luglio mi scuso..

saluti

Premetto una cosa : se davvero i ministati non potessero emettere doppi commemorativi in un anno sarei la persona più felice del mondo, ma non avendo avuto riscontri di tale genere sino ad ora mi sono letto il n. 651/2012 del Regolamento Europeo citato nella risposta che indichi, e non si fa nessun riferimento ai tre (o 4 con Andorra) ministati. Sinceramente non avevo mai sentito o letto prima d'ora che possano esserci differenze con gli Stati membri, e mi pare curioso che in tutto l'articolo del Regolamento che riporto di seguito si parli solo di Stati che utilizzano l'Euro come moneta, senza mai accennare minimamente a dei distinguo.

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sull’emissione di monete in euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ( 1 ),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1) Le conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione in euro, la raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale ( 3 ), avallata dalle conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009, e la raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro ( 4 ), raccomandano pratiche circa l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione, comprese le monete in euro commemorative, e consultazioni prima della distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione e l’uso delle monete in euro da collezione.

(2) La mancanza di disposizioni vincolanti per l’emissione di monete in euro può portare a pratiche differenti da uno Stato membro all’altro e non crea un quadro sufficientemente integrato per la moneta unica. Nell’interesse della trasparenza e della certezza del diritto, è pertanto necessario introdurre regole vincolanti per l’emissione di monete in euro.

(3) A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro ( 5 ), le monete denominate in euro e in cent conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche stabilite dal Consiglio hanno corso legale in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro. Le denominazioni e specificazioni tecniche delle monete in euro sono stabilite nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione ( 6 ).

(4) Gli Stati membri la cui moneta è l’euro dovrebbero avere la possibilità di emettere monete commemorative da 2 euro per celebrare eventi specifici, subordinatamente ai limiti sulla tiratura di tali monete stabiliti per anno e per Stato membro emittente. È necessario stabilire dei limiti di volume per l’emissione di monete commemorative in euro al fine di garantire che tali monete restino una percentuale minima del numero totale di monete da 2 euro in circolazione. È opportuno, tuttavia, che tali limiti consentano l’emissione di un volume di monete sufficiente ad assicurare che le monete commemorative in euro possano circolare efficacemente.

(5) Sarebbe inoltre opportuno che gli Stati membri la cui moneta è l’euro potessero emettere monete da collezione in euro non destinate alla circolazione e facilmente distinguibili dalle monete destinate alla circolazione. Le monete da collezione in euro dovrebbero avere corso legale soltanto nello Stato membro di emissione e non dovrebbero essere emesse per l’immissione in circolazione.

(6) È opportuno che le emissioni di monete da collezione in euro siano computate nel volume di monete da sottoporre all’approvazione della Banca centrale europea su base complessiva piuttosto che per ciascuna singola emissione.

(7) L’uso di differenti denominazioni delle monete e banconote in euro, come concepito attualmente, dovrebbe essere periodicamente e attentamente esaminato dalle istituzioni competenti alla luce dei criteri di costo e accettabilità da parte del pubblico. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d’impatto sul proseguimento dell’emissione di monete da 1 e 2 cent.

(8) Per evitare che monete in euro valide ai fini della circolazione siano distrutte da uno Stato membro mentre un altro potrebbe averne bisogno, gli Stati membri dovrebbero consultarsi prima di procedere alla distruzione di tali monete,IT 27.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201/135

( 1 ) GU C 273 del 16.9.2011, pag. 2.

( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2012.

( 3 ) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52.

( 4 ) GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70.

( 5 ) GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

( 6 ) GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 6.

 

 

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «monete destinate alla circolazione»: monete in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e specificazioni tecniche sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 975/98;

2) «monete commemorative»: monete destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato nell’articolo 1 nonies del regolamento (CE) n. 975/98;

3) «monete da collezione»: monete in euro da collezione che non sono emesse per l’immissione in circolazione.

Articolo 2

Tipi di monete in euro

1. Gli Stati membri possono emettere due tipi di monete in euro: monete destinate alla circolazione e monete da collezione.

2. La Commissione effettua una valutazione d’impatto sul proseguimento dell’emissione di monete da 1 e 2 cent. La valutazione di impatto include un’analisi costi/benefici che tiene conto dei costi reali di produzione di tali monete in relazione al loro valore e ai loro vantaggi.

Articolo 3

Emissione di monete destinate alla circolazione

1. Le monete destinate alla circolazione sono emesse e immesse in circolazione al loro valore nominale.

2. Una porzione minima, non superiore al 5 % del valore e del volume netto totale cumulato delle monete destinate alla circolazione emesse da uno Stato membro, tenendo conto solo degli anni con un’emissione netta positiva, può essere immessa sul mercato al di sopra del valore nominale a motivo della qualità speciale delle monete, di una confezione speciale o di eventuali servizi aggiuntivi forniti.

Articolo 4

Emissione di monete commemorative

1. Ogni anno ciascuno Stato membro la cui moneta è l’euro può emettere soltanto due monete commemorative, salvo qualora:

a) le monete commemorative siano emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro; o

b) una moneta commemorativa sia emessa nel caso in cui la carica di capo di Stato è provvisoriamente vacante od occupata ad interim.

2. Il numero totale di monete commemorative immesse in circolazione per ciascuna emissione non supera il più elevato tra i due massimali seguenti:

a) lo 0,1 % del numero netto totale cumulato di monete da 2 euro messe in circolazione da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro fino all’inizio dell’anno precedente l’anno di emissione della moneta commemorativa. Tale massimale può essere innalzato al 2,0 % del numero netto totale cumulato di monete da 2 euro circolanti in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro se è commemorato un evento ampiamente riconosciuto ed altamente simbolico, nel qual caso lo Stato membro emittente si astiene dall’effettuare un’altra emissione di monete commemorative utilizzando il massimale più elevato durante i quattro anni successivi e motiva la scelta del massimale più elevato; o

b) il 5,0 % del numero netto totale cumulato di monete da 2 euro immesse in circolazione dallo Stato membro interessato fino all’inizio dell’anno precedente l’anno di emissione della moneta commemorativa.

3. La decisione relativa all’emissione di monete commemorative con un disegno comune emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro è adottata dal Consiglio. I diritti di voto degli Stati membri la cui moneta non è l’euro sono sospesi per l’adozione di tale decisione.

Articolo 5

Emissione di monete da collezione

1. Le monete da collezione hanno corso legale soltanto nello Stato membro emittente.

L’identità dello Stato membro emittente è chiaramente e facilmente riconoscibile sulla moneta.

2. Per differenziarsi facilmente dalle monete destinate alla circolazione, le monete da collezione rispettano tutti i seguenti criteri:

a) il loro valore nominale deve essere diverso da quello delle monete destinate alla circolazione;

b) le loro immagini non devono essere simili alle facce comuni delle monete destinate alla circolazione e, se la loro immagine è simile a quella figurante su una faccia nazionale delle monete destinate alla circolazione, il loro aspetto complessivo deve comunque poter essere agevolmente distinto;IT L 201/136 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.7.2012

 

 

 

c) il loro colore, diametro e peso devono essere significativamente diversi da quelli delle monete destinate alla circolazione, quanto meno per due delle tre predette caratteristiche; la differenza è ritenuta significativa se i valori, incluse le tolleranze, non rientrano nei limiti di tolleranza fissati per le monete destinate alla circolazione; e

d) non devono avere una godronatura o «Fiore spagnolo».

3. Le monete da collezione possono essere immesse sul mercato a un valore uguale o superiore al loro valore nominale.

4. Le emissioni di monete da collezione sono computate nel volume di conio da sottoporre all’approvazione della Banca centrale europea su base complessiva.

5. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per scoraggiare l’uso delle monete da collezione come strumento di pagamento.

Articolo 6

Consultazione prima della distruzione di monete destinate alla circolazione

Prima di distruggere le monete destinate alla circolazione che non sono monete in euro non adatte alla circolazione ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ( 1 ), gli Stati membri si consultano tramite il sottocomitato competente del Comitato economico e finanziario e informano i direttori delle zecche degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012

Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ

Per il Consiglio Il presidente A. D. MAVROYIANNIS

IT 27.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201/137

( 1 ) GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1.

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Infatti in tutta la direttiva si parla di Stati membri: pensi che San Marino, Vaticano e Monaco siano stati membri?

loro possono coniare monete in virtù di convenzioni monetarie e queste convenzioni monetarie NON gli da lo STATUS di stato membro ma il diritto al conio di determinati quantitativi di euro. Pensi che se Lussemburgo sta già organizzando la terza moneta dedicata al matrimonio del figlio del Granduca; San Marino, Monaco e Vaticano non si sarebbero fiondati per coniare già la seconda?????

ma attendiamo un altro anno e poi vedrai.

inoltre:

Sinceramente non avevo mai sentito o letto prima d'ora che possano esserci differenze con gli Stati membri, e mi pare curioso che in tutto l'articolo del Regolamento che riporto di seguito si parli solo di Stati che utilizzano l'Euro come moneta, senza mai accennare minimamente a dei distinguo.

scusa ma dove avresti letto semmai il contrario: vai su google, wikipedia e informati

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Con tutto il rispetto wikipedia non la considero proprio una fonte affidabile, pertanto la lascio agli altri.

Per il resto vorrei ricordarti che ciò che indica il numero del Regolamento Europeo era già stato abbozzato nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di monete in euro (COM(2011)0295 – C7-0140/2011 – 2011/0131(COD)) poi approvato a fine dicembre 2011, e che riporto :

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

spacer.gif

1. Ogni anno ciascuno Stato membro partecipante può emettere soltanto una moneta commemorativa in euro destinata alla circolazione, ad eccezione dei casi in cui: spacer.gif

Emendamento

1. Ogni sei mesi ciascuno Stato membro partecipante può emettere soltanto una moneta commemorativa in euro destinata alla circolazione, ad eccezione dei casi in cui:

Io la interpreto come uniformità tra tutti gli Stati, non solo quelli membri, altrimenti sarebbe stato chiaramente indicata la differenziazione con i ministati.

In ogni caso non voglio proseguire la querelle. Scopriremo la realtà delle cose molto presto.

Concludo col Lussemburgo. Personalmente ritengo molto improbabile l'emissione della terza moneta quest'anno. Secondo me non ci sono i tempi tecnici per approvazione del bozzetto, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e realizzazione. Finora sono solo rumors quelli che riguardano questa moneta ma non c'è assolutamente nessuna notizia ufficiale.

Modificato da cig
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Ecco le prime immagini dell'emissione comune 2013 fra Francia e Germania (purtroppo non si sa ancora se sono quelle ufficiali):

Secondo me sono di una bruttezza unica...

1.jpg

Modificato da SuperBerga
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In effetti è un'immagine un tantino deprimente, a me ricorda due vecchietti che si incontrano al parco per dare da mangiare ai piccioni......

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Ma soprattutto bisogna comprarne 2 da mettere una tra la Germania e una tra la Francia nei raccoglitori o mobiletti ? Mah ..

Ciccio 86

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Ma soprattutto bisogna comprarne 2 da mettere una tra la Germania e una tra la Francia nei raccoglitori o mobiletti ? Mah ..

Ciccio 86

sempre se non si fanno tutte e 5 le zecche della germania, a quel punto diventano 6 monete praticamente identiche

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Ma soprattutto bisogna comprarne 2 da mettere una tra la Germania e una tra la Francia nei raccoglitori o mobiletti ? Mah ..

Ciccio 86

sempre se non si fanno tutte e 5 le zecche della germania, a quel punto diventano 6 monete praticamente identiche

E' ovvio che ci saranno 5 zecche per la Germania, come ci sono state precedentemente per tutte le altre emissioni. Quindi 6 monete.

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Ma soprattutto bisogna comprarne 2 da mettere una tra la Germania e una tra la Francia nei raccoglitori o mobiletti ? Mah ..

Ciccio 86

sempre se non si fanno tutte e 5 le zecche della germania, a quel punto diventano 6 monete praticamente identiche

E' ovvio che ci saranno 5 zecche per la Germania, come ci sono state precedentemente per tutte le altre emissioni. Quindi 6 monete.

certo, l'emissione tedesca sarà sempre costituita da 5 monete

intendevo dal punto di vista collezionistico: c'è chi cerca tutte e 5 le zecche o chi ne preferisce una sola; dal prossimo anno solo per la germania ci saranno 10 monete commemorative ( incomincia a diventare impegnativo e qualcuno potrebbe decidere di abbandonare per optare verso una sola zecca )

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certo, l'emissione tedesca sarà sempre costituita da 5 monete

intendevo dal punto di vista collezionistico: c'è chi cerca tutte e 5 le zecche o chi ne preferisce una sola; dal prossimo anno solo per la germania ci saranno 10 monete commemorative ( incomincia a diventare impegnativo e qualcuno potrebbe decidere di abbandonare per optare verso una sola zecca )

Ah, si. Non avevo capito. Certo, chi opta per una sola zecca ne avrà 2. Dopotutto comunque si tratta dello stesso numero di monete quest'anno in cui c'era l'emissione comune, augurandosi che la terza moneta non diventi un'abitudine ma l'occasione per celebrare qualcosa di veramente celebrabile quando si presenta l'opportunità per farlo...

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Io delle emissioni comuni colleziono un solo stato qualsiasi e faccio lo stesso con quelle della Germania visto che sono diverse zecche e cambia solo una minuscola lettera sulla moneta ;)

Sono scelte personali. Personalmente ritengo che la completezza della collezione richieda la presenza di tutte le zecche e di tutti gli Stati nel caso di emissione comune, comunque capisco anche la scelta di optare per altre possibilità.

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Pensate che con questa nuova regola la Germania potrebbe emettere fino 20 diversi tipi di monete da 2 euro! (5x 2 euro cc Bundeslander; 5x 2 euro cc; 5x 2 euro cc emissione comune; 5x 2 euro ordinario)

Modificato da SuperBerga
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Pensate che con questa nuova regola la Germania potrebbe emettere fino 20 diversi tipi di monete da 2 euro! (5x 2 euro cc Bundeslander; 5x 2 euro cc; 5x 2 euro cc emissione comune; 5x 2 euro ordinario)

:mega_shok:

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