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Inviato

Buon giorno a tutti.

Il Convegno di Verona non è solo l'occasione per acquistare o vendere monete ma anche il luogo dove incontrare collezionisti “speciali”, come la persona che mi ha consegnato una copia, fresca fresca, della “sua” sentenza.

Si tratta di una decisione recentissima della III sezione della Cassazione penale, che interviene sull'annosa problematica della confisca delle monete, operata dai GIP (e, talvolta, impropriamente, dalle Procure) allorchè il collezionista sia stato prosciolto durante le indagini preliminari o assolto a seguito di dibattimento.

Nel caso specifico, i collezionisti erano stati prosciolti a seguito di richiesta di archiviazione del P.M. accolta dal G.I.P., il quale però aveva disposto la confisca delle monete in sequestro.

L'ordinanza del G.I.P., resa in funzione di Giudice dell'esecuzione, era stata impugnata dinanzi ad altro G.I.P. del Trbunale, che però aveva rigettato l'opposizione.

Contro quest'ultima decisione, i collezionisti hanno fatto ricorso per cassazione, ottenendo l'annullamento della decisione del Tribunale.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Avevamo già scritto che negli ultimi anni il problema maggiore che incontrano i collezionisti indagati per reati previsti dal "Codice Urbani" o per ricettazione, non era tanto di riuscire ad ottenere il proscioglimento o l'assoluzione, quanto piuttosto quello di riprendere le monete sequestrate, che finiscono troppo spesso per essere inopinatamente acquisite alla pubbliche raccolte.

Ebbene, questa sentenza della Cassazione (la vogliamo definire una pronuncia “storica”??) stabilisce alcuni principi di diritto “sacri” (anche se troppo spesso disattesi), che andiamo ribadendo da tempo anche qui sul forum e che danno ragione a tutti coloro che si sono visti confiscare il materiale, sebbene scagionati dalle accuse per cui erano indagati o imputati.

Bando alla ciance. Riporto, di seguito, il testo della sentenza nr. 13980/12 della III sezione della Cassazione penale, pronunciata all'udienza del 3 novembre 2011 ma depositata in Cancelleria (e, quindi, pubblicata) solo il 12 aprile 2012.

Mi raccomando....fatela girare sopratutto fra coloro che, pur prosciolti, si sono visti confiscare le monete.

(P.S. Il neretto e le sottolineature apportate al testo della sentenza sono le mie).

Saluti.

Michele

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  • Mi piace 6

Inviato

Congratulazioni ai malcapitati.

Tra le righe della sentenza, si fa in ogni caso sempre cenno - sia pure per escluderlo nella fattispecie esaminata - ad un preteso obbligo di denuncia / notifica delle collezioni.


Inviato

Eppur (qualcosa)...si muove.


Inviato

Salve!

Scusate ma l'art. 2-decies della Legge n. 109/2005 non e' stato abrogato da un'altra Legge del 2006??

Nella esposizione della motivazione, prima si da' contezza del fatto abrogativo, ma poi, nel trattare degli artt. 59 e 173 Codice Urbani, si esclude l'obbligo della denuncia ( e relativa sanzione) allorche' si tratti di monete di modesto valore o ripetitive, di cui esistano migliaia di esemplari tutti uguali, con cio' mostrando di fare riferimento proprio a quell'articolo poi abrogato.

Sbaglio? Ho male inteso?

Ad ogni modo, mi auguro che questo sia l'inizio di un cambiamento nell'orientamento giurisprudenziale prevalente.

Ciao!


Inviato

E comunque...un grazie a Bizerba/Michele :hi: ...Non poteva essere piu' tempestivo e gradito un aggiornamento di questo tipo...!!

Ne faro' tesoro!! :good:

Cordialmente

Bleda


Supporter
Inviato

Grazie Michele.

Ciao

Luciano


Inviato

Ottimo lavoro!!!!!!!Continuiamo a lavorare duro su questa problematica!!!!Congratulazioni a Bizerba 62........


Inviato

Ciao Bleda

"Salve!

Scusate ma l'art. 2-decies della Legge n. 109/2005 non e' stato abrogato da un'altra Legge del 2006??

Nella esposizione della motivazione, prima si da' contezza del fatto abrogativo, ma poi, nel trattare degli artt. 59 e 173 Codice Urbani, si esclude l'obbligo della denuncia ( e relativa sanzione) allorche' si tratti di monete di modesto valore o ripetitive, di cui esistano migliaia di esemplari tutti uguali, con cio' mostrando di fare riferimento proprio a quell'articolo poi abrogato.

Sbaglio? Ho male inteso?"

Quello che riporti è corretto.

Se leggi la parte iniziale della sentenza ("in fatto"), noterai come il proprietario della monete (rispettivamente padre e marito dei ricorrenti), fosse deceduto il 28 ottobre 2005, ovvero durante la vigenza dell'art. 2-decies, che escludeva qualunque obbligo di denuncia alle Autorità circa il possesso di monete non rivestenti lo status di "beni culturali" in quanto riperirive, di modesto valore, conosciute in un gran numero di esemplari ecc.

Ciò comportava che gli eredi (cioè gli indagati - ricorrenti per Cassazione) non avessero, anche per questo motivo, alcun onere di comunicare alle Autorità di essere venuti al possesso (per via ereditaria) del suddetto materiale.

Gli articoli 59 e 173, pur privati - oggi - del contenuto normativo chiarificatore rappresentato dall'art. 2-decies, fanno pur sempre riferimento a prescrizioni dettate per i soli "beni culturali" e non, dunque, per qualsiasi moneta o oggetto antico lecitamente sul mercato privato, non avente tale status.

Ed è a questo proposito che la sentenza in esame si rivela "innovativa".

Essa, infatti, "smonta" il ragionamento operato dal giudice della confisca (definendolo "apodittico"), secondo cui "la collezione di monete di cui si tratta appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto si tratta di cose di interesse numismatico, storico ed archeologico (omissis) attesa la natura stessa dei beni, la quale sarebbe idonea a ricomprenderli nella categoria prevista dalla legge, senza bisogno della dichiarazione di cui all'art. 13 del medesimo decreto".

La Corte non considera corretto questo ragionamento "posto che le cose elencate al comma 3° dell'art. 10" (cioè i "beni culturali"...),"richiedono comunque la dichiarazione ministeriale di interesse culturale, mai avvenuta neppure dopo l'eseguito sequestro. della collezione".

Ma c'è di più (e questo successivo passaggio della Corte non può non riguardare un certo modo troppo disinvolto di valutare in sede peritale come "beni culturali" o comunque come beni di particolare interesse archeologico, numismatico ecc., le monete sequestrate ai collezionisti).

La sentenza rileva infatti come "non sono stati neppure chiariti gli elementi in base ai quali il giudice ha espresso il giudizio di particolare valore numismatico delle monete, ossia circa la sussistenza del requisito di cui alla lettera e) dell'art. 10, comma 3°. che indica quali possibili beni culturali "le collezioni o le serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2° e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per tilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse".

Secondo la Cassazione, l'ordinanza del G.I.P. "non ha specificato quali siano le caratteristiche della collezione tali da rendere evidente tali qualità e comunque non ha fornito alcuna motivazione quanto alle ragioni per le quali ha ritenuto di dover disattendere le istanze avanzate in sede di opposizione dai ricorrenti, nelle quali era stata prospettata - alla luce delle risultanza di una perizia - " (e ciò, purtroppo, dimostra anche come sia necessario munirsi di una consulenza di parte, da contrapporre a quella della Procura....) "la possibilità che tali monete rientrassero, invece, tra quelle che per il modesto valore, sono escluse dall'obbligo di denuncia ed il cui possesso risulta pertanto penalmente irrilevante".

Saluti.

M.


Inviato

Ciao Michele,

Ti ringrazio per la risposta chiarificatrice .

In effetti, cio' che si poteva fare in sede giudiziaria fino a questo momento - oltre a presentare titoli legittimi di proprieta' - consisteva nella confutazione circa la culturalita' dei beni e nella relazione del CTP che allentasse le fitte maglie del costrutto probatorio del P.M.

Certo, questa "innovativa" (cit.) sentenza non ha il valore di indirizzo giurisprudenziale vincolante, come invece accade per le decisioni a Sezioni Unite, tuttavia spero fortemente che i principi in essa enunciati vengano presi come riferimento nelle aule di Tribunale, cosi' come spero che l'intero tessuto normativo sotteso a disciplinare il nostro patrimonio culturale, nel senso estensivo del termine, venga presto sottoposto ad una razionalizzazione e ad una semplificazione necessarie alla economia processuale e alla tutela del diritto di proprieta', troppo spesso violato in nome di un presupposto interesse superiore, quello pubblico.

Ancora grazie.

Cordialmente

Bleda


Inviato

molto interessante e molto utile ! ringrazio Bizerba62, speriamo che oltre a leggere e capire quanto sopra riportato non siano solo gli amici di Lamoneta ma anche qualcun'altro....


Inviato

Per Bleda:

"In effetti, cio' che si poteva fare in sede giudiziaria fino a questo momento - oltre a presentare titoli legittimi di proprieta' - consisteva nella confutazione circa la culturalita' dei beni e nella relazione del CTP che allentasse le fitte maglie del costrutto probatorio del P.M.

Certo, questa "innovativa" (cit.) sentenza non ha il valore di indirizzo giurisprudenziale vincolante, come invece accade per le decisioni a Sezioni Unite, tuttavia spero fortemente che i principi in essa enunciati vengano presi come riferimento nelle aule di Tribunale, cosi' come spero che l'intero tessuto normativo sotteso a disciplinare il nostro patrimonio culturale, nel senso estensivo del termine, venga presto sottoposto ad una razionalizzazione e ad una semplificazione necessarie alla economia processuale e alla tutela del diritto di proprieta', troppo spesso violato in nome di un presupposto interesse superiore, quello pubblico."

Sono perfettamente d'accordo con il Tuo pensiero... :good:

Per sixtus78

"...speriamo che oltre a leggere e capire quanto sopra riportato non siano solo gli amici di Lamoneta ma anche qualcun'altro...."

Idem..... :good:

M


Inviato (modificato)

Attenzione, la Cassazione (e pure le Sezioni Unite) fa autorevole precedente ma non vincola mai (dico mai): non mi sembra che si sia consolidato un orientamento e ricordate sempre l'ipotesi del consapevole dissenso del giudice.

Insomma: Estote parati ! (che vuole dire: occhio ragazzi !)

Polemarco

Modificato da Polemarco

Inviato

Ciao Polemarco.

"Attenzione, la Cassazione (e pure le Sezioni Unite) fa autorevole precedente ma non vincola mai (dico mai): non mi sembra che si sia consolidato un orientamento e ricordate sempre l'ipotesi del consapevole dissenso del giudice."

Verissimo. Ma in questo caso il "consapevole dissenso" di quel giudice sarà oggetto di ricorso per Cassazione e - salvo mutamenti di rotta della Suprema Corte, (per carità..sempre possibili) -, si dovrebbe ottenere il risultato descritto dalla sentenza sopra postata (quanto meno se il ricorso verrà assegnato alla III sezione...se esiste la coerenza in questo mondo!)

Poi, è vero che certezze ce ne sono poche ma....se tanto mi dà tanto.......

"Insomma: Estote parati ! (che vuole dire: occhio ragazzi !)"

Beh...non è che in questi frangenti ci è consentito di scegliere altre opzioni........

Si prende ciò che "passa il Convento".....in attesa di tempi migliori.....l'alternativa sarebbe quella di non fare niente......, (in altri termini, farsi confiscare le monete e non reagire)...ma non mi pare una buona alternativa.

M.


Inviato

Ciao Polemarco,

Solo alcune precisazioni.

Quando si verifica un annullamento con rinvio, il giudice del grado inferiore chiamato a riesaminare i fatti di causa non puo' che attenersi al principio di diritto formulato dalla Suprema Corte.

A parte questo caso, e' vero che i principi enunciati dalla CC non sono "vincolanti" e non obbligano alcun giudice ad uniformarsi ad essi ma..attenzione: costituiscono "precedente influente" e nella maggior parte dei casi i giudicanti delle giurisdizioni inferiori si conformano alle decisioni della Corte di Cassazione, ben consapevoli del fatto che, se le cose dovessero andare per le lunghe e si finisse col portare la questione dinanzi al Supremo Collegio, ci sarebbero buone probabilita' di vedere vanificato quel "consapevole dissenso" del magistrato, coraggioso o ostracista che sia.

Ecco perche' dico che l'orientamento giurisprudenziale e' importante e fa scuola, ed e' positivo il fatto che qualche Sezione piu' accorta e scrupolosa delle altre stia iniziando ad interpretare la legge nel modo piu' logico e coerente al dettato normativo.

Fino ad ora - e se si scorrono le sentenze (anche di merito) degli ultimi anni e' abbastanza intuitivo da quale parte vada a pendere l'ago della bilancia - la tendenza interpretativa del Codice Urbani e' stata abbastanza "rigida" sui temi della culturalita', della dichiarazione dell'interesse ex art. 13, dei reati ex art. 173 e 648 c.p. e della confisca di cui all'art. 240 c.p.

Spero con tutto il cuore che da oggi vi sia una maggiore apertura a guardare e valutare le cose per quello che sono, senza che cio' vada a detrimento della certezza del diritto e della sanzionabilita' dei comportamenti scorretti.

Il collezionismo non deve morire...la passione per lo studio e la ricerca storica e' un valore da custodire gelosamente e da preservare nel tempo. :)

Sempre cordialmente

Bleda

  • Mi piace 3

Inviato (modificato)

Non volevo "rovinare la festa a nessuno" nè mettere la sordina alla sentenza della cassazione in commento.

E' pacifico il vincolo "interno" sul processo in corso.

Per quello esterno è bene precisare quanto segue.

Per il "precedente autorevole" attenderei il consolidarsi dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Per prevedere tale consolidamento vaglierei approfonditamente anche l'autorevolezza del relatore estensore (Rosi Elisabetta mi risulta già Magistrato di Tribunale adetto alla Corte nel 2007 e, quindi, non è proprio una "novellina" nè un "ronzino". Mi risulta l'autrice di una monografia "Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano (Rosi Elisabetta) 512 p.,per i tipi dell'Ipsoa" e di un commento alla legge all'immigrazione edito da Hoepli ). Interessante sarebbe rintracciare come la dottrina "ha salutato" la sentenza ed i commenti che ha posto a corredo della decisione.

Non la faccio difficile, la faccio sicura.

Polemarco

Modificato da Polemarco

Inviato

P.S.

Considerate che il P.G. della sentenza citata (nella specie è un sostituto procuratore generale), Stabile (altro bravo), aveva concluso in modo difforme.

Come diceva la filastrocca ginnasiale : "spero, promitto e iuro vogliono l'infinito futuro".

In effetti, commentare una sentenza come se fosse una jam session (alla batteria: Tizio, al contrabasso Caio, al sax tenore Mevio) può sembrare singolare, ma - vi assicuro- serve

Speriamo bene.

Polemarco


Supporter
Inviato (modificato)

Ringrazio Michele per averci sottoposto questa sentenza nel suo testo integrale, eccetto i dovuti omissis, e soprattutto chi è intervenuto fino ad ora, per la competenza e la lucidità, ed anche la pacatezza, al di là della passione numismatica, con cui si sta portando avanti la discussione.

Vi saluto e ritorno a leggervi MB

Modificato da monbalda

Inviato

confisca delle monete, operata dai GIP (e, talvolta, impropriamente, dalle Procure)

Grazie per l'interessante buona nuova!

Ti segnalo che le Procure non possono confiscare (= provvedimento definitivo), trattandosi di un potere che spetta ai soli giudici e non ai magistrati inquirenti, ma solo sequestrare (= provvedimento temporaneo)


Inviato

Mi sembra giusto formulare un ringraziamento speciale a Bizerba, che ci tiene aggiornati su tutte le sentenze che trova!


Inviato (modificato)

Per Licinio L.

"Ti segnalo che le Procure non possono confiscare (= provvedimento definitivo), trattandosi di un potere che spetta ai soli giudici e non ai magistrati inquirenti, ma solo sequestrare (= provvedimento temporaneo)."

Si, questo lo so ed infatti ho scritto (post nr. 1):

..."Si tratta di una decisione recentissima della III sezione della Cassazione penale, che interviene sull'annosa problematica della confisca delle monete, operata dai GIP (e, talvolta, impropriamente, dalle Procure)"

Perchè parlavo di "confisca impropria" ad opera della Procura?

Ecco perchè:

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n

E' vero che - formalmente - l'affidamento definitivo (?) operato dal P.M. nella fase delle indagini preliminari a favore della Soprintendenza, dei beni numismatici ed archeologici successivamente dissequestrati, non è tecnicamente una "confisca" ma, di fatto, tale provvedimento appare ablativo rispetto alla proprietà degli oggetti del collezionista che, pur in mancanza di sentenza di condanna, non è più proprietario dei propri beni.

Di fatto, questo provvedimento del P.M. a me pare equivalente ad una confisca e, come tale, dovrebbe essere suscettibile di essere impugnato dinanzi al GIP per le stesse carenze segnalate nella sentenza della Cassazione (oltre, ovviamente, ed innanzitutto, per la doglianza che trattasi di un provvedimento ablativo - analogo alla confisca - e come tale precluso ai poteri attribuiti dalla legge al P.M.).

Per Polemarco:

"Per il "precedente autorevole" attenderei il consolidarsi dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Per prevedere tale consolidamento vaglierei approfonditamente anche l'autorevolezza del relatore estensore (Rosi Elisabetta mi risulta già Magistrato di Tribunale adetto alla Corte nel 2007 e, quindi, non è proprio una "novellina" nè un "ronzino". Mi risulta l'autrice di una monografia "Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano (Rosi Elisabetta) 512 p.,per i tipi dell'Ipsoa" e di un commento alla legge all'immigrazione edito da Hoepli ). Interessante sarebbe rintracciare come la dottrina "ha salutato" la sentenza ed i commenti che ha posto a corredo della decisione."

Certamente, così come "una rondine non fa primavera", un precedente seppur autorevole della Cassazione non deve far gridare vittoria (ma è quanto meno di buon auspicio....).

Cercare i curricula dei magistrati che hanno deciso il ricorso dei Collezionisti livornesi non so quanto possa essere utile...anche perchè i Giudici che operano in Cassazione sono di norma tutti magistrati esperti, con pubblicazioni, docenze, ecc. e quindi verrebbe difficile capire se questa decisione è frutto di una competenza specifica dei membri del Supremo Collegio o di qualcos'altro.

Sapere che la Dott.ssa Rosi ha scritto una monografia sulla "criminalità organizzata" non è che mi aiuti molto in questa ricerca (fosse stato invece un lavoro sui bb.cc., sarebbe stato diverso...).

Forse sarebbe utile (e a me piacerebbe sperarlo) che qualcuno di loro sia anche solo un collezionista (magari anche numismatico...) e che abbia, almeno una volta, frequentato un mercatino, un convegno o un'asta, giusto per inquadrare il nostro "fenomeno" anche sotto una luce "sociale" e non solo giuridica.

Augurarselo non costa niente.... :blum:

Quanto ai commenti della dottrina, la sentenza è abbastanza recente (alcune banche-dati giuridiche ancora non la riportano) e penso quindi che i primi commenti siano i nostri su Lamoneta, che non hanno certo la pretesa di rientrare fra le riflessioni che svolgerà in seguito "la dottrina più attenta ed autorevole".

"In effetti, commentare una sentenza come se fosse una jam session (alla batteria: Tizio, al contrabasso Caio, al sax tenore Mevio) può sembrare singolare, ma - vi assicuro- serve "

Non ne dubito, anche se non saprei dove trovare il modo ed i presupposti per effettuare un commento come quello che proponi.... :pardon:

Saluti.

M.

Modificato da bizerba62

Inviato

Certo, quello è il provvedimento con cui restituiscono al proprietario la cosa rubatagli e poi sequestrata al ladro. E' un atto già giuridicamente problematico in sè (chi ha deciso chi è il proprietario?) che diviene assurdo quando, come nel caso dei (presunti) beni archeologici, il (presunto) ladro vanta di essere possessore legittimo (e, come tale, dovrebbe essere tutelato anche contro il proprietario, fino a sentenza definitiva, secondo un principio giuridico nato solo 2000 anni fa!)


Inviato

Scusate per la lunghezza.

Per quanto riguarda la "jam session" (ammesso che io abbia scritto correttamente) mi riferivo all'autorevolezza del relatore che non può essere data per scontata.

A tale riguardo, considerate che, soltanto nelle due o tre ultime "infornate" per la Cassazione, i titoli hanno assunto valore prevalente rispetto all'anzianità di servizio.

Considerate inoltre che i cassazionisti giudicanti, oggi, sono appena 298: l'equivalente di due sezioni di un Liceo Ginnasio Classico di una provincia ai margini dell'impero.

Sicuramente si conosceranno tutti e ciascuno di loro avrà una sorta di "pagellina" che rende più o meno autorevole la decisione nella valutazione degli altri cassazionisti.

Considerate, inoltre, che i giudici di merito (non tutti ovviamente) perdono la vista sulle banche dati e conoscono i relatori cassazionisti più autorevoli (sono quelli che iniziano un orientamento che poi, nel prosieguo del tempo, risulterà più volte confermanto sino a costituire quello che si definisce "orientamento consolidato": il "vincolo" si fa, sostanzialmente, più o meno lasco a seconda del relatore.

Considerate altresì che in alcuni settori (vedi il fallimentare, il societario, la proprietà industriale) le decisioni di alcuni Tribunali (ripeto: Tribunali) forniscono precedenti molto più autorevoli della Cassazione (si dice che "fanno agio sulla Cassazione") perchè in Cassazione le questioni non arrivano o arrivano di rado e di converso i giudici di quei Tribunali si confrontano abitualmente tra loro e con la dottrina (provate a partecipare ad un convegno di fallimentaristi: si chiamano spesso per nome e non per cognome, sembrano un club).

Considerate inoltre che il precedente vincolante "ex autoritate" fa tendenzialmente a pugni con la cd. interpretazione evolutiva (che non avrebbe modo di operare se il vincolo autorevole ci fosse sempre e comunque): è sufficiente citare la giurisprudenza di legittimità in materia di contratti bancari per avvedersi delle "rivoluzioni" che si sono succedute in breve tempo ed in materie non marginali (fideiussione omnibus, anatocismo trimestrale etc).

Non per niente si dice abitualmente che la Cassazione è come la vita: è bella perché varia.

Torno alla "jam session".

In un caso di particolare interesse (non necessariamente economico), sarebbe buona norma conoscere e prevedere il modo di ragionare del relatore o del collegio chiamato a decidere attraverso i suoi precedenti (l'assegnazione ad un collegio ed a un relatore non è un terno a lotto, ma risponde a criteri rigidamente predeterminati e quindi prevedibili).

Il più delle volte ritengono che la forma prevalga sulla sostanza ? Ed allora sotto con le eccezioni pregiudiziali o preliminari.

Pensano che a prevalere debba essere la sostanza ? Ed allora sotto con le questioni di diritto sostanziale.

E' soltanto la vecchia e principale regola della retorica: il discorso deve mutare a seconda dell'uditorio perchè è quel concreto uditorio che deve essere persuaso: una cosa è convincere una platea di massaie, altra confrontarsi con dei seminaristi o dei galeotti.

E guardate che tale analisi non è impossibile: banca dati per la Cassazione ed alcuni giudici di merito, sentenze pubblicate (nel senso stretto del termine: depositate in cancelleria) per le restanti corti di merito, in modo di costituirsi un "profilo professionale" del soggetto chiamato a giudicare.

P.S. Fino a qualche tempo fa (ora non più), su una banca dati tra le più rinomate, uno dei criteri di ricerca era costituito proprio dal cognome del relatore: ti tiravi giù tutti i precedenti, si poteva vedere come la pensasse in questioni analoghe, si poteva addirittura fare una analisi filologica.

Tutto qui (è ironico).

Saluti

Polemarco


Inviato (modificato)

L'arte della retorica e del tirar l'acqua verso il dato mulino...in tema di sentenze.

Polemarco...amico mio, è un piacere leggere il pane del sapere spezzato da un Tecnico esperto e smaliziato...quale tu sei.

E' arricchente ed io ti ringrazio a nome di questo Sito.

Ad avercene...di "bastian contrari" del tuo calibro. Così da affinare i ragionamenti.

Nel merito mi consento di osservare che la sentenza cortesemente postata dall'esimio Collega Bizerba...non fa tecnicamente una piega.

E questo è il dato.

Su cosa possiamo fondare tale apprezzamento?

Esclusivamente sulla semplicità del ragionamento nella fattispecie esplicitato dalla S.C., senza salti di logica e con chiari rimandi alla lettera del Codice Urbani ed alla relativa ratio che, chiaramente, pone dei limiti allo "strapotere" dello Stato in materia.

Fondamentali tecnici, peraltro, non difficoltosi e piuttosto chiari.

Discostarsene?

Questa si!... sarebbe un'impresa ciclopica degna della migliore retorica e dei massimi sofismi, tale da dover esumare le spoglie di Gorgia da Leontini (il famoso sofista 483 - 375 a.C.).

Costui, come noto a molti, proclamava: la verità non esiste! E le sue esternazioni potrebbero convincere ancora oggi...in quanto ampiamente e brillantemente suggestive.

Quanto precede per andare a delle verità basilari.

Ad esempio che possono crearsi, per mera avventura o per semplice coincidenza...non per altro, dei movimenti di pensiero.

Alcuni piuttosto "talebani" che, sulla scorta di un malinteso ed ormai ampiamente anacronistico interesse prevalente nei confronti delle antichità (sino a ritenere culturali anche le anticaglie), possono ritenere sacrosanto - in nome dell'interesse dello Stato - stravolgere anche il più evidente e logico dato normativo.

Potrebbe darsi che per combattere le depredazioni...possa essere ritenuto opportuno rendere la vita difficile al collezionismo, troppo spesso ignaro ed incolpevole.

E' un po' come pensare di coprire il fabbisogno delle Stato con i mattoni.

Opinioni legittime e pragmaticamente facili da attuare.

Quindi di immediato effetto.

I mattoni vengono tassati...e, dall'altra parte, i Collezionisti si spaventano. Ovvio che trattasi di situazioni diverse e non direttamente collegate...ma fondate su analoghi ragionamenti.

Ma...andiamo al sodo.

Cosa può scaturirne di veramente pernicioso?

Altrettanto semplice.

Tutti all'estero!

Gli investitori si rivolgono a dei consulenti che nella assoluta legalità, mettono in atto sofisticate strategie...si chiama ingegneria finanziaria.

I Collezionisti che operano alla luce del sole e che potrebbero far emergere le collezioni in ossequio alla legalità sempre rispettata...per converso compreranno solo all'estero e chiederanno al MiBAC la temporanea importazione dei lotti che si aggiudicheranno.

Ergo, le monete - anche se le porti a casa tua - sempre all'estero resterebbero per cinque anni...eventualmente rinnovabili e fuori dal patrimonio culturale italiano.

E' questo l'auspicio?

Allora che gli Ingegneri del diritto si apprestino a dissentire sulla sentenza citata...e che le sinergie, per avventura, operanti all'unisono in tema di talebana protezione dei beni culturali...operino pure al riguardo, stravolgendo la ratio più che favorevole al collezionismo insita nel Codice Urbani.

Aspettiamoci quindi eventuali sentenze contrarie.

I risultati? Tutti in spregio alla morfologia della prassi...cioè contrari alla logica comune ed attuale.

Qualche centinaio o migliaio di monetine assolutamente seriali, seppur antiche, e sicuramente prive di interesse tecnico in quanto decontestualizzate...andranno, in seguito a sequestri e/o confische, a far compagnia alle decine di migliaia che già giacciono in reconditi depositi.

Le monete importanti, significanti o pregiate?

Tutte all'estero o nelle catacombe.

Ottimo!

I rimedi?

Esistono.

Che i tecnici del diritto... siano ossequiosi circa la ratio delle norme, con interpretazioni logiche ed autentiche in senso tecnico.

Che il Ministero intavoli finalmente un dialogo con le parti interessate, in un clima sereno e rispettoso ed in piena reciprocità.

Che gli interessi collaterali, sempre sussistenti in ogni dinamica, trovino un temperamento ed un freno equamente rigoroso.

Questa è la globale soluzione che solo gli emuli di Χαλκηδών; (la città dei ciechi) potrebbero non vedere.

Come tutte le soluzioni, potrebbe non far comodo a molti...ma ciò non dovrebbe scoraggiare.

Grazie a tutti per l'attenzione.

(Continua una breve appendice...)

Modificato da piakos

Inviato (modificato)

Alcuni potranno considerare le su riportate considerazioni, peraltro assolutamente modeste, criptiche od eccessivamente tecniche...in alcuni passaggi.

Per dirla tutta senza accampare apprezzamenti...non del tutto chiare.

In realtà, a ben leggere con qualche attenzione, i meno frettolosi intuiranno più di quanto non potrebbe sembrare.

Cosa importante sarebbe che i più tecnici in vari ambiti...ben capaci di aver chiaro (ove ce ne fosse bisogno) quanto precede...abbiano consapevolezza che il Sito, in assoluta serenità e nel pieno dovuto rispetto, è vigile ed in grado di analizzare le problematiche, nonchè è a conoscenza delle relative difficoltà ed in grado di prestare la massima collaborazione ove necessario, pur nell'ottica della equa e legittima tutela del Collezionismo privato.

Modificato da piakos

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