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IGNORED

moneta aurea da "UNO SCUDO" di San Marino del 1974


Risposte migliori

Inviato

Nel 1974 San Marino batté una coppia di monete d'oro, tipologicamente identiche, rispettivamente del valore nominale di uno e due scudi che recavano al dritto lo stemma dello stato (tre monti sormontati ciascuno da una torre) e al rovescio l'immagine del santo protettore (S. Marino appunto).

Purtroppo non sono riuscito a trovare nel web un'immagine decente di confronto. I due aspetti che vorrei approfondire sono i seguenti:

• il nome dell'incisore (si tratta di un certo Speranza, riportato di sopra della linea di esergo come SPERANZA INY o INV. Il problema è che lo scudo aureo del 1974 copia per intero il 5 lire d'argento del 1898 (v. http://numismatica-i.../moneta/W-SMO/5), dove però il nome dell'incisore è indicato come SPERANZA, senza INY o INV. In altri termini la Rep. di S. Marino per l'emissione dl 1974 ha copiato i tipi del 1898, ragione per la quale il nome dell'incisore, Speranza, morto agli inizi del novecento, non è cambiato. Conclusione non capisco che cosa sia questo INY o INV (mi aspetterei semmai un INC) e non capisco se nello scudo del 1974 queste tre lettere siano effettivamente presenti.

• Nel 5 lire d'argento del 1898 il taglio della moneta ripete la parola LIBERTAS in incuso due volte tra stellette a cinque punte, mentre nella moneta che sto esaminando pare che il taglio sia solo zigrinato.

Vi ringrazio dell'attenzione e degli eventuali chiarimenti.

Giulio De Florio


Inviato (modificato)

SPERANZA INV: Filippo Speranza è lo zecchiere che aveva disegnato la moneta in argento del 1898. Si noterà che sulla moneta del 1974 il nome Speranza è seguito dalle lettere INV che stanno per "INVentor" ossia ideatore (del disegno).

Non lo sapevo, lo aggiungerò quando farò le schede degli aurei per il catalogo... anche se li sto lasciando per ultimi perchè non mi piacciono granchè...

Comunque visto che ti interessa l'argomento ti posto i decreti di San Marino per la creazione di queste due monete.

Buona lettura

PS due cose da notare:

- la prima è che sul decreto non è menzionata la necessità della scritta "SPERANZA INV",

- la seconda è che 1 scudo = 15.000 Lire e 2 Scudi = 30.000 Lire.

Considerando le quotazioni dell'oro e il cambio dollaro/lira dell'epoca si parla rispettivamente di un valore intrinseco di circa 10.000 Lire e 21.000 Lire... già così un bel guadagno per lo Stato ;)

(Senza considerare poi che non conosco il prezzo di vendita ai collezionisti...)

LEGGE 28 giugno 1974, n.46 (pubblicata nell'Albo del Pubblico Palazzo in data 16 luglio 1974).

Legge che autorizza la coniazione di monete auree.

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 giugno 1974.

Art. 1

E' autorizzata la coniazione di monete d'oro da scudi 2 e da scudi 1.

Art. 2

Le monete di cui al precedente articolo avranno corso legale e potere liberatorio nei rapporti fra

privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Art. 3

Con successiva disposizione reggenziale verranno stabilite le caratteristiche, le quantità dei pezzi, le

modalità di emissione e di circolazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 1° luglio 1974-1673 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Piva - Giordano Bruno Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini

DECRETO 23 agosto 1974, n. 73 (pubblicato nell'albo del Pubblico Palazzo in data 26 agosto

1974).

Autorizzazione al Congresso di Stato a contrarre un prestito a breve scadenza con la Cassa di

Risparmio e la Banca Agricola per l'acquisto di Kg. 800 di oro da servire per la Monetazione

aurea di cui alla legge 28 giugno 1974 n. 46.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la Legge 28 giugno 1974 n. 46 che autorizza la coniazione di monete auree da 1 scudo e da 2

scudi;

Visto il provvedimenti del Consiglio Grande e Generale dell'8 luglio 1974 che autorizza una

seconda variazione al Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1974 relativo al piano

finanziario per l'attuazione pratica del programma di emissione di una prima coniazione di monete

auree;

Viste le note in data 12 agosto e 23 agosto 1974 rispettivamente della Cassa di Risparmio della

Repubblica di San Marino e della Banca Agricola di Borgo Maggiore, con le quali i due Istituti

partecipano che i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno aderito alla concessione di un

finanziamento di complessive lire 2.800.000.000 nel rapporto di 6 a 4;

ValendoCi dei pieni poteri concessiCi dal Consiglio Grande e Generale dell'8 luglio 1974;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto:

Art. 1

Il Congresso di Stato è autorizzato a contrarre un prestito a breve scadenza al tasso del 12%, durata

mesi 6 dalla data di erogazione, con gli Istituti di Credito locali - ammontare lire 2.800.000.000 -

per finanziare l'acquisto di una partita di Kg. 800 di oro da servire per la prima coniazione di

monete auree di cui alla Legge 28 giugno 1974 n. 46.

Art. 2

Il prestito di cui sopra sarà concesso dagli Istituti di Credito locali nelle seguenti proporzioni:

- Cassa di Risparmio L. 1.680.000.000

- Banca Agricola L. 1.120.000.000

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore immediatamente.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 agosto 1974-1673 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Piva - Giordano Bruno Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini

DECRETO 19 dicembre 1974, n. 90 (pubblicato nell'albo del Pubblico Palazzo in data 10 gennaio

1975).

Emissione e circolazione di monete auree millesimo 1974.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la legge 28 giugno 1974 n. 46 che autorizza la coniazione di monete auree;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 19 dicembre 1974;

ValendoCi delle Nostre Facoltà e di quelle concesseCi dall'art.3 della citata legge;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Le caratteristiche tecniche delle monete d'oro da 2 scudi e da 1 scudo, di cui è autorizzata la

coniazione ai sensi della Legge 28 giugno 1974 n. 46, sono determinate come appresso:

Taglio diametro titolo tolleranza

scudi in m/m legale di titolo

2 21 917/1000 2

1 16 917/1000 2

peso tolleranza Quantità

in grammi sul peso in pezzi

6 3 76.000

3 3 86.000

Art. 2

Le monete hanno le seguenti impronte e contorni:

RECTO: Lo stemma ufficiale della Repubblica di San Marino. Sulla base, al di sotto del motto

"Libertas" figura l'anno di emissione 1974. Intorno la legenda latina "Respublica S. Marini".

VERSO: La figura del Santo Fondatore ripresa dalla scultura del Tadolini esistente sull'Altar

Maggiore della Basilica. Nell'esergo inferiore figura il valore "due scudi" oppure "uno scudo".

Testamento di Marino Dalmata: "Relinquo vos liberos ab utroque homine".

BORDO: Zigrinato.

Art. 3

Il valore delle monete descritte agli articoli che precedono è ragguagliato a tutti gli effetti legali alle

monete emesse con i decreti N. 37 del 5 dicembre 1972, n. 54, del 15 dicembre 1973 e N. 89 del 19

dicembre 1974 come segue:

la moneta da due scudi vale L. 30.000

la moneta da uno scudo vale L. 15.000

Art. 4

Ad iniziare dal giorno 30 dicembre 1974 sono immesse nella circolazione le monete auree da 2

scudi e da uno scudo. Esse avranno corso legale nel territorio della Repubblica di San Marino. Dette

monete conservano la convertibilità presso le pubbliche casse in altre monete aventi corso legale in

territori sammarinese fino al 31 dicembre 1975.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 dicembre 1974-1674 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Valli - Enrico Andreoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini

Modificato da uzifox

Inviato

Sarebbe interessante sapere se anche il decreto relativo all'emissione in argento del 1898 si richiama allo scultore Tadolini.

Grazie delle informazioni.

Giulio De Florio


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