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Art. 26
Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96,
e all’articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote,
i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con
decorrenza immediata per essere riassegnate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato .