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IGNORED

sequestro e indagato


fabitto84

Risposte migliori

Buon giono.

"Detto questo, se abbiamo ripetuto in continuazione che le monete non sono Beni Culturali e la ricevuta non è obbligatoria, almeno per la libera vendita tra privati (eBay e mercatini inclusi)"

Personalmente ho già scritto che non concordo sul fatto che i venditori di Ebay e quelli dei mercatini siano esentati dal rilasciare le attestazioni di cui all'art. 64.

"questa non è una sanatoria, piuttosto è un censimento.La sanatoria semmai è per i Beni Archeologici.........."

No. E' proprio una "sanatoria" bella e buona, alla quale faranno ricorso, in primis, proprio coloro che hanno acquisito illegalmente beni culturali importanti di grande valore che, con quatrro soldi, possono domani regolarizzare.

In secundis, vi faranno ricorso coloro che hanno pendenze giudiziarie, all'evidente scopo di definire processi dall'esito incerto.

In questa seconda categoria, includerei anche coloro che pur avendo le chances di uscire indenni dai Tribunali, non vogliono correre il rischio di vedersi confiscato il materiale in sequestro.

Tutti gli altri, e cioè tutti coloro che hanno monete comuni, acquistate regolarmente in negozi, aste ecc., a mio modo di vedere butterebbero via solo dei soldi per regolarizare monete che in realtà sono già "sane".

Forse si dovrebbe riconoscere che le cose sono andate così: prima le articolazioni dello Stato hanno creato il monstrum attraverso applicazioni ed interpretazioni legislative farraginose e quasi sempre a danno dei collezionisti; poi, vista anche (o sopratutto) l'esigenza di fare cassa, si somministra al popolo dei collezionisti "l'antidoto" per guarirli da una malattia che è lo Stato medesimo ad aver contagiato.

Ma poi cosa vogliono far riemergere: decine e decine di migliaia di monete di nessun valore (se non per i collezionisti che le possiedono) con la storiella del censimento?

Non dimentichiamoci che dal 1.5.2010, considerato che la "sanatoria" copre le acquisizioni avvenuto a tutto il 30.4.2010, siamo sempre punto e a capo. Cioè i problemi "ordinari" dei collezionisti e dei commercianti non vengono risolti affatto da questo condono.

Dopodichè cosa dovremo aspettarci che ci diranno: che solo le monete "sanate" sono regolari e che tutte le altre "si presumono di provenienza illecita"?

"La dichiarazione dovrebbe esserci solo se uno ha un pezzo unico non ripetitivo ,di grande interesse ,allora avrebbe un senso dichiararlo , farlo censire,pagare una tassa,per pezzi classici ripetivi ,comuni, non dovrebbe esserci nessun censimento".

Esatto. Questo è lo spirito della legge.

Poi se uno vuole sottoporre la sua monetina alla Soprintendenza perchè questa ne dichiari o ne escluda la "culturalità" lo puà anche fare, ma mi pare che questa iniziativa abbia più che altro una finalità "provocatoria" (un pò come quando elledi suggeriva di notificare in massa al Soprintendente tutte le monete possedute), giacchè, da quello che mi risulta (e Vi prego di smentirmi se avete notizie diverse), al momento non esiste una che una moneta che sia stata dichiarata "bene culturale ai sensi dell'art.13 del Codice Urbani.

Dubito quindi fortemente che nelle collezioni della stragrande maggioranza di noi collezionisti possano nascondersi monete definibili "beni culturali" ai sensi dell'art. 10 del Codice Urbani.

Saluti.

Michele

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Pensatela come volete, ma ribadisco che per la numismatica considerare la proposta come una sanatoria è sbagliato e pericoloso, e chi si faceva salvo per il fatto di avere una bella collezione di ricevute insieme alle monete, se penserà di essere immune da questo CENSIMENTO perché le sue monete sono sane, probabilmente passerà grossi guai... Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, naturalmente, ma nella presentazione della proposta è detto chiaramente:

non si può far finta di non sapere

che le case degli italiani ospitano tradizionalmente

piccole collezioni di reperti

archeologici e che è sempre esistito un

commercio (si badi bene non clandestino,

ma pubblico, fatto da negozianti e da case

d’asta) di oggetti di tale natura. Ciò è

dovuto al fatto che viviamo in un Paese

con una storia plurimillenaria, che « trasuda

» reperti. La legge non ha mai vietato

il possesso o il commercio di questi beni,

né ha mai imposto la denuncia e la

consegna di quanto posseduto da privati;

l’obbligo di denunzia e di consegna ha

sempre avuto come destinatario solo chi

abbia rinvenuto beni archeologici fortuitamente

nel sottosuolo e non certo chi li

abbia ereditati, comprati in un negozio o

se li sia aggiudicati in asta.

Tuttavia da molti, troppi anni, una

vulgata impropria della legge, strenuamente

difesa da alcune procure della Repubblica

e da talune espressioni ministeriali,

ma più volte stroncata in Cassazione,

accredita la detenzione di materiale archeologico

come fatto di per sé illecito fino

a prova contraria ed espone chiunque lo

detenga a perquisizioni in casa « anche in

tempo di notte » e a doversi difendere, ben

che vada, dall’accusa di ricettazione, che

prevede da due a otto anni di reclusione.

L’aberrazione, quindi, consiste nel fatto

che chiunque possiede senza titolo un

bene (non necessariamente un oggetto culturale,

una qualsiasi cosa) antecedente al

476 dopo Cristo, cioè alla caduta dell’Impero

romano, è per la legge italiana un

ladro o un ricettatore e sta a lui dimostrare

il contrario. Sarà bene chiarire che

questo tipo di « inversione dell’onere della

prova » sui beni culturali non esiste in

alcuno Stato moderno e civile: in genere

è l’accusatore che deve provare l’accusa,

non l’accusato che deve provare la sua

innocenza;

(questo avremmo potuto scriverlo noi, difficilmente si può non essere d'accordo) :)

proponendosi invece di far riemergere

e censire milioni di pezzi si torna a

rendere di pubblica fruibilità le raccolte

detenute da cittadini italiani, comprese

quelle all’estero, per le quali sarebbe favorito

il rientro sul territorio italiano. Un

pezzo riemerso è un pezzo seguito dalla

competente soprintendenza. Nei limiti

delle prescrizioni, è vendibile legalmente

sul mercato, con adeguato rilievo fiscale. E

qui veniamo a esporre la nostra ambizione

più grande: quella di far ripartire il mercato

dell’arte in Italia tramite un percorso

nel quale quello della riemersione è solo

un primo passo. Restituendo dignità al

mercato si contribuirebbe a debellare il

commercio clandestino, costituendo al

tempo stesso un’importante fonte di reddito

e di conoscenza per la collettività.

E infatti:

I privati possessori o detentori a

qualsiasi titolo di beni mobili di interesse

archeologico o paleontologico o numismatico

antecedenti all’anno 476 dopo Cristo,

non denunciati ai sensi delle disposizioni

del capo VI del titolo I della parte seconda

del codice dei beni culturali e del paesaggio,

di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni, di

seguito denominato « codice », hanno l’obbligo

di darne comunicazione alla soprintendenza

competente per territorio entro

il termine di novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto di cui al

comma 12 e di provvedere al contestuale

pagamento delle spese di registrazione e

catalogazione.

Infine, a conferma che questa proposta introduce semplicemente l'obbligo di denuncia ai fini della verifica dell'interesse culturale:

Ricorrendone le condizioni, la competente

soprintendenza procede all’ispezione

dei beni e provvede altresì alla

verifica dell’interesse culturale ai sensi

degli articoli 12 e 13 del codice, e successive

modificazioni.

Modificato da vince960
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