Vai al contenuto
IGNORED

Recente sentenza della Cassazione penale.


bizerba62

Risposte migliori

Buona sera.

Molto spesso è accaduto che i collezionisti chiamati a rispondere nei processi penali di ricettazione (art. 648 C.p.) o di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (art. 176 del Codice Urbani), - questi sono i reati che vengono più spesso contestati - dopo aver ottenuto l'assoluzione si siano visti confiscare comunque i beni in sequestro, con la motivazione che si trattava di beni appartenenti allo Stato.

Di recente, con la sentenza nr. 49439 del 23.12.2009 (ud. 4.11.2009), la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su questo ulteriore, ma non certamente secondario, aspetto delle vicenda giudiziaria che vede coinvolto il collezionista il quale, mandato assolto, avrebbe la legittima aspettativa di ricongiungersi alle proprie amate monete ma.................non sempre la cosa gli riesce e la sentenza che esaminiamo ne spiega (pur non apparendo del tutto convincente ...) il perchè.

Non è dato sapere se i "beni archeologici" di cui si parla in sentenza siano monete o altro, ma la tipologia di essi, ai fini della motivazione che ha portato a respingere il ricorso del collezionista, è del tutto indifferente.

Buona lettura.

"REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia rel. - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) D.M. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 102/2007 TRIBUNALE di VIGEVANO, del 07/07/2008;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;

lette le conclusioni del P.G.: inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza, 20 giugno 2007, il Tribunale di Vigevano ha assolto D.M., per carenza dello elemento soggettivo, dai reati di ricettazione ed illecito impossessamento di oggetti di interesse archeologico ordinando la restituzione del materiale in sequestro "a chi proverà di averne diritto".

Indi, con ordinanza 7 luglio 2008, il Tribunale di Vigevano, in sede esecutiva, ha restituito i beni allo Stato ad eccezione di due oggetti ritenuti di legittima proprietà del D..

A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato come tutti i beni archeologici debbano essere ricondotti al patrimonio indisponibile dello Stato, a sensi dell'art. 826 c.c., prescindendo dalla pretesa assenza di interesse culturale. Il Tribunale ha precisato che costituisce legittimo possesso da parte dei privati solo il ritrovamento o la scoperta dei beni in data anteriore alla vigenza della L. n. 364 del 1909; questa eccezionale circostanza, nel caso in esame, non è stata provata, e neppure allegata, dal richiedente.

Per l'annullamento della ordinanza, D. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

- che non è applicabile l'art. 826 c.c. in quanto i beni non sono stati trovati nel sottosuolo o fortuitamente rinvenuti, ma appartengono da generazioni alla sua famiglia ed il loro possesso è legittimo a sensi dell'art. 1153 c.c.;

- che la prova della illecita detenzione del bene incombe sulla pubblica accusa e non sul detentore.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il possesso di beni di interesse archeologico, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, si presume illegittimo a meno che il detentore fornisca la dimostrazione di averli legittimamente acquistati in epoca antecedente alla entrata in vigore della L. n. 346 del 1906.

Per quanto concerne l'onus probandi, è vero che la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ,per l'accertamento del reato di impossessamento illecito di beni culturali, valgono le normali regole processuali per cui non deve essere il privato a fornire la prova della legittima provenienza dei beni detenuti.

Tale regola è valida nell'alveo del processo penale e non nel caso in esame che è disciplinato dalle norme processuali civili alla luce delle quali (ed in particolare del principio sancito dall'art. 2697 c.c.) va individuato il soggetto che ha diritto alla restituzione.

Pertanto D. era gravato dall'onere, non assolto, di provare il fatto fondamentale posto alla base della sua domanda, cioè, il possesso, suo o dei suoi danti causa, anteriore alla L. n. 364 del 1909; nel procedimento di merito, e anche nel presente ricorso, D., per sostenere il suo assunto, fa un riferimento, peraltro generico e non controllabile, a collezioni della sua famiglia risalenti solo agli anni (OMISSIS) e, quindi, di epoca posteriore alla legge ricordata.

Non rileva il riferimento del ricorrente all'art. 1153 c.c. che disciplina il diverso caso della alienazione di cose mobili a non domino, con la esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il possesso, ma inefficace.

Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2009"

Saluti.

Michele

Modificato da bizerba62
Link al commento
Condividi su altri siti


[...]A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato come tutti i beni archeologici debbano essere ricondotti al patrimonio indisponibile dello Stato, a sensi dell'art. 826 c.c., prescindendo dalla pretesa assenza di interesse culturale.

[...]

Pertanto D. era gravato dall'onere, non assolto, di provare il fatto fondamentale posto alla base della sua domanda, cioè, il possesso, suo o dei suoi danti causa, anteriore alla L. n. 364 del 1909; nel procedimento di merito, e anche nel presente ricorso, D., per sostenere il suo assunto, fa un riferimento, peraltro generico e non controllabile, a collezioni della sua famiglia risalenti solo agli anni (OMISSIS) e, quindi, di epoca posteriore alla legge ricordata.

Sono a metà tra la risata isterica e la disperazione :unsure: Un applicazione generale di questo principio significherebbe l'obbligo di avere un "pedigree" documentanto anche per una monetina da pochi euro o sbaglio?

Tra l'altro vedo che è stato superato il problema della definizione di ciò che è "bene culturale" e ciò che non lo è, lo Stato si riprende tutto a prescindere!

Link al commento
Condividi su altri siti


Guest utente3487

Per quanto concerne l'onus probandi, è vero che la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ,per l'accertamento del reato di impossessamento illecito di beni culturali, valgono le normali regole processuali per cui non deve essere il privato a fornire la prova della legittima provenienza dei beni detenuti.

Tale regola è valida nell'alveo del processo penale e non nel caso in esame che è disciplinato dalle norme processuali civili alla luce delle quali (ed in particolare del principio sancito dall'art. 2697 c.c.) va individuato il soggetto che ha diritto alla restituzione.

Pesante questo concetto...

Link al commento
Condividi su altri siti

Guest utente3487

Con sentenza, 20 giugno 2007, il Tribunale di Vigevano ha assolto D.M., per carenza dello elemento soggettivo, dai reati di ricettazione ed illecito impossessamento di oggetti di interesse archeologico ordinando la restituzione del materiale in sequestro "a chi proverà di averne diritto".

Una sentenza pilatesca, francamente incomprensibile...

Link al commento
Condividi su altri siti

Non mi pare comunque dal contesto della sentenza che si tratti di monete. Mi chiedo però quale sarebbe stata la pronuncia nell' ipotesi che l'imputato, mandato assolto per carenza dell'elemento soggettivo del reato, ove i beni di che trattasi fossero stati effettivamente monete antiche, avesse dato invece prova, (fatture,pagamenti etc.) di averle legittimamente acquistate presso numismatici regolarmente autorizzati

Link al commento
Condividi su altri siti


Inquietante a dir poco la piega che stanno prendendo le cose in Italia....

Quindi tutte le monete antiche, anche illeggibili e del valore di 2 euro, che acquisto in un mercatino o da un privato senza farmi firmare un documento di passaggio di proprietà o di vendita sono in realtà dello Stato, che se le riprende alla prima occasione utile.

Anche tutte le monete antiche, sempre illeggibili e prive del minimo interesse culturale, che mi ha lasciato mio padre o mio nonno o il mio bisnonno e che sono quindi entrate nella mia collezione sono in realtà dello Stato, o meglio di "chi proverà di averne diritto", a meno che io provi che siano nella mia famiglia da prima del 1909.

In realtà anche le monete del Regno, piu' vecchie di 50 anni, di cui non ho traccia di come ne sono venuto in possesso o non posso provare che siano nella mia famiglia da prima del 1909 (per quelle piu' vecchie di tale data) sono quindi in realtà dello Stato...

Praticamente cade il concetto di "bene culturale", su cui era fondato il codice Urbani e tutta la giurisprudenza in materia finora.

Ma a sto punto mettiamoci tutti a collezionare sorpresine Kinder che è meglio!....Ah, e attenzione a venderle prima che siano più vecchie di 50 anni, che sennò diventano dello Stato....

Ma dove andremo a finire?

Link al commento
Condividi su altri siti


Buon giorno,

la cosa non mi stupisce, viste le premesse generali...

mi ritrovo la collezione di mio padre, in gran parte "assemblata" tra

la metà degli anni 50 e quella degli anni 70 , comprendente un certo

numero di monete medievali (nulla di particolarmente importante per altro)

rispetto alle quali non ho documenti giustificanti

il possesso che possano avere valore di prova in giudizio.

anche una fattura o uno scontrino fiscale se non sono collegabili in maniera

"assoluta" a una moneta specifica potrebbero riferirsi ad altra moneta...

non mi stupisco, ma sono abbastanza scoraggiato...

l'unica cosa a cui non c'è limite è il peggio..

cordialità

Link al commento
Condividi su altri siti


Buon giorno a tutti.

La sentenza riportata interessa, indistintamente, collezionisti ed operatori di quel settore merceologico che potremmo definire, tanto per semplificare, dei “beni archeologici”.

Vorrei premettere, a beneficio di coloro che hanno meno dimestichezza con il nostro ordinamento giudiziario, che le decisioni della Corte di Cassazione rappresentano l'apice della nostra giurisprudenza e sebbene i principi ivi enunciati siano vincolanti solo nei giudizi cosiddetti “di rinvio”, dove cioè la Cassazione, annullata la sentenza a lei sottoposta ed enunciato un principio di diritto, rimette il procedimento ad un altro Giudice di merito che in questo caso dovrà uniformarsi a tale principio, negli altri casi nulla vieta, almeno in teoria, che una corte di merito disattenda il principio enunciato in una decisione della Cassazione, motivando il proprio difforme convincimento con altre argomentazioni giuridiche.

Questo in teoria. In pratica però, poichè quella decisione difforme, motivata con argomenti differenti, sarà soggetta a ricorso per cassazione e quindi potrà finire dinanzi alla stessa sezione che ha enunciato il diverso orientamento, il Giudice del merito è solito uniformarsi.

Ne consegue che, salvo “cambiamenti di rotta” dovuti al mutamento dei giudici di Cassazione che compongono quella sezione ovvero in conseguenza dell'assegnazione del ricorso ad un'altra sezione della Cassazione, che ritiene di cambiare orientamento (e questo evento determina poi il “contrasto” delle sezioni su una certa questione, che viene regolato dall'intervento della Cassazioni a sezioni Unite) quella decisione difforme del Giudice di merito verrà inevitabilmente “cassata” ed il procedimento tornerà ad altra Corte territoriale che dovrà attenersi al suddetto principio.

Mi scusino quelli che già sanno queste cose ma è bene che tutti conoscano che significato ha una sentenza della Cassazione non solo per i cittadini, ma anche e soprattutto per i giudici di merito.

Detto questo, è evidente che mettersi a criticare una sentenza della Cassazione e un pò come (passatemi “l'analogia calcistica”) andare a spiegare a Ronaldinho come si battono i calci di rigore.

Mi pare quindi che sia molto più producente esaminare gli effetti che questa sentenza potrà avere nel mondo del collezionismo di monete classiche (ma, potremmo anche estendere l'ambito temporale altri settori storici......).

Se un collezionista, dopo questa sentenza, mi dovesse chiedere se acquistare una moneta classica da una casa d'aste o da un commerciante “ufficiale” lo metterebbe al riparo dal pericolo di subire la confisca della moneta acquistata, la mia risposta sarebbe questa: dipende.

In base alla sentenza della Cassazione, infatti, la proprietà o il possesso del “bene archeologico” andrà dimostrata mediante documentazione (mi pare infatti che le prove testimoniali siano difficilmente ottenibili, salvo trovare ancora in circolazione qualche “ragazzo del '99 o qualche “Cavaliere di Vittorio Veneto” a conoscenza dei fatti) che risalga a prima della Legge del 1909.

La documentazione può essere fornita anche dai “danti causa” dell'attuale proprietario o possessore del bene ed ecco che mi viene a questo punto spontaneo chiedere ad Alberto (Varesi) o a chi abbia esperienza di Case d'asta, in quale percentuale i lotti di “classiche” esitati nelle odierne aste numismatiche presentino un pedigree che consenta di stabilire la proprietà privata del bene ad una data antecedente il 1909.

Forse il 2% dei lotti? O sono troppo ottimista?

A questo punto è bene chiarire (e non è certo l'allarmismo che voglio seminare) che sulla base del principio enunciato dalla sentenza, la mancanza di documentazione, che consente al proprietario/possessore della moneta di dimostrare tale legittimo possesso/provenienza ante 1909, può comportare sempre la confisca del bene anche nel caso in cui il collezionista/indagato venga assolto dai reati contestatigli.

Ma vi è di più o, se volete, di peggio.

Oggi mi sento malizioso e se fossi un procuratore della repubblica sfrutterei quella sentenza nel modo seguente:

1. dopo una segnalazione che nell'asta X sono state alienate monete classiche di dubbia provenienza, acquisirei – sequestrandoli – i verbali di aggiudicazione dei lotti con i nominativi degli aggiudicatari;

2. indagherei gli aggiudicatari per ricettazione o per impossessamento illecito di bb.cc. appartenenti allo Stato e procederei al sequestro probatorio delle monete;

3 .in fase di indagini preliminari concluderei per il proscioglimento dei collezionisti, non sussistendo i presupposti dei reati contestati (utile, a questo scopo, il ricorso all'assenza dell'elemento soggettivo del reato);

4 .chiederei la confisca in favore dello Stato di tutte le monete in sequestro per le quali gli indagati non sono stati in grado di fornire documentazione ante 1909 che ne attesti la privata proprietà.

5. a fronte dei ricorsi in Cassazione dei collezionisti “confiscati”, invocherei la sentenza che stiamo commentando.

6.è evidente che se il ricorso finisce alla stessa sezione che ha pronunciato la sentenza che esaminiamo, l'esito è scontato, ma anche finendo dinanzi ad altra sezione la sorte del collezionista è praticamente segnata, salvo trovare dei giudici “coraggiosi” che hanno la voglia e, soprattutto, la convinzione, di offrire una motivazione difforme da quella dei loro colleghi.

Sono stato troppo perfido o malizioso?

Saluti.

Michele

Modificato da bizerba62
Link al commento
Condividi su altri siti


Continuiamo pure a farci del male,con leggi assurde o quantomeno incomprensibili, e soprattutto da"interpretare".

Se il signor X ,che finora a messo assieme una bella collezione di monete classiche,dopo aver letto di questa sentenza,decide di rinunciare all'acquisto di quel denaro che cerca da tempo e che finalmente potrebbe assicurarsi, per paura di ritrovarsi in casa le forze dell'ordine con un mandato di perquisizione,magari alle tre di notte,cosa succederà?

Che il denaro lo compra un tedesco,che non ha questi problemi.

Se una importante casa d'aste italica venderà malamente una collezione di aurei,perchè i collezionisti italiani spaventati non hanno fatto offerte ,e il signor Schmidt,o il signor Douglas che sanno benissimo di avere poca concorrenza si sono comprati le monete a prezzi di saldo,cosa succedera?

Che la prossima asta inizierà con " Monete del 500 " e non con il classico"Monete greche".

Il signor X di cui sopra non vedrà l'ora di liberarsi della sua collezione. Si accorderà con una casa d'aste tedesca o austriaca,o francese,farà un bel pacchettino della sua passione di una vita,e ,in treno o in auto,per carità ché in aereo ti fanno la radiografia, partirà per paesi dove il legislatore è più ragionevole e d'ora in poi collezionerà tappi e sottobicchieri della birra.

Link al commento
Condividi su altri siti

Guest utente3487

Oggi mi sento malizioso e se fossi un procuratore della repubblica sfrutterei quella sentenza nel modo seguente:

1. dopo una segnalazione che nell'asta X sono state alienate monete classiche di dubbia provenienza, acquisirei – sequestrandoli – i verbali di aggiudicazione dei lotti con i nominativi degli aggiudicatari;

2. indagherei gli aggiudicatari per ricettazione o per impossessamento illecito di bb.cc. appartenenti allo Stato e procederei al sequestro probatorio delle monete;

3 .in fase di indagini preliminari concluderei per il proscioglimento dei collezionisti, non sussistendo i presupposti dei reati contestati (ottimo, a questo scopo, il ricorso all'assenza dell'elemento soggettivo del reato);

4 .chiederei la confisca in favore dello Stato di tutte le monete in sequestro per le quali gli indagati non sono stati in grado di fornire documentazione ante 1909 che ne attesti la privata proprietà.

Grosso modo quello che è stato fatto per il sequestro di prove e progetti con la differenza che abbiamo invocato una disposizione un tantino più vecchia ed un'altra del 1910....

Link al commento
Condividi su altri siti

"Che la prossima asta inizierà con " Monete del 500 " e non con il classico"Monete greche".

A questo punto non mi sentirei sicuro neppure ad acquistare monete del '500.

Posso segnalarTi almeno una sentenza di un Tribunale (anno 2009) che, dopo aver assolto il collezionista dai reati di ricettazione ed impossessamento illecito di bb.cc. dello Stato per assenza dell'elemento soggettivo, ha disposto la confisca in favore delle Stato delle monete in sequestro.

Si trattava in gran parte di monetine di nessun valore di V.E. II re di sardegna e re d'Italia nonchè di Umberto I.

Il paradosso è forse questo: diventerà più sicuro acquistare monete dai canali "alternativi" piuttosto che da quelli ufficiali.

Almeno le transazioni "alternative" non sono tracciabili.

Tutto ciò è pazzesco.

M.

Modificato da bizerba62
Link al commento
Condividi su altri siti


Ciao Domenico.

"Grosso modo quello che è stato fatto per il sequestro di prove e progetti con la differenza che abbiamo invocato una disposizione un tantino più vecchia ed un'altra del 1910...."

Beh, qui però c'è una differenza sostanziale.

Le prove ed i progetti non dovevano trovarsi all'esterno della zecca, ad eccezione di quei pezzi per i quali vi era una giustificazione di indole almeno "consuetudinaria" (donativi ai dipendenti, regalie a pezzi grossi ecc.).

In questo caso poteva anche starci di chiedere al possessore della prova perchè ne avesse la disponibilità, non essendo tale bene tendenzialmente destinato a circolare e,in qualche caso non essendo neppure presente al museo della zecca (come invece prevedeva la legge del 1910).

M.

Link al commento
Condividi su altri siti


scusate una domanda ?

le due sentenze postate (una da Bizerba e l' altra da Liutprand) mi pare di capire vadano in direzioni diametralmente opposte , tutte e due concordano solo su un punto l'innocenza dell' indagato mentre differiscono e di molto per la restituzione del sequestrato..

ma non siamo (almeno in teoria ) tutti uguali davanti alla legge?

come può quindi la Cassazione di fronte allo stesso reato usare due pesi e due misure??

tra l' altro mi pare di notare che alcuni membri del consiglio si ripetano nelle due sentenze ...

scusate se le mie domande sono ingenue ..

Link al commento
Condividi su altri siti


Ciao meja.

"le due sentenze postate (una da Bizerba e l' altra da Liutprand) mi pare di capire vadano in direzioni diametralmente opposte , tutte e due concordano solo su un punto l'innocenza dell' indagato mentre differiscono e di molto per la restituzione del sequestrato.."

Non mi pare che le sentenze forniscano due versioni contrastanti in merito alla restituzione dei beni in sequestro.

Se non ho letto male la sentenza del 2006, nulla si dice in ordine alla restituzione al collezionista delle monete (in parte) confiscate.

Bisognerebbe sapere che fine hanno fatto quelle monete ...............perchè, come ci ricorda la sentenza del 2009, non basta essere assolti per riprendersi le monete.

M.

Link al commento
Condividi su altri siti


Estendendo ulteriormente la tua riflessione un P.M. particolarmente "cattivo" potrebbe disporre il sequestro delle monete direttamente presso le case d'asta ancor prima di essere vendute !!

Modificato da Gorgonia
Link al commento
Condividi su altri siti


"Estendendo ulteriormente la tua riflessione un P.M. particolarmente "cattivo" potrebbe disporre il sequestro delle monete direttamente presso le case d'asta ancor prima di essere vendute !!"

Perchè no? Non è il caso di mettere limiti all'italico ingegno. Magari però, prima delle aggiudicazioni potrebbe venire male contestare la ricettazione.

Prima dell'asta si potrebbero comunque iscrivere i conferenti (e già che ci siamo anche la casa d'aste in concorso con i primi...) per il reato di cui all'art. 176 del Codice Urbani.

Tanto basterebbe per operare il sequestro probatorio delle monete e poi passare alla conclusione già riportata nell'altro intervento.

Ma vuoi mettere: è molto meglio attendere che le monete vengano acquistate................... :ph34r:

M.

Link al commento
Condividi su altri siti


buona sera,

potremmo battere tutti sul tempo e chiedere che ci venga affidata la custodia giudiziaria delle

"nostre" (ma sono nostre?) monete. (predisponendo una fidejussine a garanzia eventualmente)

poi lasciamo che la burocrazia faccia il suo corso.

cordialità

Link al commento
Condividi su altri siti


Concordo, anch'io pensavo, ovviamente in via di mera ipotesi, all'art.176 del Codice Urbani". Confido però nel buon senso delle Procure anche se, come giustamente osservi, non bisogna mettere limiti "all'italico ingegno"

Link al commento
Condividi su altri siti


A questo punto perché non conferire spontaneamente a chi di competenza i quintali di spiccioli in rame e acmonital che ognuno di noi si ritrova in casa, che sono potenziali beni culturali avendo più di 50 anni, ma per cui non è dimostrabile il possesso ante 1909 (essendo stati emessi dopo :rolleyes:) e quindi sono evidentemente di proprietà dello stato? Immagino che gli estensori della sentenza sopra citata non potranno non apprezzare lo zelo con cui i cittadini collezionisti si adeguano alle direttive dell'autorità giudiziaria... Già che ci siamo buttiamoci dentro anche la prima serie Repubblica, fate spazio che sto arrivando con la carriola... E' proprio vero, in Italia la situazione è tragica ma non è seria...

Link al commento
Condividi su altri siti


"potremmo battere tutti sul tempo e chiedere che ci venga affidata la custodia giudiziaria delle

"nostre" (ma sono nostre?) monete. (predisponendo una fidejussine a garanzia eventualmente)".

Bah, se vuoi tenerti le monete durante la fase delle indagini preliminari, si potrebbe anche fare.

Sta di fatto che se viene applicato "il meccanismo" di cui si diceva sopra (proscioglimento del collezionista nella fase delle indagini e contestuale richiesta di confisca) la custodia giudiziale affidata al sequestrato cesserebbe nel momento in cui è pronunciata la confisca in favore dello Stato.

In altre parole la custodia giudiziaria opera fintantochè non si giunge all'ordinanza che dispone la confisca delle monete.

Dopodichè le monete (confiscate) vanno consegnate allo Stato.

M.

Modificato da bizerba62
Link al commento
Condividi su altri siti


Guest utente3487

In questo caso poteva anche starci di chiedere al possessore della prova perchè ne avesse la disponibilità, non essendo tale bene tendenzialmente destinato a circolare e,in qualche caso non essendo neppure presente al museo della zecca (come invece prevedeva la legge del 1910).

Si certo, era solo per farti capire la mia strategia investigativa...

Link al commento
Condividi su altri siti

Guest utente3487

"potremmo battere tutti sul tempo e chiedere che ci venga affidata la custodia giudiziaria delle

"nostre" (ma sono nostre?) monete. (predisponendo una fidejussine a garanzia eventualmente)".

Bah, se vuoi tenerti le monete durante la fase delle indagini preliminari, si potrebbe anche fare.

Sta di fatto che se viene applicato "il meccanismo" di cui si diceva sopra (proscioglimento del collezionista nella fase delle indagini e contestuale richiesta di confisca) la custodia giudiziale affidata sequestrato cesserebbe nel momento in cui è pronunciata la confisca in favore dello Stato.

In altre parole la custodia giudiziaria opera fintantochè non si giunge all'ordinanza che dispone la confisca delle monete.

Dopodichè le monete (confiscate) vanno consegnate allo Stato.

M.

Per questo ho sempre caldeggiato l'idea di comunicare alle forze di polizia le monete possedute con tanto di raccomandata, schede corredate da foto e caratteristiche.....

Link al commento
Condividi su altri siti

Sono a metà tra la risata isterica e la disperazione Un applicazione generale di questo principio significherebbe l'obbligo di avere un "pedigree" documentanto anche per una monetina da pochi euro o sbaglio?

forse anche per una zappa (devo essere io a dimostrare il pedigree della vanga rugginosa che ho in giardino, altrimenti è dello stato)

scherzi a parte, come in tutte le cose penso occorra conoscere i fatti specifici, letta così può sembrare oltre i limiti del paradosso

Link al commento
Condividi su altri siti


Unisciti alla discussione

Puoi iniziare a scrivere subito, e completare la registrazione in un secondo momento. Se hai già un account, accedi al Forum con il tuo profilo utente..

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Only 75 emoji are allowed.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato..   Cancella editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...
×
  • Crea Nuovo...

Avviso Importante

Il presente sito fa uso di cookie. Si rinvia all'informativa estesa per ulteriori informazioni. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie, dei Terms of Use e della Privacy Policy.