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Inviato (modificato)

Buongiorno a tutti,

ho aperto questa discussione per chiedere un chiarimento a proposito di un aspetto che mi è sempre rimasto oscuro, vale a dire il regime fiscale relativo alle transazioni con oggetto le monete, in particolare quelle antiche.

Vorrei capire, in particolare, se le plusvalenze realizzate dalla compravendita delle monete siano equiparabili, per esempio, a quelle di tipo finanziario e se esiste una qualche normativa fiscale che le rende passibili di tassazione.

Grazie a tutti per la collaborazione, saluti

brozzi

Modificato da brozzi

Inviato
Buongiorno a tutti,

ho aperto questa discussione per chiedere un chiarimento a proposito di un aspetto che mi è sempre rimasto oscuro, vale a dire il regime fiscale relativo alle transazioni con oggetto le monete, in particolare quelle antiche.

Vorrei capire, in particolare, se le plusvalenze realizzate dalla compravendita delle monete siano equiparabili, per esempio, a quelle di tipo finanziario e se esiste una qualche normativa fiscale che le rende passibili di tassazione.

Grazie a tutti per la collaborazione, saluti

brozzi

Va bè che siamo ad agosto, e siamo in pochi, ma 4 messaggi.... saremmo duri di comprendogno :D :D

per la risposta ci vorrebbe un tributarista, penso che comunque la differenza la è sostanziale se si parla di un privato o altro.

saluti

TIBERIVS


Inviato
Buongiorno a tutti,

ho aperto questa discussione per chiedere un chiarimento a proposito di un aspetto che mi è sempre rimasto oscuro, vale a dire il regime fiscale relativo alle transazioni con oggetto le monete, in particolare quelle antiche.

Vorrei capire, in particolare, se le plusvalenze realizzate dalla compravendita delle monete siano equiparabili, per esempio, a quelle di tipo finanziario e se esiste una qualche normativa fiscale che le rende passibili di tassazione.

Grazie a tutti per la collaborazione, saluti

brozzi

Per il regime fiscale italiano qualsiasi plusvalenza è da indicare in sede di dichiarazione dei redditi per il calcolo delle tasse da versare all'erario.

Le plusvalenze derivanti da cessione totale o parziale di collezioni non fanno eccezione.I commercianti dichiarano gli incassi dell'attività e i privati le plusvalenze,almeno questa è la teoria. Poi che un privato sia in grado di calcolare effettivamente quali siano le sue plusvalenze è un'altro discorso.

Ma a questo punto mi sorge una domanda : se le plusvalenze le devo dichiarare ai fini della tassazione,perché le minusvalenze perché non posso portarle in detrazione?


Inviato

Domanda:

Moneta per esempio acquistata in lire nel 1984 a £. 100.000 quindi in euro 100.000 /1936,27 = 51,65 euro.

Venduta nel 2009 a 75€ quindi con una plus valenza di 23,35, dovrei pagare imposte su questa differenza ? In realtà il costo del denaro, immobilizzo di capitale, inflazione e rivalutazioni varie farebbero si che non ho avuto alcun beneficio.

Marengo acquistato negli anni '50 a £ 10.000 = 5,20 €

Oggi il marengo vendibile a 125,20 € plus valenza di 100 € ?

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Inviato
Va bè che siamo ad agosto, e siamo in pochi, ma 4 messaggi.... saremmo duri di comprendogno :D :D

ho avvisato immediatamente Elledi, non so come mi siano partite 5 discussioni in un colpo solo... mah!

intanto vi ringrazio per le prime risposte. come numizmo sono del parere che ci sia una sostanziale differenza tra la disciplina riguardante i privati e quella relativa invece ai venditori professionali...

il venditore occasionale (come il collezionista non commerciante) credo sia totalmente esente da ogni dichiarazione (non mi sembra che chi vende occasionalmente un oggetto, per esempio su ebay, sia tenuto a qualche adempimento ai fini fiscali). ma, se così fosse, cosa segna il confine tra attività occasionale ed attività professionale? c'è un limite di volume di affari, di numero di operazioni o qualcosa del genere che permetta di inquadrare il singolo venditore come occasionale o professionale?

grazie ancora,

brozzi


Guest utente3487
Inviato

La materia tributaria è complessa e si presta a molteplici interpretazioni. Prima di dare risposte a vanvera consentitemi di ripassare la normativa (anche perchè la materia fiscale non è proprio il mio pane quotidiano avendo sempre prestato servizio in Reparti Speciali).

Inviato
La materia tributaria è complessa e si presta a molteplici interpretazioni. Prima di dare risposte a vanvera consentitemi di ripassare la normativa (anche perchè la materia fiscale non è proprio il mio pane quotidiano avendo sempre prestato servizio in Reparti Speciali).

Sul discorso plusvalenze c'era già stato un'articolo chiarificatore su Cronaca Numismatica in cui veniva corretta una affermazione risultata poi errata di Fabio Gigante,che appunto affermava che le plusvalenze da alienazioni di collezioni sono non tassabili. Intervenne un magistarto fiscalista,se non sbaglio,che contraddisse Gigante e fornì articoli e spiegazioni al riguardo e da questi e dalle sue indicazioni risulta che le plusvalenze sono da indicare in un quadro apposito sull'UNICO e vanno conteggiate ai fini fiscali. Stranamente,però,le minusvalenze non possono essere portate in detrazione,almeno non dai privati...mah,misteri del fisco Italiano. :blink:


Inviato

La vendita di materiale numismatico da parte di privati collezionisti, costituente quindi patrimonio personale, non è assoggettato a tassazione; se e quando uscirà una tassa patrimoniale allora se ne riparlerà.

Probabilmente, però, se uno vende entro breve tempo (di solito entro 5 anni) può essere interpretato come speculazione e di conseguenza può essere che si debba dichiarare la plusvalenza (come avviene per le case)

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Inviato

C'è poi da considerare che, a differenza del commerciante, il privato non è obbligato e tenere le fatture d'acquisto (o la documentazione bancaria quando acquista da privato; documentazione che, dopo 10 o 12 anni, non è più reperibile).

Diventerebbe quindi difficile, persino impossibile, stabilire se il venditore ha ottenuto un plusvalore o un minusvalore.

L'unico settore che so essere assoggettato a tale tassazione è quello delle monete d'oro da investimento: chi vende deve dichiarare (esibendo documentazione idonea) se ha ottenuto un plusvalore o no. Nel caso non abbia tale documentazione, si ritiene che abbia ottenuto un plusvalore e viene applicata un'aliquota fissa (che non so quanto sia)

Attendiamo comunque lumi da elledi


Inviato

Non vorrei dire delle sciocchezze, ma mi risulterebbe che per i privati esiste una imposizione sul capital gain solo in relazione ai guadagni di borsa relativi a beni mobiliari e non altrettanto sulla compravendita di monete da collezione in generale e d'oro in particolare.

Il recente decreto anticrisi (molto discusso anche per le connessioni con Bankit) ha introdotto un'imposta sulle plusvalenze sull'oro, ma questa si riferisce a società ed enti, e non anche a privati.


Inviato
C'è poi da considerare che, a differenza del commerciante, il privato non è obbligato e tenere le fatture d'acquisto

sulle monete, e magari antiche?! stai scherzando,vero?

con tutte le raccomandazioni fatte da elledi e altri sulla documentazione da tenere per essere,non dico al sicuro, ma avere almeno una parvenza di tranquillità e da te che fai della certa provenienza uno dei cavalli di battaglia in quanto titolare di casa d'aste italiana,mi sembra un discorso un pò fuori luogo. Magari volevi dire un'altra cosa......spero....

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Inviato
C'è poi da considerare che, a differenza del commerciante, il privato non è obbligato e tenere le fatture d'acquisto

sulle monete, e magari antiche?! stai scherzando,vero?

con tutte le raccomandazioni fatte da elledi e altri sulla documentazione da tenere per essere,non dico al sicuro, ma avere almeno una parvenza di tranquillità e da te che fai della certa provenienza uno dei cavalli di battaglia in quanto titolare di casa d'aste italiana,mi sembra un discorso un pò fuori luogo. Magari volevi dire un'altra cosa......spero....

Non esistono solo le monete antiche, numizmo, e si sta discutendo di cessione di monete in senso ampio, non esclusivamente di classiche, quindi il discorso può benissimo riguardare la cessione di una collezione di monete dell'800.

Se rileggi quanto ho scritto: il privato non è obbligato (per legge) a tenere le fatture d'acquisto (ma se sei a conoscenza di qualche normativa contraria ti sarei grato se volessi postarla). Il fatto poi che si raccomandi caldamente (ed anch'io lo faccio sempre, come tu stesso hai ricordato) di tenere tutto quanto possa giustificare la lecita provenienza di quello che uno ha in collezione per "limitare i danni" nel caso di un sequestro, questo è un'altra cosa.

Distinguiamo l'aspetto fiscale (che stiamo trattando) da quello penale.

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Inviato
Non esistono solo le monete antiche, numizmo, e si sta discutendo di cessione di monete in senso ampio, non esclusivamente di classiche, quindi il discorso può benissimo riguardare la cessione di una collezione di monete dell'800.

Se rileggi quanto ho scritto: il privato non è obbligato (per legge) a tenere le fatture d'acquisto (ma se sei a conoscenza di qualche normativa contraria ti sarei grato se volessi postarla). Il fatto poi che si raccomandi caldamente (ed anch'io lo faccio sempre, come tu stesso hai ricordato) di tenere tutto quanto possa giustificare la lecita provenienza di quello che uno ha in collezione per "limitare i danni" nel caso di un sequestro, questo è un'altra cosa.

Distinguiamo l'aspetto fiscale (che stiamo trattando) da quello penale.

Allora siamo almeno in due a pensarla alla stessa maniera...


Inviato

riguardo alle fatture e a maggior ragione agli scontrini, resta il problema di individuare la moneta specifica a cui sono

riferiti, in assenza di un numero di matricola impresso sulla stessa (non mi risultano monete metalliche dotate di matricola)

o di un certificato che colleghi la moneta alla fattura in modo preciso, in genere l'interpretazione è sempre quella più sfavorevole

per il collezionista (contribuente) (presunto ricettatore) (evasore fiscale) [le varie opzioni in ordine inverso rispetto a come elencate]


Inviato

al di fuori della vendita professionale, nel caso di una cessione tra privati, per "suggellare"

un passaggio di proprietà di una moneta importante vedrei bene un atto tra privati registrato

(con pagamento dell'imposta di registrazione)

se l'atto contenesse le immagini ad alta risoluzione e la individuazione di un certificato di autenticità

si risolverebbero contemporaneamente le problematiche fiscali e quelle legate alla

traccibilità e legittimità dei passaggi.

forse sono finito molto fuori argomento, sorry..


Inviato

Ciao a tutti.

"Allora siamo almeno in due a pensarla alla stessa maniera..."

No, siamo almeno in tre .......... B)

Attenzione poi a non accomunare, in uno stesso "calderone", gli aspetti civilistici, tributari e penali della materia.

Concordo, in particolare con Alberto e miroita, nel sostenere che la cessione da parte di privati di monete provenienti dalla propria collezione (beni personali) e/o ereditate, non sia soggetta a tassazione.

Sono ovviamente esclusi i casi in cui i "privati" agiscano di fatto come commercianti e cioè acquistino e vendano con sistematicità monete (pur apparendo operatori non professionali).

In questo caso siamo dinanzi aalla produzione di un reddito di impresa, sul cui utile andranno pagate le imposte.

E' il caso (frequente) di molti operatori di Ebay, sedicenti "privati", ma che in realtà svolgono una vera e propria attività di impresa.

Saluti.

Michele


Guest utente3487
Inviato
La materia tributaria è complessa e si presta a molteplici interpretazioni. Prima di dare risposte a vanvera consentitemi di ripassare la normativa (anche perchè la materia fiscale non è proprio il mio pane quotidiano avendo sempre prestato servizio in Reparti Speciali).

Allora, cominciamo a indicare le norme, cercando di andare per gradi:

DPR 633 DEL 1972, ARTICOLO 10 nr.3 . OPERAZIONI RELATIVE A VALUTE E CREDITI ESTERI.

"... Sono, invece, assoggettati ad IVA le monete ed i biglietti da collezione, quali monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici. Tale disposizione subisce comunque una deroga per le monete rientranti nel concetto di oro da investimento la cui cessione isulta esente..."

Se qualcuno non ha chiaro il concetto di oro da investimento passerei poi a trascrivere la nozione di oro da investimento.

Guest utente3487
Inviato

Per ORO DA INVESTIMENTO si intende:

a) L'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995/1000, rappresentato o meno da titoli;

B) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900/1000, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80% il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse in apposito elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità Europee, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco.

Guest utente3487
Inviato
Per ORO DA INVESTIMENTO si intende:

a) L'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995/1000, rappresentato o meno da titoli;

B) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900/1000, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80% il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse in apposito elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità Europee, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco.

non la faccina, si legge b seguito da parentesi

Guest utente3487
Inviato

Passiamo poi a parlare dell'IVA, l'imposta sul valore aggiunto che tutti conosciamo.

IVA BENI USATI SEZIONE 6

BENI MOBILI USATI, OGGETTI D'ARTE, DI ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE.

Guest utente3487
Inviato

Si comincia a parlare per la materia, del regime cosiddetto DEL MARGINE, che si pone come obiettivo di evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione connessi al commercio di beni usati, usciti dal circuito commerciale, ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini IVA.

Esso presenta modalità applicative diverse a seconda delle tipologie di beni e di soggetti che pongono in essere le operazioni.

Guest utente3487
Inviato

Prenderemo dunque in esame, le condizioni generali di applicabilità del regime del margine,con riferimento a tutte le tipologie di beni e le metodologie di calcolo del margine relativamente ai beni mobili usati , con particolare riferimento a quelli di nostro interesse ( oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione).

Esamineremo poi le regole particolari che riguradano le cessioni effettuate dalle Case d'Aste che agiscono in nome proprio e per conto terzi, in base ad un contratto di commissione.

Guest utente3487
Inviato

Partiremo per prima cosa dalle CONDIZIONI GENERALI DI APPLICABILITA' del regime cosiddett DEL MARGINE.

Questo ci serve per poter stabilire se ad una determinata operazione sia applicabile o meno il regime del margine. Occorre quindi anche verificare l'esistenza congiunta di determinate condizioni connesse: al regime IVA applicabile all'acquisto; agli operatori; alle operazioni; alla tipologia di beni.

Guest utente3487
Inviato

Iniziamo dalla PROVENIENZA DEI BENI (Art.36 comma 1 del Decreto Legislativo nr.41 del 1995).

I beni oggetto delle cessioni devono essere acquisiti senza IVA o con IVA indetraibile. La condizione è soddisfatta qualora si tratti di beni provenienti da:

- PRIVATI, residenti in Italia o nella UE; tra questi vanno ricompresi non solo i consumatori persone fisiche, ma anche gli enti, pubblici o privati, che non rivestono la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA. E' il caso, ad esempio, del commerciante che acquista dal privato beni personali (anello, orologio, ecc), ovvero acquista da una amministrazione dello Stato o da un ente non commerciale, arredi e beni strumentali dismessi. L'acquisto viene effettuato FUORI CAMPO IVA, per mancanza del presupposto soggettivo nel cedente.

...CONTINUA....

Guest utente3487
Inviato

-SOGGETTI PASSIVI che NON hanno potuto detrarre totalmente l'imposta relativa all'acquisto per motivi oggettivi o soggettivi. Motivi OGGETTIVI si hanno ad esempio nel caso del commerciante che acquista da un soggetto passivo ai fini IVA un bene cosiddetto di lusso (es.un arazzo o un tappeto orientale).

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