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Inviato
Per il topic: chi compra oro, solitamente, lo compra per mettersi al sicuro da eventuali GROSSE crisi economiche. A fronte di questo, chi non compra il fisico, ma strumenti finanziari, a mio avviso, sbaglia l'acquisto per concetto.

In caso di grossa crisi, chiedete il Delivery dell'ETF e poi me lo venite a raccontare.

concordo pienamente, io compro oro fisico proprio per questo.


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Inviato

Università Keynesiana.

Universita' Marxista

Dopo queste esimie spiegazioni mi domando in quale facolta' italiana ad indirizzo economico mi sono laureato :D :D :D


Inviato
Università Keynesiana.

Universita' Marxista

Dopo queste esimie spiegazioni mi domando in quale facolta' italiana ad indirizzo economico mi sono laureato :D :D :D

si dice Marxiana... :)


Inviato
Se si vuole investir ein oro fisico, non monetato (lingottini e simili) consiglio di recarsi in Svizzera, forse poco agevole, ma li' e' possibile acquistare oro direttamente e senza alcuna burocrazia presso le banche (in pezzatura a partire da 5gr. fino a 1 kg) e soprattutto e' possibile rivenderlo con le stesse modalita'.

numa numa

Sei sicuro del consiglio fornito.......?

Io avrei qualche dubbio nel metterlo in atto :unsure:

La normativa italiana non mi pare permetta questo operazione da te consigliata , a meno di

operare in nero

La legge italiana dispone che la possibilità di acquistare oro grezzo (in lingotti o verghe) all'estero sia riservata in linea di massima in esclusiva ad un organismo pubblico, l'Ufficio Italiano Cambi, cui spetta anche il compito di controllare tali scambi. Vige un divieto totale d'importare e commercializzare l'oro grezzo per fini diversi dalla produzione industriale domestica, in forza del quale è altresì vietato importare oro grezzo a fini d'investimento. A ciò si aggiunga che gli operatori economici i quali desiderino importare od esportare oro per usi industriali devono ottenere una specifica autorizzazione preventiva dal competente ministero.

Inoltre sussiste un limite massimo dei soldi che si possono portare all' estero in viaggio

Se non e' cambiato il limite qualche anno fa era di 12.500 euro

Considerando queste osservazioni mi sento di sconsigliare questa operazione di acquisto oro " fai da te"

E' possibile invece acquistare monete d'oro da investimento recandosi in svizzera che sono esenti da iva e dazi alla dogana entro i limiti indicati precedentemente

p.s

E' comunemente utilizzato anche l' aggettivo marxista in questo caso

http://www.resistenze.org/sito/te/pe/im/peim3f15.htm

Grazie maestrino dalla penna rossa :D

Come faremmo senza le tue dotte precisazioni :P

Attenzione a volte guardando il pelo nell' occhio si rischia di essere accecati dalla trave


Inviato (modificato)
Se si vuole investir ein oro fisico, non monetato (lingottini e simili) consiglio di recarsi in Svizzera, forse poco agevole, ma li' e' possibile acquistare oro direttamente e senza alcuna burocrazia presso le banche (in pezzatura a partire da 5gr. fino a 1 kg) e soprattutto e' possibile rivenderlo con le stesse modalita'.

numa numa

Sei sicuro del consiglio .......?

La normativa italiana non mi pare permetta questo operazione da te consigliata , a meno di operare in nero

La legge italiana dispone che la possibilità di acquistare oro grezzo (in lingotti o verghe) all'estero sia riservata in linea di massima in esclusiva ad un organismo pubblico, l'Ufficio Italiano Cambi, cui spetta anche il compito di controllare tali scambi. Vige un divieto totale d'importare e commercializzare l'oro grezzo per fini diversi dalla produzione industriale domestica, in forza del quale è altresì vietato importare oro grezzo a fini d'investimento. A ciò si aggiunga che gli operatori economici i quali desiderino importare od esportare oro per usi industriali devono ottenere una specifica autorizzazione preventiva dal competente ministero.

Inoltre sussiste un limite massimo dei soldi che si possono portare all' estero in viaggio

Se non e' cambiato il limite qualche anno fa era di 12.500 euro

Considerando queste osservazioni mi sento di sconsigliare questa operazione di acquisto oro " fai da te"

Con la legge 7 del 2000 l'investimento in oro è possibile anche per i privati (si veda la legge per le definizioni di "oro da investimento" e per gli obblighi fiscali e doganali di chi compravende tale tipologia di investimento).

Il limite di valuta che si può portare fisicamente all'estero SENZA DICHIARAZIONE alla dogana, è 12.500 Euro.

Oltre tale somma, occorre effettuare una dichiarazione alla dogana, ma non è affatto illegale.

Ovviamente esistono altri strumenti per movimentare somme di danaro da uno stato all'altro (carte di credito, bonifici, etc.), tutti legali.

Per quanto riguarda la disponibilità di valori all'estero (immobiliari o mobiliari) lo stato italiano non pone limiti, ma occorre poi sottostare ai vincoli previsti nella dichiarazione dei redditi. Solo se non si rispettano gli obblighi della dichiarazione si diventa "in nero" e quindi suscettibili di tutte le conseguenze del caso (si veda la recentissima legge sul "rientro" dei capitali esportati illegalmente).

Un tipico limite alla convenienza economica è quello della doppia tassazione dei dividendi derivanti dal possesso di azioni di borse estere: di norma vengono tassati nello stato d'origine e poi in Italia.

Modificato da PiVi1962

Inviato

A tale legge 7 del 2000 , interpretata in modo restrittivo facevo riferimento

Con la legge 7 del 2000 l'investimento in oro è possibile anche per i privati (si veda la legge per le definizioni di "oro da investimento" e per gli obblighi fiscali e doganali di chi compravende tale tipologia di investimento).

E' possibile dal 2000 anche ai privati acquistare oro in lingotti ma leggendo l' articolo 1 comma 2 e' presente l' obbligo di dichiarazione all' Ufficio Italiano Cambi per somme pari o superiore a 20 milioni di lire

Infatti proprio anche per tale motivo nel 2000 sono iniziati dei procedimenti davanti alla corte di Giustizia Europea

Vi riporto l' intero articolo (la parte finale e' quella che piu' interessa)

Libera circolazione delle merci: la Commissione decide d'iniziare procedimenti per infrazione contro Austria ed Italia

In seguito ad alcune denunce la Commissione europea ha deciso d'iniziare procedimenti per infrazione contro Austria ed Italia poiché tali paesi frappongono ostacoli ingiustificati alla libera circolazione delle merci. L'Austria sarà deferita alla Corte di giustizia per gli ostacoli alla commercializzazione di complementi alimentari vitaminizzati provenienti da altri Stati membri. La Commissione ha parimenti deciso d'inviare all'Austria due pareri motivati in rapporto alla legislazione riguardante le importazioni parallele d'antiparassitari ed alla regolamentazione in tema di segnali stradale. È stata altresì presa la decisione d'inviare un parere motivato all'Italia in rapporto agli ostacoli che intralciano la libera circolazione dell'oro grezzo. Il parere motivato costituisce la seconda tappa del procedimento per infrazione contemplato dall'articolo 226 del trattato CE. Qualora ad esso non venga data una risposta soddisfacente nei due mesi successivi al suo ricevimento la Commissione può adire la Corte europea di giustizia.

Austria - prodotti vitaminizzati

La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia in rapporto agli ostacoli frapposti alla commercializzazione in Austria di complementi alimentari vitaminizzati provenienti dagli altri Stati membri. Effettivamente le autorità austriache fanno riferimento al dosaggio delle vitamine contenute in questi prodotti e ne classificano alcuni come medicinali, con la conseguenza che i prodotti in questione devono seguire una procedura d'autorizzazione lunga e costosa. In tal modo viene negato a prodotti legalmente commercializzati in altri Stati membri l'accesso al mercato austriaco.

La Commissione ritiene tuttavia che il fatto di applicare sistematicamente un criterio puramente quantitativo (il valore della dose giornaliera raccomandata) per classificare come prodotto medicinale un complemento vitaminizzato non tenga conto delle differenze che esistono tra i diversi tipi di vitamina e tra i livelli di rischio che comporta un loro eventuale consumo eccessivo. Una regolamentazione meno restrittiva potrebbe consistere nel definire un valore limite per ogni vitamina, superato il quale un preparato che la contenga sia da considerarsi un medicinale.

Austria - divieto delle importazioni parallele d'antiparassitari

La Commissione ha deciso d'inviare un parere motivato all'Austria in rapporto alla sua legislazione riguardante le importazioni parallele d'antiparassitari, la quale esige che l'importatore parallelo indichi l'origine precisa delle merci importate, vale a dire il distributore ubicato in un altro Stato membro, nonché il luogo in cui sono immagazzinate in Austria.

La Commissione ritiene eccessivo esigere che vengano fornite queste informazioni. Effettivamente la procedura "semplificata" per le importazioni parallele ha unicamente lo scopo di stabilire che il prodotto originale e quello importato in parallelo sono identici, e le informazioni richieste non sono necessarie a tale fine.

Austria - segnaletica stradale

La Commissione ha deciso d'inviare all'Austria un parere motivato riguardante la normativa che definisce i requisiti specifici della segnaletica stradale. Questa dispone tra l'altro che il fabbricante di fogli d'alluminio e il fabbricante dei segnali forniscano congiuntamente la prova che i fogli d'alluminio sono compatibili col materiale del segnale. In pratica questa disposizione ha causato ostacoli alla libera circolazione dei fogli d'alluminio fabbricati legalmente in un altro Stato membro. Effettivamente un fabbricante di segnali si trovava nell'impossibilità di utilizzare fogli d'alluminio per i quali non potesse fornire detta prova di compatibilità. Nel rispondere alla lettera di costituzione in mora (la prima tappa del procedimento per infrazione) le autorità austriache hanno annunciato una prossima modifica a tale normativa in forza della quale sarebbero stati accettati come prova di compatibilità anche i certificati rilasciati da un organismo qualificato. Alla Commissione non è però stato trasmesso alcun progetto di modifica in questo senso.

Italia - ostacoli all'importazione ed all'esportazione d'oro

La legge italiana dispone che la possibilità di acquistare oro grezzo all'estero sia riservata in linea di massima in esclusiva ad un organismo pubblico, l'Ufficio Italiano Cambi, cui spetta anche il compito di controllare tali scambi. Vige un divieto totale d'importare e commercializzare l'oro grezzo per fini diversi dalla produzione industriale domestica, in forza del quale è altresì vietato importare oro grezzo a fini d'investimento. A ciò si aggiunga che gli operatori economici i quali desiderino importare od esportare oro per usi industriali devono ottenere una specifica autorizzazione preventiva dal competente ministero.

La Commissione ritiene che la legislazione italiana origini una restrizione quantitativa all'importazione d'oro grezzo a scopo d'investimento: solo chi risiede in Italia può acquistare oro grezzo all'estero, purché abbia ricevuto la specifica autorizzazione a farlo e l'oro sia destinato ad usi industriali; le operazioni ammesse sono inoltre soggette ad un'autorizzazione preventiva. Questa procedura costituisce di per sé un ostacolo illegittimo alla libera circolazione delle merci giacché impone una specie di licenza d'importazione e d'esportazione. La Commissione ritiene anche che i provvedimenti contestati non siano giustificabili con riferimento ad esigenze imperative o interessi generali. Per quanto riguarda la necessità di lottare contro il riciclaggio va osservato che l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per le importazioni o le esportazioni sembra eccessivo.

L'inizio di un procedimento per infrazione ha fatto sì che nel 1997 venisse presentato al parlamento un progetto di legge a questo proposito. Il testo non è però stato ancora approvato e la Commissione ha quindi deciso d'inviare un parere motivato.

Source:

RAPID

11-01-2000


Inviato
Per il topic: chi compra oro, solitamente, lo compra per mettersi al sicuro da eventuali GROSSE crisi economiche. A fronte di questo, chi non compra il fisico, ma strumenti finanziari, a mio avviso, sbaglia l'acquisto per concetto.

In caso di grossa crisi, chiedete il Delivery dell'ETF e poi me lo venite a raccontare.

concordo pienamente, io compro oro fisico proprio per questo.

Concordo pure io , e' proprio questo il motivo per il quale si acquista un bene rifugio come l' oro

Gli ETF non svolgono tale funzione hanno ben altre finalita'


Inviato
Se si vuole investir ein oro fisico, non monetato (lingottini e simili) consiglio di recarsi in Svizzera, forse poco agevole, ma li' e' possibile acquistare oro direttamente e senza alcuna burocrazia presso le banche (in pezzatura a partire da 5gr. fino a 1 kg) e soprattutto e' possibile rivenderlo con le stesse modalita'.

numa numa

Sei sicuro del consiglio .......?

La normativa italiana non mi pare permetta questo operazione da te consigliata , a meno di operare in nero

La legge italiana dispone che la possibilità di acquistare oro grezzo (in lingotti o verghe) all'estero sia riservata in linea di massima in esclusiva ad un organismo pubblico, l'Ufficio Italiano Cambi, cui spetta anche il compito di controllare tali scambi. Vige un divieto totale d'importare e commercializzare l'oro grezzo per fini diversi dalla produzione industriale domestica, in forza del quale è altresì vietato importare oro grezzo a fini d'investimento. A ciò si aggiunga che gli operatori economici i quali desiderino importare od esportare oro per usi industriali devono ottenere una specifica autorizzazione preventiva dal competente ministero.

Inoltre sussiste un limite massimo dei soldi che si possono portare all' estero in viaggio

Se non e' cambiato il limite qualche anno fa era di 12.500 euro

Considerando queste osservazioni mi sento di sconsigliare questa operazione di acquisto oro " fai da te"

Con la legge 7 del 2000 l'investimento in oro è possibile anche per i privati (si veda la legge per le definizioni di "oro da investimento" e per gli obblighi fiscali e doganali di chi compravende tale tipologia di investimento).

Il limite di valuta che si può portare fisicamente all'estero SENZA DICHIARAZIONE alla dogana, è 12.500 Euro.

Oltre tale somma, occorre effettuare una dichiarazione alla dogana, ma non è affatto illegale.

Ovviamente esistono altri strumenti per movimentare somme di danaro da uno stato all'altro (carte di credito, bonifici, etc.), tutti legali.

Per quanto riguarda la disponibilità di valori all'estero (immobiliari o mobiliari) lo stato italiano non pone limiti, ma occorre poi sottostare ai vincoli previsti nella dichiarazione dei redditi. Solo se non si rispettano gli obblighi della dichiarazione si diventa "in nero" e quindi suscettibili di tutte le conseguenze del caso (si veda la recentissima legge sul "rientro" dei capitali esportati illegalmente).

Un tipico limite alla convenienza economica è quello della doppia tassazione dei dividendi derivanti dal possesso di azioni di borse estere: di norma vengono tassati nello stato d'origine e poi in Italia.

Con D.Lgs. n. 195/2008 l'importo di contanti che può essere liberamente portato al seguito è di Euro 10.000.- Per importi superiori va fatta apposita Dichiarazione Transfrontaliera che va rilasciata

presso gli Uffici locali dell’Agenzia delle Dogane al momento del passaggio della frontiera o anteriormente per via telematica. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane S.p.a., che rechino il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Per quanto concerne i beni trasportati al seguito nel transito da paesi comunitari, purchè accompagnati da idonea documentazione (fatture, doc. di trasporto, od altro) non è prevista alcuna dichiarazione per importi sino a Euro 50.000; per transiti da Paesi extra comunitari l'importo soggetto a dichiarazione è di Euro 12.500. Per importi superiori ai 50.000 e 12.500 Euro va compilata una Comunicazione Valutaria Statistica (CVS) da consegnarsi ad una Banca o da trasmettere telematicamente.

Ai fini di tale dichiarazione (CVS) Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera sono assimilati ai Paesi UE.


Inviato
Il limite di valuta che si può portare fisicamente all'estero SENZA DICHIARAZIONE alla dogana, è 12.500 Euro.

Oltre tale somma, occorre effettuare una dichiarazione alla dogana, ma non è affatto illegale.

Per quanto riguarda la disponibilità di valori all'estero (immobiliari o mobiliari) lo stato italiano non pone limiti, ma occorre poi sottostare ai vincoli previsti nella dichiarazione dei redditi. Solo se non si rispettano gli obblighi della dichiarazione si diventa "in nero" e quindi suscettibili di tutte le conseguenze del caso (si veda la recentissima legge sul "rientro" dei capitali esportati illegalmente).

Proprio per questi motivi , l' acquisto di oro in lingotti in Svizzera o in altri paesi esteri non e' molto pratico anche se le banche svizzere non attuano nessuna burocrazia rimane quella italiana

In questa ottica meglio acquistare monete da investimento in Italia o all' Estero (entro i limiti indicati) dove non e' richiesta nessuna documentazione

p.s. qualcuno riesce a postare l' intero testo della legge citata , grazie


Inviato
Il limite di valuta che si può portare fisicamente all'estero SENZA DICHIARAZIONE alla dogana, è 12.500 Euro.

Oltre tale somma, occorre effettuare una dichiarazione alla dogana, ma non è affatto illegale.

Per quanto riguarda la disponibilità di valori all'estero (immobiliari o mobiliari) lo stato italiano non pone limiti, ma occorre poi sottostare ai vincoli previsti nella dichiarazione dei redditi. Solo se non si rispettano gli obblighi della dichiarazione si diventa "in nero" e quindi suscettibili di tutte le conseguenze del caso (si veda la recentissima legge sul "rientro" dei capitali esportati illegalmente).

Proprio per questi motivi , l' acquisto di oro in lingotti in Svizzera non e' molto pratico anche se le banche svizzere non attuano nessuna burocrazia rimane quella italiana

In questa ottica meglio acquistare monete da investimento in Italia o all' Estero (entro i limiti indicati) dove non e' richiesta nessuna documentazione

Modello Unico, Allegato W.


Inviato
p.s. qualcuno riesce a postare l' intero testo della legge citata , grazie

Indici delle leggi

Indici delle leggi

Legge 17 Gennaio 2000, n. 7

"Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000

Art. 1.

(Commercio dell'oro)

1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende:

a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

B) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

B) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.

6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.

7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.

8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato nazionale.

9. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla "buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli standard di cui al comma 8;

B) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;

c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.

10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi.

11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

Art. 2.

(Operazioni finanziarie in oro)

1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di investimento.

2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Disposizioni fiscali)

1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi".

2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 9), le parole: "effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto";

B) il numero 11) è sostituito dal seguente:

"11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

B) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;".

4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonchè per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25".

5. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;";

B) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonchè per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento".

6. All'articolo 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano" sono soppresse.

7. All'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "e alle importazioni" sono aggiunte le seguenti: ", computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma".

8. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera B) è sostituita dalla seguente:

"B) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;";

B) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorchè i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;".

9. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per l'importazione di materiale d'oro, nonchè dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonchè, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25".

10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente articolo.

11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera B), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonchè per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.

2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.

Art. 5.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a) e B) del comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e B) del medesimo comma.

2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.

4. Il limite di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 6.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 26 settembre 1986, n. 599, e l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.


Inviato

Faccio presente che "Il Monetaio" mi ha comunicato di essersi dis-inscritto dal Forum.

E' un peccato perche' le sue conoscenze in tema di metalli e leghe non erano affatto banali.

numa numa


Inviato
Faccio presente che "Il Monetaio" mi ha comunicato di essersi dis-inscritto dal Forum.

E' un peccato perche' le sue conoscenze in tema di metalli e leghe non erano affatto banali.

numa numa

Ne sono dispiaciuto perchè ha sempre dato un validissimo contributo sulle monete auree (e non solo) e sui metalli.

Mi auguro che ci ripensi.


Inviato
Faccio presente che "Il Monetaio" mi ha comunicato di essersi dis-inscritto dal Forum.

E' un peccato perche' le sue conoscenze in tema di metalli e leghe non erano affatto banali.

numa numa

Condivido :)


Inviato

salve xkè il monetaio se tolto dal forum?

spiegatemi x favore

legio


Inviato

Forse non ha gradito che si ventilasse un provvedimento disciplinare nei suoi confronti..

numa numa


Inviato

grazie Numa....ma andando al nocciolo del problema....

kè successo..va bene anche riposta...MP.....

visto che siamo fuori argomento...grazie

legio


Inviato

Anche io chiedo lumi a Numa anche tramite MP ,perchè sono stato assente per quasi un mese causa vacanze e non ho potuto seguire i fatti del forum.

Quindi attendo una tua spiegazione.Grazie in anticipo


Inviato

Mi dispiace, perché anche se in questa discussione ho sostenuto una tesi in parte contraria alla sua, ho converstato con Ilmonetaio con piacere, come mi ha riconosciuto anche in un paio di messaggi privati che abbiamo scambiato.

Dal contenuto dei suoi messaggi, posso anche supporre che i suoi interessi esulino correntemente dalla stretta area numismatica, per allargarsi all'economia della moneta più in generale.


  • ADMIN
Staff
Inviato
Forse non ha gradito che si ventilasse un provvedimento disciplinare nei suoi confronti..

Mi scuso per l'off topic ma

onde evitare nuovi martiri voglio chiarire che

nessun provvedimento disciplinare è stato preso nei confronti

dell'utente.

C'è stato semplicemente un invito, rivolto a tutti, ad evitare inutili battibecchi.

A seguito di questo semplice invito alla calma un utente ha chiesto

la cancellazione dal forum.

Fonte

Ho provato anche a chiedere i motivi di questa decisione ma

non ho ricevuto nessuna risposta se non l'ennesima richiesta

di cancellazione corredata di

"come previsto dal Testo Unico del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed eventuali successivi aggiornamenti."

Sono dispiaciuto quanto voi ma questo è quanto.

Saluti

Awards

Inviato
Mi dispiace, perché anche se in questa discussione ho sostenuto una tesi in parte contraria alla sua, ho converstato con Ilmonetaio con piacere, come mi ha riconosciuto anche in un paio di messaggi privati che abbiamo scambiato.

Dal contenuto dei suoi messaggi, posso anche supporre che i suoi interessi esulino correntemente dalla stretta area numismatica, per allargarsi all'economia della moneta più in generale.

Non ho ancora letto questa discussione (ora lo farò).

Più volte abbiamo discusso (anche animatamente a dire il vero) di economia, perchè per me, gli interessi numismatici sono una derivazione di quelli storici ed economici (come sa chi mi conosce). Mi spiace che ilmonetaio abbia deciso di lasciare il forum. Non conosco le sue motivazioni, quindi nulla da aggiungere sulla sua scelta. Spero solo ci ripensi, anche perchè siamo in pochini ad essere interessati alla macroeconomia e con lui si potevano allargare gli orizzonti delle discussioni (le monete sono nate per ragioni economiche, non dimentichiamolo). Anche se, spesso, abbiamo opinioni diverse, è piacevole trovare qualcuno con cui dibattere, su argomenti in cui posso dire la mia (di numismatica in senso stretto ne so pochino).

Spero solo ci ripensi, tutto qui.

In caso contrario, ciao. Ad maiora.


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