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Inviato

Ciao quattrino.

"Mi spiego meglio Michele. Se la casa d'aste ha l'obbligo di comunicare le monete alle sovrintendenze (mi pare di aver capito così ma non conosco la norma) allora presumo che questo sia fatto per dare la possibilità alla sovrintendenza di dichiarare le monete beni culturali.

Se non lo fanno, posso presumere che NON siano beni culturali e quindi liberamente commerciabili e quindi non sequestrabili per reati che presuppongono la natura di "bene culturale"."

Questa Tua riflessione mette in luce quella che a me sembra una delle maggiori incongrueze del "Codice Urbani" e che sarebbe opportuno affrontare con nettezza una volta per tutte a beneficio sia dei venditori che degli acquirenti di monete.

Mi spiego meglio anch'io (almeno, ci provo).

Il Codice Urbani si occupa (o si dovrebbe occupare) di "beni culturali.

In effetti, fino all'art. 62, il "Codice" si sofferma su di essi e l'interprete ha l'illusione, pur tra un'incertezza e l'altra, che il settore regolamentato sia comunque quello, appunto, dei beni culturali.

Ma arrivati all'art. 63 ci si deve ricredere e l'illusione svanisce.

Questo è un articolo che "spiazza" chiunque creda che il Codice sia stato scritto per i "beni culturali" (intesi come quelli qualificati dall'art. 10) e si debba occupare solo essi.

I problemi che pone questa norma, unitamente al "famigerato "Allegato A", a cui si raccorda, sono enormi e la mia impressione è che questo articolo sia uno dei peggiori del Codice.

Vale la pena di riportare di seguito entrambi (art. 63 e Allegato A), nella loro formulazione vigente, per poi commentarli.

Considerato l'orario, la lunghezza delle norme e la necessità di metabolizzarle, mi ripropongo di tornare domani per un commento e per uno scambio di opinioni.

Anticipo soltanto che con l'art. 63 non siamo più al cospetto dei "beni culturali" che l'art. 10 aveva descritto ma parliamo di cose del tutto differenti.

E questa è certamente una norma fatta appositamente per "incasinare" i commercianti di monete.

Buona lettura e ci sentiamo domani.

"Sezione III

Commercio

63. Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti.

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come «ALLEGATO A» (120).

2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza (121).

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13 (122).

5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante"

(120) Comma così modificato dal numero 1) della lettera oo) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(121) Comma così modificato dal numero 2) della lettera oo) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(122) Comma così modificato dal numero 3) della lettera oo) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

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Allegato A

"(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a) (297)

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

b ) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale [1].

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale [1] e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali [1].

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale [1], diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi [1].

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione [1].

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13.

a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b ) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico (298).

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

[I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B] (299).

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 13.979,50

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

15. Altri oggetti

5) 139.794,00

3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione".

[1] Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

(297) Rubrica così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(298) Lettera così sostituita prima dall'art. 2-decies, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 5, comma 1, lett. b ), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(299) Periodo soppresso dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

Saluti.

M.


Inviato

In effetti il Codice dei Beni Culturali non è certo un esempio di chiarezza; vorrei però capire, Michele, cosa non ti torna rispetto all'art. 63.

E' ovvio che il Codice nasce con lo scopo di regolamentare tutti gli aspetti inerenti i BENI CULTURALI (ovvero tutto ciò che è già stato notificato; ciò che non lo è si può solo definire bene di INTERESSE CULTURALE), ma è anche altrettanto ovvio che si deve in qualche modo "tenere una porta aperta" in quanto altri oggetti, fino ad oggi liberamente commerciati, possono diventare beni culturali.

L'art. 63 stabilisce il comportamento che i commercianti e gli Enti preposti devono tenere proprio per monitorare il commercio degli oggetti d'antiquariato ed eventualmente identificare quelli che possono o devono essere notificati. Certo quel "famigerato" allegato crea non pochi problemi.....


Inviato

Ciao Alberto.

Nell'accingermi a postare l'intervento che avevo preparato, leggo il Tuo contributo al quale darò risposta in seguito.

Probabilmente capirai che cosa intendevo direi circa le anomalie dell'art. 63.

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Ci si aspetterebbe che l'art. 63 disciplini il commercio dei “beni culturali”

In realtà non è così, in quanto esso è invece rivolto a tutti coloro che fanno commercio di cose che, genericamente, sono definiti “antiche o usate” (primo comma).

Il concetto di “cose antiche o usate” e poi precisato dalle categorie “merceologiche” riportate nella lettera A dell'Allegato A (non è un gioco di parole...) a cui il primo comma fa espresso rinvio.

Vale la pena dargli un'occhiata, avendo riguardo specificamente a ciò che ci interessa (i beni numismatici).

L “Allegato A” avrebbe potuto essere decisivo per escludere l'assoggettabilità delle transazioni aventi ad oggetto monete non definibili beni culturali dalle “forche caudine” del Codice Urbani, ma così non è stato.

Peraltro, come avrete notato dalla lettura delle “note” riportate in calce all'Allegato A, un tentativo di escludere persino i “beni culturali” (e, quini, non solo le generiche “cose antiche”) rientranti nelle categorie da 1 a 15 era stato anche fatto.

Infatti, era stato stabilito che i beni culturali (addirittura..) rientranti in quelle categorie sarebbero stati assoggettati alla disciplina del Codice Urbani solo se il loro valore fosse stato pari o superiore ai valori indicati alla lettera B del predetto Allegato A.

Si era dunque sulla buona strada, anche se, va detto, le singole monete antiche non godevano, alla lettera B, di propria dignità e pertanto esse sarebbero state ricondotte alla voce “reperti archeologici” (indicata al nr. 1 della lettera B ) , per i quali non erano previsti limiti di valore e ciò, dunque, comportava che le monete rientrassero sempre sotto “l'ombrello” del Codice Urbani.

Le collezioni aventi interesse numismatico sono invece ricomprese al nr, 13 lett. b ) ed il valore sotto il quale non sarebbero state sottoposte dal Codice Urbani era di € 46.598,00.

Ci sarebbe da chiedersi che cosa si intenda per “collezioni” (collezione organica, tipologica, semplice raccolta di monete caratterizzata da una specifica finalità......) ma la norma, sul punto altro non dice.

Ma il problema non ce lo dobbiamo più porre, in quanto il periodo di cui sopra è stato soppresso dall'art. 5, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 24.3.2006, nr. 156.

E questo è, indubbiamente, un segnale politico negativo, in quanto presuppone una volontà del legislatore contraria a ciò che andiamo sostenendo circa una maggiore libertà di commercio delle monete antiche comuni, non rare e non di pregio.

La volontà, come risulta evidente dalla soppressione del periodo di cui sopra, sembra quella di voler “culturalizzare” (almeno nel senso di sottoporre alla disciplina del Codice Urbani) qualsiasi oggetto antico o usato che abbia più di 50 anni.

M.


Inviato

"L'art. 63 stabilisce il comportamento che i commercianti e gli Enti preposti devono tenere proprio per monitorare il commercio degli oggetti d'antiquariato ed eventualmente identificare quelli che possono o devono essere notificati. Certo quel "famigerato" allegato crea non pochi problemi....."

Il periodo soppresso dell'Allegato A stabiliva che:

"I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo testo unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B"

Come abbiamo visto, per le collezioni aventi interesse numismatico, il limite era di € 46.598,00 mentre per le singole monete antiche.........non c'era limite, perchè non era stata prevista un'autonoma categoria e questa omissione le faceva convergere nella categoria "Reperti Archeologici".

A presindere dalla stranezza della scelta (se avevi una collezione del valore inferiore a 50 mila euro non eri vincolato dal Codice Urbani se invece avevi una sola moneta antica del valore di 50 euro allora eri sottoposto al Codice...??), la direzione era certamente quella giusta.

Si poteva, molto più esplicitamente, stabilire qualcosa del genere:

Alla disciplina del Codice Urbani soggiacciono unicamente le rarità numismatiche, così come riconosciute dalla letteratura e dal commercio del settore. Ove il proprietario/possessore/detentore di monete non fosse a conoscenza della natura delle stesse, gli è fatto obbligo di sottoporle alla Soprintendenza o ad esperti privati (periti, commercianti ecc.) per stabilirne l'importanza.

Resta stabilito che le monete antiche si presumono non aventi qualità di beni culturali fino a prova contraria, che deve essere fornita dalla Soprintendenza.

Se poi, contestualmente, vogliamo inasprire le sanzioni per i "tombaroli" e per coloro che commerciano monete eludendo il fisco, io ci sto.

M.


Guest utente3487
Inviato
"L'art. 63 stabilisce il comportamento che i commercianti e gli Enti preposti devono tenere proprio per monitorare il commercio degli oggetti d'antiquariato ed eventualmente identificare quelli che possono o devono essere notificati. Certo quel "famigerato" allegato crea non pochi problemi....."

Il periodo soppresso dell'Allegato A stabiliva che:

"I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo testo unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B"

Come abbiamo visto, per le collezioni aventi interesse numismatico, il limite era di € 46.598,00 mentre per le singole monete antiche.........non c'era limite, perchè non era stata prevista un'autonoma categoria e questa omissione le faceva convergere nella categoria "Reperti Archeologici".

A presindere dalla stranezza della scelta (se avevi una collezione del valore inferiore a 50 mila euro non eri vincolato dal Codice Urbani se invece avevi una sola moneta antica del valore di 50 euro allora eri sottoposto al Codice...??), la direzione era certamente quella giusta.

Si poteva, molto più esplicitamente, stabilire qualcosa del genere:

Alla disciplina del Codice Urbani soggiacciono unicamente le rarità numismatiche, così come riconosciute dalla letteratura e dal commercio del settore. Ove il proprietario/possessore/detentore di monete non fosse a conoscenza della natura delle stesse, gli è fatto obbligo di sottoporle alla Soprintendenza o ad esperti privati (periti, commercianti ecc.) per stabilirne l'importanza.

Resta stabilito che le monete antiche si presumono non aventi qualità di beni culturali fino a prova contraria, che deve essere fornita dalla Soprintendenza.

Se poi, contestualmente, vogliamo inasprire le sanzioni per i "tombaroli" e per coloro che commerciano monete eludendo il fisco, io ci sto.

M.

MIchele, perchè non proviamo a commentare paragrafo per paragrafo la normativa, affrontando un argomento per volta? Che ne dite? Difficile seguire tutta la questione sul monitor....noi vecchietti abbiamo bisogno di leggere la carta (con gli occhiali) :lol:

Inviato

Ciao Domenico.

"....perchè non proviamo a commentare paragrafo per paragrafo la normativa, affrontando un argomento per volta?"

Hai perfettamente ragione ed era anche ciò che mi proponevo di fare prima di avviare questa "mission impossible" che è l'approfondimento del Codice Urbani.

Il fatto è che il forum ha i suoi ritmi e le sue dinamiche e talvolta le domande e le osservazioni dei partecipanti modificano la scaletta.

Proverò d'ora in poi ad aprire una discussione per argomento; direi, se siete d'accordo, di non trattare aspetti poco interessanti e di focalizzare l'attenzione su tematiche di maggior interesse, come ad esempio il commercio delle monete (interno, intracomunitario ed extracomunitario), gli attestati di autenticità e provenienza, gli aspetti della tutela penale e quant'altro.

Però, già che ci siamo e visto che ne abbiamo già parlato, se avete osservazioni sull'art. 63 o se la Vostra valutazione sulla norma e sull'Allegato A è diversa da quella che ho esposto, potremmo già discuterne qui.

Saluti.

M.


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