Vai al contenuto
IGNORED

Un'altra importante decisione della Cassazione penale.


bizerba62

Risposte migliori

Buon giorno a tutti.

Nella speranza di fare cosa gradita ai lettori di questa sezione del Forum, vorrei riportare per esteso la sentenza della Cass. pen. Sez. III, (ud. 27-05-2004) 02-07-2004, n. 28929 che, sebene ormai vecchia di un lustro, tuttavia mi sembra particolarmente utile a tutti coloro che sono stati denunciati ai sensi del'art. 176 del "Codice Urbani" per il cosiddetto "furto d'arte" ed ha altresì il pregio di essere molto chiara nei concetti che interessano i potenziali "fruitori" di questo provvedimento .

Purtroppo, invece, non ha il dono della brevità.

Anticipo che la prima parte della sentenza riguarda una problematica relativa al sequestro probatorio che era stato eseguito nel caso specifico e che si rivela certamente interessante ma è molto tecnica.

Penso però che la parte della sentenza più comprensibile a tutti è che affronta il problema centrale della "culturalità" dei beni costituenti il "furto d'arte" sia la seconda, e mi sono permesso di riportare in neretto i passaggi che mi sono sembrati fondamentali e sui quali più volte, anche qui sul forum, abbiamo cercato di confrontarci.

Se per caso la sentenza fosse già stata riportata da altri in precedenti discussioni, mi scuso in anticipo.

Come al solito, Vi auguro una buona lettura ed una buona fine settimana.

Saluti.

Michele

"REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPADIA Umberto - Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M. S., n. a Venezia il .....................;

avverso l'ordinanza 4.11.2003 del Tribunale per il riesame di Venezia;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;

udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. FAVALLI M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e del provvedimento di sequestro.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza del 4.11.2003 il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio in data 14.10 2003 e del decreto di convalida di sequestro probatorio in data 17.10.2003, entrambi emessi dal P.M. presso quello stesso Tribunale, avanzata nell'interesse di M. S., indagato in relazione al reato di cui all'art. 125 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 (impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato).

Il sequestro ha riguardato:

- alcuni frammenti di ceramica, rinvenuti nell'abitazione dell'indagato;

- n. 2 cornici, di cui una contenente alcune piccole pipe di vario materiale e l'altra una piccola fibula di metallo, entrambe esposte al pubblico nei locali di un'enoteca gestita dal medesimo;

- una lamina rettangolare incorniciata, due teste in materiale lapideo ed altri oggetti, tutti rinvenuti nell'abitazione della madre dell'indagato.

Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso il M., il quale ha eccepito:

a) la nullità del sequestro per violazione di legge, in quanto eseguito all'esito di una perquisizione illegittima poichè scaturita da una nota dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, "costituente, con ogni probabilità, una sorta di informativa confidenziale" e pertanto finalizzata non alla ricerca della prova, bensì all'acquisizione stessa della notitia criminis;

b ) la inconfigurabilità dell'ipotizzato reato di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 490/1999, prospettando la piena liceità della detenzione dei beni dianzi descritti.

Assume, in proposito, il ricorrente che: i frammenti di ceramica e le piccole pipe sarebbero stati da lui rinvenuti, oltre venti anni fa, nella laguna di Venezia; la fibula di metallo gli sarebbe stata donata da un cliente; gli oggetti sequestrati nell'abitazione della madre sarebbero a lei pervenuti per successione ereditaria.

Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.

1. Quanto ai rapporti tra perquisizione e sequestro, va ricordato che - secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Cass., Sez. Un., 16.5.1996, n. 5021, ric. Sala) - "allorquando la ricerca della prova del commesso reato, comunque effettuata, si sia conclusa con ti rinvenimento ed il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, è lo stesso ordinamento processuale a considerare del tutto irrilevante il modo con il quale a quel sequestro si sia pervenuti: in questa specifica ipotesi, e ancorchè nel contesto di una situazione non legittimamente creata, il sequestro rappresenta un atto dovuto, la cui omissione esporrebbe gli autori a specifiche responsabilità penali, quali che siano state, in concreto, le modalità propedeutiche e funzionali che hanno consentito l'esito positivo della ricerca compiuta". "Allorquando, cioè, ricorrono le condizioni previste dall'art. 253, comma 1, c.p.p., gli aspetti strumentali della ricerca, pur rimanendo partecipi del procedimento acquisitivo della prova, non possono mai paralizzare l'adempimento di un obbligo giuridico che trova la sua fonte di legittimazione nello stesso ordinamento processuale ed ha una sua razionale ed appagante giustificazione nell'esigenza che l'ufficiale di polizia giudiziaria non si sottragga all'adempimento dei doveri indefettibilmente legati al suo status, qualunque sia la situazione - legittima o no - in cui egli si trovi ad operare".

Nella fattispecie in esame, pertanto, quand'anche vi fosse stata effettivamente una perquisizione illegittima, i motivi costituenti autonoma censura della perquisizione stessa non potevano e non possono essere presi in considerazione (vedi Cass., Sez. Unite, 20.11.1996, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi ed altri).

2. Deve ribadirsi poi il costante orientamento di questa Corte Suprema, in tema di sequestro probatorio, secondo U quale il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa (à cui riscontro è riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti".

L'accertamento del "fumus commissi delicti" va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati cosi come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass.: Sez. 6^, 3.3.1998, Campo; Sez. 2^ 22.5.1997, Acampora).

Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, sicchè per la sua adozione non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione allorchè il sequestro cade sul "corpo di reato", vale a dire sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (vedi Cass., Sez. 6^, 29.1.1998, Sarnataro e Sez. 1^, 3.10.1997, Attaniese).

3. Quanto al reato di impossessamento illecito di beni catturati appartenesti allo Stato, appare opportuno evidenziare che tale fattispecie delittuosa è stata configurata:

- dall'art. 67, 1^ comma, della legge 1.6.1939, n. 1089, nella condotta di "chiunque si impossessa di cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere";

- dall'art. 125, 1^ comma, del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, nella condotta di "chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'art. 2, appartenenti allo Stato a norma dell'art. 88".

La stessa fattispecie viene attualmente individuata dall'art. 176, 1^ comma, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - entrato in vigore il 1^ maggio 2004 - nella condotta di "chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'art. 10, appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91".

La giurisprudenza di questa Corte Suprema:

- in relazione all'art. 67 della legge n. 1089/1939, ha escluso che la condotta criminosa potesse realizzarsi con riguardo a qualsiasi oggetto proveniente dall'antichità ed ha circoscritto la stessa agli oggetti "che siano artisticamente importanti e storicamente significativi, che abbiano cioè un valore che giustifichi l'interesse collettivo alla protezione e alla conservazione di essi" (Cass., Sez. 3^, 23.7.1999, n. 9470, Cipolla);

- con riferimento, poi, all'art. 125 del D.Lgs. n. 490/1999, ha affermato che, ai fini della sussistenza del reato, "non è necessario che i beni (culturali) siano stati qualificati come tali in un formale provvedimento dell'autorità amministrativa, essendo sufficiente che essi abbiano un interesse culturale aggettivo, interesse che può essere desunto dalle caratteristiche della res non solo per il valore comunicativo spirituale, ma anche per requisiti peculiari attinenti alla tipologia, alla localizzazione, alla rarità e ad altri analoghi criteri" (vedi Cass., Sez. 3^: 16.12.2003, n. 47922, Petroni; 24.12.2001, n. 45814, Cricelli).

Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 42/2004, "le cose indicate nell'art. 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 822 e 826 del codice civile".

L'art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 42/2004 individua i "beni culturali" utilizzando criteri discretivi che tengono anche conto della natura pubblica o privata del proprietario ed in particolare il 3 comma classifica tra i beni culturali - "quando sia intervenuta la dichiarazione (dell'interesse culturale prevista dall'art. 13" - una serie di beni appartenenti a privati (diversi dalle persone giuridiche non aventi fini di lucro), tra i quali sono ricomprese (per quanto riguarda la vicenda in esame) "le cose immobili o mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante" (lett. a).

Viene ribadita, pertanto, la necessaria esistenza di un interesse culturale oggettivo e viene anzi specificato che esso deve essere "particolarmente importante".

Alla stregua di tali ultime previsioni - e tenuto conto che la norma incriminatrice di cui all'art. 176, 1^ comma, del D.Lgs. n. 42/2004 è rivolta a tutelare il patrimonio culturale economico dello Stato - deve essere rivalutato l'orientamento già espresso da questa Corte e di cui si è dato conto dianzi.

Deve quindi affermarsi che i beni culturali di cui all'art. 10, 3^ comma, del D.Lgs. n. 42/2004 possono essere oggetto del c.d. "folto d'arte" solo allorquando siano stati qualificati come tali nel provvedimento formale dell'autorità amministrativa previsto dall'art. 13 dello stesso testo normativo (dichiarazione dell'interesse culturale).

Potrebbe trattarsi, però, di beni mai denunziati all'autorità competente e che comunque rivestano un oggettivo interesse culturale, artistico, storico, archeologico o etnoantropologico "particolarmente importante" ovvero "eccezionale", secondo le specifiche previsioni legislative. In tal caso deve ritenersi che il reato non resti escluso per il semplice fatto che il bene medesimo sia stato sottratto alla verifica degli organi competenti, ma deve avere inizio appunto il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale disciplinato dagli artt. 14 e segg. del D.Lgs. n. 42/2004, con applicazione, in via cautelare delle disposizioni previste dal Titolo 1^, Capo 3^ Capo 3^, sezione 1^ e Capo 4^, sezione 1^ del medesimo D.Lgs..

Allo scopo - pur incombendo al detentore gli obblighi di conservazione e di custodia imposti dalla legge - ben può procedersi a sequestro probatorio, giustificato appunto dalla necessità di procedere agli accertamenti connessi all'anzidetta verifica: deve sussistere pur sempre, comunque, il fumus del delitto ipotizzato ed esso può essere desunto "dalle caratteristiche della res non solo per il valore comunicativo spirituale, ma anche per requisiti peculiari attinenti alla tipologia, alla localizzazione, alla rarità e ad altri analoghi criteri".

4. Questo Collegio condivide, poi, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non può porsi a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di beni archeologici, ma è l'accusa che deve dare la dimostrazione dell'illegittimità del possesso medesimo (vedi Cass., Sez. 3^, 7.6.1999, n. 7131, Cilia ed altro), apparendo tale orientamento più conforme ai precetti costituzionali posti dagli artt. 42 e 24 della Costituzione a fronte dell'opposto indirizzo che, invertendo l'onere della prova, considera illegittimo il possesso di beni siffatti allorquando il cittadino non dimostri di averli legittimamente acquisti (vedi, in tal senso, Cass., Sez. 2^:

11.12.1995, n. 12087, Dal Lago; 8.2.1985, n. 1292, Ponti; 16.7.1983, n. 6871, Waldner; nonchè Cass. civ., Sez. 1^, 2.10.1995, n. 10355, Min. beni culturali c/ Torno).

5. L'ordinanza impugnata non contiene alcun cenno alle caratteristiche ed alla natura culturale dei beni in sequestro nè svolge alcuna considerazione che razionalmente conduca alla delittuosità dell'impossessamento privato (non motiva in alcun modo, pertanto, sul "fumus" del reato ipotizzato), sicchè la stessa deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Venezia, per un nuovo esame alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 127, 325 e 623 c.p.p.;

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2004.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2004"

Modificato da bizerba62
Link al commento
Condividi su altri siti


Grazie Michele per il grande contributo che fornisce a questo forum (e quindi a tutti noi).

Mi pare quindi che passo dopo passo, ovvero sentenza dopo sentenza, si stia arrivando finalmente a determinare un punto importante, anzi due:

1) non necessariamente tutto ciò che è antico è da ritenersi importante

2) spetta all'accusa fornire l'onere della prova che quanto sequestrato proviene da furto, scavo ecc. ecc.

Link al commento
Condividi su altri siti


Buon giorno Alberto.

"Mi pare quindi che passo dopo passo, ovvero sentenza dopo sentenza, si stia arrivando finalmente a determinare un punto importante, anzi due:

1) non necessariamente tutto ciò che è antico è da ritenersi importante

2) spetta all'accusa fornire l'onere della prova che quanto sequestrato proviene da furto, scavo ecc. ecc."

Questa è la migliore sintesi che si potesse scrivere.

Mi permetterei soltanto di modificare il punto 1) in questo modo:

1) non necessariamente tutto ciò che è antico è da ritenersi "bene culturale", come erroneamente sembrano considerare molte procure.

Saluti e, salvo imprevisti, verrò a trovarLa (anzi verrò a trovarTi... non ci davamo del Tu?) a Verona a fine maggio.

M.

Link al commento
Condividi su altri siti


Guest utente3487
Buon giorno Alberto.

"Mi pare quindi che passo dopo passo, ovvero sentenza dopo sentenza, si stia arrivando finalmente a determinare un punto importante, anzi due:

1) non necessariamente tutto ciò che è antico è da ritenersi importante

2) spetta all'accusa fornire l'onere della prova che quanto sequestrato proviene da furto, scavo ecc. ecc."

Questa è la migliore sintesi che si potesse scrivere.

Mi permetterei soltanto di modificare il punto 1) in questo modo:

1) non necessariamente tutto ciò che è antico è da ritenersi "bene culturale", come erroneamente sembrano considerare molte procure.

Saluti e, salvo imprevisti, verrò a trovarLa (anzi verrò a trovarTi... non ci davamo del Tu?) a Verona a fine maggio.

M.

Tutto sacrosanto, ma se nessuno dà indirizzo alle Procure, nulla cambierà...Ecco perchè sono necessari interventi a livello legislativo che siano però supportati da studi portati avanti da una Commissione in sede legislativa composta da persone competenti e non dai soliti noti, che portano come contributo solo il proprio nome....e credo che chi vuole intendere intenda..

Link al commento
Condividi su altri siti

Giustissimo elledi, come sempre accade, in questo settore, chi legifera non prende in nessuna considerazione gli operatori del settore o le rispettive associazioni. Non so poi a chi si riferisca con "i soliti nomi".....

Saluti

Link al commento
Condividi su altri siti


Guest utente3487
Giustissimo elledi, come sempre accade, in questo settore, chi legifera non prende in nessuna considerazione gli operatori del settore o le rispettive associazioni. Non so poi a chi si riferisca con "i soliti nomi".....

Saluti

Non certo a Lei, o a quella bella persona che era Suo padre. Non a caso il suo speciale CN è secondo me la chiave più gradevole per un neofita per entrare nel mondo della numismatica.

Mi riferisco a certi personaggi che si fanno un nome negli ambienti accademici e poi quando vengono interpellati per un parere sull'autenticità o meno di un pezzo rispondono che in grado di dare pareri sono solo i commercianti di monete. Non parliamo poi se vengono interpellati in materia di normative. Intendiamoci, esistono persone preparatissime e competenti, che lavorano nell'ombra, mentre altre vivono alle spalle di queste....ma si sa, il mondo va così...

Link al commento
Condividi su altri siti

Giustissimo elledi, come sempre accade, in questo settore, chi legifera non prende in nessuna considerazione gli operatori del settore o le rispettive associazioni. Non so poi a chi si riferisca con "i soliti nomi".....

Saluti

Non certo a Lei, o a quella bella persona che era Suo padre. Non a caso il suo speciale CN è secondo me la chiave più gradevole per un neofita per entrare nel mondo della numismatica.

Mi riferisco a certi personaggi che si fanno un nome negli ambienti accademici e poi quando vengono interpellati per un parere sull'autenticità o meno di un pezzo rispondono che in grado di dare pareri sono solo i commercianti di monete. Non parliamo poi se vengono interpellati in materia di normative. Intendiamoci, esistono persone preparatissime e competenti, che lavorano nell'ombra, mentre altre vivono alle spalle di queste....ma si sa, il mondo va così...

Grazie elledi delle splendide parole; la mia era solo curiosità, non mi sentivo "tirato in ballo" anche perchè, per fortuna o sfortuna non lo so, non faccio parte di alcuna commissione.

Quanto al parere di certe persone, se pensiamo che questo potrebbe risultare "scomodo" o addirittura trasformarsi in un boomerang......

E anche qui, "chi vuol capire".....

Giusto elledi ?

Link al commento
Condividi su altri siti


Guest utente3487
Giustissimo elledi, come sempre accade, in questo settore, chi legifera non prende in nessuna considerazione gli operatori del settore o le rispettive associazioni. Non so poi a chi si riferisca con "i soliti nomi".....

Saluti

Non certo a Lei, o a quella bella persona che era Suo padre. Non a caso il suo speciale CN è secondo me la chiave più gradevole per un neofita per entrare nel mondo della numismatica.

Mi riferisco a certi personaggi che si fanno un nome negli ambienti accademici e poi quando vengono interpellati per un parere sull'autenticità o meno di un pezzo rispondono che in grado di dare pareri sono solo i commercianti di monete. Non parliamo poi se vengono interpellati in materia di normative. Intendiamoci, esistono persone preparatissime e competenti, che lavorano nell'ombra, mentre altre vivono alle spalle di queste....ma si sa, il mondo va così...

Grazie elledi delle splendide parole; la mia era solo curiosità, non mi sentivo "tirato in ballo" anche perchè, per fortuna o sfortuna non lo so, non faccio parte di alcuna commissione.

Quanto al parere di certe persone, se pensiamo che questo potrebbe risultare "scomodo" o addirittura trasformarsi in un boomerang......

E anche qui, "chi vuol capire".....

Giusto elledi ?

Eccome!!! :lol:

Link al commento
Condividi su altri siti

Unisciti alla discussione

Puoi iniziare a scrivere subito, e completare la registrazione in un secondo momento. Se hai già un account, accedi al Forum con il tuo profilo utente..

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Only 75 emoji are allowed.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato..   Cancella editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...
×
  • Crea Nuovo...

Avviso Importante

Il presente sito fa uso di cookie. Si rinvia all'informativa estesa per ulteriori informazioni. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie, dei Terms of Use e della Privacy Policy.