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Inviato

Riporto una recente sentenza della Cassazione penale che accoglie un principio, peraltro non del tutto nuovo, in materia di onere della prova nei reati di ricettazione e incauto acquisto di reperti archeologici.

Tale principio potrà certamente tornare utile alla difesa di molti collezionisti chiamati a rispondere di ricettazione o incauto acquisto di monete.

Buona lettura.

Cass. pen. Sez. II, (ud. 04-11-2008) 07-01-2009, n. 114

"REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente

Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere

Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;

nei confronti di:

1) M.G., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 03/05/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione con restituzione allo Stato dei beni in sequestro;

udito il difensore, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

OSSERVA

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 3.5.05 che ha confermato la sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste di M.G. dalla imputazione di ricettazione di 70 reperti archeologici di vario tipo e forma d'epoca ellenistica, come tali appartenenti al patrimonio archeologico dello Stato.

La Corte territoriale ha rigettato l'appello del P.M. che ha chiesto la restituzione dei beni sequestrati allo Stato rilevando che l'imputato, accertato detentore dei reperti sin da epoca precedente all'entrata in vigore della L. n. 1089 del 1939, non ha peraltro dimostrato la appartenenza degli stessi alla propria famiglia sin da epoca precedente alla L. n. 364 del 1909, norma che per la prima volta stabilì la proprietà statale dei reperti archeologici.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte non ignora la giurisprudenza di legittimità che, invertendo l'onere della prova, considera illegittimo il possesso di beni di interesse artistico allorquando il cittadino non dimostri di averli legittimamente acquisti in data anteriore all'entrata in vigore della L. 20 aprile 1909, n. 364 (vedi, in tal senso, Cass. 2, 21.11.97 n. 12716, depositata 3.12.98, rv. 212786; Cass. 2, 11.12.1995, n. 12087, Dal Lago; 8.2.1985, n. 1292, Ponti; 16.7.1983, n. 6871, Waldner; nonchè Cass. civ., Sez. 1, 2.10.1995, n. 10355, Min. beni culturali c/ Torno). Detta giurisprudenza considera che il possesso di oggetti di interesse storico, artistico o archeologico - appartenenti, a titolo originario, al patrimonio dello Stato, fin dalla loro scoperta deve essere ritenuto illegittimo con la conseguenza che incombe sulla persona presso la quale gli oggetti predetti sono stati rinvenuti l'onere di provare la legittimità del suo possesso.

Trattasi peraltro di decisioni superate da più recenti sentenze che con riferimento ai precetti costituzionali posti dagli artt. 42 e 24 Cost., ritengono che non può porsi a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di beni archeologici, ma è l'accusa che deve dare la dimostrazione dell'illegittimità del possesso medesimo (Cass. 3, 27.5.04 n. 89929, depositata 2.7.04, rv. 229492;

Cass., Sez. 3, 7.6.1999, n. 7131, Cilia ed altro; Cass. 3, 16.3.00 n. 5714, depositata 18.5.00, rv. 216567; vi è anche Cass. 3, 4.2.93 n. 6417, depositata 25.6.93, rv. 194299).

Nella materia non vi sono infatti nè specifiche norme nè particolari ragioni per non applicare le normali regole processuali che pongono l'onere della prova sulla pubblica accusa mentre il detentore non è tenuto a dare la prova contraria della legittimità della provenienza degli oggetti detenuti. Ovviamente la illegittimità del possesso può essere desunta da elementi diversi dalle dichiarazioni o dal silenzio del prevenuto, quali la tipologia degli oggetti, la correlazione con riferimenti noti, la condizione delle cose che denunci il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso concreto.

Nella fattispecie in esame non risultano elementi specifici dai quali risulti l'illegittima provenienza dei beni in epoca compresa tra il 1909 ed il 1939, nè nulla è stato articolato al riguardo dal ricorrente, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2009"

Saluti.

Michele


Guest utente3487
Inviato

Non è altro che la conferma che le leggi, se correttamente applicate, sono a tutela dei diritti del cittadino. Purtroppo, anche in questo caso, per far valere i propri diritti, è stato necessario proporre ricorso con evidenti oneri di spesa e di tempo.

Grazie comunque della tua segnalazione :)

Supporter
Inviato

Grazie Bizerba per la segnalazione! :) Ho notato che vengono citate diverse sentenze della Cassazione in senso contrario. A questo punto sarebbe auspicabile un intervento a Sezioni Unite.....


Inviato
:) Ho notato che vengono citate diverse sentenze della Cassazione in senso contrario. A questo punto sarebbe auspicabile un intervento a Sezioni Unite.....

Non esageriamo: le SS.UU. intervengono nei seri contrasti giurisprudenziali.

A leggere bene le sentenze, oramai l'orientamento è chiaro.

Lo hanno capito anche molti P.M.: i tombaroli non si colpiscono punendo il collezionista che compra monete e che dimostra di avere comprato in buona fede.

Basta, a qualsiasi controllo ed anche se non viene richiesto, mostrare le ricevute e dichiarazioni di acquisto e nessuno potrà sindacare sull'acquisto effettuato.

nel caso si abbia a casa un metaldetector e mucchi di monete sporche di terra... allora è tutta un'altra storia...


Guest utente3487
Inviato

nel caso si abbia a casa un metaldetector e mucchi di monete sporche di terra... allora è tutta un'altra storia...

Ma anche questo di per se non è sufficiente....Non a caso il metal detector è di libera vendita. Occorrono prove concrete, meglio se la flagranza di reato. E poi, se la vogliamo dire tutta, occorre perseguire non solo il tombarolo, ma anche chi commissiona al tombarolo certi lavoretti. Troppo comodo è anche dire che a casa ho solo materiale bello pulito e non ho metal detector. Ecco perchè occorrono indagini serie che non si limitino al semplice sequestro...

Supporter
Inviato
Non esageriamo: le SS.UU. intervengono nei seri contrasti giurisprudenziali.

A leggere bene le sentenze, oramai l'orientamento è chiaro.

Lo hanno capito anche molti P.M.: i tombaroli non si colpiscono punendo il collezionista che compra monete e che dimostra di avere comprato in buona fede.

Basta, a qualsiasi controllo ed anche se non viene richiesto, mostrare le ricevute e dichiarazioni di acquisto e nessuno potrà sindacare sull'acquisto effettuato.

A giudicare dalle ultime discussioni iniziate da chi ha comprato su Ebay e si è trovato suo malgrado con tutte le proprie monete sequestrate (anche quelle comprate in asta con ricevuta), mi sembra che i P.M. non abbiano ancora le idee molto chiare. <_<


Inviato

Buona sera e buona Pasqua a tutti.

"Ho notato che vengono citate diverse sentenze della Cassazione in senso contrario. A questo punto sarebbe auspicabile un intervento a Sezioni Unite....."

In effetti, sembra che almeno fino agli scorsi anni '90, la II e III Sezione della Cassazione fossero in disaccordo sull'argomento.

Peraltro, osservando la giurisprudenza citata dalla sentenza, la III Sezione si era ormai da tempo consolidata sull'orientamento più favorevole all'imputato, mentre la II Sezione, con la recente sentenza del 7.1.2009, si è finalmente portata sulla stessa linea interpretativa.

Allo stato dunque, non mi pare sussista materia per un intervento delle Sezioni Unite.

Purtroppo, nel nostro sistema giudiziario, questo non significa tout court che i giudici dei gradi di merito si debbano attenere a tale (ormai uniforme) interpretazione che fornisce la Cassazione, anche se il sistema "a collo di bottiglia" a tale per cui le sentenze di merito che disattenderanno tale lettura sono destinate inesorabilmente ad essere demolite in sede di legittimità.

Come penso sia noto, a differenza dei sistemi di common law, il nostro sistema giudiziario non è ispirato alla cosiddetta "vincolatività del precedente, cosicchè anche un consolidato orientamento di legittimità non costituisce un obbligo interpretativo per il giudice di merito.

Tuttavia, per l'ovvio motivo che se il giudice di merito se ne discosta poi si finirà in cassazione, il principio stabilito dalla suprema Corte verrà, nella maggioranza dei casi, osservato sempre anche dai giudici territoriali.

Ma le eccezioni, putroppo, sono esistite, esistono ed esisteranno sempre.......anzi, direi che sono giustificate proprio per come è strutturato il nostro sistema giudiziario.

Saluti.

Michele


Supporter
Inviato

Grazie Bizerba62 per la chiara ed esauriente risposta :)


Guest utente3487
Inviato

Tuttavia, per l'ovvio motivo che se il giudice di merito se ne discosta poi si finirà in cassazione,

Si osserva però che non tutti possono permettersi il ricorso in Cassazione (per il quale occorre un avvocato appositamente abilitato)...

Inviato

Buona sera a tutti.

"Si osserva però che non tutti possono permettersi il ricorso in Cassazione (per il quale occorre un avvocato appositamente abilitato)..."

Già, è vero; ma questo è il "rovescio della medaglia" del garantismo.

Se esaminiamo la parte introduttiva della sentenza che ho riportato in apertura di discussione, potremo notare un fatto apparentemente "singolare":

l'imputato di quel procedimento era stato assolto in primo grado. E la procura presso il Tribunale aveva appellato.

In appello, l'imputato è stato nuovamente assolto. E la Procura generale presso la Corte d'Appello aveva proposto ricorso per Cassazione.

Non disponiamo delle sentenze dei gradi di merito, ma possiamo ipotizzare che i Giudici, per assolvere l'imputato, abbiamo applicato il principio che pone l'ònere della prova del reato/i a carico dell'accusa, ribadito poi con la sentenza della Cassazione.

E' interessante anche osservare, sempre nella parte introduttiva della sentenza, come il Procuratore Generale della Cassazione abbia concluso "per l'annullamento senza rinvio per prescrizione con restituzione allo Stato dei beni in sequestro", glissando sulla questione di diritto (certamente dibattuta nei gradi di merito), concernente l'ònere della prova del reato.

Nulla avviene per caso, e la richiesta del P.G. di annullare la sentenza senza rinvio, dichiarando il reato prescritto (con confisca dei reperti in sequestro), non è infatti casuale.

Mentre i Procuratori dei gradi di merito si "incaponivano" nell'affermare la responsabilità penale dell'imputato, basandola sul principio dell'inversione dell'onere della prova (certamente non per puro puntiglio, ma avendo dalla loro una non insignificante Giurisprudenza della II Sezione), il P.G. della Cassazione era molto più consapevole dell'orientamento attuale della Corte e preferiva evitare uno specifico pronunciamento sul punto, che avrebbe potuto determinare, così come ha determinato, un ulteriore precedente contrario alle tesi accusatorie.

Frattanto, nelle more dei gradi di giudizio, sarà anche maturata la prescrizione del reato, e questo spiega le conclusioni del Procuratore Generale.

A questo punto, una sentenza che avesse dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato, nell'ottica della Procura, avrebbe potuto salvare "capra e cavoli"; da un lato la Corte non avrebbe preso posizione sulla "spinosa" questione di diritto dell'ònere della prova nel reato di ricettazione di reperti archeologici, fermandosi alla declaratoria della prescrizione dell'illecito; dall'altra, si dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione e si mandava a casa l'imputato con il "non luogo a procedere"; infine, si confiscavano i reperti a favore dello Stato.

Ma alla Procura è andata male, perchè i giudici della Cassazione hanno ravvisato la correttezza del principio di diritto applicato dalla sentenza assolutoria della Corte d'Appello e l'infondatezza del ricorso della Procura Generale.

Per ribadire la correttezza della sentenza impugnata, la II Sezione della Corte ha richiamato il principio di diritto già fatto proprio dalla III Sezione.

E così noi oggi abbiamo un precedente in più a favore dei collezionisti.

E' vero, come osserva elledi, che quel povero imputato si è dovuto sobbarcare tre gradi di giudizio nei quali, fra l'altro, è stato sempre assolto.

Ma è anche vero che questa è la dinamica del processo, nella quale convivono esigenze di garantismo accanto all'obbligatorietà dell'azione penale cui sono sottoposte le Procure; il tutto condito dalla "non vincolatività" del precedente giurisprudenziale.

Insomma, un complesso bilanciamento di interessi che spesso (come nel caso della sentenza di questa discussione) può anche sconfinare nell'ingiustizia sostanziale.

Ma da qui in poi il discorso diventerebbe politico e non ha senso proseguirlo (anche perchè non è consentito dal Regolamento.. :ph34r: .).

Saluti.

Michele


Guest utente3487
Inviato

Molto acuta, come sempre del resto, la tua analisi. :)

E' interessante anche osservare, sempre nella parte introduttiva della sentenza, come il Procuratore Generale della Cassazione abbia concluso "per l'annullamento senza rinvio per prescrizione con restituzione allo Stato dei beni in sequestro", glissando sulla questione di diritto (certamente dibattuta nei gradi di merito), concernente l'ònere della prova del reato.

Il Punto dolente secondo me è anche la "restituzione" allo Stato dei beni in sequestro....In pratica una vittoria di Pirro, tutto sommato. O mi sfugge qualcosa?

Supporter
Inviato

Mi pare di aver capito che se fosse stata accolta la richiesta della prescrizione del P.G. i beni avrebbero potuto essere restituiti allo Stato. Ma così non è stato. Ho capito bene? :blink:

Il perchè della restituzione allo stato in caso di prescrizione mi sfugge :huh:

Attendiamo nuovi lumi da Bizerba :D


Inviato

"Il Punto dolente secondo me è anche la "restituzione" allo Stato dei beni in sequestro....In pratica una vittoria di Pirro, tutto sommato. O mi sfugge qualcosa?"

Beh, in un'ottica accusatoria (che corrisponde al punto di vista delle Procure), così come, peraltro, in un ottica difensiva, si cerca di "portare a casa" il più possibile.

Quando, come nel caso in esame, il Procuratore generale ha il sentore che l'orientamento della Corte sarà contrario all'impostazione che l'accusa ha impresso al processo, evitare che si determini un precedente sfavorevole (all'accusa) e che si ottenga la confisca del corpo del reato, sarà pure una "vittoria di Pirro" ma è pur sempre meglio di niente.

Una pronuncia sulla prescrizione avrebbe consentito l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, mentre invece il rigetto del ricorso, a fronte di una precedente sentenza di assoluzione dell'imputato, non avrebbe ovviamente lasciato alcuno spazio sanzionatorio o restitutorio.

D'altronde, come ben sai, ciascuno gioca il suo ruolo cercando di ottenere il massimo.

Questo atteggiamento pratico dei "protagonisti del processo", potrebbe non corrispondere all'ideale di Giustizia che molti cittadini hanno della stessa, ma basta essere realisti per capire come la cosiddetta "Giustizia" (almeno quella che amministrano gli uomini, sull'Altra...non mi pronuncio...) altro non è che la risultante dell'applicazione di una serie di regole che talvolta possano anche partorire dei "mostri".

E di questo ultimo aspetto, penso, siamo tutti consapevoli.

M.


Inviato

Ciao quattrino.

"Mi pare di aver capito che se fosse stata accolta la richiesta della prescrizione del P.G. i beni avrebbero potuto essere restituiti allo Stato. Ma così non è stato. Ho capito bene?"

Esatto. L'istituto della confisca è regolato dall'art. 240, comma 2° nr. 2 del Codice penale.

"Il perchè della restituzione allo stato in caso di prescrizione mi sfugge".

In questo caso, il presupposto da cui partiva l'accusa era che i reperti archeologici sequestrati appartenessero allo Stato.

L'eventuale dichiarazione di prescrizione del reato di ricettazione di reperti archeologici avrebbe, ai sensi dell'art. 240 C.p., legittimato la confisca dei reperti in sequestro in favore dello Stato.

Saluti.

Michele


Guest utente3487
Inviato

che si ottenga la confisca del corpo del reato, sarà pure una "vittoria di Pirro" ma è pur sempre meglio di niente.

Scusami, non mi sono spiegato bene: Vittoria di Pirro per colui che ha subito il procedimento: prescrizione sì, ma addio ai beni sequestrati....

Guest utente3487
Inviato

D'altronde, come ben sai, ciascuno gioca il suo ruolo cercando di ottenere il massimo.

Anche questa affermazione, concordo peraltro con il tuo giudizio, fa a pugni con lo spirito del nuovo codice. Il P.M doveva in teoria reperire anche le prove esistenti, evenualmente, a discolpa dell'imputato...Capisco però che si trattava di una visione troppo pura della giustizia. Così oggi chi può si paga fior di avvocati ed esce pulito da procedimenti pesantissimi e il povero cristo si vede scagliarsi contro il PM che quantomeno dovrebbe essere imparziale. Il mio ovviamente è un discorso generico.

Inviato

"Scusami, non mi sono spiegato bene: Vittoria di Pirro per colui che ha subito il procedimento: prescrizione sì, ma addio ai beni sequestrati....".

Beh, tutto dipende da quello che c'è in ballo. Tante volte la perdita di qualche reperto/moneta, magari di poco o scarso valore, val bene una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.

In altri casi invece, la confisca può arrecare notevoli danni all'imputato ed ecco, quindi, la necessità di ottenere una sentenza di assoluzione piena, che restituisca all'imputato, oltre alla sua onorabilità, anche ciò che gli era stato sequestrato durante il procedimento.

M.


Inviato

"Il P.M doveva in teoria reperire anche le prove esistenti, evenualmente, a discolpa dell'imputato..."

Si, sulla carta dovrebbe essere così, ma la realtà è ben diversa, anche se qualche rara volta può anche capitare che accada.

D'altra parte, anche quando si dice che il P.M. e le parti private sono sullo stesso piano, si fa un'altra affermazione di puro principio che lascia il tempo che trova.

E' perfettamente evidente che i poteri di cui dispone la Procura sono infinitamente più ampi di quelli di cui può disporre la difesa dell'imputato.

Insomma, fra ciò che si enuncia in astratto e ciò che si verifica in concreto c'è sempre di mezzo una bella differenza.

M.


Guest utente3487
Inviato

Hai ragione. La forma è salva però: adesso PM e difesa sono alla pari, su banchi paralleli. Con il vecchio processo il PM stava al di fuori, su uno scranno tutto suo. Cambiata la forma, ma la sostanza? :angry:

Supporter
Inviato

Michele, grazie ancora una volta per i tuoi contributi. :)


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