Vai al contenuto
IGNORED

PERIZIE PER COLORO CHE SI TROVANO COINVOLTI IN PROCEDIMENTI PENALI


Risposte migliori

Guest utente3487
Inviato

Molto spesso leggo che molti collezionisti non possono permettersi una perizia delle monete sottoposte a sequestro. Vorrei sondare la popolazione del forum per capire se esite qualche perito che offrirebbe la sua consulenza a prezzi contenuti (magari anche gratuitamente in qualche caso che lo meriti), in modo tale da fornire un autorevole e qualificato sostegno a chi subisce un sequestro. Ovviamente tale agevolazione potrebbe essere fornita solo a coloro che sono in assoluta buonafede...

Inviato

ottimo sondaggio, speriamo per gli amici del Forum che qualche Perito

si faccia partecipe della tua ottima idea.

Awards

Inviato

Complimenti, per l'iniziativa. Sono queste cose che distinguono un semplice forum, da una comunità. :)


Inviato

Quanto costa una perizia in sede legale? Piu' o meno, giusto per avere un idea.. E' un tanto a moneta?


Inviato

Una domanda per elledi, in caso di sequestro.. se ho denunciato le monete alla Soprintendenza

(ufficio vincoli) le medesime dovrebbero essere gia tutte periziate avendo superato il vaglio

dell'ufficio stesso, o no?

grazie

romanus


Inviato

A proposito di costi delle perizie, Vi invito a leggere questa sentenza della Cassazione sul tema:

Cass. Pen. Sez. IV Sentenza nr. 5703 (Ud. 16.10.2007) 6.2.2008.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere

Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) S.A. N. IL (OMISSIS);

2) M.G.L. N. IL (OMISSIS);

3) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

avverso ORDINANZA del 24/08/2005 GIP TRIBUNALE di FOGGIA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;

lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

OSSERVA

Con decreto del 28/672002 il Sostituto Procuratore della Repubblica di Foggia liquidava al Dr. M.G.L. ed al Prof. S.A., nominati consulenti tecnici nell'ambito del procedimento penale a carico di Mo.Ra., M. G.E. ed altri per i reati di associazione per delinquere, ricettazione e per ulteriori fatti, la somma di Euro 51645,68 ciascuno, quindi complessivamente Euro 103291,36, a titolo di onorario per l'incarico svolto.

Il P.M., altresì, liquidava Euro 514,57 per la collaborazione del Dr. Sa. a favore del P.S., Euro 2582,28 per collaborazione della D.ssa Si. a favore del Dr. M., Euro 190,57 per spese sostenute dallo stesso Dr. M., Euro 746,02 per spese a favore del Prof. S., Euro 919,29 ed Euro 1043,24 per indennità chilometriche rispettivamente per il Dr. M. e per il Prof. S..

Il Sostituto Procuratore rilevava che si trattava di consulenza che aveva avuto ad oggetto reperti archeologici, in particolare monete antiche, in numero superiore 36700 e che, essendo prevista ai sensi della L. n. 352 del 1988, art. 9 una liquidazione di L. 119.000, pari ad Euro 61,46, per il primo reperto ed un compenso non inferiore ad 1/3 e non superiore a 2/3 della suddetta somma per ogni reperto successivo al primo, i consulenti nominati avevano richiesto un compenso inferiore a quello determinato sulla base della legge detta, anche se corrisposto nel minimo.

Avverso tale decreto di liquidazione era proposta opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 nell'interesse del coimputato Ma.

G. ed il GIP in data 24/8/2005 accoglieva la stessa e in riforma del provvedimento di liquidazione, determinava l'onorario dovuto in complessivi Euro 16800,00, quindi in Euro 8400,00 per ciascuno dei consulenti, cui erano da aggiungere le ulteriori somme liquidate dal PM per spese, per indennità chilometrica e per collaborazione.

Il GIP riconosceva che il compenso andava determinato sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 352 del 1988, art. 9 in materia di perizia e consulenza tecnica su opere di pittura, scultura e simili in quanto le monete antiche erano da assimilare per valore e rilevanza storica agli oggetti d'arte.

Secondo tale disposizione, quindi, era previsto un onorario da L. 119.000 pari ad Euro 61,46, a L. 595.000 pari ad Euro 307,29 per il primo reperto ed era stabilito che l'onorario per ogni reperto successivo era ridotto da un terzo a due terzi.

Logicamente, doveva considerarsi che l'indagine su una moneta, anche se antica, era meno complessa di quella su una pittura e su una scultura.

Il giudicante rilevava pure che era necessario adeguare il detto criterio alla particolare natura dei reperti dovendosi tenere conto del loro elevato numero, ben 36714, al fine di evitare la liquidazione di un compenso superiore al valore commerciale delle monete.

Il GIP sul punto sottolineava che il compenso richiesto dai due consulenti, anche se di importo inferiore a quello dovuto in base al criterio dettato dal menzionato art. 9, era elevato e non adeguato all'accertamento effettuato in quanto risultava che moltissime monete presentavano caratteristiche comuni tanto da essere raggruppate.

Era, pertanto, da escludere che i consulenti avessero compiuto, con riferimento a tutti i reperti, uno stesso esame analitico e dettagliato, visto che per quelli raggruppabili la verifica minuziosa ed approfondita aveva riguardato non tutte le monete ma solo alcune di esse.

Il giudicante, compiute tali puntualizzazioni, concludeva che le osservazioni fatte portavano al risultato di suddividere le monete in 368 reperti unitali ciascuno costituito da cento monete.

Ne derivava che, calcolando Euro 61,50 per il primo reperto ed Euro 20,50, costituente il risultato della riduzione di un terzo di Euro 61,50, si perveniva alla somma di Euro 7585,00 (Euro 61,50 + Euro 7523,50 cui si perveniva moltiplicando Euro 20,50 per 367 reperti).

Tale importo andava, infine, aumentato di Euro 12000 L. n. 319 del 1980, ex art. 5 e, sulla base della disposizione del successivo art. 6, il compenso per il secondo consulente andava incrementato del 40%, tenuto conto della collegialità dell'incarico conferito, così pervenendosi alla somma di Euro 16.800,00 vale a dire ad un compenso per ciascuno dei consulenti di Euro 8400,00.

Proponevano ricorso per cassazione i difensori del S. e del M. deducendo inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 352 del 1988, art. 9.

Si rilevava che era stato vulnerato il principio della congruità del compenso dell'ausiliario del giudice.

Era stata operata un forzosa riduzione di cento reperti al valore di uno.

Le risultanze processuali e gli elaborati in atti attestavano che l'autenticità, il valore storico archeologico, l'eventuale provenienza da scavo, il valore commerciale e la probabile area di recupero erano stati accertati per ogni moneta.

L'assimilazione ai fini della quantificazione dei reperti esaminati di 36714 a 368 monete risultava non congrua ed arbitraria in relazione ai criteri normativamente fissati.

Congruità del compenso, commisurazione all'attività effettivamente svolta, parametro di riferimento erano concetti espressi dal legislatore nel D.P.R. n. 352 del 1988 che non attenevano a valutazioni di equità ma a discrezionalità tecnica e cioè al rapporto tra qualità ed impegno profuso dall'ausiliario e parametri tabellari di quantificazione.

Morfologia e tipologia della moneta si potevano differenziare in maniera anche notevole come conseguenza di una produzione artigianale nonchè potevano modificarsi di molto per effetto delle diverse modalità di azione degli agenti esterni che avevano agito durante il seppellimento nel terreno e fino al momento del rinvenimento.

I raggruppamenti finali delle monete erano avvenuti solo in funzione della facilità di comprensione da parte dei destinatali della consulenza degli esiti della stessa.

Motivi della decisione

I gravami sono infondati e vanno rigettati.

I ricorrenti sostengono (pag 3 dell'impugnazione) che "l'assimilazione ai fini della quantificazione dei reperti esaminati di 36714 a 368 monete" risultava non congrua ed arbitraria in relazione ai criteri normativamente fissati.

La censura è priva di pregio.

Premesso che nel caso in esame il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, è da escludere che questa si sia verificata.

Il giudice dell'opposizione, infatti, ha adottato un criterio di accorpamento che i ricorrenti non possono mettere in discussione.

Esso non è sindacabile perchè congruamente motivato.

Il GIP, invero, nel valutare la liquidazione del compenso e nell'addivenire all'assimilazione di un reperto unitario a cento monete, ha, come correttamente rilevato dal PG, richiamato la qualità e la completezza dell'attività espletata dei consulenti nominati.

I parametri di stima utilizzati hanno tenuto conto del disposto della L. n. 352 del 1998, art. 9 e del fatto che moltissime monete, pur non potendosi considerare identiche, presentavano caratteristiche comuni che consentivano di raggrupparle in quantitativi non inferiore a cento.

E' del tutto coerente avere assimilato i reperti in esame alle opere d'arte per individuare i parametri legali di compenso ed avere poi adattato il criterio alle particolarità del caso di specie, anche per evitare quello che gli stessi consulenti hanno riconosciuto nella loro richiesta di liquidazione del compenso e cioè che, applicando integralmente il disposto del D.P.R. n. 352 del 1988, art. 9 si sarebbe liquidato un compenso superiore al valore complessivo delle monete esaminate.

Peraltro, il giudicante ha operato prendendo sostanzialmente come punto di partenza le indicazioni dei consulenti, anche se poi è andato al di là delle stesse.

Costoro, infatti, come si legge a pag. 3 del ricorso avevano già operato nella specie un accorpamento, sia pure in misura di gran lunga inferiore rispetto a quello effettuato dal giudice dell'opposizione, in quanto le monete erano state da loro riepilogate in 1427 corpi unitari di cui 1342 riferiti al sequestro Ma.G., 12 a quello ma., 10 a quello Pe. e 64 ad oggetti non monete.

Ciò, secondo quanto si legge nella richiesta di compenso del 20/10/2001, a fronte di 36653 monete del sequestro Ma.G., 16 del sequestro Pe. e 45 del sequestro ma..

Per l'appunto, la decisione del giudice di procedere all'assimilazione di un reperto unitario a cento monete quoad compensum è stata censurata dai ricorrenti perchè contraria al criterio del corpo unitario e perchè essendo stata chiesta una somma inferiore al minimo onorario spettante era preclusa ogni valutazione tecnica discrezionale.

Come già detto, però, l'apprezzamento compiuto dal giudice ha tenuto conto del criteri dettati dal D.P.R. n. 352 del 1988, art. 9 adeguandoli, con congrua motivazione, al caso, anche per ragioni di razionalità, stante il risultato di evidente sproporzione tra compenso e valore delle monete cui si sarebbe altrimenti pervenuto.

Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2007.

Depositato in cancelleria il 6 febbraio 2008.

M.


Inviato

:blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: marcantonio.


Inviato

Quindi gli imputati alla fine pagano sia la perizia del tribunale sia eventuali controperizie? :blink:


Inviato

Ciao.

"Quindi gli imputati alla fine pagano sia la perizia del tribunale sia eventuali controperizie?"

Se per imputati volevi intendere "i condannati", la risposta è affermativa (art. 535 C.p.p.).

Fra l'altro, come avrai potuto notare dalla lettura della sentenza postata, è stato uno dei coimpiutati a proporre opposizione contro il decreto del P.M. di liquidazione del compenso ai consulenti e ciò proprio perchè, in vista di una possibile sentenza di condanna, gli imputati hanno tutto l'interesse a richiedere una diminuzione del quantum.

C'è però da dire che molto di rado lo Stato recupera dai condannati i costi che ha sostenuto durante i processi.

Ed alla fine, come si suol dire, finisce che paga quasi sempre pantalone.

Saluti.

Michele


Guest utente3487
Inviato

Quindi gli imputati alla fine pagano sia la perizia del tribunale sia eventuali controperizie?"

Ecco perchè avevo lanciato la proposta di creare un gruppo di periti per aiutare i collezionisti che, in completa buona fede, si vengono a trovare coinvolti in un procedimento penale.

Inviato
Quindi gli imputati alla fine pagano sia la perizia del tribunale sia eventuali controperizie?"

Ecco perchè avevo lanciato la proposta di creare un gruppo di periti per aiutare i collezionisti che, in completa buona fede, si vengono a trovare coinvolti in un procedimento penale.

Difatti !

Ma perchè quanto piu' le proposte sono interessanti tanto piu' non vengono adeguatamnete

considerate ?

Parliamone !


Guest utente3487
Inviato
Quindi gli imputati alla fine pagano sia la perizia del tribunale sia eventuali controperizie?"

Ecco perchè avevo lanciato la proposta di creare un gruppo di periti per aiutare i collezionisti che, in completa buona fede, si vengono a trovare coinvolti in un procedimento penale.

Difatti !

Ma perchè quanto piu' le proposte sono interessanti tanto piu' non vengono adeguatamnete

considerate ?

Parliamone !

Perchè purtroppo quando ci sono interessi economici di mezzo, questi prevalgono su tutto il resto. Devo dire però che due persone in privato hanno manifestato la loro disponibilità. E' già qualcosa.

  • 4 settimane dopo...
Guest utente3487
Inviato

Ho il piacere di comunicare che un utente del forum ha dato la sua adesione per fornire assistenza in materia di perizie numismatiche, alle condizioni precedentemente descritte, a coloro che si trovano coinvolti in procedimenti penali.

Inviato

gesto veramente bello.........sono da apprezzare queste persone!

;)


Inviato
Ho il piacere di comunicare che un utente del forum ha dato la sua adesione per fornire assistenza in materia di perizie numismatiche, alle condizioni precedentemente descritte, a coloro che si trovano coinvolti in procedimenti penali.

assistenza verbale oppure essi si recano sul posto della persona coinvolta?


Guest utente3487
Inviato
Ho il piacere di comunicare che un utente del forum ha dato la sua adesione per fornire assistenza in materia di perizie numismatiche, alle condizioni precedentemente descritte, a coloro che si trovano coinvolti in procedimenti penali.

assistenza verbale oppure essi si recano sul posto della persona coinvolta?

Direi che questo aspetto va visto caso per caso ma certamente occorrerà recarsi sul posto.

Inviato
Tale importo andava, infine, aumentato di Euro 12000 L. n. 319 del 1980, ex art. 5 e, sulla base della disposizione del successivo art. 6, il compenso per il secondo consulente andava incrementato del 40%, tenuto conto della collegialità dell'incarico conferito, così pervenendosi alla somma di Euro 16.800,00 vale a dire ad un compenso per ciascuno dei consulenti di Euro 8400,00.

[...]

Per l'appunto, la decisione del giudice di procedere all'assimilazione di un reperto unitario a cento monete quoad compensum è stata censurata dai ricorrenti perchè contraria al criterio del corpo unitario e perchè essendo stata chiesta una somma inferiore al minimo onorario spettante era preclusa ogni valutazione tecnica discrezionale.

:blink: :blink: :blink: Interessante che se lavorano in due prendono il 40% in più. Mi sembra di capire che hanno chiesto una cifra inferiore a quanto spettato per legge al fine di evitare una valutazione che ne potesse diminuire il numero.


  • 1 mese dopo...
Inviato

solo oggi leggo questa discussione........mi spiace...comunque se dovesse servire...

ECCOMI ! a disposizione.....


Inviato

Come sempre il buon Riccardo dimostra per l' ennesima volta il suo altruismo

verso i richiedenti del suo preziosissimo contributo, Grazie Riccardo.

Awards

Inviato

Grande Riccardo............. :rolleyes:

Un saluto.

Michele


Inviato
solo oggi leggo questa discussione........mi spiace...comunque se dovesse servire...

ECCOMI ! a disposizione.....

consulenza telefonica o altro?


Inviato

anche altro....tutto cio' che posso fare per dare una mano a chi ne ha necessita'.....sempre renendo conto dove io risiedo...

RR


Inviato

Perché non cerchiamo di coinvolgere anche l'altro lato del tavolo,cioè i commercianti , sottoponendo anche a loro ( ogniuno col suo commerciante di fiducia) la problematica di cui siamo " vittime" e proponendogli di aiutarci e contribuire a cambiare la situazione agendo come periti di parte per chi ha avuto problemi?

In questo modo potremmo usufruire di un'aiuto professionale da parte di qualcuno che ha tutto l'interesse a tirarci fuori dai guai ( a condizioni economiche magari più calmierate dato che già ne siamo clienti) e che ne avrebbe come contropartita il presentarsi come interlocutore più accreditato di quanto lo possa essere adesso.


Guest utente3487
Inviato
Perché non cerchiamo di coinvolgere anche l'altro lato del tavolo,cioè i commercianti , sottoponendo anche a loro ( ogniuno col suo commerciante di fiducia) la problematica di cui siamo " vittime" e proponendogli di aiutarci e contribuire a cambiare la situazione agendo come periti di parte per chi ha avuto problemi?

In questo modo potremmo usufruire di un'aiuto professionale da parte di qualcuno che ha tutto l'interesse a tirarci fuori dai guai ( a condizioni economiche magari più calmierate dato che già ne siamo clienti) e che ne avrebbe come contropartita il presentarsi come interlocutore più accreditato di quanto lo possa essere adesso.

E' una grande idea, ma non credo che avrà molto seguito, purtroppo...

Unisciti alla discussione

Puoi iniziare a scrivere subito, e completare la registrazione in un secondo momento. Se hai già un account, accedi al Forum con il tuo profilo utente..

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Only 75 emoji are allowed.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato..   Cancella editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...
×
  • Crea Nuovo...

Avviso Importante

Il presente sito fa uso di cookie. Si rinvia all'informativa estesa per ulteriori informazioni. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie, dei Terms of Use e della Privacy Policy.