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Risposte migliori

Inviato
Pre-Premessa:
Non ho scuse per la dimenticanza di questa "ultima puntata", se non fosse che scrivete talmente tanto....... che non Vi si sta dietro........ :)
D' altra parte la "piccola porzione finale", il tanto famoso "Allegato A" sarebbe passato probabilmente del tutto inosservato se non fosse per l' interesse che ha acquisito negli ultimi giorni.........
Purtroppo non sono riuscito ad essere più rapido (dopo essermi accorto che mi era rimasta una "puntata" in sospeso, e me ne rammarico molto !
[color="green"]PREMESSA
Quello che segue è semplicemente un estratto della normativa vigente che riguarda “anche” il settore “Numismatica”.
(Omissis: vedi 1^ “puntata”)
Nel tentativo di rendere maggiormente immediata la fruibilità del testo si è pensato di evidenziare in grassetto gli argomenti più interessanti ed in rosso quelli ritenuti di maggiore importanza.
Tali valutazioni sono ovviamente del tutto personali, così come personali sono le note riportate in blu .[/color]Nonostante il lavoro di selezione, il risultato ottenuto resta eccessivamente corposo pertanto è stato suddiviso in più..... "puntate", questa è la sesta :
TITOLO II Sanzioni penali
Capo I Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 169 Opere illecite
1) E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a ) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
(Nota: dunque anche chi “restaura” una moneta ? )
Articolo 170 Uso illecito
1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
Articolo 173 Violazioni in materia di alienazione
1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77,469:
b ) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c ) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.
Articolo 174 Uscita o esportazione illecite
1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
Articolo 175 Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a ) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b ) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
Articolo 176 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.
Articolo 177 Collaborazione per il recupero di beni culturali
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
Articolo 178 Contraffazione di opere d'arte
1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a ) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
b ) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
c ) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a ) e b ) contraffatti, alterati o riprodotti;
d ) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a ) e b ) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 e' pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
(Nota: Qui si entra nel settore falsi ecc.)
Articolo 179 Casi di non punibilità
1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Articolo 180 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo e' punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.
PARTE QUINTA Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Articolo 183 Disposizioni finali
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.
Articolo 184 Norme abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;

- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.

Allegato A (Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. [color="red"]Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a ) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b ) siti archeologici;
c ) collezioni archeologiche.
13. b ) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etno- grafico o numismatico.[/color]
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore e' pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.
B. [color="red"]Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1 ) qualunque ne sia il valore [/color]
1. [color="red"]Reperti archeologici[/color]
4 ) [color="red"]46.598,00
13. Collezioni[/color]15. Altri oggetti
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

Inviato
Veramente non ci sto capendo più nulla. Ma quelle notizie relative all'esclusione dei beni numismatici tranne per gli "esemplari di particolare rarità" ecc. ecc. quindi erano soltanto voci?

Inviato
Dovrebbe trattarsi (l' incertezza non è dovuta a sfiducia nei confronti di quanti hanno riportato la notizia, ma al fatto che finchè non srà pubblicato sulla G.U., il testo potrebbe non essere quello definitivo) di modifiche al testo che ho sopra riportato, in particolare ai punti che identificano i beni soggetti o meno alle norme del Testo Unico che ho riportato, in sintesi, ed a puntate......
Forse il metodo adottato non è stato il migliore, ma anche inserire tutto il "malloppo" in un solo post sarebbe stato complesso........
Restiamo in attesa di "avere" la versione definitiva dell' allegato "A" :)

Ciao.

Inviato (modificato)
Ciao Paleologo

La voce 13 b ) dell'allegato A : "" Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etno- grafico o numismatico"".

.......in fondo al precedente post di Giango è sostituita da :

"" Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali "".

.... almeno così ho capito...

agrì Modificato da agrippa

Inviato
Grazie dei chiarimenti, aspettiamo la G.U. e speriamo bene... :huh:

Inviato
Per quando è prevista l'entrata in vigore?

Inviato (modificato)
In altro Forum di numismatica ho letto questo post.... l'estensore che forse legge anche il Ns. Forum mi scuserà se l'ho copiato "paro-paro" .... sono un parassita illetterato :D

>>>>>>>>>>>>>>>>
La legge è stata approvata.
Sulla G.U. del 25 giugno 2005 - n. 109 - Art.2 decies - si legge:

Art. 2-decies. - (Disposizioni in materia di enti di ricerca). - 1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalità stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2-undecies. - (Collezioni numismatiche). - 1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, la lettera "b" è sostituita dalla seguente:
"B) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali".
2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera "b" della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonché ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità».
Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e altre misure urgenti».

Non è ancora l'optimum, ma qualcosa di più e di meglio...

>>>>>>>>>>>>>


......... quindi, se pubblicato il 25 sulla G.U., vuol dire che trascorsi i canonici 15 giorni, intorno al 10 Luglio la legge si puo ritenere operativa ?

agrì Modificato da agrippa

  • 5 settimane dopo...
Inviato
Mi si corregga se sbaglio: dal 10 luglio u.s. è abolita [i]tutta[/i] la burocrazia inerente [i]tutte[/i] le monete con l'escusione di quanto si è scritto sotto?

  • 1 mese dopo...
Inviato
Cribbio, con il grande disastro del settembre 2005 si è persa tutta la discussione sulla nuova normativa e le sue interpretazioni, una fitta serie di post con interpretazioni e testi normativi, oltre a svariati giudizi personali.

Era una questione importante, che interessa a moltissimi.

Qualcuno aveva salvato i testi principali, oppure è in grado di fare una sintesi?

Inviato
era una discussione interessantissima...
comunque si può recuperare nella sostanza. Di nuovo si può aggiungere che sull'ultimo numero di Cronaca Numismatica sia il direttore Ganganelli che F Gigante cantano vittoria. Secondo loro ormai la posizione del collezionista è sicura, fintanto che colleziona monete ripetitive o non rarissime. E la situazione dei commercianti è talmente migliorata che si può parlare di liberalizzazione del mercato (vedi l'art di Gigante). Per la prima volta si può parlare di mercato di monete classiche, al pari di quello americano o inglese.
Toni tanto euforici non so se sono opportuni, in quanto le leggi si possono sempre interpretare. Posso aggiungere che a voce ho parlato con un commerciante NIP che ha confermato questo ottimismo della categoria.

Però mi piacerebbe sapere cosa ne pensate anche voi.
Caius

Inviato
La discussione può riiniziarsi dal momento che la legge 25.6.2005 n. 109, pubblicata in pari dati nella Gazzetta Ufficiale, è stata modificata proprio nella parte riguardante le collezioni numismatiche ed il possesso di monete in genere.
Infatti il decreto-legge 17 agosto 2005,n.164 (Disposizione urgenti in materia di attività cinematografica) - già pubblicato nella G.U. -con l'art.4 ha abrogato l'articolo 2-decies ( che a noi interessava e di cui abbiamo a suo tempo ampiamente discusso) ed ha modificato l'art. 10, comma 4, lettera b del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, che adesso suona così : " [color="purple"]B) le cose di interesse numismatico la cui produzione, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali, non sia caratterizzata da serialità o ripetitività".[/color]Vale a dire che le monete con le caratteristiche della serialità e della ripetitività ( a questo punto rimarrebbe esclusa solo la moneta "unicum") non sono più "beni culturali" e come tali liberate dalla soffocante tutela cui erano fino a qualche mese fa sottoposte.
Questo dispositivo sembra allargare vieppiù i confini tracciati , a proposito di collezionismo numismatico (antico), dal precedente art. 2-decies.
Meglio così!
Un peccato che la discussione del mese di luglio-agosto sull'argomento sia andata
perduta.
Un saluto a tutti.
Fagy

Inviato
Scusate, non so come sia comparso il faccino ; io avevo scritto solo [color="purple"]B)[/color]
fagy

Inviato
E' il software del forum che legge la sequenza "bi maiuscola - parentesi chiusa" come un emoticon. E' capitato pure a me :)

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