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IGNORED

Partiamo da lontano...


Guest utente3487

Risposte migliori

  • 1 mese dopo...

E allora?

Queste modifiche promesse....

la discussione era stupenda...ma è rimasta monca!??

Vi hanno sequestrato a tutti?

:D

Bene, anzi male, Vi tiro fuori io. :P

Ciao.

Piakos

Modificato da piakos
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  • 6 mesi dopo...
Guest utente3487

Nella discussione del 4 febbraio del lontanissimo 4 febbraio 1875, l'Onorevole Borghi, di fronte alla Camera dei Deputati, in occasione della approvazione del Regio Decreto con il quale veniva istituita la direzione generale degli scavi e dei musei affermò: """...GIACCHE' UNO SCAVO, IL CUI PROCESSO VERBALE NON RESTI, UNO SCAVO DI CUI NON RESTI MEMORIA IN QUAL MANIERA, IN QUAL PUNTO CIASCUNA ZAPPATA DI TERRA HA SCOPERTO UN CERTO OGGETTO, E' UNO SCAVO IL CUI VALORE SCIENTIFICO E' PERDUTO, NON PER META', MA PER 3/4, E TALORA DEL TUTTO; POICHE' EGLI E' APPUNTO IL CONOSCERE IL POSTO IN CUI L'OGGETTO FU TROVATO, LA PROFONDITA' IN CUI ESSO ERA, CHE MOLTE VOLTE E' IL SUGGELLO ED IL CRITERIO DEL VALORE STORICO/CULTURALE/UMANISTICO DELL'OGGETTO TROVATO."""

Come converrete, questa è una affermazione fondamentale.

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Guest utente3487

Da allora molte cose sono ovviamente cambiate. Negli ultimi decenni in particolare, il settore dell'arte è divenuto un grande business, per l'indubbio valore storico, ma soprattutto economico degli oggetti d'arte. L'opinione pubblica generalmente vede come forme delinquenziali minori quelle riconducibili al patrimonio artistico ed archeologico, vuoi per la visione romantica del tombarolo che fa un piccolo mercimonio dei risultati della propria attività illecita (visione ormai superata), ma anche perchè non si intravedono concreti pericoli per le persone.

Nella realtà però le cose sono completamente diverse, dato che i beni archeologici rappresentano un campo di grande interesse per i maggiori sodalizi criminosi, anche per l'evidente alta remuneratività dei crimini relativi e del generale minor basso livello di vigilanza da parte delle forze di polizia, sovente impegnate in altre attività.

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Guest utente3487

Per questo ritengo importante "partire da lontano" , dal punto di vista normativo.

Occorre innanzitutto tenere presenti tutte le disposizioni che si sono susseguite nel tempo, comprese quelle abrogate o modificate.

Il Codice Civile, articolo 826 comma 2 tratta del patrimonio dello stato e degli altri enti pubblici territoriali...

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Guest utente3487

SECONDO COMMA ART.826 CODICE CIVILE

....Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio.

NOTA Gli artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968, riportano quanto segue:

"Art. 1 - La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

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Guest utente3487

Altro aspetto interessante è quello concernente i ritrovamenti di beni di interesse storico artistico in mare, in precedenza regolati dal Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione

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