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IGNORED

Partiamo da lontano...


Risposte migliori

Guest utente3487
Inviato

Credo che sia utile iniziare un viaggio nelle norme che nel tempo si sono avvicendate (o affiancate) per la tutela del patrimonio numismatico.....

""""Oggigiorno raccogliere ( o collezionare) monete, specialmente quelle antiche, è un ottimo sistema per abbinare alla soddisfazione interiore di curare un proprio interesse all’ approfondimento della storia. Le monete, che fanno parte a tutti gli effetti dell’immenso patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, vengono oggi conservate in gran numero nei grandi musei nazionali, ma sono ben rappresentate anche nelle esposizioni permanenti gestite dai Comuni, dove spesso vengono conservati pezzi provenienti da scavi archeologici locali o provenienti da donazioni private.

Possesso e commercio delle monete e tutela del patrimonio numismatico nazionale rappresentano un aspetto molto delicato del collezionismo e quindi, di riflesso, della numismatica.

Il possesso e il commercio delle monete antiche viene documentato fin dal Medioevo e altrettanto può dirsi per le disposizioni normative riguardanti la tutela del patrimonio numismatico nazionale. Già Re Ferrante d’Aragona, il 7 maggio 1470 fece pubblicare a Napoli un bando con cui stabiliva che chiunque avesse avuto occasione di trovare monete antiche di oro, di argento o di rame aveva l’obbligo di farne denuncia ai pubblici ufficiali.

Nella stessa circostanza venne anche stabilito che un apposito gruppo di funzionari, dopo un opportuno esame, avrebbe fissato l’entità del premio da conferirsi all’autore per il loro rinvenimento.Questa può essere considerata la prima delle disposizioni che si prefiggevano di regolare il possesso e il commercio delle monete antiche e, più in generale, tutelare il nostro patrimonio culturale, di cui si cominciava a comprenderne l’importanza.

La prima entità che ha emanato direttive organiche per la tutela del patrimonio antico e archeologico può essere senz’altro individuata nella Chiesa, che sin dal XVIII secolo si preoccupò della tutela degli immensi tesori che si trovano nel suolo e nel sottosuolo dei suoi vasti territori, (anche se occorrerà attendere l’editto del cardinale Bartolomeo Pacca, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, del 7 aprile 1820, sotto il pontificato di Pio VII, che può essere considerato il primo articolato provvedimento legislativo per la tutela di beni artistici e storici). L’editto in questione peraltro richiamava precedenti più ragguardevoli, come ad esempio il decreto del 13 aprile 1745 emanato da Maria Teresa per il Lombardo Veneto e il decreto 8 giugno 1760 emesso dal ducato di Parma. Anche Ferdinando I di Borbone, emanò il 13 maggio 1822 un suo decreto per la salvaguardia dei beni culturali. Fecero poi seguito le disposizioni imperiali del 1827 per il Lombardo Veneto, la legge del 18 aprile 1854 promulgata dal Granduca Leopoldo di Toscana e la tariffa daziaria del 1857 a Modena.

Oggi il collezionismo di monete antiche è legale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi vigenti, ed in tal modo è riconosciuto dal nuovo Codice dei Beni Culturali emanato nel 1999 con successive modificazioni, e del quale avremo modo di parlare più avanti.

Prima dell’emanazione del nuovo Codice dei Beni Culturali il nostro patrimonio culturale riceveva tutela sulla base di quanto disposto dalla legge 12 giugno 1902 nr.185, la quale imponeva l’obbligo, a coloro i quali intendevano intraprendere scavi, di chiedere l’apposita licenza, ottenuta la quale si poteva procedere alle operazioni di scavo, sotto il controllo dello Stato; prevedeva altresì scavi di pubblica utilità scientifica nei fondi altrui e l’espropriazione in particolari situazioni. La predetta norma subì delle modifiche nel 1903 e poi nel 1908.

Con la legge del 18 giugno 1909 nr.364, vennero riassunte le norme precedenti e rese organiche, mentre con il Regio Decreto del 30 gennaio del 1913 nr.363 venne emanato il regolamento della legge nr.364/1909, che prendeva in considerazione gli oggetti di carattere storico, archeologico ed artistico.

Venne poi emanata la legge del 1 giugno 1939 nr.1089 che dettava norme sulla Tutela delle cose di interesse artistico e storico. E proprio dalla non sempre felice lettura della legge nr.1089/39 sono scaturiti negli ultimi decenni provvedimenti afflittivi nei confronti di commercianti e semplici collezionisti.

Va detto, a onor del vero, che prima dell’emanazione della norma anzidetta, il mercato godeva di un regime di assoluta libertà, e sul privato non gravava alcun onere. Ma non possiamo nemmeno non considerare il tessuto economico sociale sul quale la norma andava ad incidere: se prima norme particolari probabilmente non avevano ragione di esistere (pochi ricchi e privilegiati i collezionisti), con l’insperato miracolo economico si affermano sul mercato numismatico fenomeni che trasformano il collezionismo numismatico in collezionismo di massa, che espande la domanda di monete, antiche e non. Occorreva dunque una norma che impedisse la spoliazione indiscriminata del patrimonio archeologico e culturale........"""""

Attendo primi commenti, impressioni, osservazioni...

Inviato
Il possesso e il commercio delle monete antiche viene documentato fin dal Medioevo e altrettanto può dirsi per le disposizioni normative riguardanti la tutela del patrimonio numismatico nazionale.

Partiamo da più lontano ancora...........a quanto pare già Augusto raccoglieva monete e come riporta lo stesso Svetonio (Vita Augusti LXXV, 1) l'imperatore era solito donare durante i Saturnali vecchie monete a mò di augurio.

Anche Plinio (Naturalis Historia, XXX, 9,132) ci tramanda che alcuni compravano con denaro corrente , monete ''adulterine''........

Il collezionismo a Roma era molto diffuso, i romani apprezzavano molto le opere d'arte greche , le quali si vedevano sfilare come trofei durante i trionfi ma poi iniziarono anche le collezioni private in una maniera così preoccupante che Cicerone (con un pò di ipocrisia in quanto lui stesso era un estimatore di opere d'arte) scrive: ''è ingiusto ed egoista segregare tante meraviglie, impedendone il godimento ai meno fortunati''......... è questa una frase che risuona più che mai attuale, per i problemi di collezionismo/tutela/ fruizione pubblica.


Guest utente3487
Inviato

"""..........Nel secondo dopoguerra, con la promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana, il concetto di tutela del patrimonio artistico e storico del Paese venne sancito con la scrittura dell’art.9 della Costituzione, laddove si afferma che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica.Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della nazione”.

Oltre alla Costituzione, anche alcuni articoli del Codice Civile si riferiscono alla tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico dello Stato. Sono gli articoli 822 , 826 e 932 .

In sostanza, fino all’avvenuta promulgazione del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, si poteva affermare che nel territorio della Repubblica Italiana non esisteva alcun divieto assoluto e quindi penalmente sanzionato di possesso privato di oggetti archeologici e, pertanto, il semplice possesso di materiale archeologico non configurava ipotesi di reato. Infatti, la citata Legge nr.1089 del 1939 prevedeva ed ammetteva la proprietà privata delle cose considerate antiche e d’arte, di cui all’art.1 e nei successivi articoli 30-34, ne regolava la disponibilità (artt.30-34), ne prevedeva l’eventuale espropriazione (artt.54-57) e il rilascio in favore del proprietario o dello scopritore (artt.43,44,46,47,49).

Inoltre, a mente dell’art.826 del Codice Civile, fermo restando che appartengono allo Stato tutte le cose rinvenute nel sottosuolo, non costituiva altresì reato l’appropriazione di cose di nessun interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico.

Gli articoli 45 e 47 della Legge nr.1089 del 1939 sancivano comunque il divieto di effettuare ricerche nel sottosuolo, ma non gli scavi effettuati nell’esercizio delle comuni attività quotidiane, essendo lo scopo della norma quello di impedire il danneggiamento del patrimonio archeologico nazionale da parte di malintenzionati in senso lato.

Non esisteva infine alcun obbligo in capo al privato di denunciare le cose di interesse storico, artistico ed archeologico di cui veniva in possesso, qualunque ne fosse stata l’importanza. Veniva prevista però la possibilità che queste cose venissero notificate dallo Stato. Solo con questo provvedimento si configuravano in capo al privato gli obblighi previsti nel corpo della legge sopra menzionata, combinata con quanto disposto anche dal Regio Decreto del 30 gennaio 1913 nr.363.

Concludendo, il proprietario di una collezione o di una raccolta, aveva solamente l’obbligo di provare la proprietà dell’intero complesso di cose e non dei singoli pezzi, così come ribadito anche da alcune sentenze della Cassazione.""""

Guest utente3487
Inviato

Art. 822. Demanio pubblico.

{I}. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [28, 692 c.nav.]; le opere destinate alla difesa nazionale.

{II}. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi [28, 692 c.nav.]; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico…

Art. 826. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

{I}. I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni [828].

{II}. Fanno parte del patrimonio indisponibile [828 comma 2] dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica [84 comma 3 Cost.].

Art. 932 Tesoro.

Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d`essere proprietario.

Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647).

Per il ritrovamento degli oggetti d`interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi speciali (826).

Inviato

ottima lettura, siamo ansiosi del seguito...


Inviato

Argomento interessante approcciato con un intelligente taglio "storico"...

Un ulteriore filone parallelo nella storia della numismatica.

Eccellente discussione :)

Awards

Inviato

Complimenti per i contributi molto interessanti :)


Guest utente3487
Inviato

Li ho reperiti qua è la, non è tutta farina del mio sacco :rolleyes:

Inviato
Partiamo da più lontano ancora...........a quanto pare già Augusto raccoglieva monete e come riporta lo stesso Svetonio (Vita Augusti LXXV, 1) l'imperatore era solito donare durante i Saturnali vecchie monete a mò di augurio.

Anche Plinio (Naturalis Historia, XXX, 9,132) ci tramanda che alcuni compravano con denaro corrente , monete ''adulterine''........

Il collezionismo a Roma era molto diffuso, i romani apprezzavano molto le opere d'arte greche , le quali si vedevano sfilare come trofei durante i trionfi ma poi iniziarono anche le collezioni private in una maniera così preoccupante che Cicerone (con un pò di ipocrisia in quanto lui stesso era un estimatore di opere d'arte) scrive: ''è ingiusto ed egoista segregare tante meraviglie, impedendone il godimento ai meno fortunati''......... è questa una frase che risuona più che mai attuale, per i problemi di collezionismo/tutela/ fruizione pubblica.

Il collezionismo di monete antiche esisteva anche prima di Augusto e degli imperatori romani.

Il punto fatto da Elledi pero' verteva sulle disposizioni di "tutela" dei beni stessi. Non risultano testimonianze sulla tutela di tali beni archeologici o piu' propriamente numismatici ai tempi dei Romani, ove anzi il loro commercio (vedi l'esempio delle statue greche ambitissime dai romani) appariva libero (anche se appannaggio delle classi piu' abbienti).

Diversa invece viene ad essere la posizione di tali beni piu' tardi con la costituzione degli stati e la relativa tutela e slavaguardia di quanto in essi contenuto o rinvenuto.

A tale proposito gli esempi portati da Elledi mi paiono assai calzanti anche se non si puo' escludere l'esistenza di disposizioni similari ancora piu' antiche in epoca medioevale.

numa numa


Guest utente3487
Inviato

Grazie anche a te numa numa per la pertinente osservazione: in effetti io mi proponevo di risalire alle prime norme emanate a tutela dei beni in argomento e da questi risalire fino ai giorni nostri..

Guest utente3487
Inviato

""" Il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, entrato in vigore nel gennaio del 2004, ha subito in questi anni alcune modifiche .

Si tratta di disposizioni correttive ed integrative che in parte hanno modificato lo spirito stesso della norma, almeno per quello che concerne il mondo numismatico.

E’ stato ad esempio abrogata la disposizione, inserita nel Codice con la Legge del 25 giugno 2005 che escludeva, per le monete di modesto valore o ripetitive, l’obbligo della denuncia nonché di ogni altro obbligo di notifica alle autorità competenti.

Di particolare importanza sono le modifiche subite dall’art.10, comma 3 e 4 che, con le aggiunte e modifiche identifica, quali beni culturali: “Le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse”.

In particolare, il comma 4 identifica le categorie di beni culturali, tra le quali, per quanto di specifico interesse: “le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico”.

Questo è un passo fondamentale, poiché sembra evidenziare, quale bene culturale solo le monete particolarmente rare e preziose, per la tutela delle quali occorre comunque una notifica della Sovrintendenza alla quale spetta di stabilire, sulla base di quanto disposto dall’art.13 del Codice dei Beni Culturali, che il bene attenzionato è considerato bene culturale e quindi da sottoporre a vincolo.

Oggi dunque le collezioni numismatiche, vale a dire le monete al di fuori del contesto archeologico, sono prese in considerazione, ai fini della tutela, dal nuovo Codice (ai sensi dell’articolo 10 capo 1 comma 4b), soltanto se di interesse artistico e storico e numismatico. Tra l’altro, non è certamente considerata bene culturale (e dunque non disciplinata da questa legge) una collezione numismatica che abbia un valore commerciale inferiore ad Euro 46.598,00 (Allegato A, comma 13b ed allegato B comma 4).

Nell’organizzare una raccolta di monete antiche è bene comunque usare le precauzioni del caso. In caso di controlli infatti, spetta naturalmente alla Magistratura ed alle Forze dell’Ordine provare l’esistenza di un eventuale illecito, ma è bene che chi è in buona fede organizzi per la propria collezione un archivio, meglio se anche cartolare e corredato da documentazione fotografica e fiscale, che possa permettere di risalire alla provenienza dei singoli esemplari collezionati. Negli acquisti da privati è bene accertarsi della legittima provenienza del bene e farsi firmare una dichiarazione per ricevuta.Se si compra all’estero fuori della UE è bene conservare la ricevuta dell’acquisto e del bollettino doganale che attesti il pagamento della tassa sull’importazione.Se si acquista all’interno della UE da un professionista numismatico o da una casa d’aste è bene conservare la relativa fattura o ricevuta di acquisto con riferimenti univoci all’esemplare.

Secondo molti studiosi numismatici il 23 giugno 2005 passerà alla storia come il giorno in cui la numismatica ha riacquistato la dignità che le compete; infatti, in tale data è stato approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il decreto-legge n. 63 del 26 aprile 2005. Detto decreto contiene, nell’Articolo 1, il paragrafo b che sostituisce quanto scritto nell’allegato A, lettera A, numero 13, lettera b del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Pertanto, la nuova lettera b “…Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero d’esemplari tutti uguali…” sostituisce quella precedente più generica “..Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico..” . Inoltre, il decreto all’Articolo 2 recita “..Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero d’esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera B) della lettera A, numero 13, dell’allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 59 del medesimo codice, nonché ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità..”.

Di fatto, questi due articoli sembrano cambiare, nell’immediato, la storia della numismatica italiana. Il legislatore, pare operare una distinzione tra il bene unico, che deve essere tutelato a difesa della storia, della cultura e dell’identità nazionale, dal bene ripetitivo che, certamente, potrà essere valorizzato maggiormente in mano ai privati cittadini anziché giacere, spesso dimenticato, nei magazzini dei vari musei italiani.

Questa integrazione al codice dei beni culturali e del paesaggio consentirebbe finalmente, secondo l’opinione corrente, ai cittadini italiani di potere godere liberamente del possesso dei beni numismatici, senza avere più l’obbligo di denunciarne il possesso a qualsivoglia autorità e senza incorrere, al contrario di quanto avveniva fino ad ora, nel rischio di sequestro dei propri beni.

Ma naturalmente, vi è il rovescio della medaglia, non può non balzare ad esempio agli occhi di tutti gli “addetti ai lavori” che molte delle monete indicate come pezzi battuti in pochissimi esemplari potrebbero rientrare nella categoria di esemplari rarissimi o unici con le ovvie conseguenze, laddove non siano addirittura perseguibili per fatti costituenti reato (es. coniazioni arbitrarie, illecite).

Tra queste monete potrebbero essere infatti comprese anche alcune rarissime monete coniate durante il Regno d’Italia e forse qualche giudice particolarmente fiscale potrebbe ricomprendere nella categoria le altrettanto rare coniazioni per collezionisti (ad esempio le monete coniate in venti/cinquanta esemplari per soli numismatici). Secondo il mio parere la norma non è in questo caso applicabile, in quanto le monete emesse per i numismatici non dovrebbero rientrare in questa casistica poichè regolarmente messe in vendita dalla Zecca di Stato, anche se in tirature alquanto contenute.

Non rientrerebbero nel campo d’azione del nuovo Codice, sempre secondo il mio parere, le monete di prova e progetto in quanto nella maggior parte dei casi fuoriuscite illecitamente dai locali dell’Officina Monetaria e quindi rientranti nella casistica prevista dal Codice Penale; in tali casi, anche trattandosi di tondelli non rari, si tratta pur sempre di esemplari fatti fuoriuscire in maniera illecita dalla Zecca. Ma l'argomento deve comunque essere ulteriormente oggetto di approfondimento.

Più controversa dunque, come detto precedentemente, appare la questione inerente i cosiddetti pezzi unici, in quanto proprio la loro unicità è una spia della anomala coniazione e quindi si è dell’avviso che ogni situazione vada esaminata singolarmente.

Risulterebbe, inoltre, più chiara, la distinzione tra ciò che è lecito acquistare e ciò che dovrebbe assolutamente essere interdetto; pertanto, si potrebbe ipotizzare lo sviluppo, in Italia, di un mercato che, a causa di precedenti norme restrittive, si è enormemente sviluppato all’estero anche grazie alla fuga dei beni numismatici dall’Italia.

Gli esemplari unici o della più grande rarità dovranno, a mio parere, essere sempre denunciati alle autorità competenti e saranno, ancora, soggetti agli articoli di tutela.

Il Codice dei Beni Culturali, ha subito ulteriori variazioni in data 2 marzo 2006. In tale data è stato approvato un Decreto Legislativo predisposto dalla Commissione Cultura del Parlamento, che introduce una nuova formulazione alla Parte seconda del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 10, comma 4, lettera B. Tale articolo definiva come “beni culturali” “le cose di interesse numismatico”. La nuova formulazione aggiunge, alle parole “le cose di interesse numismatico” le seguenti “che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico.”

E’ importante rilevare come nell’identificazione di beni culturali, alla generica definizione di “cose di interesse numismatico”, si sia aggiunta la definizione “di rarità o pregio”, che permette così di distinguere quale bene culturale solo le monete particolarmente rare e preziose, piuttosto che tutte le monete senza distinzione alcuna.

Il nuovo Decreto Legislativo va ad abrogare l’articolo 2 decies della Legge 25/06/2005, che escludeva, per le monete di modesto valore o ripetitive, l’obbligo della denuncia nonché ogni altro obbligo di notifica alle autorità competenti. Ciò che ad oggi impensierisce di più i collezionisti e quanti posseggono monete è comprendere, attraverso un criterio chiaro ed inoppugnabile, il valore delle monete possedute, se esse rientrano nelle categorie dei beni da sottoporre alla tutela statale e come comportarsi rispetto agli obblighi di notifica alle autorità competenti.

Le risposte che attualmente, ai sensi delle disposizioni vigenti si possono dare ai collezionisti sono senz’altro positive: il privato cittadino non è tenuto a denunciare la propria collezione o l’acquisto di monete, finché non intervenga una notifica da parte della Sovrintendenza che, in base all’articolo 13 del Codice dei Beni Culturali (dichiarazione dell’interesse culturale), stabilisce che il bene posseduto è un bene culturale, e come tale dovrebbe essere sottoposto a tutela.

Questo principio, se correttamente interpretato ed applicato, porta alla logica conseguenza che nessuna perquisizione e tantomeno nessun sequestro dovrebbe essere eseguito se non in presenza di un sovrintendente che certifichi senza ombra di dubbio che le monete in questione appartengono a quella categoria di monete di “rarità e pregio” che ne fanno un bene culturale.

Sia chiaro però che la parola ultima in materia spetta all’Autorità Giudiziaria, la quale può sempre disporre perquisizioni e sequestri per mezzo della polizia giudiziaria (le forze di polizia) laddove ritenga vi siano elementi sufficienti per l’emanazione di detti provvedimenti anche senza la presenza di un Sovrintendente.

Personalmente si ritiene che perquisizioni e sequestri continueranno ad essere effettuati, anche perché molto spesso manca nella Magistratura e nelle forze dell’ordine una cultura numismatica che possa garantire una sufficiente garanzia di regolare procedura,almeno nelle prime fasi.

Probabilmente, in campo numismatico, la prima operazione condotta con una preventiva attività di analisi della situazione è stata proprio quella condotta dalla Guardia di Finanza, così come riconosciuto del resto anche da studiosi, commercianti e collezionisti.

E per la prima volta le persone appena citate sono state sentite nel corso delle indagini anche per avere delucidazioni, pareri e impressioni, che pur non vincolando in alcun modo investigatori e Autorità Giudiziaria hanno consentito di giungere a conclusioni obiettive e diremmo pertinenti. Un bel passo in avanti rispetto alle patite vessazioni lamentate nel passato dai collezionisti di monete.

Ancora oggi i militari della Guardia di Finanza che si occuparono delle prove e progetti della monetazione italiana vengono interpellati da più parti anche per pareri e consigli e questo credo che sia motivo di legittimo orgoglio professionale. Si auspica quindi una maggiore preparazione da parte di coloro che sono chiamati ad investigare sul nostro patrimonio numismatico, anche se bisogna rendersi conto che non è semplice in tempi brevi formare personale in grado di confrontarsi con il mondo numismatico e collezionistico.

Per completezza, va evidenziato che una sentenza della Corte di Cassazione (Sez.ni, Ud. 27 maggio 2004 n. 28929), stabilisce che i beni culturali posseduti da un privato cittadino devono essere qualificati come tali in un provvedimento formale dell’autorità amministrativa, in assenza del quale non si può parlare di furto d’arte. Anche nel caso in cui privati siano trovati in possesso di monete rare mai notificate alle autorità competenti, non si può procedere a sequestro probatorio per avviare un procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, se non sussiste una concreta ipotesi di reato, ed anche in questo caso l’onere della prova spetta all’accusa, come dichiarato nella stessa sentenza che recita come non può porsi a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di beni archeologici, ma è l’accusa che deve dare la dimostrazione dell’illegittimità del possesso medesimo.

Nel caso poi si contesti al detentore dei beni un’accusa di illegittima provenienza, caso questo piuttosto comune nei sequestri di materiale numismatico, la Corte di Cassazione ha stabilito che La prova della legittima provenienza dei beni di interesse archeologico, al fine della configurabilità del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, anche nella formulazione dell’art. 176 del d.lg. n. 42 del 2004, non è a carico dell’imputato ma della pubblica accusa.

Devono essere quindi sempre specificati da parte dell’accusa le caratteristiche di bene culturale di rarità o pregio di ciò che viene sequestrato, e le prove dell’illegittima provenienza dello stesso. Le nuove disposizioni, se correttamente applicate, consentono di continuare a collezionare monete, poiché per legge questo non è un reato.

Rimane naturalmente un punto fermo, e cioè l’assoluto rispetto della legislazione vigente e l’attenzione che si deve sempre porre nell’acquisto delle monete al fine di non imbattersi in incauti acquisti o peggio ancora nella commissione del reato di ricettazione.

Per completezza bisogna comunque osservare che le sentenze della Cassazione hanno valore immediato solo per il caso da essa trattato nello specifico; costituiscono certamente GIURISPRUDENZA, ORIENTAMENTO, per l’applicazione della legge in casi analoghi. Ciò significa, in parole povere, che per casi simili potremmo imbatterci in sentenze della Cassazione completamente opposte. Questo naturalmente può generare confusione e disorientamento nei collezionisti.

Per tornare alla cosiddetta Notifica, vorrei osservare che in un sistema giuridico perfettamente funzionante questa costituirà una sorta di censimento del bene tutelato, che potrà essere tranquillamente detenuto e alienato ad altri, nella consapevolezza che la Pubblica Amministrazione sia però sempre tenuta al corrente degli spostamenti del bene stesso, questo per una serie di validi motivi e allo scopo di potere intervenire in casi particolari (es. vendita del bene notificato a cittadini stranieri, restauri che potrebbero rovinare il bene stesso ecc.).

Quindi ritengo che qualora un individuo erediti ad esempio una collezione o esemplari notificati, questi possa, osservando le norme del nuove codice, procedere se lo vorrà, alla alienazione, mettendo in condizione la P.A. di seguire comunque il bene nei suoi spostamenti.

Ma non è tutto. Il 23 maggio del 2007, Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge con delega al Governo per la riforma delle sanzioni penali in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il paesaggio. La finalità del provvedimento è quella di rafforzare la tutela penale del patrimonio culturale anche attraverso la rivisitazione delle sanzioni penali contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le difficoltà che oggi si incontrano nel perseguire questo genere di reati dipendono infatti, anche da una disciplina della prescrizione, quella attuale, dall’assenza della previsione di fattispecie di reato permanente, specie in riferimento alla ricettazione ed alla illecita esportazione di beni culturali, e dalla insufficienza dei poteri investigativi.

Le innovazioni proposte in materia di beni culturali consistono, per quanto di interesse in :

• una specifica aggravante per il reato di danneggiamento quando abbia ad oggetto un bene culturale, elevando a quattro anni la sanzione massima detentiva ed introducendo l’obbligatorietà della pena pecuniaria fino a 50.0000 euro; il reato può essere punito, con pena naturalmente ridotta, anche a titolo di colpa (danneggiamento di bene culturale con negligenza);

• una specifica aggravante per il reato di furto d’arte, quando cioè abbia ad oggetto un bene culturale, con un aumento della pena detentiva - rispetto al furto semplice – da tre a sei anni ed un sensibile aumento della pena pecuniaria (30.000 euro invece di 500);

• inasprimento delle pene previste per la ricerca archeologica abusiva, prevedendo un aumento di pena (quattro anni ) in caso di uso di metal detector o altri strumenti di rilevazione;

• estensione del reato di ricettazione anche a chi detiene illecitamente beni culturali provenienti da delitto; in questo modo il termine di prescrizione viene sospeso per tutto il tempo in cui il bene viene detenuto;

• aumento delle pene per il delitto di uscita illecita di beni culturali dal territorio nazionale ed estensione del reato a chi detiene illecitamente il bene all’estero, anche qui con l’effetto di non far decorrere il termine di prescrizione finchè il bene viene detenuto;

• istituzione della figura del riciclaggio in relazione ad operazioni su beni culturali; oggi il denaro sporco è infatti riciclato anche attraverso l’acquisto di opere d’arte. previsione che la sospensione condizionale della pena sia subordinata, a discrezione del giudice, al pagamento del risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze dannose o ancora alla prestazione di attività socialmente utile non retribuita; rafforzamento dei poteri di indagine per il perseguimento di questo genere di reati, consentendo agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti a reparti specializzati nell’attività di contrasto ai reati contro i beni culturali di eseguire indagini sotto copertura e di creare siti civetta quando i delitti siano commessi mediante l’impiego di sistemi informatici.

Viene infine prevista una disciplina premiale, attraverso sconti di pena e/o sospensione condizionale, per chi collabori alla riacquisizione dei beni culturali sottratti ovvero alla eliminazione dei danni prodotti attraverso la rimessione in pristino dei luoghi.""""""

Attendo i vostri commenti......

Guest utente3487
Inviato

Desidero inoltre segnalare il grande lavoro che ha fatto Giango60 riportando le norme in questione e le sue pertinenti osservazioni..

Inviato

elledi, innazi tutto bella discussione, molto interessante.

Ma non ho capito una cosa, quando si parla di " tesoro" si dice che se viene trovato casualmente il valore di tale oggetto va diviso al 50 % tra chi lotorva e chi possiede il terreno.

1° come si fa a definire se è accidentale il ritrovamento ? Se io sto usando il metal detector, non vengo a dirlo al proprietario o a chi me lo chiede..... no ?

2° fa riferiemto a leggi speciali, se sono ancora in vigore e non modificate da leggi sucessive puoi indicare gli articoli ( dopo al max li cerco io )

grazie mille

ciao

Marco


Inviato
Il collezionismo di monete antiche esisteva anche prima di Augusto e degli imperatori romani.

Il punto fatto da Elledi pero' verteva sulle disposizioni di "tutela" dei beni stessi. Non risultano testimonianze sulla tutela di tali beni archeologici o piu' propriamente numismatici ai tempi dei Romani, ove anzi il loro commercio (vedi l'esempio delle statue greche ambitissime dai romani) appariva libero (anche se appannaggio delle classi piu' abbienti).

numa numa

Vabbe era una semplice precisazione alla frase del sign. Elledi che il possesso di monete antiche è attestato dal Medioevo, solo quello, non certo ho detto che la tutela esisteva già all'epoca dei romani ci mancherebbe.......in seguito ho riportato una frase di Cicerone che poteva risultare attuale, sottolinenado immediatamente l'ipocrisia dello stesso, probabilmente non mi sono spiegato bene.


Inviato

Magari potremmo fare un altra discussione sull'argomento in una altra sezione :)


Guest utente3487
Inviato
Il collezionismo di monete antiche esisteva anche prima di Augusto e degli imperatori romani.

Il punto fatto da Elledi pero' verteva sulle disposizioni di "tutela" dei beni stessi. Non risultano testimonianze sulla tutela di tali beni archeologici o piu' propriamente numismatici ai tempi dei Romani, ove anzi il loro commercio (vedi l'esempio delle statue greche ambitissime dai romani) appariva libero (anche se appannaggio delle classi piu' abbienti).

numa numa

Vabbe era una semplice precisazione alla frase del sign. Elledi che il possesso di monete antiche è attestato dal Medioevo, solo quello, non certo ho detto che la tutela esisteva già all'epoca dei romani ci mancherebbe.......in seguito ho riportato una frase di Cicerone che poteva risultare attuale, sottolinenado immediatamente l'ipocrisia dello stesso, probabilmente non mi sono spiegato bene.

Nessun problema, anzi. Sono tutti tasselli di un mosaico ben lungi dall'essere completato.... :)

Guest utente3487
Inviato

"""Ma non ho capito una cosa, quando si parla di " tesoro" si dice che se viene trovato casualmente il valore di tale oggetto va diviso al 50 % tra chi lotorva e chi possiede il terreno.

1° come si fa a definire se è accidentale il ritrovamento ? Se io sto usando il metal detector, non vengo a dirlo al proprietario o a chi me lo chiede..... no ? """""

E allora scatta la violazione della proprietà privata. Le ricerche non sono in linea di massima vietate (non si possono effettuare ad esempio in zona archeologica) ma occorre l'autorizzazione del prprietario del fondo. Che diresti tu se ti trovassi persone nel tuo giardino a cercare e scavare? :lol:

Guest utente3487
Inviato

Codice Civile

Art. 932 Tesoro.

Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d`essere proprietario.

Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647).

Per il ritrovamento degli oggetti d`interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi speciali (826).

Guest utente3487
Inviato

Articolo 13 Dichiarazione dell’interesse culturale.

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’art. 10, comma 3.

( ) Articolo 10 Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

Guest utente3487
Inviato

Art. 822. Demanio pubblico.

{I}. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [28, 692 c.nav.]; le opere destinate alla difesa nazionale.

{II}. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi [28, 692 c.nav.]; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico…

Guest utente3487
Inviato

Art. 826. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

{I}. I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni [828].

{II}. Fanno parte del patrimonio indisponibile [828 comma 2] dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica [84 comma 3 Cost.].

Inviato

Complimenti anche da parte mia per questa interessante discussione!


Inviato

Grazie del chiarimento elledi

ciao

Marco


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