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Inviato

Grazie Bizerba, ..... era meglio se mi dedicavo al giardinaggio.

e se mentre scavi una buca per mettere a dimora una rosa rossa ...

trovi una moneta :ph34r: ? lasciamo perdere anche il giardinaggio ...troppo pericoloso :ph34r:

meglio gli ovetti ki..... con l' enorme interesse storico che si portano appresso :P .

Meja


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Inviato

ma vogliamo finirla di considerare proprietà dello Stato ogni e qualsiasi tondello antico, anche se privo di pregio, rarità, valore commerciale e ormai decontestualizzato?

M.

327956[/snapback]

Il problema è che con la modifica del codice Urbani approvato 2 giorni fa la pena includerebbe automaticamente la ricettazione e la sanzione di ben 50.000 !!! .

Riporto qui il disegno di legge alla modifica del codice Urbani , solo per riportarlo in primo piano dall'altro mio post :

<< Le innovazioni proposte in materia di beni culturali consistono in:

una specifica aggravante per il reato di danneggiamento quando abbia ad oggetto un bene culturale, elevando a quattro anni la sanzione massima detentiva ed introducendo l’obbligatorietà della pena pecuniaria fino a 50.0000 euro; il reato può essere punito, con pena naturalmente ridotta, anche a titolo di colpa (danneggiamento di bene culturale con negligenza);

una specifica aggravante per il reato di furto d’arte, quando cioè abbia ad oggetto un bene culturale, con un aumento della pena detentiva - rispetto al furto semplice – da tre a sei anni ed un sensibile aumento della pena pecuniaria (30.000 euro invece di 500);

inasprimento delle pene previste per la ricerca archeologica abusiva, prevedendo un aumento di pena (quattro anni ) in caso di uso di metal detector o altri strumenti di rilevazione;

estensione del reato di ricettazione anche a chi detiene illecitamente beni culturali provenienti da delitto; in questo modo il termine di prescrizione viene sospeso per tutto il tempo in cui il bene viene detenuto;

aumento delle pene per il delitto di uscita illecita di beni culturali dal territorio nazionale ed estensione del reato a chi detiene illecitamente il bene all’estero, anche qui con l’effetto di non far decorrere il termine di prescrizione finchè il bene viene detenuto;

istituzione della figura del riciclaggio in relazione ad operazioni su beni culturali; oggi il denaro sporco è infatti riciclato anche attraverso l’acquisto di opere d’arte.

previsione che la sospensione condizionale della pena sia subordinata, a discrezione del giudice, al pagamento del risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze dannose o ancora alla prestazione di attività socialmente utile non retribuita;

rafforzamento dei poteri di indagine per il perseguimento di questo genere di reati, consentendo agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti a reparti specializzati nell’attività di contrasto ai reati contro i beni culturali di eseguire indagini sotto copertura e di creare siti civetta quando i delitti siano commessi mediante l’impiego di sistemi informatici. >>


Inviato

Mi sa che la provocazione a questo punto lascia il tempo che trova.

Ho capito và......rimetto la mimetica nell'armadio........ :)

M.


Supporter
Inviato

Propongo di introdurre il concetto di "dose media giornaliera" anche in numismatica. Puniamo gli spacciatori, ma abbiate pietà per i consumatori che sono dei poveretti parzialmente incapaci di intendere e volere...... :P


Guest utente3487
Inviato
Prima scrivi che "cercavano una moneta in particolare" in relazione ad un incauto acquisto (quindi la denuncia sembra essere relativa ad un ben preciso episodio); poi però dici che le indagini presumevano "che la cosa si ripeteva più volte" e che quindi sequestravano tutto.

Non puoi riportare con più esattezza il tenore della denuncia? (lo trovi nella premessa del decreto di perquisizione che Ti è stato notificata).

327707[/snapback]

".. senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquistava tramite il sito di aste telematiche EBAY un lotto di 4 monete imperiali romane, cose che, per la loro qualita' (oggetti di natura e interesse archeologici privi di documentazione relativa alla provenienza), per la condizione di chi le offriva (venditore sconosciuto) e per l'entita' del prezzo, si aveva motivo di sospettare che provenissero dal reato di impossessamento illecito di beni di proprieta' dello Stato.

Ritenuto che vi sia il fondato motivo di ritenere che presso l'abitazione del predetto, o comunque presso i luoghi di cui si accerti la sua effettiva disponibilita' siano occultate cose pertinenti al reato per cui si procede, la cui acquisizione risulta indispensabile per il prosieguo delle indagini, in particolare, gli oggetti di

interesse archeologico indicati nell'imputazione, nonche' altri oggetti di pari natura,

acquistati illecitamente tramite Internet o tramite canali clandestini... "

Le mie 4 monete le avrete viste nella sezione Richiesta identificazione...

327886[/snapback]

Essendo il sito di dominio pubblico, non sono io cittadino a dovere accertare la legittima provenienza, quindi il titolo di reato cadrà automaticamente, come le potrà confermare qualsiasi avvocato.Sarebbe come denunciare un cittadino che acquista sigarette di contrabbando da un legale tabaccaio. La sicurezza economico finanziaria è un bene che deve tutelare uno stato di diritto e quindi non può essere demandata al singolo cittadino. Diverso sarebbe stato se lei avesse acquistato le monete sottobanco...

Guest utente3487
Inviato

Quindi, è il sito internet responsabile (fino ad un certo punto) dell'operato degli inserzionisti. Se si fosse trattato di un sito abusivo allora quel titolo di reato poteva anche essere condiviso, ma non nel caso in esame.

Inviato
Prima scrivi che "cercavano una moneta in particolare" in relazione ad un incauto acquisto (quindi la denuncia sembra essere relativa ad un ben preciso episodio); poi però dici che le indagini presumevano "che la cosa si ripeteva più volte" e che quindi sequestravano tutto.

Non puoi riportare con più esattezza il tenore della denuncia? (lo trovi nella premessa del decreto di perquisizione che Ti è stato notificata).

327707[/snapback]

".. senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquistava tramite il sito di aste telematiche EBAY un lotto di 4 monete imperiali romane, cose che, per la loro qualita' (oggetti di natura e interesse archeologici privi di documentazione relativa alla provenienza), per la condizione di chi le offriva (venditore sconosciuto) e per l'entita' del prezzo, si aveva motivo di sospettare che provenissero dal reato di impossessamento illecito di beni di proprieta' dello Stato.

Ritenuto che vi sia il fondato motivo di ritenere che presso l'abitazione del predetto, o comunque presso i luoghi di cui si accerti la sua effettiva disponibilita' siano occultate cose pertinenti al reato per cui si procede, la cui acquisizione risulta indispensabile per il prosieguo delle indagini, in particolare, gli oggetti di

interesse archeologico indicati nell'imputazione, nonche' altri oggetti di pari natura,

acquistati illecitamente tramite Internet o tramite canali clandestini... "

Le mie 4 monete le avrete viste nella sezione Richiesta identificazione...

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Essendo il sito di dominio pubblico, non sono io cittadino a dovere accertare la legittima provenienza, quindi il titolo di reato cadrà automaticamente, come le potrà confermare qualsiasi avvocato.Sarebbe come denunciare un cittadino che acquista sigarette di contrabbando da un legale tabaccaio. La sicurezza economico finanziaria è un bene che deve tutelare uno stato di diritto e quindi non può essere demandata al singolo cittadino. Diverso sarebbe stato se lei avesse acquistato le monete sottobanco...

328056[/snapback]

Grazie della conferma.

Quindi ,di solito,si viene ad essere accusati di un reato che ,nei termini,non esiste,in base ad un'articolo che ,non esistendo,non è sicuramente applicabile. Allora cos'è un'abuso di potere?

praticamente, non essendoci il reato automaticamente decadono anche le ipotesi accusatorie e si invalida anche l'ordine di perquisizione esequestro ?

Ma a proposito di sequestri "pretestuosi",ovvero estesi abbastanza arbitrariamente anche a beni non specificati nella premessa, come ci si dovrebbe comportare?

Si può far valere quanto sopra già in sede di perquisizione,o bisogna per forza farlo dopo l'eventuale sequestro?


Inviato

Buon giorno a tutti.

Per numizmo.

"Quindi ,di solito,si viene ad essere accusati di un reato che ,nei termini,non esiste,in base ad un'articolo che ,non esistendo,non è sicuramente applicabile. Allora cos'è un'abuso di potere?

praticamente, non essendoci il reato automaticamente decadono anche le ipotesi accusatorie e si invalida anche l'ordine di perquisizione esequestro ?"

Adesso però non esageriamo al contrario.

Il reato, astrattamente ipotizzato, è chiaro che esiste così come esistono le norme di legge violate che, astrattamente, l'accusa contesta al malcapitato collezionista.

Come già scritto ciascuno fa il suo mestiere e l'accusa, se analizziamo i casi che ci sono stati prospettati in questa discussione, ipotizza che le monete acquistate in asta, possano essere di provenienza illecita.

L'accusa (e anche questo è stato più volte ripetuto), dovrà poi provare davanti ad un giudice il fondamento degli assunti accusatori; se non lo fa (o se si persuade, autonomamente, che essi sono infondati), non vi è dubbio che tutto finisca in nulla.

Ma questo non significa che siamo dinanzi ad un abuso di potere della Procura; altrimenti, se ragioniamo in questo modo, dovremmo concludere che c'è sempre abuso ogniqualvolta un giudice dovesse assolvere un imputato dichiarandone l'innocenza.

I reati contestati, astrattamente, esistono eccome, così come esistono le norme che la Procura assume violate; ma per arrivare ad una condanna bisogna che si dimostri, in concreto, la colpevolezza dell'imputato.

Non bisogna confondere la fase della promozione dell'azione penale e delle indagini, che compete alla Procura e si situa in un momento necessariamente prodromico a qualsiasi decisione nel merito, da quella dell'accertamento delle responsabilità che attiene al Giudice e che, appuno, comporta la valutazione delle prove raccolte e del merito dell'imputazione.

Sono momenti diversi, affidati a soggetti diversi.

M.


Inviato
Buon giorno a tutti.

Per numizmo.

"Quindi ,di solito,si viene ad essere accusati di un reato che ,nei termini,non esiste,in base ad un'articolo che ,non esistendo,non è sicuramente applicabile. Allora cos'è un'abuso di potere?

praticamente, non essendoci il reato automaticamente decadono anche le ipotesi accusatorie e si invalida anche l'ordine di perquisizione esequestro ?"

Adesso però non esageriamo al contrario.

Il reato, astrattamente ipotizzato, è chiaro che esiste così come esistono le norme di legge violate che, astrattamente, l'accusa contesta al malcapitato collezionista.

Come già scritto ciascuno fa il suo mestiere e l'accusa, se analizziamo i casi che ci sono stati prospettati in questa discussione, ipotizza che le monete acquistate in asta, possano essere di provenienza illecita.

L'accusa (e anche questo è stato più volte ripetuto), dovrà poi provare davanti ad un giudice il fondamento degli assunti accusatori; se non lo fa (o se si persuade, autonomamente, che essi sono infondati), non vi è dubbio che tutto finisca in nulla.

Ma questo non significa che siamo dinanzi ad un abuso di potere della Procura; altrimenti, se ragioniamo in questo modo, dovremmo concludere che c'è sempre abuso ogniqualvolta un giudice dovesse assolvere un imputato dichiarandone l'innocenza.

I reati contestati, astrattamente, esistono eccome, così come esistono le norme che la Procura assume violate; ma per arrivare ad una condanna bisogna che si dimostri, in concreto, la colpevolezza dell'imputato.

Non bisogna confondere la fase della promozione dell'azione penale e delle indagini, che compete alla Procura e si situa in un momento necessariamente prodromico a qualsiasi decisione nel merito, da quella dell'accertamento delle responsabilità che attiene al Giudice e che, appuno, comporta la valutazione delle prove raccolte e del merito dell'imputazione.

Sono momenti diversi, affidati a soggetti diversi.

M.

328095[/snapback]

Allora non ho capito.

Se mi si accusa del reato di ricettazione,che implica la mia consapevolezza della provenienza illegale del bene,vuoi per le condizioni in cui mi viene ceduto,vuoi per il prezzo inadeguato,vuoi per le caratteristiche del venditore,trovo ovvio che il reato e l'impianto accusatorio debbano,per sussistere,fare riferimento ad una di queste caratteristiche. Ora,nel caso in discussione,e avvalendomi anche di quanto detto da elledi,che è un'addetto ai lavori,abbiamo che:

la vendita era promossa su un sito PUBBLICO e quindi soggetta controllo da parte di chi ne dovrebbe essere preposto.

L'identità del venditore è NOTA,dagli archivi del sito stesso che ne richiede il deposito prima di poter avviare l'attività di vendita,e a disposizione,su richiesta,delle forze dell'ordine.

Il PREZZO PAGATO è la risultante di un'asta pubblica,quindi derivato da più valutazioni legate al mercato e non prestabilite.

Allora,dato che nessuno dei requisiti legati al reato di ricettazione sussiste,se ne dovrebbe dedurre che neanche l'ipotesi accusatoria ha motivo di esistere,giusto?

Al limite,se poi la moneta dovesse essere veramente frutto di attività illecite,hanno mancato i preposti al controllo,nella loro opera,per cui,semmai,si configurerebbe il reato di omissione di atti d'ufficio,nei loro confronti.Giusto?

Credo che valga le regolamentazione delle stesse aste e listini pubblici.

Ogni casa d'aste e ogni editore di listini deve,PER LEGGE; inviare alla procura,questura e sovrintendenza,la lista dei beni posti in vendita,almeno un mese prima( se non sbaglio) della stampa e distribuzione del catalogo,per dare modo alle autorità preposte di verificare che tra il materiale in vendita non ve ne sia di illecito o di rivestente interesse culturale e pertanto soggetto a notifica.

Idem per i commercianti,che per ogni acquisto da privato,devono attendere almeno dieci giorni prima di rimetterlo in vendita,per dar tempo alle autorità di intervenire in caso di controlli.

Gli organi preposti hanno un termine temporale per attivarsi,dopo di che vale la regola del silenzio/assenso,per cui si può procederew alla vendita. A quel punto chi comprerà uno degli oggetti in catalogo,non può più essere accusato né di ricettazione né di incauto acquisto,e neanche può essere incriminato il titolare dell'asta o il commerciante,proprio in virtù della sottomissione al controllo del materiale di prossima vendita.

Al limite,in caso di successivi accertamenti,l'acquirente è tenuto a mettere a disposizione delle autorità il bene,che può anche essere soggetto a confisca,salvo rivalersi su chi glielo ha venduto,e altrettanto può fare il titolare d'asta o il commerciante nei confronti del conferente.

Allora,perché INVECE SI ASSISTE A QUESTI ABUSI DI POTERE VERI E PROPRI?


Inviato

"Allora non ho capito.

Se mi si accusa del reato di ricettazione,che implica la mia consapevolezza della provenienza illegale del bene,vuoi per le condizioni in cui mi viene ceduto,vuoi per il prezzo inadeguato,vuoi per le caratteristiche del venditore,trovo ovvio che il reato e l'impianto accusatorio debbano,per sussistere,fare riferimento ad una di queste caratteristiche. Ora,nel caso in discussione,e avvalendomi anche di quanto detto da elledi,che è un'addetto ai lavori,abbiamo che:

la vendita era promossa su un sito PUBBLICO e quindi soggetta controllo da parte di chi ne dovrebbe essere preposto.

L'identità del venditore è NOTA,dagli archivi del sito stesso che ne richiede il deposito prima di poter avviare,su richiesta,delle forze dell'ordine".

Poniamola in questi termini.

Tizio mette in vendita su un sito di aste oline una monete antica.

Caio, collezionista, partecipa all'asta e se l'aggiudica.

L'asta è monitorata dall'A.G. che, ipotizzando si possa trattare di una moneta proveniente da scavo clandestino, risale alle generaltà del seller e del buyer.

Parte la denuncia, che raggiungerà il seller (nei confronti del quale possiamo ipotizzare che gli venga contestata la violazione del 176 del C. Urbani), raggiungerà il buyer (reato ipotizzato: ricettazione o incauto acquisto) e, ritengo, potrebbe colpire anche la casa d'aste che ha agevolato la cessione della moneta e che percepisce una commissione in danaro per la vendita di quello che si ipotizza essere il "corpo di reato".

In seguito alle indagini nei confronti di Tizio, il seller confessa di aver trovato casualmente la moneta in un campo.

Questo basta per portare a giudizio Tizio; ma non significa affatto che Tizio verrà condannato.

L'accusa dovrà infatti provare che: 1. la moneta sia un "bene culturale" e cioè una moneta di rarità e pregio, in quanto il 176 punisce chi si impossessa non di una moneta qualsiasi ma di una moneta di cui all'art. 10 del C. Urbani; 2. si dovrà accertare dove la moneta sia stata rinvenuta. Se la moneta fosse stata trovata nel sottosuolo demaniale e non fosse "bene culturale", l'imputazione dovrebbe essere modificata da "furto d'arte" a furto semplice; ove poi la moneta, non considerabile bene culturale, fosse stata rinvenuta nel terreno di proprietà del seller, allora (su questo so che molti non sono d'accordo) il reato non sussiste proprio perchè quella moneta è di proprietà del seller a titolo originario.

Vediamo adesso la posizione del buyer.

Se si tratta di una moneta di particolare rarità e pregio (perciò potenzialmente un bene culturale), se il buyer l'ha posta in vendita senza indicarne la provenienza o senza far menzione di averla "notificata" alla Soprintendenza per la verifica di culturalità e ad un prezzo esageratamente inferiore rispetto al suo comune valore commerciale, tutto ciò può far supporre che l'acquirente non fosse in buona fede quando si è risolto ad acquistarla.

Questo non significa che il buyer venga certamente condannato sulla base dgli indicatori che evidenziavo sopra; tuttavia, tali argomenti costituiranno altrettanti elementi di valutazione della responsabilità per il giudice, dinanzi al quale la Procura chiederà il rinvio a giudizio del buyer.

La circostanza che il bene sia stato venduto attraverso un'asta pubblica può essere rilevante, ai fini difensivi, ma non è certo una sicura esimente della responsabilità del buyer.

Non è la prima volta, infatti, che vengono sequestrati oggetti che sono stati esitati in aste pubbliche; nè sarebbe la prima volta che viene denunciata anche la casa d'aste per reati connessi alla cessione di oggetti di provenienza furtiva o, più genericamente, "corpi di reato".

Indubbiamente, la posizione del buyer si allegerirà quando sarà dimostrabile che egli non aveva alcuna consapevolezza della provenienza illegale del bene aggiudicato; ma, ancora una volta, questo è un accertamento che attiene al merito delle condotte dei protagonisti della vicenda, accertamento che compete al Giudice e non alla procura.

"Credo che valga le regolamentazione delle stesse aste e listini pubblici.

Ogni casa d'aste e ogni editore di listini deve,PER LEGGE; inviare alla procura,questura e sovrintendenza,la lista dei beni posti in vendita,almeno un mese prima( se non sbaglio) della stampa e distribuzione del catalogo,per dare modo alle autorità preposte di verificare che tra il materiale in vendita non ve ne sia di illecito o di rivestente interesse culturale e pertanto soggetto a notifica.

Idem per i commercianti,che per ogni acquisto da privato,devono attendere almeno dieci giorni prima di rimetterlo in vendita,per dar tempo alle autorità di intervenire in caso di controlli.

Gli organi preposti hanno un termine temporale per attivarsi,dopo di che vale la regola del silenzio/assenso,per cui si può procederew alla vendita. A quel punto chi comprerà uno degli oggetti in catalogo,non può più essere accusato né di ricettazione né di incauto acquisto,e neanche può essere incriminato il titolare dell'asta o il commerciante,proprio in virtù della sottomissione al controllo del materiale di prossima vendita.

Al limite,in caso di successivi accertamenti,l'acquirente è tenuto a mettere a disposizione delle autorità il bene,che può anche essere soggetto a confisca,salvo rivalersi su chi glielo ha venduto,e altrettanto può fare il titolare d'asta o il commerciante nei confronti del conferente".

Non credo che la comunicazione dei listini dell'asta all'autorità di P.S. importi un silenzio/assenso di quest'ultima e quindi una rinuncia a proporre, in un momento successivo, un'eventuale indagine che avesse ad oggetto la sopraggiunta conoscenza di materiale illegale esitato in quell'asta.

Non parliamo poi delle aste online, dove (questo lo dobbiamo ammettere) insieme a soggetti che offrono ampie garanzie di professionalità, possiamo però anche trovare anche cialtroni completamente inaffidabili.

Saluti.

M.


Inviato

Un piccolo inserimento,forse a sproposito, ma a questo punto le idee

sono un po' confuse. Ho visto che nel post precedente si parla di

"bene culturale" quando si procede a carico degli implicati nella

trattativa vendita-acquisto,ma dal momento che ho notificato l'acquisto

alla Soprintendenza UFFICIO VINCOLI e questa non ha rilevato gli

estremi per procedere al vincolo,a questo punto l'oggetto in questione

non è piu' da considerarsi "bene culturale" ... o no.

Di conseguenza l'oggetto (moneta) deve ancora essere

assoggettato ad un sequestro per una verifica che è gia stata effettuata?

anche se si tratta di" un corpo di reato" di valore modesto o nullo e non

piu' "bene culturale"?

Vale la pena di impegnare : coloro che effettuano il sequestro,periti, che

hanno già periziato, pubblica accusa,giudice ed altri addettti?


Inviato

Ciao romanus.

Ho parlato di "bene culturale" a proposito del caso in cui la denuncia contro il collezionista facesse riferimento alla violazione dell'art. 176 del Codice Urbani:

"DLT 22/01/2004 n. 42

Art. 176. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89".

Anche facendo l'ipotesi che tutte le monete possedute siano state già "notificate" alla Soprintendenza e che questa non le abbia ritenute meritevoli di "culturalità (nel senso indicato dall'art. 10)", ciò non impedisce che la Procura ordini comunque al sequestro.

Sono piani di competenze distinti, quello della Soprintendenza e quello della Procura, che possono dialogare fra loro nel momento dei riscontri (perizia del materiale sequestrato, verifica dei carteggi ecc.) ma non è pensabile bloccare l'azione della P.G. inviata a sequestrare le monete semplicemente esibendo le comunicazioni inviate alla Soprintendenza.

Uno dei maggiori problemi da risolvere è appunto quello della "culturalità" della moneta; ho letto di recente una perizia commissionata da una Procura ad un funzionario di una Soprintendenza, a proposito di un certo numero di monete sequestrate (si procedeva per la violazione dell'art. 176).

Il perito, dopo aver esaminato le monete ed averle ritenute non rare, non di pregio, senza alcun apprezzabile valore commerciale e persino in qualche caso non identificabili data l'elevata usura, ha concluso dicendo che nonostante ciò esse dovevano comunque considerararsi rientranti nel concetto di "bene culturale" e di proprietà dello Stato (??).

E' chiaro che dinanzi a certe interpretazioni che forniscono i cosiddetti "addetti ai lavori", non dobbiamo tanto stupirci se le Procure e la P.G. effettuino i sequestri di tutte le monete; faremmo meglio a sorprenderci per l'assoluta incapacità di interpretare le normative da parte di coloro che quelle norme dovrebbe applicare quotidianamente.

Ma mi sento di dire di più; senza andare lontano e senza scomodare le Procure, le Soprintendenze, i periti ecc., l'assoluta diversità di vedute sull'argomento è emersa più volte anche nelle numerose discussioni svoltesi su questo forum.

Cosicchè, prima di invocare i politici affinchè riformino la materia, serebbe forse auspicabile che ci mettessimo d'accordo almeno fra noi sui concetti di base.

Anche se, più vado avanti, e più sono persuaso che questo sia un terreno sul quale non si vuole intervenire con misure di tipo tecnico ma si pretenda di trattare la materia con un taglio ideologico.

E di fronte agli argomenti ideologici, mi ritiro in buon ordine.

Saluti.

Michele


Inviato

Anche se, più vado avanti, e più sono persuaso che questo sia un terreno sul quale non si vuole intervenire con misure di tipo tecnico ma si pretenda di trattare la materia con un taglio ideologico.

E di fronte agli argomenti ideologici, mi ritiro in buon ordine.

Saluti.

Michele

328180[/snapback]

Ciao bizerba,penso che tu voglia alludere a chi deve legiferare,e non ai collezionisti,... o mi sbaglio.

Per quanto concerne la risposta,sempre chiara ed esaustiva!

Insomma non riesco a farmi dire quello che mi piacerebbe sentire.bohh ..

pazienza. :( Scherzo naturalmente :D :) :huh:

saluti

Romano


Inviato

"Ciao bizerba,penso che tu voglia alludere a chi deve legiferare,e non ai collezionisti,... o mi sbaglio".

Non mi aspetto certamente che la lobby (ma sarà davvero tale?) dei collezionisti abbia dei politici di riferimento o sia in grado di imprimere pressioni tali da ottenere risultati legislativi di favore.

Ma almeno esprimere degli orientamenti univoci, beh questo almeno me lo aspetterei.

Poi è evidente che in una materia sensibile come quella della tutela del patrimonio culturale, non si possa soltanto sentire la campana di chi le monete le commercia o le colleziona ma si dovrà dare voce anche (e direi, perchè no, soprattutto), agli studiosi, alle Soprintendenze, alle Istituzioni.

Ma da qui a lasciare nell'insicurezza più totale un settore quale quello del commercio e del collezionismo di monete antiche, direi che ce ne passa.

Con questo non voglio assolutamente dire che si tratti di un problema facilmente risolvibile, perchè è certamente una materia complessa; diciamo che lamentavo il fatto di aver constatato, anche sul forum, atteggiamenti di prevenzione verso il collezionismo ed il commercio numismatico di monete antiche, che non può certo interpretarsi come uno sforzo alla risoluzione dei problemi di chi oggi deve affrontare un processo penale per aver acquistato una moneta da 27 euro in un'asta online o per avere detenuto nella propria abitazione una manciata di monetine consunte e di nessun valore, trovate nell'orticello mentre zappava le patate.

Forse sarebbe il caso di limitare l'ambito della perseguibilità penale quando si sia al cospetto di situazioni che non destano alcun allarme sociale e sono, fra l'altro, caratteristiche della nostra società di origine rurale, dove in un numero elevatissimo di famiglie è presente un qualche reperto archeologico trovato casualmente in campagna, sulla spiaggia, nel letto asciutto di un fiume o in un qualunque altro luogo.

E' giusto e doveroso contrastare con la massima fermezza gli scavi clandestini, i commerci illegali di oggetti archeologici, i saccheggi dei siti archeologici, ma sottoporre a processo penale un cittadino solo perchè possiede in casa un pugno di monetine antiche mi sembra una situazione abnorme.

Però, a giudicare dalla recentissima riforma che l'amico Lemonetiere1 ci ha indicato, direi che la direzione verso la quale ci si vuol dirigere sia esattamente opposta a quella che, almeno una parte di noi, si attendeva.

Comunque aspettiamo di leggerla anche nelle parti di nostro interesse, prima di fasciarsi completamente la testa.

M.


Inviato (modificato)

mi intrometto solo ora nel discorso magari dicendo una sciocchezza..

può avere forma di "tutela" denunciando la propria collezione (dimostrando cosi la buona fede) direttamente alla soprintendenza?

Modificato da SporaN27

Inviato
mi intrometto solo ora nel discorso magari dicendo una sciocchezza..

può avere forma di "tutela" denunciando la propria collezione (dimostrando cosi la buona fede) direttamente alla soprintendenza?

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Ciao, leggi gli interventi precedenti,l'argomento è stato ampiamente discusso,

con risultati,pare,non risolutivi!

romanus


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