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Inviato

Come è noto nel 1972 San Marino, dopo una lunga sospensione, ricominciò ad emettere monete.

L'opuscolo allegato alla divisionale del 1972 ripercorre sinteticamente la storia della monetazione sanmarinese, accennando al fatto che dopo la guerra la Repubblica del Titano fosse stata privata del diritto di battere moneta.

Ma non sarà stata piuttosto una scelta della stessa Repubblica di San Marino ?

Intendo dire che, per dare corso legale in Italia alle monete di San Marino occorreva chiaramente un accordo con la Repubblica Italiana.

Tuttavia, anche in mancanza di tale accordo, quale stato poteva permettersi di proibire ad un altro stato (per quanto minuscolo esso fosse) di coniare monete aventi corso legale nel suo territorio ?

Qualcuno può darmi informazione circa questa questione ?

Vi ringrazio.


  • 8 mesi dopo...
Inviato (modificato)

Ciao,

il fatto che la Repubblica di San Marino non abbia coniato monete neanche per uso interno credo derivi dalla ormai storica osservanza dagli accordi e convenzioni di buon vicinato che hanno da sempre regolato i rapporti tra i due Stati.

Tralasciando (Poichè non le conosco) le motivazioni storiche che hanno portato a non annettere senza tanti complimenti il piccolo staterello e a preferire una sana convivenza possiamo vedere comunque che la prima convenzione risale già al 22 marzo 1862 tra l'allora nascente Regno D'Italia e la Serenissima Repubblica Di San Marino.

In una serie di articoli si stabilivano i comportamenti da tenersi tra i due Stati in merito a tutta una serie di tematiche come ad esempio la Giustizia, materie finanziare e (quello che interessa a noi :P ) il diritto di battere moneta.

Queste convenzioni venivano rinnovate e modificate periodicamente tant'è che ne abbiamo un'altra il 28 Giugno 1897 in cui all'art. 38 si afferma:

"[…]

ART 38. - Le monete coniate e da coniarsi dalla Repubblica di San Marino continueranno ad aver corso nel Regno d' Italia, purchè siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle regie. Per la fabbricazione di monete di conio proprio la Repubblica di San Marino si varrà esclusivamente della Zecca Reale di Roma. La coniazione delle monete di bronzo per conto di San Marino è sospesa per tutta la durata della Convenzione e per questa durata la Repubblica s'impegna a non far coniare monete di nichelio od altra moneta erosa. Durante la Convenzione, la detta Repubblica può coniare ed emettere monete di argento a sistema decimale, purchè : a) l' ammontare dei pezzi da lire 5 (cinque) non ecceda in nessun caso la somma limite di 90000 (novantamila) lire; B) l'ammontare delle monete divisionali al titolo di 835 millesimi non ecceda in nessun caso la somma limite di 60000 (sessantamila) lire. Intendesi escluso in modo assoluto il corso legale nel Regno per qualsiasi surrogato monetario in forma di biglietti di Banca, o di Stato, a corso libero, legale o forzoso, che il Governo della Repubblica intendesse di emettere per qualsiasi cagione.

[…]"

E ancora il 16 Febbraio 1906 abbiamo una CONVENZIONE ADDIZIONALE alla convenzione 28 giugno 1897 che recita:

"Sua Maestà il Re d' Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto l'opportunità di modificare la convenzione tra loro stipulata in data 28 giugno 1897, al fine di ovviare alla constatata insufficienza delle monete divisionali d'argento nell' interno della Repubblica, ed allo scоро eziandio di assicurare alla Repubblica il consegui mento di un mutuo per provvedere ad attuali sue contingenze ed agevolare l'assetto definitivo del suo bilancio, hanno risoluto di concludere, a tale effetto, una convenzione addizionale alla detta convenzione 28 giugno 1897 di amicizia e buon vicinato, ed hanno quindi no-

minato appositi plenipotenziari […] i quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato le seguenti stipulazioni:

Art. 1.

Ferme restando le altre clausole dell'art. 38 della convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata in data 28 giugno 1897, il contingente delle monete divisionali d'argento, al titolo di 835 millesimi, che la Repubblica di San Marino, avvalendosi della regia zecca di Roma, ha diritto di coniare e di emettere, è stabilito in lire 120,000 (centoventimila). La regia zecca di Roma conierà le nuove monete, che a termini del comma precedente la Repubblica intenderà di emettere, alle stesse condizioni dell'operazione per le lire 60,000 in spezzati di argento contemplata dalla convenzione 28 giugno 1897.

[…]"

Passano gli anni e in Italia cambiano i Governi ma i rapporti di buon vicinato continuano...

"N. 19. Approvazione della Convenzione Monetaria 23 Ottobre 1931 tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia.

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata delli 14 Novembre 1931; decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione monetaria firmata a Roma il 23 Ottobre 1931 tra la Serenissima Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia, le cui ratifiche saranno quanto prima scambiate in Roma.

Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore immediatamente.

Dato dalla Nostra Residenza addì 14 Dicembre 1931 (1631 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Suzzi Valli - Marino Morri

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi

CONVENZIONE MONETARIA

TRA LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL REGNO D'ITALIA

La SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO e il REGNO D'ITALIA, nella necessità di apportare alcune aggiunte e modifiche alla Convenzione di amicizia e buon vicinato tra loro stipulata il 28 giugno 1897, particolarmente all'art.38, e così pure agli articoli 1 delle Convenzioni addizionali 16 febbraio 1906 e 10 febbraio 1914, per quanto concerne la coniazione di monete della Repubblica;

In considerazione delle vicende monetarie intervenute nel frattempo, che hanno portato alla monetazione ora vigente notevoli cambiamenti, in confronto alle particolari caratteristiche sulle quali esplicitamente si basavano i precedenti accordi fra i due Stati;

Hanno ritenuto l'opportunità di addivenire alla stipulazione della presente Convenzione monetaria, e a tale effetto hanno nominati per loro Plenipotenziari:

LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO:

Conte Gr. Uff. ANGELO MANZONI BORGHESI, inviato straordinario e ministro plenipotenziario;

Nob. Comm. FEDERICO GOZI, consigliere;

S.M. IL RE D'ITALIA:

S.E. il Cav. di Gr. Cr. On. ANTONIO MOSCONI, Ministro Segretario di Stato per le Finanze, Senatore del Regno;

i quali, dopo di essersi comunicati i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti nelle stipulazioni che seguono:

Art. 1.

Il Governo di S. M. il Re d'Italia mette, come per il passato, a disposizione del Governo della Serenissima Repubblica di S. Marino la R. Zecca di Roma per la coniazione delle monete della Repubblica stessa.

La Repubblica di S. Marino si impegna a servirsi esclusivamente della R. Zecca per la coniazione delle sue monete finchè sarà in vigore la convenzione di buon vicinato ed amicizia tra la Repubblica di S. Marino e il Regno d'Italia, conclusa il 28 giugno 1897, modificata e prorogata con le successive convenzioni addizionali.

Art. 2.

Le monete sammarinesi saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3.

Le monete sammarinesi e le monete italiane avranno rispettivamente nel Regno d'Italia e nella Repubblica di S. Marino, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti fra privati e in quelli con le pubbliche casse.

Art. 4.

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete d'argento - rinunziando la Repubblica per la durata dei presenti accordi alla coniazione delle monete di nichelio e di bronzo - non potrà eccedere la somma complessiva globale di lire italiane due milioni e cento mila e tale contingente sarà ripartito in italiane lire settecento mila per ciascuno degli anni solari, 1931, 1932 e 1933.

Art. 5.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra parte dichiarata fuori corso e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra parte.

Art. 6.

Lo Stato italiano si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete sammarinesi che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume la Repubblica di San Marino per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 7.

Il Governo della Repubblica si impegna a dichiarare fuori corso, o comunque di ritirare dalla circolazione, le sue monete di argento e di bronzo precedentemente coniate, e ciò entro un mese dalla data della firma della presente convenzione, o comunque prima che le siano consegnate dalla R. Zecca le nuove monete.

Art. 8.

La R. Zecca si impegna da una parte di fornire al Governo della Repubblica per gli anni 1931, 1932 e 1933 l'argento necessario alla coniazione delle sue monete al prezzo corrente del metallo, e la Repubblica di S. Marino dall'altra si obbliga a fornirsi presso la R. Zecca dell'argento occorrente per il fine anzidetto.

Art. 9.

In considerazione della parziale deroga apportata dalla presente Convenzione all'art.1 della Convenzione addizionale del 10 febbraio 1914, nonchè per l'assistenza tecnica gentilmente accordata dal Governo italiano nella coniazione contemplata dalla presente convenzione, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna di corrispondere al Governo Italiano la somma complessiva globale di italiane lire seicento mila da versarsi alla R. Sezione del Tesoro di Forlì, in rate semestrali uguali di lire italiane cento mila ciascuna il primo gennaio e il primo luglio degli anni 1932, 1933 e 1934.

Art. 10.

Sono abrogate le clausole delle precedenti convenzioni chè ed in quanto risultino modificate dalla presente Convenzione.

Art. 11.

La presente convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche, ed avrà la durata della convenzione di buon vicinato ed amicizia tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia conclusa il 28 giugno 1897, modificata e prorogata con le successive convenzioni addizionali.

FATTA in Roma in doppio originale addì, ventitrè ottobre millenovecento trentuno"

Poi la Seconda Guerra mondiale e l'avvento della Repubblica... niente più monete.

Da quello che si legge su WIKIPEDIA nel primo dopoguerra in clima di Guerra Fredda i rapporti tra i due Governi non erano proprio idilliaci:

"Nel dopoguerra si alternarono governi di sinistra, con la presenza del Partito Comunista Sammarinese, e di centro, supportati dal Partito Democratico Cristiano Sammarinese. L'affermazione di un governo socialcomunista nell'immediato dopoguerra provocò l'inimicizia da parte dei Governi occidentali, in primo luogo di quello italiano. I governi socialcomunisti avviarono importanti riforme socioeconomiche, ma non introdussero mai un modello di tipo sovietico.

Nel 1957, una breve ma seria crisi politica – i cosiddetti fatti di Rovereta – portò alla coesistenza di due governi. La crisi, che s'inquadrava nel contesto internazionale della guerra fredda, si risolse nel giro di un mese e diede avvio ad oltre un ventennio di governi centristi.

Dal dopoguerra il processo di modernizzazione si è tradotto nel consolidamento dell'inserimento di San Marino nella comunità internazionale. Di questa tendenza sono espressione il riconoscimento del voto alle donne nel 1960, la formalizzazione nel 1974 del funzionamento degli organi statuali e dei diritti di libertà con la Dichiarazione dei diritti, l'affiliazione all'ONU nel 1992 e l'adesione alle strategie internazionali di contrasto ai “paradisi fiscali”, tuttora in fase di implementazione."

Per non parlare dei problemi fiscali: "nel 1951, il ministro dell' Interno Scelba diede ordine di attuare posti di blocco per frenare il flusso di denaro italiano verso i tavoli del casinò aperto all' interno dell' Hotel Titano, in barba alle proteste italiane. In quel caso i controlli alle vetture - che spinsero molti a raggiungere il casinò a piedi - provocarono tali problemi che San Marino decise di chiudere la sala da gioco. Repubblica — 12 agosto 2000 pagina 29 sezione: ECONOMIA "

Quindi il fatto che si sia aspettato proprio fino al 1972 per battere di nuovo monete potrebbe essere stato un suggello della completa pacificazione dei rapporti tra i due Stati.

Potrebbe anche darsi che semplicemente non servivano spiccioli ad uso interno e poi motivi di promozione turistica (nonchè il fatto che fosse un buon affare) hanno fatto si che fosse appetibile ricominciare a battere moneta con nostro gran piacere... :P

Seppur in ritardo spero di aver risposto alla tua curiosità :)

Saluti

Simone

PS Online puoi trovare il testo delle convenzioni nell'ottimo archivio online delle leggi di San Marino http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/index.php3 se inveci cerchi su google book mi è capitato di vedere pure i testi originali dell'epoca nelle raccolte di leggi del Regno d'Italia. Sono interessanti...

Modificato da uzifox

Inviato
Ciao,

il fatto che la Repubblica di San Marino non abbia coniato monete neanche per uso interno credo derivi dalla ormai storica osservanza dagli accordi e convenzioni di buon vicinato che hanno da sempre regolato i rapporti tra i due Stati.

Tralasciando (Poichè non le conosco) le motivazioni storiche che hanno portato a non annettere senza tanti complimenti il piccolo staterello e a preferire una sana convivenza possiamo vedere comunque che la prima convenzione risale già al 22 marzo 1862 tra l'allora nascente Regno D'Italia e la Serenissima Repubblica Di San Marino.

In una serie di articoli si stabilivano i comportamenti da tenersi tra i due Stati in merito a tutta una serie di tematiche come ad esempio la Giustizia, materie finanziare e (quello che interessa a noi :P ) il diritto di battere moneta.

Queste convenzioni venivano rinnovate e modificate periodicamente tant'è che ne abbiamo un'altra il 28 Giugno 1897 in cui all'art. 38 si afferma:

"[…]

ART 38. - Le monete coniate e da coniarsi dalla Repubblica di San Marino continueranno ad aver corso nel Regno d' Italia, purchè siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle regie. Per la fabbricazione di monete di conio proprio la Repubblica di San Marino si varrà esclusivamente della Zecca Reale di Roma. La coniazione delle monete di bronzo per conto di San Marino è sospesa per tutta la durata della Convenzione e per questa durata la Repubblica s'impegna a non far coniare monete di nichelio od altra moneta erosa. Durante la Convenzione, la detta Repubblica può coniare ed emettere monete di argento a sistema decimale, purchè : a) l' ammontare dei pezzi da lire 5 (cinque) non ecceda in nessun caso la somma limite di 90000 (novantamila) lire; B) l'ammontare delle monete divisionali al titolo di 835 millesimi non ecceda in nessun caso la somma limite di 60000 (sessantamila) lire. Intendesi escluso in modo assoluto il corso legale nel Regno per qualsiasi surrogato monetario in forma di biglietti di Banca, o di Stato, a corso libero, legale o forzoso, che il Governo della Repubblica intendesse di emettere per qualsiasi cagione.

[…]"

E ancora il 16 Febbraio 1906 abbiamo una CONVENZIONE ADDIZIONALE alla convenzione 28 giugno 1897 che recita:

"Sua Maestà il Re d' Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto l'opportunità di modificare la convenzione tra loro stipulata in data 28 giugno 1897, al fine di ovviare alla constatata insufficienza delle monete divisionali d'argento nell' interno della Repubblica, ed allo scоро eziandio di assicurare alla Repubblica il consegui mento di un mutuo per provvedere ad attuali sue contingenze ed agevolare l'assetto definitivo del suo bilancio, hanno risoluto di concludere, a tale effetto, una convenzione addizionale alla detta convenzione 28 giugno 1897 di amicizia e buon vicinato, ed hanno quindi no-

minato appositi plenipotenziari […] i quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato le seguenti stipulazioni:

Art. 1.

Ferme restando le altre clausole dell'art. 38 della convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata in data 28 giugno 1897, il contingente delle monete divisionali d'argento, al titolo di 835 millesimi, che la Repubblica di San Marino, avvalendosi della regia zecca di Roma, ha diritto di coniare e di emettere, è stabilito in lire 120,000 (centoventimila). La regia zecca di Roma conierà le nuove monete, che a termini del comma precedente la Repubblica intenderà di emettere, alle stesse condizioni dell'operazione per le lire 60,000 in spezzati di argento contemplata dalla convenzione 28 giugno 1897.

[…]"

Passano gli anni e in Italia cambiano i Governi ma i rapporti di buon vicinato continuano...

"N. 19. Approvazione della Convenzione Monetaria 23 Ottobre 1931 tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia.

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata delli 14 Novembre 1931; decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione monetaria firmata a Roma il 23 Ottobre 1931 tra la Serenissima Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia, le cui ratifiche saranno quanto prima scambiate in Roma.

Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore immediatamente.

Dato dalla Nostra Residenza addì 14 Dicembre 1931 (1631 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Suzzi Valli - Marino Morri

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi

CONVENZIONE MONETARIA

TRA LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL REGNO D'ITALIA

La SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO e il REGNO D'ITALIA, nella necessità di apportare alcune aggiunte e modifiche alla Convenzione di amicizia e buon vicinato tra loro stipulata il 28 giugno 1897, particolarmente all'art.38, e così pure agli articoli 1 delle Convenzioni addizionali 16 febbraio 1906 e 10 febbraio 1914, per quanto concerne la coniazione di monete della Repubblica;

In considerazione delle vicende monetarie intervenute nel frattempo, che hanno portato alla monetazione ora vigente notevoli cambiamenti, in confronto alle particolari caratteristiche sulle quali esplicitamente si basavano i precedenti accordi fra i due Stati;

Hanno ritenuto l'opportunità di addivenire alla stipulazione della presente Convenzione monetaria, e a tale effetto hanno nominati per loro Plenipotenziari:

LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO:

Conte Gr. Uff. ANGELO MANZONI BORGHESI, inviato straordinario e ministro plenipotenziario;

Nob. Comm. FEDERICO GOZI, consigliere;

S.M. IL RE D'ITALIA:

S.E. il Cav. di Gr. Cr. On. ANTONIO MOSCONI, Ministro Segretario di Stato per le Finanze, Senatore del Regno;

i quali, dopo di essersi comunicati i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti nelle stipulazioni che seguono:

Art. 1.

Il Governo di S. M. il Re d'Italia mette, come per il passato, a disposizione del Governo della Serenissima Repubblica di S. Marino la R. Zecca di Roma per la coniazione delle monete della Repubblica stessa.

La Repubblica di S. Marino si impegna a servirsi esclusivamente della R. Zecca per la coniazione delle sue monete finchè sarà in vigore la convenzione di buon vicinato ed amicizia tra la Repubblica di S. Marino e il Regno d'Italia, conclusa il 28 giugno 1897, modificata e prorogata con le successive convenzioni addizionali.

Art. 2.

Le monete sammarinesi saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3.

Le monete sammarinesi e le monete italiane avranno rispettivamente nel Regno d'Italia e nella Repubblica di S. Marino, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti fra privati e in quelli con le pubbliche casse.

Art. 4.

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete d'argento - rinunziando la Repubblica per la durata dei presenti accordi alla coniazione delle monete di nichelio e di bronzo - non potrà eccedere la somma complessiva globale di lire italiane due milioni e cento mila e tale contingente sarà ripartito in italiane lire settecento mila per ciascuno degli anni solari, 1931, 1932 e 1933.

Art. 5.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra parte dichiarata fuori corso e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra parte.

Art. 6.

Lo Stato italiano si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete sammarinesi che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume la Repubblica di San Marino per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 7.

Il Governo della Repubblica si impegna a dichiarare fuori corso, o comunque di ritirare dalla circolazione, le sue monete di argento e di bronzo precedentemente coniate, e ciò entro un mese dalla data della firma della presente convenzione, o comunque prima che le siano consegnate dalla R. Zecca le nuove monete.

Art. 8.

La R. Zecca si impegna da una parte di fornire al Governo della Repubblica per gli anni 1931, 1932 e 1933 l'argento necessario alla coniazione delle sue monete al prezzo corrente del metallo, e la Repubblica di S. Marino dall'altra si obbliga a fornirsi presso la R. Zecca dell'argento occorrente per il fine anzidetto.

Art. 9.

In considerazione della parziale deroga apportata dalla presente Convenzione all'art.1 della Convenzione addizionale del 10 febbraio 1914, nonchè per l'assistenza tecnica gentilmente accordata dal Governo italiano nella coniazione contemplata dalla presente convenzione, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna di corrispondere al Governo Italiano la somma complessiva globale di italiane lire seicento mila da versarsi alla R. Sezione del Tesoro di Forlì, in rate semestrali uguali di lire italiane cento mila ciascuna il primo gennaio e il primo luglio degli anni 1932, 1933 e 1934.

Art. 10.

Sono abrogate le clausole delle precedenti convenzioni chè ed in quanto risultino modificate dalla presente Convenzione.

Art. 11.

La presente convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche, ed avrà la durata della convenzione di buon vicinato ed amicizia tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia conclusa il 28 giugno 1897, modificata e prorogata con le successive convenzioni addizionali.

FATTA in Roma in doppio originale addì, ventitrè ottobre millenovecento trentuno"

Poi la Seconda Guerra mondiale e l'avvento della Repubblica... niente più monete.

Da quello che si legge su WIKIPEDIA nel primo dopoguerra in clima di Guerra Fredda i rapporti tra i due Governi non erano proprio idilliaci:

"Nel dopoguerra si alternarono governi di sinistra, con la presenza del Partito Comunista Sammarinese, e di centro, supportati dal Partito Democratico Cristiano Sammarinese. L'affermazione di un governo socialcomunista nell'immediato dopoguerra provocò l'inimicizia da parte dei Governi occidentali, in primo luogo di quello italiano. I governi socialcomunisti avviarono importanti riforme socioeconomiche, ma non introdussero mai un modello di tipo sovietico.

Nel 1957, una breve ma seria crisi politica – i cosiddetti fatti di Rovereta – portò alla coesistenza di due governi. La crisi, che s'inquadrava nel contesto internazionale della guerra fredda, si risolse nel giro di un mese e diede avvio ad oltre un ventennio di governi centristi.

Dal dopoguerra il processo di modernizzazione si è tradotto nel consolidamento dell'inserimento di San Marino nella comunità internazionale. Di questa tendenza sono espressione il riconoscimento del voto alle donne nel 1960, la formalizzazione nel 1974 del funzionamento degli organi statuali e dei diritti di libertà con la Dichiarazione dei diritti, l'affiliazione all'ONU nel 1992 e l'adesione alle strategie internazionali di contrasto ai “paradisi fiscali”, tuttora in fase di implementazione."

Per non parlare dei problemi fiscali: "nel 1951, il ministro dell' Interno Scelba diede ordine di attuare posti di blocco per frenare il flusso di denaro italiano verso i tavoli del casinò aperto all' interno dell' Hotel Titano, in barba alle proteste italiane. In quel caso i controlli alle vetture - che spinsero molti a raggiungere il casinò a piedi - provocarono tali problemi che San Marino decise di chiudere la sala da gioco. Repubblica — 12 agosto 2000 pagina 29 sezione: ECONOMIA "

Quindi il fatto che si sia aspettato proprio fino al 1972 per battere di nuovo monete potrebbe essere stato un suggello della completa pacificazione dei rapporti tra i due Stati.

Potrebbe anche darsi che semplicemente non servivano spiccioli ad uso interno e poi motivi di promozione turistica (nonchè il fatto che fosse un buon affare) hanno fatto si che fosse appetibile ricominciare a battere moneta con nostro gran piacere... :P

Seppur in ritardo spero di aver risposto alla tua curiosità :)

Saluti

Simone

PS Online puoi trovare il testo delle convenzioni nell'ottimo archivio online delle leggi di San Marino http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/index.php3 se inveci cerchi su google book mi è capitato di vedere pure i testi originali dell'epoca nelle raccolte di leggi del Regno d'Italia. Sono interessanti...

Complimenti, per l'ottimo resoconto. Io ipotizzavo che i mancati accordi dipendessero dai problemi di "guerra fredda", che hai indicato. Non dimentichiamo che la piccola repubblica dovette attendere anni anche per ottenere i giusti risarcimenti, per il bombardamento alleato, subito durante la seconda guerra monidiale.


Inviato (modificato)

Grazie per i complimenti, ho postato dei documenti che già avevo messo da parte in occasione della compilazione del catalogo San Marino secondo novecento ma comunque ci sarebbero delle mancanze da colmare.

Per fare un lavoro più preciso sarebbe interessante trovare infatti tutte le convenzioni (quella del 1862 ad esempio non l'ho trovata a suo tempo) e manca qualche altro decreto ad esempio quello che autorizza le monete in rame dell' 800.

Ripeto Google book è una miniera in tal senso...

Ecco il decreto del 1906:

post-1512-1224197975_thumb.png

post-1512-1224197989_thumb.png

Modificato da uzifox

Inviato

Ultime due pagine:

post-1512-1224198199_thumb.png

post-1512-1224198239_thumb.png


  • 2 mesi dopo...
Inviato

Di niente Gufetto, è stato un piacere condividere queste informazioni con voi tutti.

Saluti

Simone


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