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Guest utente3487

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Guest utente3487

Tutela del patrimonio artistico ed archeologico

Il cittadino in possesso di beni di valore artistico od archeologico deve adempiere ad una serie di obblighi.

Infatti è bene osservare le seguenti prescrizioni:

1) in caso di acquisto è necessario chiedere il certificato di autenticità e provenienza del bene all'antiquario;

2) comunicare, in caso di ritrovamento fortuito, la scoperta (entro le 24 ore successive) ad una delle seguenti autorità:

a) alla Soprintendenza competente per territorio;

B) al Sindaco del Comune ove ha avuto luogo la scoperta;

c) alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza.

Le citate autorità valuteranno se intervenire e, in caso positivo, prima del loro arrivo, gli oggetti non dovranno essere rimossi, salvo che sussista il pericolo di furto o deterioramento per altri motivi. In tal caso sarà utile fotografarli nel luogo di ritrovamento e custodirli obbligatoriamente (ovviamente nei limiti del possibile). Le eventuali spese per la custodia e la rimozione sono a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Lo scopritore ha diritto a un premio consistente alternativamente nel rilascio di parte delle cose ritrovate, in una somma di denaro o in un credito da detrarre sul totale delle imposte che annualmente il soggetto corrisponde all'Erario. Lo scopritore che si sia introdotto o abbia ricercato in un fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore, oltre ad incorrere nelle previste sanzioni penali, non ha diritto al citato premio;

3) comunicare, ad una delle Autorità sopra indicate, l'acquisizione del bene, se avvenuta a titolo diverso da quello d'acquisto (successione ereditaria, legato, gratuito, o per qualsiasi altro motivo);

4) per l'esportazione del bene, consentita solo in via temporanea, è necessario ottenere l'autorizzazione da uno degli uffici competenti della Soprintendenza, che potrà rilasciarla o negarla con motivato giudizio.

5) i beni possono essere introdotti in Italia permanentemente solo dopo aver ottenuto un certificato da uno degli uffici competenti della Soprintendenza, sulla base di una documentazione idonea ad identificare il bene ed a comprovarne la relativa provenienza. Qualora invece si volesse introdurre il bene solo per un determinato periodo di tempo (per esposizioni in fiere, mostre, etc.) dovrà richiedersi al predetto ufficio il certificato per l'importazione temporanea;

6) il trasferimento del bene da un luogo all'altro del territorio dello Stato è consentito a meno che non vi siano particolari e specifici limiti imposti allo stesso dalla Soprintendenza;

7) è bene, infine, che i possessori di opere d'arte conservino una o più fotografie dell'opera che in caso di furto o smarrimento saranno consegnate alle autorità per essere inserire nell'archivio delle "opere da ricercare" del Ministero per i Beni Culturali.

Gruppo "Tutela Patrimonio Archeologico" della Guardia di Finanza

Via Raffaele Costi, 77/89 00155 Roma

- Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)

- Elenco delle Soprintendenze

- Elenco Uffici Esportazione delle Soprintendenze

- Modulistica

La Guardia di Finanza, attraverso il Gruppo "Tutela Patrimonio Archeologico" del Nucleo Polizia Tributaria di Roma, svolge un'attività diretta a contrastare il traffico illecito di reperti archeologici e di opere d'arte, a sorvegliare il "mercato antiquario", accertando l'eventuale compravendita di "pezzi" cui sarebbe vietato il commercio.

Le ricerche archeologiche, di esclusiva competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono effettuate dalle Soprintendenze Archeologiche competenti per territorio. Il citato Dicastero può comunque rilasciare apposita concessione a soggetti pubblici e privati. Lo scavo archeologico clandestino è sanzionato penalmente.

I beni che compongono siffatto patrimonio sono soggetti ad un regime differenziato rispetto agli altri beni mobili ed immobili.

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Ma questo vale anche per le monete ? voglio dire, acquistando una moneta in un'asta estera devo comunicare alla soprintendenza l'introduzione in Italia??

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No, l'obbligo di comunicazione in Soprintendenza non sussiste, è un "eccesso di zelo" che il collezionista può decidere di compiere.

Essere certi di pagare il dazio e l'IVA sulle importazioni extra UE è invece necessario, la moneta che arriva in una anonima letterina dagli USA e bypassa la dogana è, al meglio che posso immaginare, "elusione fiscale".

giampy

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dovresti sdoganarla effetuando un pagamento pari al 10% del totale del costo della moneta, molte vole la dogana sbaglia richiedendovi il 20%,ma i beni usati si sdoganano al 10%

saluti

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- Le monete ripetitive e avulse dal contesto storico/geografico NON sono considerate Beni Culturali/Archeologici e quindi non sono soggette alle norme predette (fermo restando che la ricerca archeologica è esclusiva competenza dello Stato, come spero ormai sappiano tutti). C'è una legge dello Stato di cui abbiamo discusso anche in altri post, non capisco perché ogni volta si debba ignorare cosa prescrive. Oppure tutti qui fanno intensa compravendita di denari di Bruto, e allora ritengono di non rientrare nei benefici di quella normativa.

- L'importazione di QUALSIASI COSA da paesi extra UE è soggetta a dazi/tasse doganali, quindi cellulari, iPod, monete, ecc... Ognuno si regola come crede, ma le norme sono queste.

- Le monete antiche sono oggetti da collezione, dubito possano classificarsi come cose 'usate', credo che l'aliquota del 20% sia corretta. Mi sembra però di aver capito che il calcolo della tassa è più complesso, si applica sul costo complessivo, comprese anche le spese di spedizione (!), in più ci sono dei costi fissi, c'era un post qualche tempo fa che discuteva appunto di questo.

Modificato da vince960
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"Le monete ripetitive e avulse dal contesto storico/geografico NON sono considerate Beni Culturali/Archeologici e quindi non sono soggette alle norme predette"

E' vero quello che scrivi, vince960, ma il diritto/dovere di stabilire SE una moneta, per quanto ripetitiva ecc. ecc., rientra o meno nell'ambito della legge sulla tutela dei beni culturali NON spetta al privato cittadino, bensì alle Soprintendenze. In altre parole, è vero che una moneta "comune" (ripetitiva) non verrà certamente notificata, ma il suo possessore/proprietario non può comunque esimersi dal fare le regolari denunce prescritte dal Codice per quanto concerne esportazioni/importazioni.

Domanda ad elledi. Lei ha scritto:

"3) comunicare, ad una delle Autorità sopra indicate, l'acquisizione del bene, se avvenuta a titolo diverso da quello d'acquisto (successione ereditaria, legato, gratuito, o per qualsiasi altro motivo)

4) per l'esportazione del bene, consentita solo in via temporanea, è necessario ottenere l'autorizzazione da uno degli uffici competenti della Soprintendenza, che potrà rilasciarla o negarla con motivato giudizio. "

Ritengo che si riferisse a beni Culturali, ovvero dove già è stato avviato il procedimento di notifica, o sbaglio ?

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Guest utente3487
"Le monete ripetitive e avulse dal contesto storico/geografico NON sono considerate Beni Culturali/Archeologici e quindi non sono soggette alle norme predette"

E' vero quello che scrivi, vince960, ma il diritto/dovere di stabilire SE una moneta, per quanto ripetitiva ecc. ecc., rientra o meno nell'ambito della legge sulla tutela dei beni culturali NON spetta al privato cittadino, bensì alle Soprintendenze. In altre parole, è vero che una moneta "comune" (ripetitiva) non verrà certamente notificata, ma il suo possessore/proprietario non può comunque esimersi dal fare le regolari denunce prescritte dal Codice per quanto concerne esportazioni/importazioni.

Domanda ad elledi. Lei ha scritto:

"3) comunicare, ad una delle Autorità sopra indicate, l'acquisizione del bene, se avvenuta a titolo diverso da quello d'acquisto (successione ereditaria, legato, gratuito, o per qualsiasi altro motivo)

4) per l'esportazione del bene, consentita solo in via temporanea, è necessario ottenere l'autorizzazione da uno degli uffici competenti della Soprintendenza, che potrà rilasciarla o negarla con motivato giudizio. "

Ritengo che si riferisse a beni Culturali, ovvero dove già è stato avviato il procedimento di notifica, o sbaglio ?

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Si, esatto, mi riferisco a beni culturali....

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Tutela del patrimonio artistico ed archeologico

Il cittadino in possesso di beni di valore artistico od archeologico deve adempiere ad una serie di obblighi.

Infatti è bene osservare le seguenti prescrizioni:

1) in caso di acquisto è necessario chiedere il certificato di autenticità e provenienza del bene all'antiquario;

2) comunicare, in caso di ritrovamento fortuito, la scoperta (entro le 24 ore successive) ad una delle seguenti autorità:

a) alla Soprintendenza competente per territorio;

B) al Sindaco del Comune ove ha avuto luogo la scoperta;

c) alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza.

Le citate autorità valuteranno se intervenire e, in caso positivo, prima del loro arrivo, gli oggetti non dovranno essere rimossi, salvo che sussista il pericolo di furto o deterioramento per altri motivi. In tal caso sarà utile fotografarli nel luogo di ritrovamento e custodirli obbligatoriamente (ovviamente nei limiti del possibile). Le eventuali spese per la custodia e la rimozione sono a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Lo scopritore ha diritto a un premio consistente alternativamente nel rilascio di parte delle cose ritrovate, in una somma di denaro o in un credito da detrarre sul totale delle imposte che annualmente il soggetto corrisponde all'Erario. Lo scopritore che si sia introdotto o abbia ricercato in un fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore, oltre ad incorrere nelle previste sanzioni penali, non ha diritto al citato premio;

3) comunicare, ad una delle Autorità sopra indicate, l'acquisizione del bene, se avvenuta a titolo diverso da quello d'acquisto (successione ereditaria, legato, gratuito, o per qualsiasi altro motivo);

4) per l'esportazione del bene, consentita solo in via temporanea, è necessario ottenere l'autorizzazione da uno degli uffici competenti della Soprintendenza, che potrà rilasciarla o negarla con motivato giudizio.

5) i beni possono essere introdotti in Italia permanentemente solo dopo aver ottenuto un certificato da uno degli uffici competenti della Soprintendenza, sulla base di una documentazione idonea ad identificare il bene ed a comprovarne la relativa provenienza. Qualora invece si volesse introdurre il bene solo per un determinato periodo di tempo (per esposizioni in fiere, mostre, etc.) dovrà richiedersi al predetto ufficio il certificato per l'importazione temporanea;

6) il trasferimento del bene da un luogo all'altro del territorio dello Stato è consentito a meno che non vi siano particolari e specifici limiti imposti allo stesso dalla Soprintendenza;

7) è bene, infine, che i possessori di opere d'arte conservino una o più fotografie dell'opera che in caso di furto o smarrimento saranno consegnate alle autorità per essere inserire nell'archivio delle "opere da ricercare" del Ministero per i Beni Culturali.

Gruppo "Tutela Patrimonio Archeologico" della Guardia di Finanza

Via Raffaele Costi, 77/89 00155 Roma

- Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)

- Elenco delle Soprintendenze

- Elenco Uffici Esportazione delle Soprintendenze

- Modulistica

La Guardia di Finanza, attraverso il Gruppo "Tutela Patrimonio Archeologico" del Nucleo Polizia Tributaria di Roma, svolge un'attività diretta a contrastare il traffico illecito di reperti archeologici e di opere d'arte, a sorvegliare il "mercato antiquario", accertando l'eventuale compravendita di "pezzi" cui sarebbe vietato il commercio.

Le ricerche archeologiche, di esclusiva competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono effettuate dalle Soprintendenze Archeologiche competenti per territorio. Il citato Dicastero può comunque rilasciare apposita concessione a soggetti pubblici e privati. Lo scavo archeologico clandestino è sanzionato penalmente.

I beni che compongono siffatto patrimonio sono soggetti ad un regime differenziato rispetto agli altri beni mobili ed immobili.

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Chiedo cortesemente se deve essere denunciato il possesso di AES RUDE e di AES GRAVE. Grazie,Adalberto

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Guest utente3487
Tutela del patrimonio artistico ed archeologico

Il cittadino in possesso di beni di valore artistico od archeologico deve adempiere ad una serie di obblighi.

Infatti è bene osservare le seguenti prescrizioni:

1) in caso di acquisto è necessario chiedere il certificato di autenticità e provenienza del bene all'antiquario;

2) comunicare, in caso di ritrovamento fortuito, la scoperta (entro le 24 ore successive) ad una delle seguenti autorità:

a) alla Soprintendenza competente per territorio;

B) al Sindaco del Comune ove ha avuto luogo la scoperta;

c) alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza.

Le citate autorità valuteranno se intervenire e, in caso positivo, prima del loro arrivo, gli oggetti non dovranno essere rimossi, salvo che sussista il pericolo di furto o deterioramento per altri motivi. In tal caso sarà utile fotografarli nel luogo di ritrovamento e custodirli obbligatoriamente (ovviamente nei limiti del possibile). Le eventuali spese per la custodia e la rimozione sono a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Lo scopritore ha diritto a un premio consistente alternativamente nel rilascio di parte delle cose ritrovate, in una somma di denaro o in un credito da detrarre sul totale delle imposte che annualmente il soggetto corrisponde all'Erario. Lo scopritore che si sia introdotto o abbia ricercato in un fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore, oltre ad incorrere nelle previste sanzioni penali, non ha diritto al citato premio;

3) comunicare, ad una delle Autorità sopra indicate, l'acquisizione del bene, se avvenuta a titolo diverso da quello d'acquisto (successione ereditaria, legato, gratuito, o per qualsiasi altro motivo);

4) per l'esportazione del bene, consentita solo in via temporanea, è necessario ottenere l'autorizzazione da uno degli uffici competenti della Soprintendenza, che potrà rilasciarla o negarla con motivato giudizio.

5) i beni possono essere introdotti in Italia permanentemente solo dopo aver ottenuto un certificato da uno degli uffici competenti della Soprintendenza, sulla base di una documentazione idonea ad identificare il bene ed a comprovarne la relativa provenienza. Qualora invece si volesse introdurre il bene solo per un determinato periodo di tempo (per esposizioni in fiere, mostre, etc.) dovrà richiedersi al predetto ufficio il certificato per l'importazione temporanea;

6) il trasferimento del bene da un luogo all'altro del territorio dello Stato è consentito a meno che non vi siano particolari e specifici limiti imposti allo stesso dalla Soprintendenza;

7) è bene, infine, che i possessori di opere d'arte conservino una o più fotografie dell'opera che in caso di furto o smarrimento saranno consegnate alle autorità per essere inserire nell'archivio delle "opere da ricercare" del Ministero per i Beni Culturali.

Gruppo "Tutela Patrimonio Archeologico" della Guardia di Finanza

Via Raffaele Costi, 77/89 00155 Roma

- Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)

- Elenco delle Soprintendenze

- Elenco Uffici Esportazione delle Soprintendenze

- Modulistica

La Guardia di Finanza, attraverso il Gruppo "Tutela Patrimonio Archeologico" del Nucleo Polizia Tributaria di Roma, svolge un'attività diretta a contrastare il traffico illecito di reperti archeologici e di opere d'arte, a sorvegliare il "mercato antiquario", accertando l'eventuale compravendita di "pezzi" cui sarebbe vietato il commercio.

Le ricerche archeologiche, di esclusiva competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono effettuate dalle Soprintendenze Archeologiche competenti per territorio. Il citato Dicastero può comunque rilasciare apposita concessione a soggetti pubblici e privati. Lo scavo archeologico clandestino è sanzionato penalmente.

I beni che compongono siffatto patrimonio sono soggetti ad un regime differenziato rispetto agli altri beni mobili ed immobili.

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Chiedo cortesemente se deve essere denunciato il possesso di AES RUDE e di AES GRAVE. Grazie,Adalberto

273809[/snapback]

Può essere più preciso? intendo dire tipologie ed eventuali documentazioni in suo possesso...

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  • 3 mesi dopo...

Pensate che ho sentito che esiste la stessa cosa anche per tutti gli oggetti da collezione vincolati alla Seconda Guerra Mondiale: Elmi,medaglie,cortelli,proietili d'epoca...

Che paese... <_<

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  • 3 mesi dopo...

3) comunicare, ad una delle Autorità sopra indicate, l'acquisizione del bene, se avvenuta a titolo diverso da quello d'acquisto (successione ereditaria, legato, gratuito, o per qualsiasi altro motivo);

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Ok, tutto giusto e sacrosanto, ma metti il caso che uno trovi un baule o altro nella soffitta di un bisnonno morto e non abbia titoli di certificazione di provenienza che fa? Deve donare tutto allo stato?

Scusate se la domanda può sembrare stupida ma sono appena arrivato sul forum da ieri soltanto

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  • 4 settimane dopo...

Ragazzi le critiche non fanno altro che innescare altre critiche.

C'è una legge, anche se può essere interpretata in vari modi.

Chi è collezionista in Italia sà che deve vivere nell'incertezza, perchè non si sà chi stabilisce l'importanza archeologica del reperto.

Poi se io compro una cosa all'estero che poi si rivela di importanza archeologica, devono far capire cosa a scatenato l'importanza archeologica, solo in fatto che è nelle mie mani?

Mentre prima era solo un numero di un catalogo?

Io penso una cosa le leggi Italiane devono essere rispettate solo per le cose che sono in Italia, le cose che stanno fuori sono regolamentate da altre leggi, se io compro in Inghilterra lo faccio nel mio diritto di cittadino d'europa, ma questa cosa a tanti ancora non và giù.

Modificato da Giovenaledavetralla
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Concordo chi mi hapreceduto: lasciamo perdere la politica e pensiamo a difendere le nostre collezioni che sono fatte per la stragrande maggioranza da persone oneste ed in maniera lecita. Non si può lasciare alla libera interpretazione il fatto che chi compra una moneta classica possa essere, a seconda del tempo o del giorno pari/dispari della settimana, un pericoloso ricettatore oppure un collezionista e basta. Solo in Italia abbiamo una legislazione così poco chiara sulle monete (per non parlare delle prove che si commerciano ovunque tranne che da noi, ma si sa ci vogliamo sempre distinguere).

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Supporter

Caro Antwala, non vedo affatto la necessita' di vivere in una situazione di disagio e di ambiguità come collezionista di monete classiche in Italia. Secondo me basta appunto che tu vivi la situazione 'all'italiana', e oltre a tutte le sagge cose che hai sempre scritto tieni eventualmente, come ulteriore accessorio a disposizione,

oltre a manuali, bilance, ecc., uno particolare con due gambe, due braccia ed una testa che si chiama 'avvocato', purche' sia competente ed onesto, cosa che non e' difficile da trovare...

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... un 'avvocato', purche' sia competente ed onesto, cosa che non e' difficile da trovare...

???

358673[/snapback]

quando avete problemi simili evitate di rivolgervi a civilisti,amministrativisti,tributaristi etc etc

meglio un penalista affiancandogli un buon numismatico per un supporto sulla materia (non si può pretendere che l'avvocato ne capisca di numismatica)

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... basta semplicemnte non comprare monete classiche su ebay per collezionare in maniera serena
astenersi, dunque....

Antvwala

358681[/snapback]

per assurdo correte meno rischi comprando da un tombarolo balordo che su ebay (dove comprate sotto gli occhi di tutti lasciando oltretutto una traccia)

provate a chiedere a chi ha avuto dei sequestri, scommettiamo che la quasi totalità proviene da acquisti su ebay??

Modificato da Fid
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Guest utente3487

Basterebbe invece trovare dall'altra parte buon senso, preparazione specifica sulla materia e intelligenza:doti che un cittadino avrebbe il diritto di trovare tra le forze dell'ordine e la magistratura; spesso purtroppo invece c'è carenza di queste e abbondanza di arroganza. Prima però di farsi "spellare" dagli avvocati si potrebbe tentare la strada delle richieste sensate, magari formulate da persone avvezze a trattare con la P.A. che siano di supporto a coloro che ne hanno bisogno. Potremmo lanciare l'idea, all'interno di questo sito, di una sorta di ufficio studi virtuale con un un settore questioni legali e contenziosi, che possa fornire valido aiuto a chi ne facesse richiesta, ovviamente a titolo gratuito e dietro la ragionevole certezza che si fornisca assistenza a persone in buona fede.

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Basterebbe invece trovare dall'altra parte buon senso, preparazione specifica sulla materia e intelligenza:doti che un cittadino avrebbe il diritto di trovare tra le forze dell'ordine e la magistratura; spesso purtroppo invece c'è carenza di queste e abbondanza di arroganza. Prima però di farsi "spellare" dagli avvocati si potrebbe tentare la strada delle richieste sensate, magari formulate da persone avvezze a trattare con la P.A. che siano di supporto a coloro che ne hanno bisogno. Potremmo lanciare l'idea, all'interno di questo sito, di una sorta di ufficio studi virtuale con un un settore questioni legali e contenziosi, che possa fornire valido aiuto a chi ne facesse richiesta, ovviamente a titolo gratuito e dietro la ragionevole certezza che si fornisca assistenza a persone in buona fede.

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non credo che questa ragionevole certezza si possa avere ma in ogni caso reputo interessante la proposta.

Se lo staff è d'accordo si potrebbe creare una apposita sezione ad hoc nella quale a parte discutere di legislazione potremmo informare gli utenti sulle notizie pubblicate sul web di sequestri e cronaca giudiziaria avendo l'accortezza di postare semplicemente link e argomenti pubblicati da altri portali e da tg online,

l'informazione deve passare:

1) dall'interpretazione e dalla conoscenza delle norme (per capire come il collezionista debba comportarsi)

2) dai procedimenti nei confronti di chi ne vorrà/potrà parlare (per capire gli esisti dei procedimenti giudiziari e degli orienteamenti delle procure)

3) dalla cronaca giudiziaria pubblicata dai mezzi di informazione e dai portali delle forze dell'ordine (per conoscere i nominativi degli indagati, delle attività commerciali sotto inchiesta e in generale dei reati compiuti nei mercati illegali)

Modificato da Fid
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