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prove e progetti


Guest utente3487

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Guest utente3487

Buonasera a tutti.Sono il Tenente Colonnello Domenico LUPPINO, autore delle indagini in merito alle prove e progetti.Ho letto con attenzione tutte le opinioni presenti su questo forum.Posso dire preliminarmente che non è assolutamente vero che tutto si è concluso in una bolla di sapone, anzi. A breve verrà pubblicato un volume che ripercorre sostanzialmente l'indagine attraverso l'esame della documentazione e delle coniazioni di monete in Italia dal 1730 in poi.Sono comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Anticipo intanto un fatto importante: non esiste alcun documento che testimoni l'avvenuto introito da parte dello Stato per la vendita delle monete prove e progetti e similari, effettuati nella totale illegalità.Il documento a cui si riferisce il Dott.VARESI è conosciuto ed è agli atti ma non è indicativa in quanto come detto non furono effettuate vendite ufficiali.Anche le lire 5 del 1901, non sequestrate in quanto vi è documentazione che conferma l'avvenuta regalia a molte persone pubbliche dell'epoca, ma per questa moneta la situazione è ancora allo studio, in quanto si sospetta un avvenuto riconio della moneta negli anni 20 e 50, così come i centesimi 10 del 1908, riconiati nel 1926 e la serie IMPERO argento del 1940, probabilmente riconiata nel 1957, tutto in assoluta illegalità.Come illegale fu la spartizione delle monete in oro coniate nel 1940, che peraltro, come la serie anno XVIII argento non risulta venduta ufficialmente, a differenza della serie analoga con anno XIX.

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  • ADMIN
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Questa da' l'idea di diventare una bella bomba!

Ho come il sospetto che non sia il momento per investire in 5 lire del 1901... Il successivo riconio spiegherebbe il numero di esemplari che si vedono girare.

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  • ADMIN
Staff

Dimenticavo, benvenuto nel forum. Una persona esperta dal punto di vista della legislazione "applicata" e' sicuramente un bell'acquisto per il forum.

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Supporter

Egregio Tenente Colonnello Luppino,

innanzitutto benvenuto sul forum.

La ringrazio le per le anticipazioni. Se possibile sarei curioso di sapere se quando Lei parla di riconi avvenuti in epoche posteriori, si riferisce a riconi fatti illegalmente nella zecca o al di fuori di essa. Se fatti illegalmente in zecca, possono essere ancora considerati beni demaniali?

Un cordiale saluto.

quattrino

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Buona sera Colonnello e benvenuto.

Vorrei chiederLe un parere personale sulla vicenda e, se Le fosse possibile, mi piacerebbe che mi rispondesse da studioso della materia e non da investigatore.

Il Suo documento delinea un quadro assai oscuro delle metodologie che per quasi un secolo sono state perseguite dai Funzionari della zecca nella gestione del materiale loro affidato e, conseguentemente, degli impianti e del personale.

Tuttavia, l'uniformità nel tempo di queste "anomalie", l'assenza costante e reiterata per decenni e decenni di tutte quelle rendicontazioni e riscontri che le leggi ed i regolamenti avrebbero imposto a fronte di certe lavorazioni, anche dispendiose, sembrerebbero persino troppo eclatanti per non suscitare almeno qualche dubbio interpretativo.

Dalla lettura della Sua indagine sembra emergere che per quasi un secolo alla zecca si siano sistematicamente calpestate anche le più elementari regole di buona amministrazione, in una sorta di costante e condivisa illegalità (e questo, francamente, mi pare eccessivo, non foss'altro perchè di dirigenti e funzionari in un secolo se ne sono succeduti....).

Ma non sarà che i presunti illeciti commessi, in realtà altro non siano stati che (almeno in parte) delle "abitudini" anche discutibili ma che vennero accettate o quanto meno tollerate proprio da chi era preposto a controllare?

E' ragionevole e risponde ad una esigenza di giustizia sostanziale, a distanza, di molti anni, colpire non coloro che per primi hanno dato vita a queste "abitudini" (probabilmente, già tempo non più fra noi), ma dei cittadini che hanno invece acquistato queste prove nella più rigorosa legalità e pubblicità?

Come infatti Lei ben sa, per decenni questo materiale non ha mai suscitato alcuna attenzione da parte degli inquirenti e della Magistratura, inducendo anche in errore coloro che confidavano in buona fede sulla loro legalità e quindi, sulla loro commerciabilità.

Da studioso della materia, quale ha dimostrato di essere, non Le pare che ci si trovi dinanzi ad una situazione di grave ingiustizia sostanziale?

La saluto e mi complimento ancora per il Suo documento, che merita di essere inserito in ogni buona biblioteca numismatica.

Michele

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Guest utente3487

grazie per gli elogi che ancora una volta confermano la sensibilità e l'obiettività che caratterizza un vero studioso numismatico e non un semplice collezionista.

Si, da studioso e non da investigatore condivido pienamente le osservazioni fatte da coloro che giustamente sostengono di essere vittime di ingiustizia quando vengono ad essere oggetto di sequestro.

Credo che sia opportuno a questo punto un intervento normativo (che io stesso ho proposto all'Autorità Giudiziaria), per effettuare una sorta di sanatoria che tuteli la buona fede degli ultimi acquirenti.

Come penso avrete capito comunque i reati sono ormai andati in prescrizione e la nostra è stata una indagine storica. NESSUN COLLEZIONISTA E' STATO DENUNCIATO IN QUANTO I REATI SONO PRESCRITTI.Adesso si tratterà di capire come dovranno essere considerate le monete sottoposte a sequestro. Ritengo che la giusta soluzione potrebbe avvicinarsi a quella utilizzata dalla zecca americana per il caso della moneta da 20 dollari double eagle.

Ovviamente questo non vale per i furboni che hanno smerciato le monete in euro da centesimi 20 1999, in quanto i reati di furti e ricettazione non sono prescritti.

Io credo che occorra affrontare l'argomento con la giusta serenità. Non mi sembra ad esempio corretto che un numismatico scriva, per presentare una certa collezione in asta, a proposito di una certa moneta, "mancante al museo della zecca", quando egli stesso è certamente al corrente che una legge del 1910 disponeva che ogni coniazione doveva necessariamente tenere conto che due esemplari dovevano andare a finire al museo della zecca. Dopo un anno di studio e lavoro sto per pubblicare un volume che cerca di spiegare tutta la situazione relativa alla questione, perchè la breve relazione che voi avete oggi disponibile è datata e nuovi fatti che sono emersi danno motivo di ritenere che la Pubblica Amministrazione si è spesso comportata purtroppo all'italiana. In buona sostanza si producevano monete, come nel caso delle lire 200 del 1977 di prova che sono state prodotte e distribuite in oltre 2.500 esemplari, altro che 415!!! Ovviamente fu una distribuzione clientelare, inaccettabile. Comunque provate a pensare cosa sarebbe accaduto senza le indagini:tra qualche anno avremmo trovato in vendita a prezzi stratosferici la moneta da 20 centesimi del 1999, che asportata illegalmente dalla sala distruzione da personale della Zecca venne già venduta al primo acquirente a caro prezzo. Questo grossomodo è accaduto anche per il passato, quando però i cittadini erano dei semplici sudditi pressoche privi di tutela e diritti. Ancora un esempio e poi concludo: vi sembra corretto che alcun i privilegiati abbiano avuto la possibilità di accaparrarsi la serie del 1946 ITALIA quando la maggior parte della popolazione non aveva da mangiare per la guerra perduta? O che eredi fortunati abbiano potuto ricavare centinaia di milioni delle vecchie lire per la vendita delle preziose monete del 1940, solo perchè i loro avi erano al posto giusto al momento giusto? Lascio a voi ogni riflessione.....

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Mi associo al benvenuto sul forum al Ten. Col. Luppino e auspico che non limiti la sua partecipazione a questa specifica discussione. Spero che ciò possa servire ad alimentare una proficua collaborazione tra gli appassionati di numismatica e le istituzioni preposte alla tutela del nostro patrimonio culturale. Inoltre spero che la presenza di un "addetto ai lavori" possa aiutarci a chiarire alcuni aspetti normativi che a volte non fanno dormire sonni tranquilli in particolare ai collezionisti di monete antiche. Suggerirei anche ai moderatori della sezione di mettere in evidenza questa discussione.

P. :)

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Buona sera Colonnello.

Colgo al volo l'opportunità che ci concede per rivolgerLe una domanda.

Si sospetta, dunque, che possano essere stati immessi in commercio riconii realizzati in zecca di alcune rare monete del Regno.

E' stato possibile accertare se per la realizzazione degli stessi siano stati impiegati i conii e punzoni originali?

Grazie e saluti.

Michele

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Guest utente3487

Buonasera. Si certo. Abbiamo le prove che i riconii sono avvenuti utilizzando il materiale creatore originale. Nel caso dei centesimi 10 del 1908 poi il riconio risulta anche nell'archivio del Museo della Zecca, proprio come riconio effettuato nel 1926. Ovviamente quando vennero effettuati i riconii di questa moneta, alcune vennero portate all'esterno e vendute come monete del 1908.Insomma, è una brutta storia, perchè le monete sono certamente prodotte in zecca, ma non saprei se definirle autentiche. Se consideriamo che è stato utilizzato il materiale creatore originale dovremmo propendere per il si, ma va considerato che sono comunque coniazioni arbitrarie, illegali, effettuate evidentemente per frodare i collezionisti. Qualche piccolissima differenza esiste ma comunque occorre la visione diretta degli esemplari. Relativamente più facile è poi individuare i riconii delle lire 5 del 1901.Per esempio è stato accertato che nel 1957 vennero prelevati dal magazzino materiale creatore i conii delle monete d'argento del 1940. Non è stata altresì rinvenuta nessuna documentazione che giustificasse tale movimento. Purtroppo ho avuto l'impressione fin dall'avvio dell'indagine che presso la Regia Zecca e poi presso la zecca repubblicana si cercasse di coniare monete particolari sulla base delle richieste mirate di alcuni importanti commercianti.Con il millesimo 1940 all'interno del magazzino materiale creatore sono stati rinvenuti i manufatti per la coniazione di monete da lire 5 e lire 10 di con un grosso fascio littorio al rovescio e l'effige di Vittorio Emanuele III al diritto. Non vennero mai coniate, non sono presenti al Museo della Zecca e nemmeno nella Collezione Reale.Però un esemplare da lire 5 in acmonital è stato venduto in un'asta in U.S.A. poco prima che partisse l'indagine.Potrei continuare all'infinito.

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Guest utente3487

Un'ultima cosa. La pubblicazione delle dodici pagine della relazione da me redatta è ormai superata da fatti nuovi che però non fanno altro che confermare quello che a grandi linee veniva evidenziato in quella relazione.Ho esaminato tutte le coniazioni sospette e devo dire che la situazione non è molto confortante.Basti pensare che il re numismatico non ha in collezione monete considerate progetto, battute sotto il suo regno ma che invece si trovano in collezioni private. Ovviamente questi esemplari non si trovano nemmeno al Museo della Zecca.

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Buongiorno Colonnello Luppino

Innanzitutto benvenuto nel Forum. La ringrazio per le importanti delucidazioni riguardanti l'intricata vicenda delle prove e progetti della zecca. E' importante per chi colleziona avere pareri autorevoli da parte delle autorità oltre che dalla parte dei commercianti.

Vorrei però chiederle se è in grado di chiarirci un po' le idee nel merito del collezionismo di monete classiche. Ovvero se esiste l'obbligo di notifica, quali documentazioni tenere, come comportarsi con le monete ereditate ecc ecc. Ci sono accese discussioni nel foro "legislazione".

grazie

Caius

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Saluto anch'io il Col. Luppino, al quale bisogna riconoscere una non comune sensibilità verso i collezionisti (non lo sarà mica diventato anche Lei ???).

A giudicare dall'anteprima di quello che verrà pubblicato, credo che il testo conterrà davvero tante notizie "bomba" che susciteranno non pochi trambusti.....

L'aspetto positivo di tutta questa vicenda, lo abbiamo sempre sostenuto, risiede proprio nella risoluzione di molte "zone d'ombra" che interessano diverse monete contemporanee.

A tal proposito mi piacerebbe avere maggiori ragguagli, se può, sulle "famose" 20 Lire 1908 che, da voci di corridoio, sembra siano state riconiate anch'esse nel 1926 (come apprendo dal suo intervento, lo sono stati anche i 10 Centesimi del 1908).

E' vero inoltre che il 20 Lire 1910 "aquila araldica" non è mai stato coniato in zecca ?

Grazie

Alberto

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Guest utente3487

Gentile sig.Alberto, ben lieto di risentirla. Ho avuto il piacere di conoscerLa personalmente qualche anno fa, insieme al suo compianto genitore, persona squisita e di grande professionalità.Vedo peraltro che lei segue le orme paterne e mi fa molto piacere. Per quanto riguarda le sue domande, devo rispondere che si, ci sono le prove scritte che i centesimi 10 furono riconiati nel 1926 dalla Zecca ma ovviamente non vi sono spiegazioni scritte sulla vicenda.Rimane solo la traccia della coniazione postuma e la presa in carico del Museo della Zecca che cita appunto nell'inventario RICONIO DEL 1926.Confermo che le lire 20 del 1910 vennero anch'esse riconiate. Purtroppo non posso condensare in poche righe la questione, che ho trattato credo in maniera esauriente in un capitolo del volume che a breve verrà pubblicato. Non voglio fare il prezioso, ma cercherò di preparare un sunto per il sito. Resta inteso comunque che il contenuto del volume potrà essere liberamente utilizzato (comprese le foto inedite) da chiunque vorrà e mi auspico che il materiale da me raccolto potrà essere di valido ausilio per questo sito.

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Buongiorno Colonnello, benvenuto nel forum anche da parte mia, la presenza di persone competenti e di estrema esperienza è assolutamente importante per gli utenti del forum.

A tal proposito mi associo a quanto chiesto da caiuspliniussecundus, la sezione "legislazione" del forum è affollata di discussioni che riguardano il collezionismo di monete (classiche o archeologiche che dir si voglia), il Suo parere, da persona di grande esperienza nel settore, potrebbe essere di aiuto sia ai collezionisti più esperti che ai neofiti per comprendere come coltivare la propria passione nel pieno rispetto della normativa vigente.

giampy

Buongiorno Colonnello Luppino

Innanzitutto benvenuto nel Forum. La ringrazio per le importanti delucidazioni riguardanti l'intricata vicenda delle prove e progetti della zecca. E' importante per chi colleziona avere pareri autorevoli da parte delle autorità oltre che dalla parte dei commercianti. 

Vorrei però chiederle se è in grado di chiarirci un po' le idee nel merito del collezionismo di monete classiche. Ovvero se esiste l'obbligo di notifica, quali documentazioni tenere, come comportarsi con le monete ereditate ecc ecc. Ci sono accese discussioni nel foro "legislazione".

grazie

Caius

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Guest utente3487

Buonasera. Cercherò di rispondere in merito alla vostra richiesta di delucidazioni in merito alla raccolta di monete classiche. Con la normativa oggi in vigore sembra che il legislatore intenda operare una distinzione tra il bene unico, che deve essere tutelato a difesa della storia, della cultura e dell’identità nazionale, dal bene ripetitivo che, certamente, potrà essere valorizzato maggiormente rimanendo nella disponibilità dei privati cittadini anziché venire relegato, come accadeva nel passato, nei magazzini dei vari musei italiani, spesso magari senza neppure essere inventariato, alla mercè di malintenzionati. Questa nuova integrazione al codice dei beni culturali sembra consentire per la prima volta, secondo l’opinione corrente (che purtroppo non sempre coincide con quella delle forze dell'ordine e della Magistratura), ai cittadini italiani di potere godere liberamente del possesso dei beni numismatici, senza avere più l’obbligo di denunciarne il possesso a qualsivoglia autorità e senza incorrere, al contrario di quanto avveniva fino ad ora, nel rischio di sequestro dei propri beni. Ma naturalmente, vi è il rovescio della medaglia, specie per quello che concerne un certo tipo di monetazione : mi riferisco soprattutto a quelle monete oggi considerate pezzi unici o rarissimi che potrebbero rientrare nella categoria di beni da tutelare.Tra queste monete potrebbero essere infatti comprese anche alcune rarissime monete coniate durante il Regno d’Italia e forse non si sbaglierebbe (ma è sempre una mia opinione personale) se si comprendessero nella categoria le altrettanto rare coniazioni per collezionisti realizzate durante il Regno d'Italia (ad esempio le monete coniate in venti/cinquanta esemplari per soli numismatici). Oggigiorno si obietta che le monete emesse per i numismatici non dovrebbero rientrare in questa casistica in quanto regolarmente messe in vendita dalla Zecca di Stato. Ma a mio parere questo non significa poi molto. Non rientrerebbero nel campo d’azione del nuovo Codice, sempre secondo il mio parere, le monete di prova e progetto in quanto nella maggior parte dei casi fuoriuscite illecitamente dai locali dell’Officina Monetaria e quindi rientranti nella casistica prevista dal Codice Penale; in tali casi, anche trovandoci in presenza di tondelli non rari, si tratta pur sempre di esemplari fatti fuoriuscire in maniera illecita dalla Zecca. Più controversa appare la questione inerente i cosiddetti pezzi unici in quanto proprio la loro unicità è una spia della anomala coniazione e quindi si è dell’avviso che ogni situazione vada esaminata singolarmente. Il nuovo codice ha anche il pregio di far risultare, più chiara la distinzione tra ciò che è lecito acquistare e ciò che è assolutamente interdetto; pertanto, si è liberalizzato in Italia un mercato che, a causa di una legge restrittiva, si è enormemente sviluppato all’estero anche grazie alla fuga dei beni numismatici dall’Italia. Gli esemplari unici o della più grande rarità dovranno, invece, essere sempre denunciati alle autorità competenti e saranno, ancora, soggetti agli articoli di tutela. In ogni modo, si deve rilevare che si tratta di un ottimo risultato, vista la norma precedente. Per concludere un cenno va fatto in merito alle modifiche relative al Codice dei Beni culturali. Il Codice dei Beni Culturali, ha subito ulteriori variazioni in data 2 marzo 2006. In tale data è stato approvato un Decreto Legislativo predisposto dalla Commissione Cultura del Parlamento, che introduce una nuova formulazione alla Parte seconda del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 10, comma 4, lettera B. Tale articolo definiva come “beni culturali” “le cose di interesse numismatico”. La nuova formulazione aggiunge, alle parole “le cose di interesse numismatico” le seguenti “che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico.” E’ importante rilevare come nell’identificazione di beni culturali, alla generica definizione di “cose di interesse numismatico”, si sia aggiunta la definizione “di rarità o pregio”, che permette così di distinguere quale bene culturale solo le monete particolarmente rare e preziose, piuttosto che tutte le monete senza distinzione alcuna. Il nuovo Decreto Legislativo va ad abrogare l’articolo 2 decies della Legge 25/06/2005, che escludeva, per le monete di modesto valore o ripetitive, l’obbligo della denuncia nonché ogni altro obbligo di notifica alle autorità competenti. Ciò che ad oggi impensierisce di più i collezionisti e quanti posseggono monete è comprendere il valore delle monete possedute, se esse rientrano nelle categorie dei beni da sottoporre alla tutela statale e come comportarsi rispetto agli obblighi di notifica alle autorità competenti. Le risposte che attualmente, ai sensi delle disposizioni vigenti si possono dare ai collezionisti sembrano orientate a tutelare il collezionista stesso, specie quando si dispone che il privato cittadino non è tenuto a denunciare la propria collezione o l’acquisto di monete, finché non intervenga una notifica da parte della Sovrintendenza che, in base all’articolo 13 del Codice dei Beni Culturali (dichiarazione dell’interesse culturale), stabilisce che il bene posseduto è un bene culturale, e come tale dovrebbe essere sottoposto a tutela. Questo principio, se correttamente interpretato ed applicato, porta alla logica conseguenza che nessuna perquisizione e tantomeno nessun sequestro dovrebbe essere eseguito se non in presenza di un sovrintendente che certifichi senza ombra di dubbio che le monete in questione appartengono a quella categoria di monete di “rarità e pregio” che ne fanno un bene culturale. Sia chiaro però che la parola ultima in materia spetta all’Autorità Giudiziaria, la quale può sempre disporre perquisizioni e sequestri per mezzo della polizia giudiziaria (le forze di polizia) laddove ritenga vi siano elementi sufficienti per l’emanazione di detti provvedimenti anche senza la presenza di un Sovrintendente. Personalmente ritengo che perquisizioni e sequestri continueranno ad essere effettuati, anche perché molto spesso manca nella Magistratura e nelle forze dell’ordine una cultura numismatica che possa garantire una sufficiente garanzia di regolare procedura (ma manca la cultura di preparare PRIMA una operazione di polizia in materia di numismatica, il che comporta mesi di studio e attività propedeutiche). Probabilmente, in campo numismatico, la prima operazione condotta con una preventiva attività di analisi della situazione è stata proprio quella condotta dalla Guardia di Finanza, così come riconosciuto del resto anche da studiosi, commercianti e collezionisti. E per la prima volta le persone appena citate sono state sentite nel corso delle indagini anche per avere delucidazioni, pareri e impressioni, che pur non vincolando in alcun modo investigatori e Autorità Giudiziaria hanno consentito di giungere a conclusioni obiettive e diremmo pertinenti.Un bel passo in avanti rispetto alle patite vessazioni lamentate nel passato dai collezionisti di monete. Ancora oggi i militari della Guardia di Finanza che si occuparono delle prove e progetti della monetazione italiana vengono interpellati da più parti anche per pareri e consigli e questo credo che sia motivo di legittimo orgoglio professionale. Si auspica quindi una maggiore preparazione da parte di coloro che sono chiamati ad investigare sul nostro patrimonio numismatico, anche se bisogna rendersi conto che non è semplice in tempi brevi formare personale in grado di confrontarsi con il mondo numismatico e collezionistico. Per completezza, va evidenziato che una sentenza della Corte di Cassazione (Sez.ni, Ud. 27 maggio 2004 n. 28929), stabilisce che i beni culturali posseduti da un privato cittadino devono essere qualificati come tali in un provvedimento formale dell’autorità amministrativa, in assenza del quale non si può parlare di furto d’arte. Anche nel caso in cui privati siano trovati in possesso di monete rare mai notificate alle autorità competenti, non si può procedere a sequestro probatorio per avviare un procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, se non sussiste una concreta ipotesi di reato, ed anche in questo caso l’onere della prova spetta all’accusa, come dichiarato nella stessa sentenza che recita come non può porsi a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di beni archeologici, ma è l’accusa che deve dare la dimostrazione dell’illegittimità del possesso medesimo. Nel caso poi si contesti al detentore dei beni un’accusa di illegittima provenienza, caso questo piuttosto comune nei sequestri di materiale numismatico, la Corte di Cassazione ha stabilito che La prova della legittima provenienza dei beni di interesse archeologico, al fine della configurabilità del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, anche nella formulazione dell’art. 176 del d.lg. n. 42 del 2004, non è a carico dell’imputato ma della pubblica accusa. Devono essere quindi sempre specificati da parte dell’accusa le caratteristiche di bene culturale di rarità o pregio di ciò che viene sequestrato, e le prove dell’illegittima provenienza dello stesso. Le nuove disposizioni, se correttamente applicate, consentono di continuare a collezionare monete, poiché per legge questo non è un reato. Rimane naturalmente un punto fermo, e cioè l’assoluto rispetto della legislazione vigente e l’attenzione che si deve sempre porre nell’acquisto delle monete al fine di non imbattersi in incauti acquisti o peggio ancora nella commissione del reato di ricettazione. Va comunque osservato che le sentenza della Cassazione hanno valore immediato solo per il caso specifico in esame e costituiscono GIURISPRUDENZA, ORIENTAMENTO, per l'applicazione della legge in casi analoghi. Ciò significa in poche parole che per casi simili potremmo trovare sentenze della Cassazione completamente opposte. Mi rendo conto che questo genera confusione e disorientamento, ma purtroppo noi italiani siamo maestri in materia.

Concludo questo primo intervento invitando a non averallo scopo di potere intervenire in casi particolari (es. vendita del bene notificato a cittadini stranieri, restauri che potrebbero rovinare il bene stesso ecc.).Quindi ritengo che qualora un individuo erediti ad esempio una collezione o esemplari notificati, questi possa, osservando le norme del nuove codice, procedere se lo vorrà, alla alienazione, mettendo il condizione la P.A. di seguire comunque il bene nei suoi spostamenti.

In merito al quesito sulla collezione di monete classiche ricevute in eredità, il cittadino dovrebbe a mio parere far esaminare le stesse da un esperto per la valutazione richiesta per l’eventuale applicazione delle norme di tutela ma ritengo che l’acquisizione ereditaria senza particolari formalità di monete antiche non pone a capo del soggetto, che io ritengo in BUONA FEDE, l’obbligo di adoperarsi per conoscere il loro valore. In definitiva, l’erede, non collezionista e non numismatico che riceve dal padre in eredità monete o quant’altro secondo la mia opinione non è obbligato a spendere tempo e denaro per capire cosa ha ereditato (chi di noi non ha mai ricevuto ad esempio in regalo una moneta antica?), almeno fino al momento in cui non intenda alienare i beni in questione. E’ bene comunque conservare SEMPRE tutto ciò che accompagna una moneta, dalla eventuale documentazione d’acquisto, a quella che identifichi l’esatta provenienza.

Mi rendo conto comunque che la maggior parte dei miei colleghi non sempre la pensano in questo modo ed ecco che talvolta si assiste a dei maxi sequestri che purtroppo coprono poi di ridicolo chi li ha proposti ed eseguiti. Ricordo infatti che la Magistratura si avvale della polizia giudiziaria proprio per la corretta ed esemplare esecuzione delle indagini che dovrebbero sempre essere accompagnate da uno studio preliminare che evidenzi esattamente i punti per i quali si vanno a richiedere determinati sequestri, questo per non incorrere poi in dissequestri immediati che gli avvocati ottengono ( con archiviazioni preliminari o assoluzioni in caso di processi) ma che comunque creano costi non indifferenti al collezionista. Ribadisco infine che questa e’ solo LA MIA OPINIONE ed è così che io procedo nel corso delle mie indagini, ma ovviamente questo è un orientamento PERSONALE e non ISTITUZIONALE, se rendo l’idea.

e paura della famigerata notifica che non significa necessariamente essere privati del possesso del bene. In un sistema perfettamente funzionante la notifica costituirà una sorta di censimento del bene tutelato, che potrà essere tranquillamente detenuto e alienato ad altri, nella consapevolezza che la Publbica Amministrazione sia però sempre tenuta al corrente degli spostamenti del bene stesso

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Mi aggiungo al benvenuto per il Colonnello Luppino. La ringrazio per la sua disponibilità verso noi collezionisti e per gli importantissimi chiarimenti da Lei forniti. Sono felice del fatto che vi sia d'ora in poi nel nostro Forum qualcuno che possa chiarire gli intricati aspetti della legislazione relativa alla numismatica e dell'indagine sulle monete del nostro amato Regno.

Elisa

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Ho letto e riletto l'ultimo intervento del Colonnello sul collezionismo di monete classiche. Corrisponde a quanto riferitoci dall'Avvocato Pasquinelli e da molte altre persone del forum preparate in studi giuridici. Ma detto da un Colonnello della Finanza, susate, ha tutto un altro suono :P

Grazie Colonnello delle preziose e rassicuranti informazioni che, forse, ci tranquillizzeranno un po'.

Caius

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Benvenuto anche da parte mia, Colonello.

Colgo l'occasione approfittando della sua disponibilità per avere un parere sul certificato fotografico di autenticità e provenienza di cui all'art. 64 del Codice dei Beni Culturali. A mio parere il Codice impone il suo rilascio per tutti gli oggetti antichi (+ di 50 anni, quindi anche le monete), a prescindere dal loro valore commerciale o dall'interesse storico/numismatico, secondo altri, invece, bisogna che la moneta rivesta tale interesse perchè il commerciante debba accompagnarla con il suddetto certificato.

Grazie dell'eventuale risposta.

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Benvenuto anche da parte mia, Colonello.

Colgo l'occasione approfittando della sua disponibilità per avere un parere sul certificato fotografico di autenticità e provenienza di cui all'art. 64 del Codice dei Beni Culturali.

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Come può vedere Colonnello,

questa domanda di Lupo Alberto, peraltro più che legittima e perfino per quanto mi accingo ad affermare, probabilmente mi permette di sottolineare che quel forse

Grazie Colonnello delle preziose e rassicuranti informazioni che, forse, ci tranquillizzeranno un po'.

nel ringraziamento -che ho fatto anche mio- dell'amico Caius, si riferisce unicamente all'ansia che le diverse norme hanno stratificato via via nel tempo e non di certo ad una ben che minima ipotesi di mancanza di fiducia nelle sue analisi.

Toto

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Grazie Colonnello delle preziose e rassicuranti informazioni che, forse, ci tranquillizzeranno un po'.

nel ringraziamento -che ho fatto anche mio- dell'amico Caius, si riferisce unicamente all'ansia che le diverse norme hanno stratificato via via nel tempo e non di certo ad una ben che minima ipotesi di mancanza di fiducia nelle sue analisi.

Toto

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Certo, non fraintendetemi, la fiducia nel Colonnello è assoluta. :P

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Buon giorno a tutti.

"Colgo l'occasione approfittando della sua disponibilità per avere un parere sul certificato fotografico di autenticità e provenienza di cui all'art. 64 del Codice dei Beni Culturali. A mio parere il Codice impone il suo rilascio per tutti gli oggetti antichi (+ di 50 anni, quindi anche le monete), a prescindere dal loro valore commerciale o dall'interesse storico/numismatico, secondo altri, invece, bisogna che la moneta rivesta tale interesse perchè il commerciante debba accompagnarla con il suddetto certificato".

Mi permetto di anticipare l'intervento del Dott. Luppino per esprimere una considerazione:

è vero che l'art. 64 del "Codice Urbani" prevede l'obbligatorietà del rilascio, da parte di "chiunque esercita 'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico" di un documento attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza di tali opere, da consegnare all'acquirente.

E penso si possa sostenere che quasi tutte le monete (aventi oltre 50 anni di età) ben possano rientrare nell'elencazione di cui sopra, considerato che la norma non richiede che le "opere e gli "oggetti" in argomento debbano rivestire un interesse particolarmente intenso o specifico, limitandosi a stabilire che tale interesse debba essere "storico" o archeologico".

La norma quindi non richiede, in buona sostanza, che si tratti necessariamente di "beni culturali" come definiti dall'art. 10, ma esprime un concetto ampio di interesse storico o archeologico.

Tuttavia c'è un problema:

il legislatore si è dimenticato di sanzionare la violazione; il Codice Urbani non detta norme a presidio dell'obbligo stabilito dall'art. 64.

Pertanto, in presenza di un commerciante che non rilasciasse la prescritta attestazione di autenticità, non vi è sanzione.

Per rassicurare coloro che si sentono più tranquilli solo di fronte a pareri autorevoli, segnalo sul punto l'articolo riportato in C.N. (nr. 187 luglio-agosto 2006, pag. 60 - terza colonna, primo capoverso) a firma del Dott. Beniamino Russo - (Magistrato).

Saluti.

Michele

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