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E poi ci si stupisce se la gente non denuncia le scoperte… cornuti e mazziati..

Il ritrovamento - La società, nel settembre 2018, scoprì le mille monete d'oro di età romana nel corso di un intervento di ristrutturazione nel centro storico di Como. Secondo i consulenti numismatici di Officine Immobiliari, il tesoretto varrebbe sul mercato internazionale tra i nove e gli undici milioni di euro, stima che il ministero della Cultura ha dimezzato. Il motivo del "taglio" sta nel fatto che la legge vieta l'esportazione di tali reperti. Il valore viene quindi indicato in circa quattro milioni e 901mila euro.

Il premio da elargire per legge - La legge, in questi casi, quantifica in una dote "non superiore al 25% del valore del ritrovamento". E dopo una limatura sul presunto valore delle monete, sempre il ministero aveva ritenuto congruo un premio del 9,25%, pari cioè a circa 453mila euro, salvo infine liquidarne soltanto 73mila.

Il decreto del tribunale - A chiusura della lunga vertenza, il tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del ministero della Cultura, intimandogli di pagare immediatamente altri 295.233 euro. Officine Immobiliari, nelle operazioni di recupero del tesoro composto dalle mille monete, aveva investito circa 400mila euro. La somma era servita per consentire la prosecuzione degli scavi e per consentire alla Soprintendenza di eseguire le lavorazioni del caso, finanziando anche i successivi studi numismatici

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Inviato
15 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

E poi ci si stupisce se la gente non denuncia le scoperte… cornuti e mazziati..

 

Il ritrovamento - La società, nel settembre 2018, scoprì le mille monete d'oro di età romana nel corso di un intervento di ristrutturazione nel centro storico di Como. Secondo i consulenti numismatici di Officine Immobiliari, il tesoretto varrebbe sul mercato internazionale tra i nove e gli undici milioni di euro, stima che il ministero della Cultura ha dimezzato. Il motivo del "taglio" sta nel fatto che la legge vieta l'esportazione di tali reperti. Il valore viene quindi indicato in circa quattro milioni e 901mila euro.

Il premio da elargire per legge - La legge, in questi casi, quantifica in una dote "non superiore al 25% del valore del ritrovamento". E dopo una limatura sul presunto valore delle monete, sempre il ministero aveva ritenuto congruo un premio del 9,25%, pari cioè a circa 453mila euro, salvo infine liquidarne soltanto 73mila.

Il decreto del tribunale - A chiusura della lunga vertenza, il tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del ministero della Cultura, intimandogli di pagare immediatamente altri 295.233 euro. Officine Immobiliari, nelle operazioni di recupero del tesoro composto dalle mille monete, aveva investito circa 400mila euro. La somma era servita per consentire la prosecuzione degli scavi e per consentire alla Soprintendenza di eseguire le lavorazioni del caso, finanziando anche i successivi studi numismatici

 

Hai scritto tutto ahimè.

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Inviato

Ciao.

In realtà la questione è molto più articolata, anche per l'intervento plurimo del T.A.R. della Lombardia e del Consiglio di Stato (quest'ultimo intervenuto con una sentenza recentissima del 20 febbraio scorso che sembra smentire, almeno in parte, una propria sentenza del 30.1.2024).

I Giudici del C.di S., con la sentenza di gennaio 2024 sembrano infatti riconoscere alla società proprietaria dell'area anche il ruolo di "scopritore fortuito" del reperti (a cui la legge attribuisce, così come lo fa con il proprietario dell'area, un premio commisurato ad una percentuale del valore del ritrovamento), mentre il TAR e la recente sentenza del C.di S. del 2025 ritengono che nella vicenda de qua non esista uno "scopritore fortuito" e dunque l'unico premio da riconoscersi sia quello per la società proprietaria dell'area sotto la quale è stato rinvenuto il "tesoretto" (o forse in questo caso sarebbe più opportuno chiamarlo..."tesorone").

Al proprietario dell'area, quando non è anche "scopritore fortuito", la legge accorda un premio "fino ad un massimo del 25% del valore del ritrovamento", ma nel caso concreto la percentuale del premio è stata stabilita nella misura del 9,25% del valore dei reperti (percentuale determinata non certo "ad capocchiam", ma sulla base di una Circolare del Ministero risalente al 1999).

Per quanto attiene al trattamento fiscale del premio di rinvenimento, per il TAR esso è soggetto ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 25% (ex art. 30, primo comma del DPR n. 300/1973), mentre per il C. di S. si tratta di un "ristoro per un'attività svolta nello stesso interesse pubblico" (e dunque da non assoggettarsi ad alcuna imposta).

Di certo c'è che dalla lettura delle sentenze si apprende che il valore economico attribuito al rinvenimento sia stato di poco meno di 4 milioni di euro e che non sia stata contestata tanto la sua stima economica quanto piuttosto la percentuale del premio riconosciuta (come detto il 9,25%) e la sua sottoposizione all'imposta.

Il discorso più interessante mi sembra quello articolato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 2025 per escludere che in questa vicenda ci sia uno "scopritore fortuito":

Riporto di seguito e testualmentre la parte saliente della sentenza, che spiega bene perchè in questo caso non ci sarebbe uno "scopritore fortuito":

Come detto, però, la scoperta che dà luogo al riconoscimento del premio ex art. 92, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42 del 2044 deve presentare, come quid pluris, natura fortuita.

In tale solco la giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che "La scoperta fortuita, viceversa, si caratterizza per il fatto di essere del tutto occasionale, costituendo un fatto giuridico eccezionale in cui non rileva la volontà dello scopritore, ma solo l' incontro con la cosa. La nozione di scoperta fortuita viene quindi ricavata in via residuale, dovendosi considerare tale ogni rinvenimento intervenuto al di fuori di un programma di scavi archeologici: da tale impostazione consegue che la scoperta di cose di interesse artistico-archeologico rimane "fortuita" anche laddove avvenga nell'ambito di un'attività di ricerca o di scavo, purché quest'ultima non sia finalizzata al ritrovamento di beni del genere di quelli concretamente ritrovati (come avverrebbe, ad esempio, qualora durante una campagna di scavi per la ricerca di reperti di epoca romana fossero trovati resti di uomini o di animali di epoca preistorica). Il criterio teleologico, quindi, distingue il negativo il ritrovamento fortuito, il quale, per tale ragione, viene a connotarsi come un ritrovamento che avviene "per caso", e come tale non era previsto o prevedibile" (Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2024, n. 207).

6.1 Ebbene, facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, vi è da ritenere che il rinvenimento dei reperti di che trattasi, a prescindere da chi ne sia stato l'effettivo scopritore, non sia stato "fortuito" con conseguente esclusione, per quanto qui interessa, del diritto di parte appellante al riconoscimento del premio ex art. 92, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42 del 2004 (e tanto indipendentemente dalla posizione che potrà meno essere eventualmente riconosciuta a O.I., anche eventualmente come proprietario scopritore non fortuito avente diritto ex art. 92, comma 2, alla maggiorazione del premio).

Ciò in quanto, se è vero che la scoperta ha avuto luogo nel corso di lavori di ristrutturazione edilizia (e, quindi, non nell'ambito di un'attività precipuamente volta alla ricerca di reperti) la stessa è comunque avvenuta in un'area a rischio archeologico. Circostanza, quest'ultima che aveva, peraltro, spinto la Soprintendenza a prescrivere che le operazioni di scavo fossero condotte in affiancamento con una società specializzata (la S.) per il supporto alle operazioni (così la nota prot. (...) della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia in cui si è prescritto che "l' immobile è ubicato in zona a rischio di ritrovamenti archeologici tanto di età romana che di età medievale e che pertanto tutte le opere di scavo dovranno avvenire con controllo di operatore archeologo" - doc. 2 alla produzione della difesa erariale in primo grado del 27 marzo 2023).

È, infatti, evidente che il rinvenimento di reperti della specie di quelli scoperti (di età romana e tardo antica) era certamente prevedibile, trattandosi di zona, non solo qualificata a rischio archeologico secondo il Piano di Governo del Territorio del Comune di Como (si veda il relativo estratto - doc. 1 alla produzione della difesa erariale in primo grado del 27 marzo 2023), ma sulla quale già risultavano cointesti archeologici peraltro riferibili anche al periodo romano e tardo antico (lo stesso in cui si inseriscono i reperti di che trattasi).

Del resto, l'esclusione del diritto di T.C. al premio ex art. 92, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42 del 2004 appare in linea con la ratio che sottende a tale specifica disciplina.

Il riconoscimento di un premio per il ritrovamento in favore dello scopritore fortuito è giustificato dalla particolare meritevolezza del comportamento tenuto dal soggetto beneficiario, il quale si viene a trovare nella condizione di poter nascondere la scoperta, ma ciò nonostante si attiva per rendere noto il ritrovamento, custodirlo e garantirne la consegna adempiendo ai doveri di cui all'art. 90 (in termini anche Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2024, n. 207).

Nella vicenda che occupa, invece, proprio in ragione dell'avvenuto affiancamento disocietà specializzata (che ha, peraltro, svolto la propria attività dietro corrispettivoesborsato dal committente), l'appaltatore non avrebbe comunque avuto la possibilità di occultare il rinvenimento.

6.2 Alla luce delle considerazioni che precedono diviene, peraltro, del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente controversia l'individuazione di chi per primo sia entrato materialmente in contatto con la res (cioè i dipendenti dell'appaltatore ovvero i tecnici della S. o anche i dipendenti diretti della T.C.); aspetto, questo, che potrà (e dovrà) peraltro essere approfondito nella diversa sede della riedizione del potere a seguito del giudicato di annullamento portato dalla pronuncia n. 920/2024 del 30 gennaio 2024 di questa Sezione. E ciò in quanto, anche ove fosse riconosciuto in tale ulteriore nuovo frangente procedimentale a T.C. il ruolo di scopritore, quest'ultima non avrebbe comunque, per ciò che qui più interessa, diritto al premio ex art. 92, comma 1, lett. c) in quanto non sarebbe in ogni caso, per le ragioni sopra esposte, uno scopritore "fortuito".

In allegato trovate la sentenza del T.A.R. della Lombardia e la Circolare del Ministero sulle percentuali sul valore economico da riconoscere per i rinvenimenti archeologici.

In buona sostanza, la vicenda sembra essersi definita nei termini seguenti:

1. Valore del ritrovamento: 4 milioni di euro (circa, poco meno);

2. Premio spettante al proprietario dell'area in quanto tale: 359.041,36 euro, corrispondente al 9,25% del valore del rinvenimento (vedi sentenza del TAR e Circolare Ministero allegate);

3. Trattamento fiscale del premio: nessuno, a seguito della sentenza del 2024 del C. di S. (mentre per il TAR esso doveva essere sottoposto ad un'imposta pari al 25%);

4. Premio spettante allo scopritore fortuito: sembrerebbe nessuno, a seguito della sentenza del 2025 del C. di S. che esclude che nel caso de quo possa essere individuato uno scopritore fortuito, ancorchè la sentenza del C.di.S. del 2024 parrebbe dire una cosa diversa.

M.

Sentenza TAR Lombardia n. 01263_2022.pdf 5-Circolare-n.-21109-del-23-dicembre-1999.pdf

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Inviato

Resta la domanda del perché il 9, 25% a fronte a una legge che stabilisce nel 25% la percentuale spettante ( ed è ininfluente se venga considerato scopritore fortuito o proprietario del terreno ) , percentuale di cui la società sicuramente si è basata per investire i 400.000€ per i lavori di recupero e che sarebbero stati recuperati se il premio fosse stato pagato con la percentuale di legge…..

La prossima volta che la stessa società incapperà in altre emergenze archeologiche, affronterà di nuovo volontariamente la stessa odissea?…. 
Suppongo di no…

Sono le solite micragnerie  e italiche furbate che ci rendono quello che siamo agli occhi del mondo e che ben misurano lo stato dei rapporti tra il nostro derelitto stato e il cittadino , privato o giuridico che sia, nonostante che lo stato ne invochi nello stesso tempo la collaborazione….

è successo per la tabula cortonensis, per l’’Apollo di piombino, per riace, e si potrebbe continuare. 
Quindi, al netto di qualsiasi forzato tentativo di spiegazione o giustificazione legale di tali storture, siamo e restiamo un paese di cialtroni e rubagalline al governo.

E poi abbiamo il coraggio di avanzare pretese sul patrimonio culturale ….. 

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Inviato
15 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Resta la domanda del perché il 9, 25% a fronte a una legge che stabilisce nel 25% la percentuale spettante...

La legge dice "fino" al 25%....non è una percentuale fissa ma può arrivare fino al 25%.

15 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

La prossima volta che la stessa società incapperà in altre emergenze archeologiche, affronterà di nuovo volontariamente la stessa odissea?…. 
Suppongo di no…

Sono le solite micragnerie  e italiche furbate che ci rendono quello che siamo agli occhi del mondo e che ben misurano lo stato dei rapporti tra il nostro derelitto stato e il cittadino , privato o giuridico che sia, nonostante che lo stato ne invochi nello stesso tempo la collaborazione….

è successo per la tabula cortonensis, per l’’Apollo di piombino, per riace, e si potrebbe continuare. 
Quindi, al netto di qualsiasi forzato tentativo di spiegazione o giustificazione legale di tali storture, siamo e restiamo un paese di cialtroni e rubagalline al governo.

E poi abbiamo il coraggio di avanzare pretese sul patrimonio culturale ….. 

Non sono in dissenso con le Tue considerazioni....mi sono limitato a riportare i fatti giudiziari.

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Inviato (modificato)
29 minuti fa, bizerba62 dice:

La legge dice "fino" al 25%....non è una percentuale fissa ma può arrivare fino al 25%.

Non sono in dissenso con le Tue considerazioni....mi sono limitato a riportare i fatti giudiziari.

 

Si, ho capito,non stavo accusando te delle giustificazioni…. Stavo solo valutando che, al solito, invece di incentivare i comportamenti virtuosi, alla fine li si penalizza , facendo un favore a chi , invece, pensa per se stesso…. All’italiana….

Eppure gli esempi da seguire ci sarebbero, ma al solito ,  noi dobbiamo essere più furbetti e abbassarci ad agire da pidocchiosi anche a livello istituzionale , anzi: soprattutto a livello istituzionale…

Modificato da Tinia Numismatica
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Inviato

Se gli capiteranno nuove scoperte storico/archeologiche, le riseppelliranno con un colpo di ruspa...

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