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Inviato
15 ore fa, Ernestina dice:

Lungi dal voler creare una discriminante di numeri tra mercante, speculatore, collezionista; però le piattaforme di vendita online da un paio d'anni sono obbligate in alcuni casi, a compilare la distinta DAC7 per gli utenti che superano certi limiti di vendita

https://www.legalefiscale.it/ecommerce/direttiva-dac-7-e-commerce-e-la-paura-degli-occasionali/

può essere di riferimento e potrebbe, in futuro, anche utilizzata dalla Legge per distinguere o meglio, identificare o individuare (scovare) le tre figure di cui sopra

Verissimo. Le piattaforme di vendita online (cc.dd. market places) devono comunicare alle Agenzie delle Entrate dei vari Paesi che compongono la U.E. i dati degli utenti che superano un determinato volume di vendite o un certo numero di transazioni nell'anno.

Detto questo, se il soggetto che ha superato detti parametri agisce come agirebbe "il collezionista" delineato nelle sentenze citate, le sue cessioni continueranno a non essere imponibili ai fini fiscali.

Che poi in futuro i Giudici italiani possano utilizzare i parametri indicati dalla DAC-7 come spartiacque per distinguere il collezionista dal commerciante, non lo possiamo sapere in questo momento.

Oggi di sicuro possiamo dire che non basta il semplice superamento dei limiti posti dalla DAC-7 per considerare tout court chi li ha superati come un commerciante, con le conseguenze fiscali del caso.

Da parte di taluni si è fatto molto (interessato?) allarmismo intorno a quanto stabilisce la DAC 7, non vedendo di buon occhio che i privati collezionisti possano trarre dei ricavi dalla cessione delle loro monete o altri oggetti sui siti di e-commerce.

La DAC-7 pone degli obblighi informativi a carico delle piattoforme di vendita in caso di superamento delle note soglie; non stabilisce affatto che chi le supera debba essere considerato per ciò stesso un commerciante.

Chiaramente, se sei un vero collezionista privato che cede alcuni pezzi della propria collezione, non puoi comportanti come certi sedicenti "privati", che vivono ormai esclusivamente delle vendite sui marketplaces (magari anche percependo sussidi statali perchè formalmente risultano disoccupati) e che hanno migliaia di transazioni all'anno all'attivo.

E, sopratutto, che si sono ormai strutturati come dei veri e propri commercianti senza partita IVA.

M.

 

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Inviato

@Giov60

Giovanni, mi chiedevi una possibile specificazione circa importi e tempistiche che fanno propendere per la presenza di un collezionista o di uno speculatore occasionale (la figura del mercante mi sembra già più facile da individuare).

Allora, in questa sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecco, che allego, si discute il caso di un collezionista che raccoglie moto e macchine da 40 anni e poi se le vende. Oltre a vendere le auto/moto della sua collezione compie però anche delle operazioni "speculative", ovvero compra e rivende in un breve lasso di tempo alcune altre auto/moto.

Come hanno proceduto i giudici, che nel loro ragionamento richiamano ancora una volta quei principi enunciati dalla Cassazione nel 2023? Esattamente come abbiamo già visto.

Per le auto/moto vendute, che erano da tempo in collezione, i ricavi non vengono considerati ai fini impositivi, perchè per queste vendite lo hanno ritenuto un "collezionista puro" e quindi non c'è alcuna imponibilità fiscale (hanno ritenuto che stesse dismettendo dei beni personali).

Invece, per le operazioni di acquisto e rivendita effettuate a ridosso l'una dell'altra (e ammesse dallo stesso ricorrente) il contribuente è stato ritenuto "speculatore occasionale" e i ricavi conseguenti a queste vendite sono stati considerati quali "redditi diversi" e sottoposti a imposizione fiscale ma non all'IVA, in quanto nella figura dello "speculatore occasionale" manca il requisito dell'abitualità (che invece è presente nella figura del mercante).

Diciamo che se non avesse compiuto operazioni speculative nel breve periodo, l'accertamento fiscale sarebbe stato completamente annullato.

Mi pare comunque che il ragionamento da farsi per capire quando si è in presenza di un collezionista puro e quando di uno speculatore occasionale, non sia poi così complicato.

Cambiate le parole "auto e moto" e metteteci al loro posto "monete e banconote" e il discorso è esattamente lo stesso.

M.

corte-di-giustizia-tributaria-di-primo-grado-lomba.pdf

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Inviato

E, per dirla tutta, mi sembra che il ragionamento compiuto dai Giudici sia assolutamente condivisibile.

Un conto è dismettere beni della propria collezione, dopo che la si è coltivata per anni; un altro conto è mettersi a fare i "furbetti" e comprare e rivendere per speculare.

Nel secondo caso mi pare assolutamente giusto che le tasse sul reddito conseguito (dedotti i costi, naturalmente) si debbano pagare.

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Inviato
1 ora fa, bizerba62 dice:

E, per dirla tutta, mi sembra che il ragionamento compiuto dai Giudici sia assolutamente condivisibile.

Un conto è dismettere beni della propria collezione, dopo che la si è coltivata per anni; un altro conto è mettersi a fare i "furbetti" e comprare e rivendere per speculare.

Nel secondo caso mi pare assolutamente giusto che le tasse sul reddito conseguito (dedotti i costi, naturalmente) si debbano pagare.

Difficile però giudicare i furbetti o speculatori occasionali da un solo acquisto/vendita ravvicinati: può essere stata una "debolezza" da parte dell'acquirente, un'occasione a cui non poter rinunciare, un'offerta di acquisto a cui non poter dire di no ... il tutto inserito in una pianificazione peraltro di vendita.


Inviato
6 ore fa, bizerba62 dice:

Nelle sentenze si fa un preciso distinguo tra tre figure ben distinte 1. il mercante; 2, lo speculatore occasionale; il collezionista.

Solo le cessioni poste in essere da quest'ultimo non saranno soggette ad alcuna imposizione fiscale.

Penso che leggere quello che stabiliscono le Corti di Giustizia con le loro sentenze, valga ben di qualunque parere.

Anche perchè poi, in caso di contenzioso con il Fisco, saranno quelle stesse Corti a decidere le controversie.

Se avete 5 minuti di tempo, consiglio la lettura delle 3 pagine della sentenza allegata.

M.

corte-di-giustizia-tributaria-di-primo-grado-piemo.pdf 53.73 kB · 5 downloads

 

Sempre in ottica di ragionamento (teorico), provo a fare esempi pratici perché nutro alcuni dubbi.

La sentenza è relativa ad un'opera d'arte. Quindi, in base ad essa, se io, collezionista, vendessi su Ebay un marengo di V.E. III non da investimento (prezzo>1.8 volte l'oro contenuto), non sono tenuto a pagare imposte. Fin qui ci siamo.

Ma se io vendo su Ebay un marengo da investimento di V.E. II (prezzo=oro contenuto) della mia Prima Comunione, solo perché sono un collezionista, posso veramente non pagare tasse? Essendo una compravendita di oro fisico da investimento, come da disposizioni fiscali, dovrei pagare il 26% del valore: la norma non fa alcuna distinzione. Ed ecco che, in caso di contestazione, come posso sperare di spuntarla?

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Inviato
45 minuti fa, Giov60 dice:

Difficile però giudicare i furbetti o speculatori occasionali da un solo acquisto/vendita ravvicinati: può essere stata una "debolezza" da parte dell'acquirente, un'occasione a cui non poter rinunciare, un'offerta di acquisto a cui non poter dire di no ... il tutto inserito in una pianificazione peraltro di vendita.

Perchè dici che, in questo caso, sarebbe difficile giudicare i furbetti o speculatori? Già il fatto di acquistare un oggetto per poi rivenderlo a prezzo maggiorato in un breve lasso di tempo, non mi porta a pensare che si sia al cospetto di un "collezionista puro", ma piuttosto davanti ad un soggetto animato da intenti speculativi.

Come tale questo soggetto non merita, secondo l'ordinamento, di essere fiscalmente agevolato quanto lo è invece un collezionista che dismette progressivamente la sua raccolta accumulata nel tempo.


Inviato
45 minuti fa, Pontetto dice:

Ma se io vendo su Ebay un marengo da investimento di V.E. II (prezzo=oro contenuto) della mia Prima Comunione, solo perché sono un collezionista, posso veramente non pagare tasse? Essendo una compravendita di oro fisico da investimento, come da disposizioni fiscali, dovrei pagare il 26% del valore: la norma non fa alcuna distinzione. Ed ecco che, in caso di contestazione, come posso sperare di spuntarla?

Si potrebbe sostenere che anche il marengo non numismatico faceva parte della collezione di monete raccolte nel tempo, che il collezionista sta dismettendo progressivamente.

D'altro canto, se il marengo, insieme alle altre monete, venisse conferito dal "collezionista puro" ad una Casa d'aste e andasse aggiudicato, abbiamo visto che il ricavato non sarebbe fiscalmente imponibile, nè il conferente avrebbe altri obblighi dichiarativi se non quello di farsi pagare con strumenti tracciati, quando l'importo della vendita fosse sopra la soglia di ammissibilità del pagamento in contanti.


Inviato
1 ora fa, bizerba62 dice:

Si potrebbe sostenere che anche il marengo non numismatico faceva parte della collezione di monete raccolte nel tempo, che il collezionista sta dismettendo progressivamente.

D'altro canto, se il marengo, insieme alle altre monete, venisse conferito dal "collezionista puro" ad una Casa d'aste e andasse aggiudicato, abbiamo visto che il ricavato non sarebbe fiscalmente imponibile, nè il conferente avrebbe altri obblighi dichiarativi se non quello di farsi pagare con strumenti tracciati, quando l'importo della vendita fosse sopra la soglia di ammissibilità del pagamento in contanti.

 

Sì, concordo. Mi sa un po' di zona grigia nella quale, senza una normativa puntuale o sentenze specifiche, in caso di controlli non è semplicissimo muoversi e l'esito è pure incerto


Inviato (modificato)

-collezionista: chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria
collezione e possedere l'opera, senza l'intento di rivenderla generando una plusvalenza.
Per poter qualificare il ricorrente in una o più delle categorie di cui sopra è necessario valutare una
serie di criteri da cui discenderà il relativo trattamento fiscale.
Tali criteri possono essere così individuati :
scopo dell'acquisto ,
frequenza e numero delle transazioni ,
durata del possesso,
attività finalizzate a facilitare la vendita ,
esame delle ragioni che hanno portato all'alienazione.

 

a titolo di esempio ma non esaustivo, mettiamo che mi compro una bella moneta numismatica in oro in asta, mi arriva, non mi piace e decido di rivenderla dopo un mese facendo un profitto.... teoricamente sarei uno speculatore occasionale.

Ma se dimostro che nell'anno in corso per esempio, ho acquistato altre 20 monete che non ho rivenduto quindi che ho in collezione, sfido a dimostrare che sono uno speculatore occasionale.

inoltre esame delle ragioni che hanno portato all'alienazione (semplicemente cambio tipologia di collezione)

Modificato da Ernestina

Inviato
10 minuti fa, Ernestina dice:

a titolo di esempio ma non esaustivo, mettiamo che mi compro una bella moneta numismatica in oro in asta, mi arriva, non mi piace e decido di rivenderla dopo un mese facendo un profitto.... teoricamente sarei uno speculatore occasionale.

Ma se dimostro che nell'anno in corso per esempio, ho acquistato altre 20 monete che non ho rivenduto quindi che ho in collezione, sfido a dimostrare che sono uno speculatore occasionale.

inoltre esame delle ragioni che hanno portato all'alienazione (semplicemente cambio tipologia di collezione)

Direi che sono tutte ottime argomentazioni difensive.

Come già detto, non essendoci un paradigma fisso per identificare le figure del collezionista puro e dello speculatore occasionale, occorre valutare caso per caso la singola vicenda.

In quella prospettata, i ragionamenti proposti per dimostrare di non essere uno speculatore occasionale sono plausibili e convincenti.

Ma i casi che si verificano nella pratica, raramente sono sovrappolibili esattamente l'uno sull'altro.

L'importante è cogliere il senso del ragionamento che va articolato per mantenersi nell'alveo del "collezionista puro" e mi pare che Ernestina lo abbia ben compreso.

M.


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