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Inviato

A meno che dall'altra parte del cartellino non ci sia scritto altro quella non è una perizia ma solo una sigillatura come del resto riportato sullo stesso cartellino


Inviato

...giusto per dovere di cronaca,ma il signor Simone Rocco di Torrepadula,responsabile numismatico di inAsta mi risulta essere perito numismatico ;)


Inviato

Credo che per Periti Conosciuti (vedi Tevere), il cartellino non riporti il numero di iscrizione all'albo,,,,mentre per Periti meno conosciuti sia nel loro interesse metterlo in evidenza...

Ovviamente è e rimane una mia personale opinione :P

Sergio


Inviato
signori, la "frittata ormai è fatta", vi posto solo le foto:

246726[/snapback]

La moneta l'hai acquistata in asta, oppure sul mercato numismatico?

Da quel che so, Inasta sigilla le proprie monete su richiesta.

(Se quel che ho scritto non è vero correggetemi pure, che tanto mica me la prendo, basta che non mi mandiate offese personali :P )


Inviato
signori, la "frittata ormai è fatta", vi posto solo le foto:

246726[/snapback]

La moneta l'hai acquistata in asta, oppure sul mercato numismatico?

Da quel che so, Inasta sigilla le proprie monete su richiesta.

(Se quel che ho scritto non è vero correggetemi pure, che tanto mica me la prendo, basta che non mi mandiate offese personali :P )

246784[/snapback]

l'ho acquistata direttamente ad inasta 21 ;)


Inviato

Carissimo paolino, io ho richiesto la sigillatura di una moneta perchè normalmente a me non le sigillano.

Coraggio, sei stimato da troppi :) un abbraccio.

Andrea Libeccio


Inviato
Carissimo paolino, io ho richiesto la sigillatura di una moneta perchè normalmente a me non le sigillano.

Coraggio, sei stimato da troppi :)  un abbraccio.

Andrea Libeccio

246899[/snapback]

no, sull'inserzione c'era scritto "sigillata" e basta, neanche da chi, arrivata a casa ho visto che c'erano i sigilli di inasta...ma io nn ho chiesto niente! :P , cmq ho visto che inasta ha anke le proprie bustine personalizzate... ;)


Inviato
Carissimo paolino, io ho richiesto la sigillatura di una moneta perchè normalmente a me non le sigillano.

Coraggio, sei stimato da troppi :)  un abbraccio.

Andrea Libeccio

246899[/snapback]

no, sull'inserzione c'era scritto "sigillata" e basta, neanche da chi, arrivata a casa ho visto che c'erano i sigilli di inasta...ma io nn ho chiesto niente! :P , cmq ho visto che inasta ha anke le proprie bustine personalizzate... ;)

246901[/snapback]

Non l'hai dovuta chiedere perchè nel caso specifico la sigillatura era menzionata nella descrizione.

Andrea Libeccio


Inviato

Dunque, alla fine anche questa discussione ha rivelato informazioni tutto sommato interessanti. Inasta non sigilla solo a richiesta, ma in particolari casi perizia (anche se ho qualche dubbio sulla validità legale di una perizia siffatta) anche le monete che mette in asta (da ricerche fatte in rete confermo quanto detto da Hellnight, il signor Simone RdT è in effetti perito numismatico).

Tutto sommato la domanda iniziale posta da Niko diventa tutt'altro che banale, ma anzi, è del tutto comprensibile: la moneta così sigillata e cartellinata, e in teoria pure periziata, può essere paragonabile alle perizie ufficiali dei vari Tevere e Bazzoni?

Detta in un'altra maniera: se io dovessi porre in vendita questa moneta su ebay, potrei dichiarare ufficialmente che trattasi di moneta periziata da Inasta? Oppure solamente sigillata/garantita da Inasta?

Coraggio, sei stimato da troppi :)  un abbraccio.

Grazie ;)


  • ADMIN
Staff
Inviato

Paolino, ma se SRdT è perito come mai hai rilievi sulla validità legale della perizia?


Supporter
Inviato

Ribadendo che c'è confusione in giro.....

Un perito numismatico che organizza aste mette di solito in vendita monete conto/terzi, nel catalogo della casa d'asta in questione (come in tutti i cataloghi) le monete sono garantite autentiche a meno che.......

Una perizia non è un foglio di carta con tanto di firma nè una firma su un cartoncino.

Una perizia non può essere solo una firma su cartoncino per il semplice fatto che in questo modo le perizie sarebbero falsificabili e nel caso di monete moderne senza foto sarebbe caos.

Una perizia è un documento "legale" di regola in doppia copia (uno resta al perito, uno al compratore),dovrebbe essere fotografica ma nel caso la moneta provenga da asta, si fa riferimento all'asta in questione(oppure si fa una bella foto) se poi ci sono periti che rilasciano perizie a iosa, buon per loro.

Naturalmente io parlo di periti "legali" che non sono necessariamente commercianti, ma sono i soli che in caso di "falsi" possono metter parola.

Nel caso in questione la moneta è semplicemente sigillata senza riferimenti se i sigilli sono di Inasta o di altro commerciante.I sigilli non aumentano le garanzie.


Inviato
Nel caso in questione la moneta è semplicemente sigillata senza riferimenti se i sigilli sono di Inasta o di altro commerciante.I sigilli non aumentano le garanzie.

246960[/snapback]

Esattamente, è proprio questo che intendevo dire. Il fatto che la casa d'aste abbia alle proprie dipendenze uno o più periti, non comporta automaticamente che le monete che sigilla siano da considerare periziate, proprio perchè come dice Luigi una perizia comporta una certa prassi.

Questo ovviamente non toglie che anche una semplice sigillatura di garanzia, se effettuata da un professionista noto per la sua serietà, abbia un valore "morale" non inferiore a quello di una perizia ufficiale.


Inviato (modificato)

Scusate l'ignoranza in materia di perizie ma a questo punto avrei bisogno di qualche delucidazione:

- Un perito (ufficialmente riconosciuto, iscritto a tutto quello che volete) che mi perizia una moneta con tanto di sigillo personalizzato, foto, ecc... a che conseguenze va incontro nel caso che poi la moneta si dimostri falsa?

Mi rifonde il prezzo che avevo pagato per la moneta, e magari la perizia, oppure si limita a "Toh, mi sono sbaglato anch'io :D " e si limita alle conseguenze della legge del Menga (lui non l'ha pagata la moneta ed in genere la perizia se la fa pagare, quindi è chiaro chi lo prende ecc...; lasciamo stare le conseguenze sull'immagine del professionista e disquisizioni similari)?

Ovviamente con tutto questo non voglio certo sminuire il parere di alcuni professionisti, ci mancherebbe...

- Una moneta che passa in asta ed ha il suo diciamo "parere" di genuinità con tanto di foto pubblicata e ricevuta d'acquisto ha NEGLI EFFETTI conseguenze diverse in caso di successiva dimostrazione di falso ?

Quasi tutti i cataloghi se ricordo bene almeno garantiscono il rimborso; qualcuno garantisce la moneta anche "a vita" cioè anche per tempi piuttosto lunghi (almeno cosi mi è capitato di leggere).

In ogni caso si tratta comunque di professionisti altrettanto qualificati dei precedenti, a volte gli stessi, direttamente od indirettamente perchè magari le monete sono le loro messe in vendita in asta.

Certo che so di casi di falsi passati in asta, come so pure di falsi dimostratisi tali dopo perizie.

Vorrei a questo punto capire però le differenze EFFETTIVE nelle CONSEGUENZE PER EVENTUALI ERRORI fra quelli che rimangono comunque dei pareri per i due casi.

Modificato da Giuseppe

Inviato

ottima osservazione giuseppe!

mi ero domandato anch'io a cosa vanno incontrontro i periti se certificano una moneta falsa...

Inviato
ottima osservazione giuseppe!

mi ero domandato anch'io a cosa vanno incontrontro i periti se certificano una moneta falsa...

247032[/snapback]

bè,,, (correggetemi se sbaglio)

puoi anche denunciare i periti!, sono loro che te le hanno garantite e come tale se ne assumono la piena responsabilità, certo un perito noto e qualificato perderebbe la faccia se una moneta periziata da lui si dimostrasse falsa, perciò tenterà di ricomprartela e di patteggiare con te il ritiro della stessa, non so poi cosa ti venga in tasca, se il costo della moneta o della sola perizia... ;) :D


Inviato

Non è in effetti molto chiaro quali siano le eventuali conseguenze per il perito che ha certificato una moneta falsa. Anche perchè, se badate bene, quasi tutti inseriscono la dicitura "a mio parere". Sembra quasi uno scarico di responsabilità....

Cmq sia, il mio discorso più che altro si basava sulla terminologia da adottare nei vari casi, tenenedo conto anche della domanda iniziale di Niko. Alla prova dei fatti invece ritengo che una sigillatura di Inasta (tanto per fare un esempio) possa avere un valore di garanzia ben maggiore di quello di una perizia del perito Asdrubale Vattelapesca. Come sempre, alla fine quello che conta è la persona o l'ente che garantisce la moneta, più che il suo ruolo ufficiale.


Inviato
Anche perchè, se badate bene, quasi tutti inseriscono la dicitura "a mio parere". Sembra quasi uno scarico di responsabilità....

247101[/snapback]

Secondo me non è così. Quando un esperto certificato in un campo ben preciso (un medico, un avvocato, un perito numismatico) dice "a mio parere" fa un'affermazione comunque vincolante, che non lo scarica affatto da alcuna responsabilità. Se un medico premette alla sua diagnosi la frase "a mio parere", questo non diminuisce di una virgola la sua responsabilità.

E questo vale per qualsiasi altro perito in senso lato.

Come sempre, alla fine quello che conta è la persona o l'ente che garantisce la moneta, più che il suo ruolo ufficiale.

247101[/snapback]

su questa affermazione sono completamente d'accordo. A mio parere :P, almeno in ambiti come la numismatica, vale molto di più il buon nome di chi in qualche modo certifica, rispetto a certificati vari e a volte di dubbio valore (come le lauree acquisite presso la Libera Università di Vattelapesca)


Inviato

ciao a tutti , mi sono incuriosito sul ruolo del perito , e mi chiedevo quali sono le responsabilita' civili e penali del perito , questo perche' mi son detto se un perito in quanto tale e riconosciuto da un qualche organo sbaglia , io che sono la parte lesa che posso fare ?

sferruzzando online ho trovato qualcosa che puo' essere interessante , per capire bene pero' bisogna distinguere alcuni ruoli e cose , come ad esempio la perizia , la perizia e' sicuramente soggettiva , ma bisognerebbe distinguere la perizia legale di un perito , e la perizia informale che potrebbe anche essere fatta da me , nel caso inasta mi pare informale , in quanto non vi e' una firma di un perito riconosciuto tale da un organo sia questo un albo professionisti o giuridico ( come un perito del tribunale ) .

quindi bisogna distinguere tra perizia di un professionista o un parere personale di chicchessia .

per il primo punto "perito professionale" vi sono responsabilita' civili e penali a carico del perito, ancor piu gravi se queste sono in sede processuale .

p.s.(tutto quel che ho scritto e tratto da mie conoscenze e considerazioni personali e sono del tutto opinabili e contestabili )

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il pezzo che vi copioincollo e' Tratto dal discorso di DANTE GALLETTI - Presidente Ordine Avvocati di Prato - Convegno nazionale Perizie su scrittura, della Scuola Superiore di Perizie di Prato.

per chi si vuole cimentare nella lettura auguri , ma forse e' utile a sciogliere qualche dubbio .

A VOI

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La responsabilità civile e penale del perito, è un tema che certo non si può trattare in dieci minuti ma quattro concetti sintetici e per esprimerli anche in questa sede dove i contenuti e la materia si svolge, verso una scientificità non ha a che fare, non ha diretti riferimenti con la giustizia civile, trattata a livello di responsabilità.

Intanto un saluto a tutti gli intervenuti e mi rallegro con la dottoressa Aloia, presidente dell'Associazione Nazionale Grafologi Professionisti, per l'organizzazione di questo Convegno con l'augurio che possa essere veramente il primo di una lunga serie.

Vi debbo intrattenere sulla responsabilità penale e civile del perito ma forse per completezza si dovrà fare riferimento a quella disciplinare dal momento che pur non essendo istituito un albo di Grafologi questa Vostra associazione ha dei Probi Viri per verificare l'aspetto della norma da parte degli associati. Mi rendo conto che il tema, proponendo gli aspetti patologici della professione, si affronta sempre con malcelato disagio, ma una sia dei pur generica visitazione dei momenti critici ai fini della responsabilità non potrà che essere di grande aiuto nell'espletamento che si è chiamati a svolgere.

Il perito è un professionista versato in determinata materia, che offre, a richiesta del privato o pubblico cliente, prestazioni di opera intellettuale.

Fonte della sua responsabilità, va in genere rinvenuta nel contratto che lo stesso stringe con il proprio cliente; l'articolo 1176 del Codice Civile dispone Che il prestatore di opera intellettuale, così come qualsiasi debitore, debba nell'adempimento della sua obbligazione, usare la diligenza del buon padre di famiglia, tenuto conto della natura dell'attività esercitata.

Ritengo però che in questa materia debba esaminarsi attentamente la disposizione di cui all'articolo 2236 del Codice Civile; questo articolo stabilisce che se la prestazione implica per il professionista la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, egli risponde dei danni solo se cagionati con dolo o colpa grave.

Questa disposizione opera dunque un temperamento a favore del professionista, della generica disposizione di cui all'articolo 1176 che prevede una responsabilità anche per colpa lieve.

Sui danni cagionati con dolo il discorso è facile. Il dolo è quell'elemento soggettivo che ci è noto sulla base di nozioni penalistiche; vale a dire la coscienza e la volontà riferite però non alla produzione del danno ma all'adempimento: si deve ricordare che siamo in materia contrattuale. La colpa grave richiede un più attento esame. Sebbene che anche la nozione di colpa sia unica, tanto in diritto penale che civile, è in questo secondo caso che diventano alcune distinzioni.

Nel diritto penale infatti il grado di colpa può rilevare non come elemento costituivo della fattispecie criminosa, bensì come circostanza aggravante (colpa cosciente o colpa con previsione), oppure come elemento di contorno per il dosaggio della pena.

In diritto civile invece la gravità della colpa può essere elemento costitutivo dell'inadempimento.

Fino a qualche decennio fa si usava parlare di colpa lievissima in tema di responsabilità aquiliana. Quindi in tema di responsabilità del professionista (contrattuale o extracontrattuale) potevano intervenire in risalto tre gradi di colpe: la colpa grave per la responsabilità nel contratto implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; la colpa lieve e cioè il grado normale di colpa; e la colpa lievissima per la responsabilità aquiliana.

Il processo evolutivo dottrinario di questo ultimo periodo ha portato all'equiparazione della colpa civile e di quella penale ed anche se oggi ci sono in tema di responsabilità civile nuovi indirizzi, non si parla più di colpa lievissima.

Orbene, riallacciandoci al discorso iniziale, dobbiamo rilevare come l'articolo 2236 del Codice Civile riguarda il contratto di opera professionale e più esattamente, l'obbligazione del professionista, sicché di regola, pur essendo un elemento posto nel negozio del Legislatore, si basa sempre sul consenso del committente; questi conferisce l'incarico e per quanto l'incarico sia difficile, il professionista che sia degno della sua professione non deve arretrare, deve cercare di risolvere il problema sulla base delle normali cognizioni tecniche che deve avere, a meno che, conscio dei suoi limiti, rifiuti l'incarico. Ma la speciale difficoltà deve essere valutata in astratto o in concreto rispetto alla persona di quel determinato professionista.

Non mancano pronunce (specie in relazione professione medica) che fanno riferimento al caso specifico, rapportando cioè la diligenza richiesta al determinato professionista, nel senso che "da chi più ed è bravo di più si pretende", con la conseguenza che un determinato evento dannoso potrebbe non costituire colpa grave per il professionista medio e potrebbe invece esserlo per lo specialista ad alto livello. Sono personalmente dell'avviso di coloro che invece ritengono che la speciale difficoltà debba essere vista in modo obiettivo rapportandosi sempre ad un grado medio, sia pure a livello specialistico.

La maggiore competenza del professionista non deve rivolgersi a suo danno. Se il professionista ha cognizioni del tutto limitate, deve recedere dall'incarico, così che il committente possa rivolgersi ad altri, più preparati di lui, perché egli come si è detto, deve essere cosciente dei suoi limiti.

Se il professionista non aveva il grado di capacità media richiesto per la prestazione e ha cagionato danno, ciò costituirà colpa anche grave, ma deve a mio avviso comunque rifiutarsi una valutazione di diligenza basata sulla capacità del singolo professionista. Del resto, a ben riflettere, il rifiuto di una valutazione puramente soggettiva è sancito dallo stesso Legislatore nell'articolo 1176 Codice Civile, secondo comma, ove si dice che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, valutazione dunque obiettiva e non soggettiva.

Ci si può domandare se il professionista che deve risolvere problemi di speciale difficoltà, per lavorare con maggiore tranquillità possa chiedere al cliente di esonerarlo pattiziamente se non dalla responsabilità per dolo almeno da quella per colpa grave; la risposta è senz'altro negativa.

L'articolo 2236 Codice Civile rappresenta il massimo che l'Ordinamento concede al comportamento del professionista. L'articolo 1229 Codice Civile con disposizione generale, stabilisce la nullità di qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.

Due parole sulla situazione del perito che quale ausiliario del giudice, presta la propria opera nel contesto del processo.

L'articolo 64 del Codice Procedure Civile dettato in un tema di responsabilità del consulente, precisa nel primo comma: "si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice Penale relative ai periti". Senza pretesa di essere esaustivo nell'elencazione richiamo l'articolo 314 Codice Penale (peculato); l'articolo 366 Codice Penale (rifiuto di uffici legalmente dovuti); l'articolo 373 Codice Penale (falsa perizia o interpretazione); l'articolo 377 Codice Penale (subordinazione).

Il secondo comma dell'articolo 64 del Codice di Procedura Civile dispone: "in ogni caso qualora il consulente tecnico incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 20 milioni. Come pena accessoria (articolo 35 Codice Penale) è prevista la sospensione della professione o dell'arte e in ogni caso è dovuto il risarcimento del danno causato alle parti. Per effetto dell'accettazione dell'incarico e della conseguente dichiarazione di impegno, che nel nuovo rito è venuto a sostituire il giuramento, il perito consulente tecnico, assume la funzione di ausiliario del giudice e quindi di incaricato di pubblico servizio.

Il rapporto di collaborazione con la macchina espone il perito, che sfortunatamente si renda colpevole dei comportamenti sanzionati dall'articolo 64 Codice Procedura Civile, a responsabilità di natura penale, processuale e civile.

Per quanto concerne la responsabilità penale appaiono sufficienti i sia pur concisi riferimenti alle norme penali.

Per quanto attiene la responsabilità civile, la dottrina ha espresso opinioni discordanti: ciò che è controverso è la natura della responsabilità del consulente dell'Ufficio: si tratta di responsabilità contrattuale o extracontrattuale? E se, come afferma la Cassazione, si tratta di responsabilità extracontrattuale, troveranno applicazione le norme limitative della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale di cui agli articoli 1176 e 2236 Codice Civile? Oppure occorrerà fare ricorso all'analogia iuris e dunque estendere ai C.T.U. le norme che determinano la responsabilità dei dipendenti pubblici (articolo 23 Testo Unico 10/1/57 n. 3) o dei magistrati (legge 13/4/88 n. 117)?

Sia sotto un profilo sistematico che di opportunità pratica pare preferibile questa seconda soluzione che esclude a priori la rilevanza della colpa lieve in un eventuale giudizio di responsabilità, senza aver riguardo alla difficoltà dell'opera prestata.

Il ruolo delicato che svolge il C.T.U. all'interno del processo impone che il perito agisca con la maggior serenità possibile, serenità che verrebbe compromessa ove il giudizio espresso fosse incondizionatamente esposto ad un giudizio di responsabilità.

Per completare il quadro della responsabilità si deve accennare a quella disciplinare per violazione di norma deontologica.

Mancando un albo della categoria dei grafologi parrebbe intuitivo ritenere che costoro non vadano asserviti, sotto il profilo deontologico, se non a quelle regole enucleate nell'atto costitutivo e nello statuto dell'associazione professionale alla quale abbiano eventualmente aderito e della violazione di dette regole risponderanno dinanzi al costituito consiglio dei probiviri.

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spero vi sia stato utile

ciaooooooo

Domenico


Inviato (modificato)
Secondo me non è così. Quando un esperto certificato in un campo ben preciso (un medico, un avvocato, un perito numismatico) dice "a mio parere" fa un'affermazione comunque vincolante, che non lo scarica affatto da alcuna responsabilità.

Certo che eticamente è così, ma NELLA PRATICA?

Non vorrei estendere la questione a figure diverse dal perito numismatico, anche perchè alimenterei polemiche fin troppo facili sulle conseguenze EFFETTIVE relative a certi errori da parte altre professionalità... i giornali ormai ne sono pieni tutti i giorni. E verrebbe da dire che se per errori costati dei morti, od anche decine di morti, le conseguenze in pratica sono state nulle (a parte il processo) figuriamoci per questioni assai meno "pesanti" quali le monete; ne varrebbe poi la pena di metteresi in una causa per una moneta anche quando si avesse pienamente ragione con le spese legali che sappiamo e l'incertezza dell'esito?

Come sempre, alla fine quello che conta è la persona o l'ente che garantisce la moneta, più che il suo ruolo ufficiale.

Questo mi sembra ci metta tutti d'accordo, e non solo per le monete.

Nota Aggiunta: Sado ha postato in contemporanea per cui l'ho letto dopo; pur essendo in classico stile "legalese" mi sembra di capire che se non di dimostra il "dolo" (malafede, raggiro, chiamatelo come volete....) non c'è niente da fare.

Almeno questa è la mia interpretazione ad una prima veloce lettura.

Ed il dolo come lo si dimostra? :D

Modificato da Giuseppe

Inviato

ciao giuseppe

heheheheheh :P hai colto subito nel segno

credo che il dolo si possa solo dimostrare se hai in mano uno scontrino o ricevuta nel caso la moneta si abbia comperata periziata da una casa d'aste o asta , o direttamente dal perito che abbia fatto la perizia .

ciaooooooo

Domenico


Inviato (modificato)
credo che il dolo si possa solo dimostrare se hai in mano uno scontrino o ricevuta nel caso la moneta si abbia comperata periziata da una casa d'aste o asta , o direttamente dal perito che abbia fatto la perizia .

Ciao Sado,

purtroppo penso non basti. Mi sa che dovresti dimostrare che il perito, pur sapendo che era falsa, l'ha certificata per autentica e mi sembra che la cosa sia praticamente impossibile da dimostrare; oppure, forse, che il perito l'ha periziata pur rendendosi conto che non apparteneva al suo campo di conoscenze specifiche.

Altrimenti per quel che ne ho capito, si rientra nei casi in cui il margine d'errore è se non esplicitamente previsto almeno tollerato (il che poi non è in linea di massima irragionavole a mio parere, anche se per il cliente avrà necessariamente delle conseguenze poco piacevoli).

Modificato da Giuseppe

Inviato
Secondo me non è così. Quando un esperto certificato in un campo ben preciso (un medico, un avvocato, un perito numismatico) dice "a mio parere" fa un'affermazione comunque vincolante, che non lo scarica affatto da alcuna responsabilità.

Certo che eticamente è così, ma NELLA PRATICA?

Non vorrei estendere la questione a figure diverse dal perito numismatico, anche perchè alimenterei polemiche fin troppo facili sulle conseguenze EFFETTIVE relative a certi errori da parte altre professionalità... i giornali ormai ne sono pieni tutti i giorni. E verrebbe da dire che se per errori costati dei morti, od anche decine di morti, le conseguenze in pratica sono state nulle (a parte il processo) figuriamoci per questioni assai meno "pesanti" quali le monete; ne varrebbe poi la pena di metteresi in una causa per una moneta anche quando si avesse pienamente ragione con le spese legali che sappiamo e l'incertezza dell'esito?

Nota Aggiunta: Sado ha postato in contemporanea per cui l'ho letto dopo; pur essendo in classico stile "legalese" mi sembra di capire che se non di dimostra il "dolo" (malafede, raggiro, chiamatelo come volete....) non c'è niente da fare.

Almeno questa è la mia interpretazione ad una prima veloce lettura.

Ed il dolo come lo si dimostra? :D

247186[/snapback]

sono completamente d'accordo con te. Ho solo voluto dire che dire "a mio parere" non ti solleva da alcuna responsabilità.

Che poi si riesca ad ottenere soddisfazione in cause di responsabilità civile è tutto un altro discorso. Nel caso specifico, tentare di dimostrare che un perito numismatico ti ha volutamente truffato è un interessante sistema di buttare soldi nel cesso :( :(


Supporter
Inviato

Certo dimostrare che un perito sia "facilone" non penso sia possibile.

Tuttavia basta frequentare I CONVEGNI ED ASCOLTARE le voci si diffondono.

A proposito di periti che organizzano aste.

Come classifichereste un perito che mette in vendita una moneta chiaramente falsa i cui coni falsi erano stati pubblicati sul bollettino di contraffazioni della propria associazione?


Inviato (modificato)
dimostrare che un perito sia "facilone" non penso sia possibile.

Come classifichereste un perito che mette in vendita una moneta chiaramente falsa i cui coni falsi erano stati pubblicati sul bollettino di contraffazioni della propria associazione?

Luigi, il tuo discorso mi sembra chiaramente retorico, nel senso che affermi prima che una cosa non è possibile (meglio, giustamente, dici che non è dimostrabile) e subito dopo dai la prova di come sia possibile che accada. :D

Secondo me il nocciolo del problema è che ci si trova di fronte ad esperti che danno un loro parere professionale su un determinato oggetto (che qui sono monete ma potrebbero benissimo essere quadri, ecc...) secondo le loro conoscenze e come tutti possono sbaglare; ci si rivolge a loro solo perchè si suppone (credo giustamente) che sbaglino meno di chi esperto non lo è.

L'errore non è quindi un giusto motivo di rivalsa a meno che non sia stato coscientemente voluto.

Che poi nell'ambito dei periti (sempre in generale) ne esistano di più coscienziosi ed informati e di meno è ovvio, come in tutti i mestieri; al di la di cosa posso pensare del fatto specifico che citi (e che non conosco anche se qualche sospetto a cosa ti riferisci ce l'ho, ma riguarda un'asta straniera) l'unica cosa che posso DIRE è questa.

Modificato da Giuseppe

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