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IGNORED

Attestati di autenticita' e di provenienza.


Oppiano

Risposte migliori

Supporter
Il 20/2/2024 alle 15:23, Tinia Numismatica dice:

No, si tratta esattamente di quello che la legge richiede e concede di fare. E adempie a tutti gli obblighi di legge.

Andare oltre non avrebbe senso giuridico e non sarebbe neanche legale se non in pochissimi casi di pregressa provenienza  pubblica.

Si richiede un passo per volta nel procedimento inverso, per tutela degli attori 

 


Buongiorno @Tinia Numismatica, temo di non capire.
Chiedo venia e ti prego, te e qualunque altra persona, di seguirmi. Esemplifichiamo così: sono una casa d'aste, bandisco un'asta con tante monete, riesco a vendere a un offerente, preparo l'attestazione di provenienza (lasciamo da parte l'autenticità) e ci scrivo che quella moneta proviene dall'asta stessa appena bandita (vi prego, lasciatemi essere romanamente scurrile: grazie al c....! 😇). Quest'ultima specifica costituisce "provenienza"? Non deve la provenienza riferirsi al passaggio immediatamente precedente all'asta? 

Il 19/10/2023 alle 19:28, allek dice:

L’attestato è il documento con cui il commerciante professionale (colui che vende) ha l’obbligo di dichiarare a chi compra la precedente provenienza della moneta, legittimando in tal modo il potere che egli ha di cederla attraverso l’immissione sul mercato. 

Se per attestare la provenienza davvero bastasse affermare che questa moneta, messa in codesta asta, proviene... da codesta asta stessa, non siamo difronte a una enunciazione fallace, a una elusione? Non parlo in termini giuridici, non è nelle mie competenze, parlo in termini prettamente linguistici.


Lasciamo perdere ora l'ultimo certificato/attestato che ho caricato, visto che si tratta "solo" di un marengo ottocentesco. Ipotizziamo. Se io ricevessi un attestato di autenticità e provenienza secondo cui il triente acquistato proviene niente popò di meno che... dall'asta da cui ho acquistato, io dovrei ritenermi soddisfatto?


"Buongiorno, sono l'Autorità. Mi dice per favore da dove proviene la moneta che ha tra le mani?"
"Certamente! Viene dal palmo stesso della mano."
"Ah, bene! Grazie molte."

Non è kafkiano, non è "supercazzolesco", non è tautologico?

Grazie per le vostre preziose opinioni.

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18 minuti fa, sdy82 dice:


Buongiorno @Tinia Numismatica, temo di non capire.
Chiedo venia e ti prego, te e qualunque altra persona, di seguirmi. Esemplifichiamo così: sono una casa d'aste, bandisco un'asta con tante monete, riesco a vendere a un offerente, preparo l'attestazione di provenienza (lasciamo da parte l'autenticità) e ci scrivo che quella moneta proviene dall'asta stessa appena bandita (vi prego, lasciatemi essere romanamente scurrile: grazie al c....! 😇). Quest'ultima specifica costituisce "provenienza"? Non deve la provenienza riferirsi al passaggio immediatamente precedente all'asta? 

Se per attestare la provenienza davvero bastasse affermare che questa moneta, messa in codesta asta, proviene... da codesta asta stessa, non siamo difronte a una enunciazione fallace, a una elusione? Non parlo in termini giuridici, non è nelle mie competenze, parlo in termini prettamente linguistici.


Lasciamo perdere ora l'ultimo certificato/attestato che ho caricato, visto che si tratta "solo" di un marengo ottocentesco. Ipotizziamo. Se io ricevessi un attestato di autenticità e provenienza secondo cui il triente acquistato proviene niente popò di meno che... dall'asta da cui ho acquistato, io dovrei ritenermi soddisfatto?


"Buongiorno, sono l'Autorità. Mi dice per favore da dove proviene la moneta che ha tra le mani?"
"Certamente! Viene dal palmo stesso della mano."
"Ah, bene! Grazie molte."

Non è kafkiano, non è "supercazzolesco", non è tautologico?

Grazie per le vostre preziose opinioni.

 

È come tu scrivi: ovviamente la provenienza che il venditore deve “attestare” è rispetto alla propria acquisizione, prima di mettere a sua volta in vendita la moneta.

La norma altrimenti non avrebbe ragione di esistere.

Saluti

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36 minuti fa, allek dice:

È come tu scrivi: ovviamente la provenienza che il venditore deve “attestare” è rispetto alla propria acquisizione, prima di mettere a sua volta in vendita la moneta.

E invece è proprio questo lo scopo della norma, ovvero l'attestazione che la moneta è stata venduta proprio da chi ha emesso il certificato. In caso di problemi sarà lui a giustificare dove e come ha ricevuto la moneta. L'acquirente finale è così dispensato da ricettazione o incauto acquisto. Come già scritto da @Tinia Numismatica.

Arka

Diligite iustitiam

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2 ore fa, sdy82 dice:


Buongiorno @Tinia Numismatica, temo di non capire.
Chiedo venia e ti prego, te e qualunque altra persona, di seguirmi. Esemplifichiamo così: sono una casa d'aste, bandisco un'asta con tante monete, riesco a vendere a un offerente, preparo l'attestazione di provenienza (lasciamo da parte l'autenticità) e ci scrivo che quella moneta proviene dall'asta stessa appena bandita (vi prego, lasciatemi essere romanamente scurrile: grazie al c....! 😇). Quest'ultima specifica costituisce "provenienza"? Non deve la provenienza riferirsi al passaggio immediatamente precedente all'asta? 

Se per attestare la provenienza davvero bastasse affermare che questa moneta, messa in codesta asta, proviene... da codesta asta stessa, non siamo difronte a una enunciazione fallace, a una elusione? Non parlo in termini giuridici, non è nelle mie competenze, parlo in termini prettamente linguistici.


Lasciamo perdere ora l'ultimo certificato/attestato che ho caricato, visto che si tratta "solo" di un marengo ottocentesco. Ipotizziamo. Se io ricevessi un attestato di autenticità e provenienza secondo cui il triente acquistato proviene niente popò di meno che... dall'asta da cui ho acquistato, io dovrei ritenermi soddisfatto?


"Buongiorno, sono l'Autorità. Mi dice per favore da dove proviene la moneta che ha tra le mani?"
"Certamente! Viene dal palmo stesso della mano."
"Ah, bene! Grazie molte."

Non è kafkiano, non è "supercazzolesco", non è tautologico?

Grazie per le vostre preziose opinioni.

 

No, non è nulla di tutto questo…

 buongiorno, Signir Pasquino, da dove viene la moneta X ?

come vede dal certificato viene dall’asta Y di Pincopallo 

bene, grazie.

Buongiorno asta Pincopallo, la moneta X che ha venduto al signor Pasquino, da dove viene?

Viene dal conferimento numero … fattoci dal signor Zzzzz, in data 32 febbraio e registrato sul registro della questura al numero xyz in data 33 marzo 3027 

bene, grazie. 
Eventualmente: 

Buongiorno signor Xyz, la moneta X che ha conferito all’asta Pincopallo ( o venduto al commerciante Caio ) dove l’ha comprata? 

1: l’ho comprata all’asta Sempronio ( o dal commerciante Zobeide ) e questa è la ricevuta relativa…bene, grazie 

2: l’ho comprata al mercatino ( o da ammiocuggino) senza documenti di sorta…..ahi ahi ahi Signora Longari, mi è caduta sull uccello ( Cit. Mike Bongiorno) venga con noi in caserma….

piu chiaro di così non si può 


 

Modificato da Tinia Numismatica
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No, mi dispiace ma non ci siamo.

L’art. 64 pone a carico di chi vende l’obbligo di attestare la provenienza della moneta: significa che chi vende deve quantomeno dichiarare di averla legalmente acquistata e di aver registrato regolarmente l’acquisto e la rivendita.

Che senso ha una attestazione in cui il venditore dichiara all’acquirente che quest’ultimo ha acquistato la moneta da lui? C’è la fattura per questo.

Nell’accertamento la catena di passaggi è invece quella descritta da @Tinia Numismatica.

Ma parliamo di due fasi diverse: quella relativa all’attestazione di provenienza, la prima; quella relativa all’accertamento da parte dell’Autorità, la seconda.

Saluti

 

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17 minuti fa, allek dice:

No, mi dispiace ma non ci siamo.

L’art. 64 pone a carico di chi vende l’obbligo di attestare la provenienza della moneta: significa che chi vende deve quantomeno dichiarare di averla legalmente acquistata e di aver registrato regolarmente l’acquisto e la rivendita.

Che senso ha una attestazione in cui il venditore dichiara all’acquirente che quest’ultimo ha acquistato la moneta da lui? C’è la fattura per questo.

Nell’accertamento la catena di passaggi è invece quella descritta da @Tinia Numismatica.

Ma parliamo di due fasi diverse: quella relativa all’attestazione di provenienza, la prima; quella relativa all’accertamento da parte dell’Autorità, la seconda.

Saluti

 

 

No, mi spiace ma ti sbagli…

io sul materiale che vendo devo per legge riportare il numero di registrazione interno del registro BBCC di PS ma assolutamente mai i dati di chi me lo ha ceduto( a meno che non lo abbia acquistato in asta pubblica) per via dei limiti imposti dalle leggi sulla privacy.

Quindi non troverai mai scritto “ conferita o acquistata da…Signor Tizio ..” su nessun certificato di nessun commerciante . Troverai un numero che servirà alla AG e solo a loro e solo a seguito di richiesta formale. per farsi dire la provenienza pregressa.

Tali dati non possono essere richiesti o comunicati all’eventuale acquirente. Fa fede il passaggio nei registri del venditore agli effetti di legge, null’altro va comunicato 

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38 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

No, mi spiace ma ti sbagli…

io sul materiale che vendo devo per legge riportare il numero di registrazione interno del registro BBCC di PS ma assolutamente mai i dati di chi me lo ha ceduto( a meno che non lo abbia acquistato in asta pubblica) per via dei limiti imposti dalle leggi sulla privacy.

Quindi non troverai mai scritto “ conferita o acquistata da…Signor Tizio ..” su nessun certificato di nessun commerciante . Troverai un numero che servirà alla AG e solo a loro e solo a seguito di richiesta formale. per farsi dire la provenienza pregressa.

Tali dati non possono essere richiesti o comunicati all’eventuale acquirente. Fa fede il passaggio nei registri del venditore agli effetti di legge, null’altro va comunicato 

 

Ma infatti non ho scritto che il venditore è obbligato a mettere in “chiaro” i dati del soggetto da cui ha acquistato.

Ma i numeri di registrazione può indicarli serenamente sull’attestato senza problemi di privacy o di divulgazione dei propri canali di approvvigionamento.

Di quest’argomento abbiamo già discusso diverse volte.

Almeno il minimo indispensabile sull’attestato va riportato….

Saluti

Modificato da allek
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31 minuti fa, allek dice:

Ma infatti non ho scritto che il venditore è obbligato a mettere in “chiaro” i dati del soggetto da cui ha acquistato.

Ma i numeri di registrazione può indicarli serenamente sull’attestato senza problemi di privacy o di divulgazione dei propri canali di approvvigionamento.

Di quest’argomento abbiamo già discusso diverse volte.

Almeno il minimo indispensabile sull’attestato va riportato….

Saluti

 

Guarda che è quello che ho scritto fina da subito io: deve indicare il numero del registro di PS …. L’ho scritto nella mia prima risposta. 
Ma oltre a quel numero, nulla è dovuto all’acquirente.Il resto può essere richiesta, solo in via scritta, dalla AG. 
Qui di stavolta siamo d’accordo, stranamente 

Era il Post numero 15 

 

Modificato da Tinia Numismatica
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19 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Guarda che è quello che ho scritto fina da subito io: deve indicare il numero del registro di PS …. L’ho scritto nella mia prima risposta. 
Ma oltre a quel numero, nulla è dovuto all’acquirente.Il resto può essere richiesta, solo in via scritta, dalla AG. 
Qui di stavolta siamo d’accordo, stranamente 

Era il Post numero 15 

 

 

Lo so bene, te lo avevo anche quotato quel post. 
Forse ci siamo fraintesi: la mia risposta al post 30 era più diretta ad @Arka
Il punto sul quale non siamo assolutamente d’accordo (e non lo saremo mai) è questo:

4 ore fa, Arka dice:

E invece è proprio questo lo scopo della norma, ovvero l'attestazione che la moneta è stata venduta proprio da chi ha emesso il certificato.

Ripeto, per questo c’è la fattura.

Mi dispiace, poi, che reputi una stranezza che io e te possiamo trovarci d’accordo… personalmente ritengo che le nostre diversità di opinione siano costruttive per entrambi.

Un saluto.

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Supporter

Carissimi, comunque è un piacere leggervi. In tre passi si passa dalla Vorverständnis di Gadamer a Mike Bongiorno, passando per Pasquino (mi piace pensare al Pasquino di Roma, piuttosto che al Pasquino noto professore, intellettuale e saggista)! 😂

 

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31 minuti fa, sdy82 dice:

Carissimi, comunque è un piacere leggervi. In tre passi si passa dalla Vorverständnis di Gadamer a Mike Bongiorno, passando per Pasquino (mi piace pensare al Pasquino di Roma, piuttosto che al Pasquino noto professore, intellettuale e saggista)! 😂

 

 

Era il Pasquino di roma … vista la situazione e le tue domande mi pareva il più calzante 

 

Posso chiederti che mestiere fai? 

34 minuti fa, allek dice:

Lo so bene, te lo avevo anche quotato quel post. 
Forse ci siamo fraintesi: la mia risposta al post 30 era più diretta ad @Arka
Il punto sul quale non siamo assolutamente d’accordo (e non lo saremo mai) è questo:

Ripeto, per questo c’è la fattura.

Mi dispiace, poi, che reputi una stranezza che io e te possiamo trovarci d’accordo… personalmente ritengo che le nostre diversità di opinione siano costruttive per entrambi.

Un saluto.

 

Era solo una battuta….

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Supporter

Comunque, non torniamo indietro sul punto della privacy. È chiaro. La questione alle ore 14:40 circa di oggi, su cui @ArkaArka e @allekallek si sono espressi in divergenza, è altra.

3 ore fa, Tinia Numismatica dice:

buongiorno, Signir Pasquino, da dove viene la moneta X ?

come vede dal certificato viene dall’asta Y di Pincopallo 

bene, grazie.

Ma è accettabile che la casa d'aste PINCOPALLO, la cui ultima asta è la Y (e non la X, non la Z), attesti la provenienza di una data moneta scrivendo che quella stessa moneta proviene proprio dalla sua ultima asta Y? Ma allora che senso ha parlare di provenienza? Perché allora tu, Tinia Numismatica, riporti il numero di registro? Potresti tranquillamente anche tu scrivere: la moneta proviene da me (senza indicare codice alcuno, numero alcuno). E poi sarà compito delle autorità venire da te per fare il successivo passaggio gradiente a ritroso che tu sarai in grado di documentare.

O ha ragione Allek oppure devo sottolineare un totale scollamento tra pratica linguistica e, ancora, ermeneutica giuridica.

8 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Posso chiederti che mestiere fai?

Mediatore linguistico e traduttore.

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@allek La fattura non contiene alcune caratteristiche che sono richieste dall'art. 64 e quindi non può sostituire l'attestato. 

E ribadisco che il possesso dell'attestato libera il collezionista da responsabilità penali. E non è poco.

Arka

Diligite iustitiam

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1 ora fa, sdy82 dice:

Comunque, non torniamo indietro sul punto della privacy. È chiaro. La questione alle ore 14:40 circa di oggi, su cui @ArkaArka e @allekallek si sono espressi in divergenza, è altra.

Ma è accettabile che la casa d'aste PINCOPALLO, la cui ultima asta è la Y (e non la X, non la Z), attesti la provenienza di una data moneta scrivendo che quella stessa moneta proviene proprio dalla sua ultima asta Y? Ma allora che senso ha parlare di provenienza? Perché allora tu, Tinia Numismatica, riporti il numero di registro? Potresti tranquillamente anche tu scrivere: la moneta proviene da me (senza indicare codice alcuno, numero alcuno). E poi sarà compito delle autorità venire da te per fare il successivo passaggio gradiente a ritroso che tu sarai in grado di documentare.

O ha ragione Allek oppure devo sottolineare un totale scollamento tra pratica linguistica e, ancora, ermeneutica giuridica.

Mediatore linguistico e traduttore.

 

Perché l’asta ha le sue  regole e i commercianti le loro. Noi siamo  attori in prima persona ,e acquistiamo in prima persona quello che vendiamo, le aste lavorano come mediatori di materiali  non propri ( per legge NON possono vendere materiali di loro proprietà ) quindi è sufficiente che certifichino a te che te l’hanno venduta loro e che , per quanto da loro verificato, il bene ha una provenienza lecita e riconducibile ad un conferente.. Poi , in caso di richieste, informeranno la AG relativamente al conferente .

E la danza ricomincia da qui 

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5 ore fa, Arka dice:

@allek La fattura non contiene alcune caratteristiche che sono richieste dall'art. 64 e quindi non può sostituire l'attestato. 

E ribadisco che il possesso dell'attestato libera il collezionista da responsabilità penali. E non è poco.

Arka

Diligite iustitiam

 

Non solo, potrebbe non esserci proprio una fattura , alcune monete antiche possono essere state vendute con scontrino parlante, o con fattura non fotografica( fino ad alcuni anni fa) , o ci può essere una cessione o altro….

Modificato da Tinia Numismatica
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5 ore fa, Arka dice:

@allek La fattura non contiene alcune caratteristiche che sono richieste dall'art. 64 e quindi non può sostituire l'attestato. 

E ribadisco che il possesso dell'attestato libera il collezionista da responsabilità penali. E non è poco.

Arka

Diligite iustitiam

 

Si peró così non ci capiamo: io non ho mai scritto che la fattura sostituisce l’attestato, non fatemi dire cose che non ho detto.

Il discorso per me è molto semplice:

- LATO ACQUIRENTE: la fattura di acquisto, lo scontrino parlante o quello che sia dimostra che la moneta è stata acquistata attraverso canale di vendita lecito; è il documento che prova come la moneta è finita a casa dell’acquirente (in altri termini, la provenienza). La fattura non sostituisce l’attestato di provenienza che è altra cosa;

- LATO VENDITORE: oltre a emettere il documento fiscale di vendita, il venditore dovrà attestare all’acquirente come la moneta è finita nel suo negozio (indicando quantomeno il numero identificativo dell’operazione di acquisizione).

L’attestato libera il collezionista da responsabilità proprio perché lo stesso costituisce una assunzione di responsabilità da parte del venditore che dice all’acquirente, in buona sostanza, “stai sereno che la moneta che ti vendo a mia volta l’ho acquistata legalmente” (esemplificando al massimo).

 

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Forse la cosa più semplice è quella di arrivare alla semplificazione in termini massimi del problema.

Quale è l'utilità di questa certificazione per il collezionista che acquista una moneta?

Fondamentalmente serve per avere una attestazione di lecita provenienza (e di autenticità, ma la discussione non verte su questo aspetto) effettuata attraverso l'acquisto presso una casa d'aste o presso un commerciante.

Nel caso della casa d'aste che inserisce come provenienza la propria asta, oltre ad essere formalmente corretto, è anche dirimente per il collezionista che può stare tranquillo di aver acquistato in maniera lecita un bene. Se un domani salterà fuori che quel bene era stato rubato o altro, le autorità andranno dalla Casa d'Aste richiedendo i dati del mandante: nel caso di specie il collezionista è quindi tutelato.

Ovvio che se nel certificato la Casa d'aste riuscisse ad indicare un precedente passaggio in asta pubblica di quel bene sarebbe ancora meglio, ma come ben sappiamo molte volte non è così agevole. Cosa servirebbe aggiungere una generica provenienza come "collezione privata"? Quello che serve al collezionista è avere tracciato l'ultimo passaggio in vendita pubblica. Se poi la moneta acquistata in asta era conferita dal privato X o dal commerciante Y al collezionista finale non dovrebbe nemmeno interessare.

Ritengo sia necessaria questa semplificazione anche perché, alla fine, l'unica provenienza da considerarsi veramente dirimente sarebbe solo una antecedente al 1909, cosa pressoché impossibile da trovare oggi.

Più utile invece sapere come devono essere redatti questi certificati, quali sono gli elementi che devono esserci per rendere il bene non confondibile (le monete sono pur sempre dei multipli), ecc.  Se il certificato è redatto molto male, senza gli elementi che rendono riconoscibile la moneta in nostro possesso, allora può esserci qualche problema in più. Potrebbe essere sollevato il dubbio che la moneta non sia la medesima certificata ma una similare, facendo decadere anche il discorso di lecita provenienza.

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Il 27/9/2023 alle 16:42, Oppiano dice:

E' sempre utile richiamare la norma.

 

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137."

Domanda:

in italia e/o EU qualunque moneta antica e' un bene culturale o solo alcune ?

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21 ore fa, allek dice:

Che senso ha una attestazione in cui il venditore dichiara all’acquirente che quest’ultimo ha acquistato la moneta da lui? C’è la fattura per questo.

Ecco la frase incriminata. La fattura non è un attestato, ma un documento fiscale. Al limite puoi dimostrare che hai comprato qualcosa, ma non cosa.

Arka

Diligite iustitiam

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1 ora fa, coinzh dice:

Domanda:

in italia e/o EU qualunque moneta antica e' un bene culturale o solo alcune ?

 

In Italia è una cosa in EU un’altra , a te cosa interessa? Italia o EU? 

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Mi interessano entrambe.

Ma se qualcuno sa la risposta solo per uno dei due puo' rispondere solo per quello che sa.

In svizzera per come io capisco la legge solo alcune monete antiche sono un bene culturale ma per prassi o per evitare problemi in pratica vengono dichiarate tutte le monete antiche come bene culturale.

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1 ora fa, coinzh dice:

Mi interessano entrambe.

Ma se qualcuno sa la risposta solo per uno dei due puo' rispondere solo per quello che sa.

In svizzera per come io capisco la legge solo alcune monete antiche sono un bene culturale ma per prassi o per evitare problemi in pratica vengono dichiarate tutte le monete antiche come bene culturale.

 

In Italia sarebbe lo stesso, quelle di interesse culturale sarebbero solo quelle dichiarate tali caso per caso, ma la sovrintendenza fa di tutta un’erba un fascio e così la PG. 

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Supporter

Buonasera!

Ho ripreso la lettura di questa discussione solo ora.

Credo che per evitare fraintendimenti in questa materia così complessa (almeno per me che sono solo compratore) sia necessario prestare attenzione a ciò che scriviamo e leggere con precisione ciò che gli altri si sono premurati di scrivere con esattezza.

 @allek non ha mai scritto che la fattura possa sostituire l'attestazione. Non ribadisco ciò per difendere il gentile Allek (saprebbe benissimo difendersi da solo), lo ribadisco solo a uso di chi magari arriverà a leggerci. Perché uno dei problemi che un semplice compratore si ritrova ad affrontare è capire quante casistiche esistano.

Bisogna invece rilevare - lo ha già fatto Il Lanzichenecco, ma ripetere va sempre bene - che praticamente un'asta e un commerciante diretto potrebbero esprimere diversamente uno dall'altro la loro dichiarazione di provenienza. Non mi sembra cosa da poco.

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@sdy82 La frase che, a mio avviso, creava confusione è citata al post #44. Immagino a questo punto che possa essere interpretata altrimenti. Ma in questi casi è sempre meglio chiarire.

Arka

Diligite iustitiam

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Il 23/2/2024 alle 10:02, Arka dice:

Ecco la frase incriminata. La fattura non è un attestato, ma un documento fiscale. Al limite puoi dimostrare che hai comprato qualcosa, ma non cosa.

Buonasera @Arka, io credo, invece, che sia questa frase a rischiare di ingenerare confusione.

Premetto e ribadisco che fattura e attestato sono due cose diverse, dal contenuto distinto e che l’una non sostituisce l’altro e viceversa (e su questo mi pare siamo d’accordo).

Ma quando ricevo una fattura so bene cosa ho comprato. La fattura non è un documento generico. Anzi, se non ricordo male (e se c’è qualche commercialista potrà intervenire), nel contenuto minimo obbligatorio della fattura c’è la descrizione del bene o del servizio acquistato.

Quindi con la fattura non solo posso ma DEVO poter risalire con certezza al bene che ho acquistato.

Io stesso, quando emetto fattura nell’esercizio della mia libera professione, indico espressamente l’attività che ho svolto in favore del cliente e alla quale si riferisce il pagamento.

Pertanto ribadisco: a me, che acquisto una moneta, la fattura servirà a dimostrare un domani (se ve ne fosse la necessità) che sono venuto in possesso della moneta in maniera lecita e legale; l’attestato di provenienza è “quel qualcosa in più” che la legge impone al venditore di emettere al fine di garantire all’acquirente che il bene da quest’ultimo acquistato sia stato correttamente immesso sul mercato.

Attenzione: NON sto dicendo che all’acquirente basterà la fattura per stare tranquillo e ciò perché è la legge a prescrivere la necessità di un documento ulteriore (l’attestato di cui all’art. 64).

E, concludendo, ribadisco anche che l’affermazione secondo cui il venditore possa attestare la provenienza della moneta dichiarando all’acquirente che la moneta è stata acquistata da esso venditore è un assurdo non senso (mi si passi la veemenza dell’espressione). C’è la fattura per questo (e torniamo alla frase “incriminata”).

Saluti

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