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IGNORED

moneta con ciondolo


danyy.8718

Risposte migliori

1 ora fa, danyy.8718 dice:

ciao, ho trovato una moneta romana (d'argento) dentro un ciondolo d'oro per strada, volevo sapere se è vera. ora carico le foto

IMG_20230917_195901.jpg

Screenshot_2023-09-17-20-27-33-10_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg

 

Hai fatto prima la denuncia ai carabinieri o alla polizia ?

Perché se è in oro, non credo che sia stata abbandonata di proposito, pur non essendo la moneta vera.

Il punzone dell'oro ce lo potresti allegare in foto? 

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Supporter

Da cosa si capisce? Sotto il collo di Cleopatra c’ è una R di riproduzione e poi lo stile è totalmente diverso dall’originale
Due esemplari identici al tuo son stati analizzati qui. http://www.moneteromane.info/corrisp/cleopat/antonio.html

e qui http://www.moneteromane.info/corrisp/gianni/antonio.html#antonio

 

tu scrivi 

54 minuti fa, danyy.8718 dice:

poi perché mettere un ciondolo d'oro in una riproduzione? 

magari per ignoranza, nel senso che non conoscendo la ritenevano davvero una moneta antica, o perché hanno comprato il tutto as is e hanno fregato il proprietario o perché gli piaceva così. Non possiamo sapere.
 

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1 ora fa, danyy.8718 dice:

da cosa lo capisci? e poi perché mettere un ciondolo d'oro in una riproduzione? 

 

Mi ricordo che 15/20 anni fa erano di grande moda delle parure di gioielli in oro 18K (anello, orecchini, bracciale, collana, ciondolo) che incastonavano monete false (essenzialmente romane). Le trovavi in quasi tutte le gioiellerie.

Oggi sono un po' demodé anche se BULGARI le continua a commerciare.

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10 ore fa, danyy.8718 dice:

e poi perché mettere un ciondolo d'oro in una riproduzione? 

 

Perche' probabilmente chi aveva la moneta pensava , come te , che fosse autentica .

Adesso, Cremuzio dice:

Perche' probabilmente chi aveva la moneta pensava , come te , che fosse autentica .

Oppure per il motivo che ti ha scritto ARES III

 

 

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9 ore fa, ARES III dice:

Hai fatto prima la denuncia ai carabinieri o alla polizia ?

Perché se è in oro, non credo che sia stata abbandonata di proposito, pur non essendo la moneta vera.

Il punzone dell'oro ce lo potresti allegare in foto? 

 

la moneta l'ho trovata molti anni fa, la foto con il simbolo dell'oro la posto dopo

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49 minuti fa, danyy.8718 dice:

la moneta l'ho trovata molti anni fa, la foto con il simbolo dell'oro la posto dopo

 

Ma la denuncia l'hai fatta ?

Anche se è passato del tempo, potresti comunque incorrere in problemi legali se il/la proprietario/a ha fatto denuncia di furto/scomparsa...

Non lo so @CdCcome pensi di gestire la questione.

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L’art. 927 del Codice Civile dispone che “chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.

Se l’oggetto ritrovato viene consegnato al Comando Polizia Locale, si redige apposito verbale di deposito riportante i dati del ritrovatore, la descrizione ed il valore presunto dell’oggetto stesso, nonché le circostanze del ritrovamento.

Il ritrovatore viene informato della riconsegna del bene al legittimo proprietario.

Se il ritrovatore ne fa espressa richiesta, il proprietario deve corrispondere a titolo di premio le somme indicate dall’art. 930 del Codice Civile vale a dire:

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire [equivalente in euro] , il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Trascorso un anno dall’ultimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell’oggetto, quest’ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore.

La Polizia Locale informa per iscritto il ritrovatore in merito alla disponibilità del bene ritrovato.

Qualora il ritrovatore non si presenti per il ritiro dell’oggetto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di cui sopra, il Comune dove era stato ritrovato l’oggetto ne acquisisce la proprietà.

L'art. 647 del c.p. prevedeva una sanzione penale per « chiunque, avendo trovato denaro o cose smarrite, se ne appropria, senza osservare la prescrizione della legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose trovate ». 

Ora il reato è stato depenalizzato.

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3 ore fa, gioal dice:

L’art. 927 del Codice Civile dispone che “chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.

Se l’oggetto ritrovato viene consegnato al Comando Polizia Locale, si redige apposito verbale di deposito riportante i dati del ritrovatore, la descrizione ed il valore presunto dell’oggetto stesso, nonché le circostanze del ritrovamento.

Il ritrovatore viene informato della riconsegna del bene al legittimo proprietario.

Se il ritrovatore ne fa espressa richiesta, il proprietario deve corrispondere a titolo di premio le somme indicate dall’art. 930 del Codice Civile vale a dire:

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire [equivalente in euro] , il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Trascorso un anno dall’ultimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell’oggetto, quest’ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore.

La Polizia Locale informa per iscritto il ritrovatore in merito alla disponibilità del bene ritrovato.

Qualora il ritrovatore non si presenti per il ritiro dell’oggetto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di cui sopra, il Comune dove era stato ritrovato l’oggetto ne acquisisce la proprietà.

L'art. 647 del c.p. prevedeva una sanzione penale per « chiunque, avendo trovato denaro o cose smarrite, se ne appropria, senza osservare la prescrizione della legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose trovate ». 

Ora il reato è stato depenalizzato.

 

Perfetto.

Allora possiamo anche parlare di usucapione di cose mobili, delle sue modalità e delle sue tempistiche.

Il fatto è un altro: non può passare il messaggio che si può tranquillamente postare in un forum aperto al pubblico un bene in oro che si afferma esplicitamente trovato (non si sa come e quando) per chiederne l'identificazione.

Facciamo tanto rumore (giustamente) per i ritrovamenti con il MD, quindi per coerenza anche per questi altri tipi di ritrovamenti dovremmo essere più cauti, anzi.

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4 ore fa, gioal dice:

L’art. 927 del Codice Civile dispone che “chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.

Se l’oggetto ritrovato viene consegnato al Comando Polizia Locale, si redige apposito verbale di deposito riportante i dati del ritrovatore, la descrizione ed il valore presunto dell’oggetto stesso, nonché le circostanze del ritrovamento.

Il ritrovatore viene informato della riconsegna del bene al legittimo proprietario.

Se il ritrovatore ne fa espressa richiesta, il proprietario deve corrispondere a titolo di premio le somme indicate dall’art. 930 del Codice Civile vale a dire:

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire [equivalente in euro] , il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Trascorso un anno dall’ultimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell’oggetto, quest’ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore.

La Polizia Locale informa per iscritto il ritrovatore in merito alla disponibilità del bene ritrovato.

Qualora il ritrovatore non si presenti per il ritiro dell’oggetto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di cui sopra, il Comune dove era stato ritrovato l’oggetto ne acquisisce la proprietà.

L'art. 647 del c.p. prevedeva una sanzione penale per « chiunque, avendo trovato denaro o cose smarrite, se ne appropria, senza osservare la prescrizione della legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose trovate ». 

Ora il reato è stato depenalizzato.

 

va bene grazie

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2 ore fa, ARES III dice:

Perfetto.

Allora possiamo anche parlare di usucapione di cose mobili, delle sue modalità e delle sue tempistiche.

Il fatto è un altro: non può passare il messaggio che si può tranquillamente postare in un forum aperto al pubblico un bene in oro che si afferma esplicitamente trovato (non si sa come e quando) per chiederne l'identificazione.

Facciamo tanto rumore (giustamente) per i ritrovamenti con il MD, quindi per coerenza anche per questi altri tipi di ritrovamenti dovremmo essere più cauti, anzi.

 

 

1 ora fa, danyy.8718 dice:

va bene grazie

 

In linea di principio e in gnerale Ares III ha ragione.

In questo caso possiamo dire che il fatto non è più reato (anche se è sanzionato in via amministrativa); in più, essendo passati vari anni, anche la sanzione amministrativa risulta prescritta, per cui danyy.8718 non ha nulla da temere.

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3 ore fa, gioal dice:

 

In linea di principio e in gnerale Ares III ha ragione.

In questo caso possiamo dire che il fatto non è più reato (anche se è sanzionato in via amministrativa); in più, essendo passati vari anni, anche la sanzione amministrativa risulta prescritta, per cui danyy.8718 non ha nulla da temere.

 

Il problema è che (anche se io posso fidarmi della parola di una persona, per di più che non conosco e non ho mai visto) il tutto si basa sul presupposto che chi scrive affermi la verità! Non voglio sembrare offensivo verso nessuno naturalmente, tuttavia bisogna tenere conto che un forum rispettabile come il nostro deve sempre essere attento e vigilare che episodi del genere non vengano pubblicizzati. Forse il mio è un eccesso di zelo, senz'altro ma meglio prevenire...

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53 minuti fa, ARES III dice:

Il problema è che (anche se io posso fidarmi della parola di una persona, per di più che non conosco e non ho mai visto) il tutto si basa sul presupposto che chi scrive affermi la verità! Non voglio sembrare offensivo verso nessuno naturalmente, tuttavia bisogna tenere conto che un forum rispettabile come il nostro deve sempre essere attento e vigilare che episodi del genere non vengano pubblicizzati. Forse il mio è un eccesso di zelo, senz'altro ma meglio prevenire...

 

Non potrai mai sapere se chi scrive dice la verità; nel presente caso probabilmente è la verità, per il fatto che un altro, meno sprovveduto, avrebbe detto di aver trovato l'oggetto a casa del nonno; o di averlo comprato in un mercatino.

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12 minuti fa, gioal dice:

Non potrai mai sapere se chi scrive dice la verità; nel presente caso probabilmente è la verità, per il fatto che un altro, meno sprovveduto, avrebbe detto di aver trovato l'oggetto a casa del nonno; o di averlo comprato in un mercatino.

Dal momento che non abbiamo elementi oggettivi e si basa tutto sulla fiducia, comprenderai bene che il Forum non può fare affidamento solo sulla parola (come già si fa per i ritrovamenti con il MD).

Inoltre l'elevata probabilità collegata all'essere sprovveduto, per me, non da alcuna garanzia: anzi se uno sbaglia (utilizzando il rasoio di Occam) secondo me è perché semplicemente non era a conoscenza delle regole o non pensava che qualcuno avrebbe sollevato tale questione. Il seguente ragionamento è molto più semplice e lineare.

Naturalmente stiamo parlando ipoteticamente perché non lo sapremo mai e mai avremo una conferma oggettiva.

Resto dell'idea che in un forum aperto al pubblico non si può tollerare un discorso nel quale si afferma di aver ritrovato un bene mobile di un certo valore economico (si dice che la montatura è in oro) e poi ci si è appropriati senza seguire le normative vigenti, anche se il tempo per eventuali conseguenze civili/penali/amministrative ormai è trascorso. 

Credo che si debba essere rigorosi e prevenuti in questi frangenti onde evitare conseguenze negative per il forum. Ci stiamo solo tutelando da eventuali problemi (conosciamo bene le stranezze e le storture del nostro ordinamento in determinati ambiti, e/o dei suoi ligi funzionari).

 

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  • ADMIN
Staff

Fidarsi di quanto viene scritto mi sembra il minimo in assenza di altri elementi. Nel caso specifico, per altro, quale sarebbe la cosa che ci viene nascosta o travisata?

L'utente è stato avvisato di cosa prevede la normativa e quindi mi sembra che il forum (in questo caso grazie a te) abbia adempiuto al suo compito di osservanza delle leggi.

Mi sfugge quale sia la tua proposta in merito.

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22 minuti fa, incuso dice:

Fidarsi di quanto viene scritto mi sembra il minimo in assenza di altri elementi

Ho detto all'inizio che posso , io come persona, anche fidarmi ma questo non può ritenersi una eventuale sanatoria, altrimenti ogniqualvolta scrive qualcuno che ha trovato qualcosa con il MD dovremmo presupporre che abbia rispettato senz'altro le normative vigenti (facendo degli scavi in luoghi non archeologici, avendo tempestivamente consegnato il materiale alle autorità competenti e poi esserne successivamente rientrato in possesso in modo legale) e non dovremmo sempre fargli presente il rispetto delle normative in materia di ritrovamenti e MD.

Non si può essere garantisti con chi afferma di aver trovato (dove poi? e in che modo?) qualcosa ed essere invece (giustamente dico io) prevenuti con chi fa ritrovamenti con il MD.

22 minuti fa, incuso dice:

Nel caso specifico, per altro, quale sarebbe la cosa che ci viene nascosta o travisata?

Non sappiamo proprio nulla , quindi tutto è nascosto. Ma alla fine non è quello che non ci viene detto il problema: la questione è di principio, per me. Se dico ad esempio che ho trovato nel comodino di mio nonno una certa moneta , questa affermazione può essere vera o falsa ma non costituisce in se l'esplicazione di un comportamento deviante dalla legge. Se invece dico ho trovato un monile in oro e dopo sollecitazione affermò pure che non ho seguito le norme del caso, allora certamente che ho tenuto un comportamento non legale.

30 minuti fa, incuso dice:

Mi sfugge quale sia la tua proposta in merito.

Potremmo utilizzare lo stesso sistema di avvertimenti legali che si usano per il MD (con le dovute modifiche naturalmente) ogniqualvolta un utente affermi di essersi impossessato di un bene senza seguire la legge.  

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20 ore fa, gioal dice:

In questo caso possiamo dire che il fatto non è più reato (anche se è sanzionato in via amministrativa); in più, essendo passati vari anni, anche la sanzione amministrativa risulta prescritta, per cui danyy.8718 non ha nulla da temere.

 

Il fatto non è sanzionato da sanzione amministrativa, ma da sanzione civile pecuniaria (tertium genus, rispetto a quelle penale e amministrativa). Non conosco i termini di prescrizione, ma venendo irrogata dal giudice competente a conoscere del risarcimento del danno credo che possano essere molto, molto lunghi. Peraltro, dubito che possa formarsi l'usucapione, perché la detenzione formatasi contra legem non può essere considerata possesso legittimo, mancando l'animus possidendi.

Dobbiamo continuare? Non è questa la sezione, ne abbiamo una apposita sulle questioni legali.

Premesso che a mio modesto avviso ARES III ha ragione (sebbene il valore economico del presunto illecito civile sia modestissimo) e considerato che la domanda posta da danyy.8718 (sull'autenticità della pseudo moneta) ha già trovato risposta, prefererirei chiudere la discussione prima che degeneri in una polemica sterile. 

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