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Permesso di esportazione: cosa rischia chi non lo


Risposte migliori

Buonasera,

sentendo spesso parlare dei tempi di attesa e dell’aleatorietà dell’ottenimento di permessi all’esportazione di monete oltre i 70 anni, per curiosità mi chiedo che cosa rischi a norma di legge chi spedisce all’estero senza permesso.

Nell’indice di sezione ho trovato i seguenti passaggi:

Articolo 174 Uscita o esportazione illecite

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

poi a seguire:

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 e' pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.

4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Ora, venendo ai miei quesiti:

- confermate che i passaggi che ho indicato sono quelli rilevanti per l’esportazione di monete?

- vorrei leggere l’articolo integrale ma se cerco “articolo 174 codice penale” in rete trovo tutt’altro: è sicuro che il riferimento all’articolo sia corretto?

- il punto 2 (fatti commessi nell’esercizio di un’attività commerciale) recita che la pena è aumentata ma non specifica di quanto: immagino che possa essere a discrezione del giudice ma entro limiti stabiliti dalla legge, o no?

Grazie in anticipo

(Scusate il titolo avrebbe dovuto essere “ Permesso di esportazione: cosa rischia chi non lo richiede”)

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4 ore fa, appah dice:

Buonasera,

sentendo spesso parlare dei tempi di attesa e dell’aleatorietà dell’ottenimento di permessi all’esportazione di monete oltre i 70 anni, per curiosità mi chiedo che cosa rischi a norma di legge chi spedisce all’estero senza permesso.

Nell’indice di sezione ho trovato i seguenti passaggi:

Articolo 174 Uscita o esportazione illecite

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

poi a seguire:

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 e' pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.

4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Ora, venendo ai miei quesiti:

- confermate che i passaggi che ho indicato sono quelli rilevanti per l’esportazione di monete?

- vorrei leggere l’articolo integrale ma se cerco “articolo 174 codice penale” in rete trovo tutt’altro: è sicuro che il riferimento all’articolo sia corretto?

- il punto 2 (fatti commessi nell’esercizio di un’attività commerciale) recita che la pena è aumentata ma non specifica di quanto: immagino che possa essere a discrezione del giudice ma entro limiti stabiliti dalla legge, o no?

Grazie in anticipo

(Scusate il titolo avrebbe dovuto essere “ Permesso di esportazione: cosa rischia chi non lo richiede”)

 

Buonasera, la risposta è nell’art. 518 undecies del codice penale che, nel 2022, ha soppiantato l’art. 174 del Codice dei Beni Culturali (abrogato), al quale lei si riferisce.

Riporto di seguito il testo dell’art. 518 undecies:

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.”.

Saluti

 

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No, quello a cui ti riferisci è ciò che prevedeva il cosiddetto Codice Urbani del 2004 e successive modifiche ( praticamente era il Testo Unico )... al momento grazie alla modifica  introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.  le pene sono raddoppiate con l'art 518 undecies C.P.   :  

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

 
Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. 

 

Un cordiale saluto,

Enrico 

P.S. visto adesso quanto correttamente scritto praticamente in contemporanea da @allek  

Modificato da vitellio
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