Vai al contenuto
IGNORED

Ci stanno rompendo il giocattolo


fagiolino

Risposte migliori

7 ore fa, ARES III dice:

La normativa europea è onnicomprensiva di qualsiasi forma di gravame (diretto o indiretto). In questo ambito c'è una foltissima e svariata casistica , quindi non ci "attacchiamo" al solo e nudo contratto di compravendita, ma si devono calcolare anche le norme connesse e a quelle applicative.

 

Link al commento
Condividi su altri siti


Adesso, fagiolino dice:

@ARES III

Lascia perdere, è uno di quelli che devono avere sempre ragione.

 

Penso che sei tu quello che hai quasi sempre ragione, ma a differenza di molti con diritto.

Ridiamoci un po' su.

 

 

Link al commento
Condividi su altri siti


5 ore fa, ARES III dice:

È proprio qui il punto: se un bene è commerciabile (e non viola alcuna norma degli stati membri, si pensi alle cosiddette droghe a scopo ricreativo nei Paesi Bassi) deve poter circolare all'interno dell'intera Unione. Sono queste le regole.

Perfetto: a questo punto dall'alto della sua giurisprudenza, cassa trattare con i giudici della Corte di Giustizia dell'UE e gli dica che non capisco un tubo sulla questione.

Comunque noto che non comprende il significato delle parole italiane e cercherò di essere ancora più chiaro.

Il sistema del mercato comune Europeo è volto per creare un unico spazio unico dove beni, servizi, capitali e forza lavoro possano circolare senza restrizioni.

Quando si deve giudicare se una norma rispetta questi parametri non ci si sofferma solo al suo testo ma si controlla anche l'intero complesso normativo nel quale si trova: la norma sulla compravendita di monete antiche non ha nessuna differenziazione di trattamento ma poi quando si osserva l'intero complesso si trovano delle norme restrittive che disciplinano la sua circolazione in ambito europeo (quelle fuori UE non interessano). O meglio esistono dei gravami burocratici ed autorizzazioni da ottenere.

Questi sono per forza di cose degli ostacoli INDIRETTI, proprio perché non contenuti nella norma sulla vendita ma sulla sua circolazione.

 

 

 

 

e niente, vedo che insisti senza aver capito i termini della questione. Niente di nuovo, la stessa impressione la davi già sul topic sulla massoneria.

bah, fai una cosa, denuncia questa palese ingiustizia a strasburgo. vai tranquillo che ci farai un figurone.

Modificato da manuelcecca
Link al commento
Condividi su altri siti


20 minuti fa, manuelcecca dice:

e niente, vedo che insisti senza aver capito i termini della questione. Niente di nuovo, la stessa impressione la davi già sul topic sulla massoneria.

bah, fai una cosa, denuncia questa palese ingiustizia a strasburgo. vai tranquillo che ci farai un figurone.

 

Sì sì come hanno già detto anche altri hai ragione certamente tu, dal momento che sarai sicuramente un professionista affermato e di fama nel settore del diritto comunitario ed internazionale.

PS:

1- si prenda un qualunque manuale di diritto dell'UE e poi ci ricontatti;

2- per l'aspetto concreto della vicenda l'ho già detto io per primo che non è molto fattibile in virtù dell'arbitrarietà di certe figure, ma non sotto l'aspetto giuridico;

3- non c'è peggior sordo di chi non legge o non sa leggere quello che scrivono prima gli altri (cosa che accomuna molti sedicenti illuminati o in via di illuminazione....)

4- e infine: perché capita sempre a me di incontrare massoni e sedicenti tali che hanno il vizio della tuttologia ?

Link al commento
Condividi su altri siti


Supporter

Ciao a tutti,

vi invito cortesemente ad avere un atteggiamento più mite, anche a tutela dell'immagine del Forum !!

Che ne dite?

Abbiamo capito le Vostre posizioni.

Sono fiducioso nei Vostri prossimi passi.

Un caro saluto.

 

  • Grazie 1
Link al commento
Condividi su altri siti


Propongo un breve manuale di “mitigazione linguistica”. 

Questi i gradi di registro.

Immaginate di entrare in una camera dove la temperatura è bassa perché è inverno e una finestra è aperta.

Rivolto ai presenti.

1) Chiudete questa fottuta finestra;

2) Potreste chiudere questa finestra ?

3) Pensate di chiudere questa finestra ?

4) Dio che freddo !

 

Link al commento
Condividi su altri siti


18 minuti fa, Polemarco dice:

mitigazione linguistica”.

Condivido , con un'aggiunta: la sezione "petulanza"

1) Chiudete questa fottuta finestra , dato che l'ho già chiesto prima;

2) Potreste chiudere questa finestra, anche perché vi è stato già detto;

3) Pensate di chiudere questa finestra, o devo chiuderla io perché ho fatto questa domanda prima;

4) Dio che freddo ...ma dato che nessuno si muove credo proprio che sia capitato in un gruppo di eschimesi (e forse pure sordi) !

 

  • Haha 1
Link al commento
Condividi su altri siti


46 minuti fa, Polemarco dice:

Propongo un breve manuale di “mitigazione linguistica”. 

Questi i gradi di registro.

Immaginate di entrare in una camera dove la temperatura è bassa perché è inverno e una finestra è aperta.

Rivolto ai presenti.

1) Chiudete questa fottuta finestra;

2) Potreste chiudere questa finestra ?

3) Pensate di chiudere questa finestra ?

4) Dio che freddo !

 

 

La finestra va lasciata aperta ché senno si innesca un trattamento discriminatorio indiretto dei pinguini, che notoriamente entrano dalle finestre quando fuori fa un freddo cane.

Modificato da manuelcecca
Link al commento
Condividi su altri siti


Buonasera, scusatemi se mi permetto ma credo che la verità stia nel mezzo... più o meno.

E' vero, come sostiene @manuelcecca , che non vi è alcuna norma che vieti a un acquirente straniero di acquistare monete in Italia o a un italiano (o a uno straniero) di vendere monete che si trovano in Italia ma con destinazione estero.

Ma è vero anche, come sostiene @ARES III , che l'esportazione all'estero è soggetta a un complesso, lungo e tortuoso iter burocratico finalizzato proprio a ottenere l'autorizzazione all' "espatrio" (definiamola simpaticamente così).

E se è vero che ciò, formalmente, non costituisce un limite alla possibilità di acquistare e vendere in ogni dove, non si può però negare - come cerca di far comprendere @ARES III (se non ho frainteso il suo punto di vista) - che l'onere di ottenere l'attestato di libera circolazione costituisca un forte, anzi fortissimo, disincentivo alla vendita all'estero e all'acquisto dall'estero (posto che, nella stragrande maggioranza dei casi, chi acquista dall'estero lo fa per farsi recapitare a casa - e quindi all'estero - ciò che ha acquistato).

Prova ne sia che molte case d'asta italiane oggi mettano sin da subito in chiaro che non spediscono all'estero (giammai che non vendono agli stranieri).

E l'atteggiamento è più che comprensibile e giustificabile, posto che - di regola - è chi propone qualcosa in vendita a dover assicurare di poterla consegnare ovunque si trovi l'acquirente. Salvo espressa indicazione contraria nelle condizioni di vendita (proprio come ormai sovente accade).

La casa d'aste, dal canto suo, non può preventivamente "dotare" ogni moneta - che ne sia potenzialmente soggetta - dell'attestato di libera circolazione (finirebbero ingolfati e con il dover gestire una marea di beghe con gli acquirenti oltre confine); l'acquirente che si trova all'estero, dalla sua prospettiva, verosimilmente non avrà nessuna intenzione di compiere un acquisto che resterà "sotto schiaffo" per mesi: e quindi si asterrà dal comprare.

Come vede, quindi, @manuelcecca , di fatto una "compressione" del mercato - sia pure non sanzionabile (di questo ne sono convinto) - si verifica eccome.

Saluti.

  • Mi piace 2
Link al commento
Condividi su altri siti


57 minuti fa, allek dice:

Buonasera, scusatemi se mi permetto ma credo che la verità stia nel mezzo... più o meno.

E' vero, come sostiene @manuelcecca , che non vi è alcuna norma che vieti a un acquirente straniero di acquistare monete in Italia o a un italiano (o a uno straniero) di vendere monete che si trovano in Italia ma con destinazione estero.

Ma è vero anche, come sostiene @ARES III , che l'esportazione all'estero è soggetta a un complesso, lungo e tortuoso iter burocratico finalizzato proprio a ottenere l'autorizzazione all' "espatrio" (definiamola simpaticamente così).

E se è vero che ciò, formalmente, non costituisce un limite alla possibilità di acquistare e vendere in ogni dove, non si può però negare - come cerca di far comprendere @ARES III (se non ho frainteso il suo punto di vista) - che l'onere di ottenere l'attestato di libera circolazione costituisca un forte, anzi fortissimo, disincentivo alla vendita all'estero e all'acquisto dall'estero (posto che, nella stragrande maggioranza dei casi, chi acquista dall'estero lo fa per farsi recapitare a casa - e quindi all'estero - ciò che ha acquistato).

Prova ne sia che molte case d'asta italiane oggi mettano sin da subito in chiaro che non spediscono all'estero (giammai che non vendono agli stranieri).

E l'atteggiamento è più che comprensibile e giustificabile, posto che - di regola - è chi propone qualcosa in vendita a dover assicurare di poterla consegnare ovunque si trovi l'acquirente. Salvo espressa indicazione contraria nelle condizioni di vendita (proprio come ormai sovente accade).

La casa d'aste, dal canto suo, non può preventivamente "dotare" ogni moneta - che ne sia potenzialmente soggetta - dell'attestato di libera circolazione (finirebbero ingolfati e con il dover gestire una marea di beghe con gli acquirenti oltre confine); l'acquirente che si trova all'estero, dalla sua prospettiva, verosimilmente non avrà nessuna intenzione di compiere un acquisto che resterà "sotto schiaffo" per mesi: e quindi si asterrà dal comprare.

Come vede, quindi, @manuelcecca , di fatto una "compressione" del mercato - sia pure non sanzionabile (di questo ne sono convinto) - si verifica eccome.

Saluti.

 

che chi vive all'Estero, per altro parlo in prima persona, abbia potenzialmente  più difficoltà a farsi arrivare una moneta (che comunque poi arriva, sia chiaro), e che magari acquisti meno per questo motivo, l'ho scritto pure io.

quello che dico è che non si tratta affatto di un "trattamento discriminatorio", addirittura tale da giustificare un ricorso alla corte europea o altre istanze del genere. 
inoltre non è possibile parlare di circolazione dei beni culturali come se fossero dei beni di uso comune. sono, giustamente, tutelati diversamente.

 

Modificato da manuelcecca
Link al commento
Condividi su altri siti


Tecnicamente è invece sì una "discriminazione" o meglio un gravame indiretto a discapito di alcuni soggetti europei, di natura burocratica.

Quante volte la Corte ha condannato moltissimi Paesi (tra cui anche l'Italia) perché camuffavano iter amministrativi rinforzati per ostalare diritti di determinati soggetti.

 

Link al commento
Condividi su altri siti


 mi capita d'imbattermi nel tema della tutela dei beni culturali, in senso lato, per motivi di lavoro, e penso che sia il caso fare chiarezza:

i beni culturali godono di particolare tutela, per questo la loro circolazione è regolamentata a livello europeo e dei singoli stati. riporto alcuni passi salienti:

 

Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , relativo all'esportazione di beni culturali (Versione codificata)

Articolo 1

Definizione

"Fatti salvi i poteri degli Stati membri ai sensi dell'articolo 30 del trattato, per «beni culturali» s'intendono, ai fini del presente regolamento, i beni elencati nell'allegato I."

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2009.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2009%3A039%3AFULL#ntr1-L_2009039IT.01000101-E0001

 

L'articolo 30 nella versione consolidata attuale è divenuto il 36:

Articolo 36 (ex articolo 30 del TCE)

"Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri."
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:it:PDF

 

LA discriminazione arbitraria non si configura perché come si legge nella risposta della Commissione per le peetizioni del Parlamento Europea ad una petizione riguardante proprio il tema in questione:

"L'articolo 35 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta restrizioni quantitative all'esportazione fra gli Stati membri e qualsiasi misura di effetto equivalente. Ciononostante, ai sensi dell'articolo 36 del TFUE, queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'esportazione giustificati da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. L'articolo 36 del TFUE stabilisce altresì che tali divieti o restrizioni non debbano tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Pertanto l'obbligo degli Stati membri di proteggere il patrimonio nazionale può giustificare misure che ostacolano l'esportazione. La definizione esatta di "patrimonio nazionale" si presta a varie interpretazioni; di conseguenza, pur essendo chiaro che gli articoli che rientrano in questa categoria devono avere un reale valore artistico, storico o archeologico, spetta agli Stati membri decidere in merito all'assegnazione alla suddetta categoria. Ne consegue che gli Stati membri impongono restrizioni diverse all'esportazione dei beni culturali, e che tali restrizioni - e le relative procedure amministrative, quali ad esempio la compilazione dei moduli di dichiarazione e la fornitura di documenti giustificativi - sono generalmente considerate giustificate ai sensi dell'articolo 36 del TFUE. "

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/911/911603/911603it.pdf

 

Più in generale il tema è già stato affrontato nella  COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO 0 ARCHEOLOGICO NAZIONALE NELLA PROSPETTIVA DELLA SOPPRESSIONE DELLE FRONTIERE INTERNE NEL 1992.

 

"Si può dubitare del fatto che tutte queste legislazioni rispettino integralmente I limiti tracciati dal diritto comunitario, ma È in ogni caso Innegabile che esse rientrano, almeno in parte, nel diritto comunitario vigente. In altri termini, il diritto comunitario attuale - a prescindere dall'istituzione del mercato Interno- permette di applicare misure nazionali che vietano o restringono l'uscita di beni culturali, a condizione che esse rispettino I limiti da esso tracciati." (p.3-4)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1989:0594:FIN:IT:PDF

 

  • Mi piace 1
Link al commento
Condividi su altri siti


La strada di un’eventuale reclamo per discriminazione comunitaria chd riguardi le restrizioniall’esportazione di beni culturali e’ totalmente ininfluente. Il problema va risolto internamente intervenendo sulla normativa vigente 

 

la moneta NON e’ un bene culturale a prescindere se non in alcune particolari casistiche. Nasce come bene seriale e ripetitivo la cui funzione non e’ ne’ estetica ne’ storica bensi strumentale. Diviene interessante in un contesto di Belle Arti - e quindi di tutela e anche museale - solo in determinati casi che possono essere individuati evitando provvedimenti - a pioggia - come l’attuale normativa invece tenta di regolamentare

  • Mi piace 1
Link al commento
Condividi su altri siti


Come si voleva dimostrare: si possono pure fare delle eccezioni in casi particolari su alcune monete (per il loro elevato valore storico, artistico, culturale) , ma questa non è la regola. Mentre se non sbaglio adesso basta che una moneta sia antica (magari comunissima) che scatta il gravame burocratico.

A questo punto dovrebbero le case d'asta chiedere preventivamente o per ogni moneta un parere o pretendere una lista di monete o di caratteristiche che una moneta antica dovrebbe avere per rientrare nella normativa restrittiva.

O se no si dovrebbe pretendere che anche l'acquirente italiano che risiede in Italia e che vuole recapitata in Italia la sua moneta, debba sottostare al medesimo gravame burocratico.

La normativa italiana e la sua applicazione come sono ora non sono in regola....

Link al commento
Condividi su altri siti


1 ora fa, numa numa dice:

La strada di un’eventuale reclamo per discriminazione comunitaria chd riguardi le restrizioniall’esportazione di beni culturali e’ totalmente ininfluente. Il problema va risolto internamente intervenendo sulla normativa vigente 

 

la moneta NON e’ un bene culturale a prescindere se non in alcune particolari casistiche. Nasce come bene seriale e ripetitivo la cui funzione non e’ ne’ estetica ne’ storica bensi strumentale. Diviene interessante in un contesto di Belle Arti - e quindi di tutela e anche museale - solo in determinati casi che possono essere individuati evitando provvedimenti - a pioggia - come l’attuale normativa invece tenta di regolamentare

 

verissimo.
è proprio per questo che dicevo che la normativa vigente, pur avendo un suo perché, è realizzata decisamente male

Link al commento
Condividi su altri siti


2 ore fa, ARES III dice:

Come si voleva dimostrare: si possono pure fare delle eccezioni in casi particolari su alcune monete (per il loro elevato valore storico, artistico, culturale) , ma questa non è la regola. Mentre se non sbaglio adesso basta che una moneta sia antica (magari comunissima) che scatta il gravame burocratico.

A questo punto dovrebbero le case d'asta chiedere preventivamente o per ogni moneta un parere o pretendere una lista di monete o di caratteristiche che una moneta antica dovrebbe avere per rientrare nella normativa restrittiva.

O se no si dovrebbe pretendere che anche l'acquirente italiano che risiede in Italia e che vuole recapitata in Italia la sua moneta, debba sottostare al medesimo gravame burocratico.

La normativa italiana e la sua applicazione come sono ora non sono in regola....

 

 

che le spedizioni in italia non prevedano scartoffie non c'entra veramente nulla perché non si tratta di esportazione, mentre l'esportazione di beni culturali è lecito venga regolamentata, come previsto dai trattati comunitari, cosa che peraltro avviene anche per altre merci.

Il punto è se  l'eccezione alla circolazione libera delle merci messa in pratica per i beni culturali costituisca una "discriminazione arbitraria" o no. Stando alle prese di posizione da parte di commissioni EU e pareri di giuristi, non gente random di forum, non lo è non sembra esserlo.

ma il fatto che l'esportazione in sé sia regolamentata diversamente dalle spedizioni nazionali è decisamente triviale, difatti la questione è già stata posta proprio in questi termini al Parlamento Europeo e la Commissione per le petizioni ha già detto che a suo giudizio non c'è arbitrarietà nelle legislazioni nazionali.
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/911/911603/911603it.pdf

così come evidenziato  COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO 0 ARCHEOLOGICO NAZIONALE NELLA PROSPETTIVA DELLA SOPPRESSIONE DELLE FRONTIERE INTERNE NEL 1992.

 

"Si può dubitare del fatto che tutte queste legislazioni rispettino integralmente I limiti tracciati dal diritto comunitario, ma È in ogni caso Innegabile che esse rientrano, almeno in parte, nel diritto comunitario vigente. In altri termini, il diritto comunitario attuale - a prescindere dall'istituzione del mercato Interno- permette di applicare misure nazionali che vietano o restringono l'uscita di beni culturali, a condizione che esse rispettino I limiti da esso tracciati." (p.3-4)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1989:0594:FIN:IT:PDF

 

Tra i vari pareri di giuristi che si trovano in rete ne cito uno: LA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI NEL DIRITTO EUROPEO: LIMITI E OBBLIGHI DI RESTITUZIONE, dove viene affrontato anche la questione della libera circolazione intracomunitaria dei beni e delle sue eccezioni regolamentate da varie discipline nazionali. Ovviamente nessun accenno ad una irregolarità delle legislazioni nazionali né ad una "discriminazione arbitraria" causata dalla normativa italiana.
https://www.dg.unito.it/quaderni_libri/13_magri_contenuto.pdf

 

Modificato da manuelcecca
Link al commento
Condividi su altri siti


48 minuti fa, manuelcecca dice:

 

che le spedizioni in italia non prevedano scartoffie non c'entra veramente nulla perché non si tratta di esportazione, mentre l'esportazione di beni culturali è lecito venga regolamentata, come previsto dai trattati comunitari, cosa che peraltro avviene anche per altre merci.

Il punto è se  l'eccezione alla circolazione libera delle merci messa in pratica per i beni culturali costituisca una "discriminazione arbitraria" o no. Stando alle prese di posizione da parte di commissioni EU e pareri di giuristi, non gente random di forum, non lo è non sembra esserlo.

ma il fatto che l'esportazione in sé sia regolamentata diversamente dalle spedizioni nazionali è decisamente triviale, difatti la questione è già stata posta proprio in questi termini al Parlamento Europeo e la Commissione per le petizioni ha già detto che a suo giudizio non c'è arbitrarietà nelle legislazioni nazionali.
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/911/911603/911603it.pdf

così come evidenziato  COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO 0 ARCHEOLOGICO NAZIONALE NELLA PROSPETTIVA DELLA SOPPRESSIONE DELLE FRONTIERE INTERNE NEL 1992.

 

"Si può dubitare del fatto che tutte queste legislazioni rispettino integralmente I limiti tracciati dal diritto comunitario, ma È in ogni caso Innegabile che esse rientrano, almeno in parte, nel diritto comunitario vigente. In altri termini, il diritto comunitario attuale - a prescindere dall'istituzione del mercato Interno- permette di applicare misure nazionali che vietano o restringono l'uscita di beni culturali, a condizione che esse rispettino I limiti da esso tracciati." (p.3-4)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1989:0594:FIN:IT:PDF

 

Tra i vari pareri di giuristi che si trovano in rete ne cito uno: LA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI NEL DIRITTO EUROPEO: LIMITI E OBBLIGHI DI RESTITUZIONE, dove viene affrontato anche la questione della libera circolazione intracomunitaria dei beni e delle sue eccezioni regolamentate da varie discipline nazionali. Ovviamente nessun accenno ad una irregolarità delle legislazioni nazionali né ad una "discriminazione arbitraria" causata dalla normativa italiana.
https://www.dg.unito.it/quaderni_libri/13_magri_contenuto.pdf

 

 

La prego di non importunarmi più.

Io resto della mia idea lei della sua.

Come dovrebbe aver notato ci sono già state lamentele e credo che sia ora di mettere fine a questa querelle.

Più la rigira e più sono convinto della bontà della mia tesi. Quindi la smetta di continuare a punzecchiarmi e lo sto dicendo con tutta la pazienza e l'educazione di cui dispongo.

Mi fermo non tanto per lei (perché avrei potuto continuare all'infinito) ma per il rispetto che porto per tutti gli altri utenti. Quindi si metta l'anima in pace , tanto io non le darò ragione (non perché sono superbo da non accettare un mio errore) ma piuttosto perché lei non ha prove sufficienti da poter controbattere alle mie. 

E adesso basta repliche. Fine.

 

Link al commento
Condividi su altri siti


14 minuti fa, manuelcecca dice:

credi cosa vuoi, è un tuo diritto, ma che dopo che io ho citato verbatim le leggi, i pareri delle commissioni e di giuristi, tu non puoi dirmi che non avrei prove sufficienti per ribattere alle tue, tanto più che tu peraltro non hai citato nulla e di prove ne hai portate zero.

Ma allora se come una vecchia zitella (mi scuso con l'associazione donne anziane single) che vuoi avere sempre l'ultima parola ?

Non so quanto puoi conoscerne di diritto ma ho una laurea in scienze giuridiche, una nella specialista in giurisprudenza, un master, una scuola di specializzazione in professioni legali, ho pubblicato articoli, sono avvocato....penso che sia sufficiente per dirti che quello che hai messo sul tavolo non mi basta per convincermi!

Con Google tutti pensano di essere diventati esperti in qualunque materia: dalla medicina, alla fisica, all'astronomia, alla storia, al diritto,.....e vediamo tutti i risultati: gente che crede che nei vaccini vi siano chip, quelli che credono che la terra sia piatta, quelli che Hitler non sia morto e che i lager non siano mai esistiti, quelli che basta aver visto qualche puntata di Forum siano già degli esperti in diritto,....

E adesso basta, fine.

@CdC potresti gentilmente verificare che ciò sia fatto: perché credo proprio che si abbia superato il limite con certi interventi in questa discussione. Le posizioni sono state ben delineate (a torto o a ragione) e la questione non si possa comporre.

Grazie.

Modificato da ARES III
  • Mi piace 1
Link al commento
Condividi su altri siti


Supporter

Mi sembra che sia d'uopo chiudere questa discussione.

E' sempre spiacevole farlo, ma è chiaro che rimangono ampi margini di miglioramento nelle dialettiche.

Un caro saluto a tutti.

Link al commento
Condividi su altri siti


  • Oppiano ha chiuso il topic
Ospite
Questa discussione è chiusa.

×
  • Crea Nuovo...

Avviso Importante

Il presente sito fa uso di cookie. Si rinvia all'informativa estesa per ulteriori informazioni. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie, dei Terms of Use e della Privacy Policy.