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Perito d'arte - DDL S. 1739 - Disposizioni per l'istituzione di un albo speciale dei periti d'arte.


Oppiano

Risposte migliori

Supporter

Buongiorno,

condivido un progetto di disegno di legge ad oggi ancora in fase di esame.

S.1739 - 18ª Legislatura
Sen. Marco Perosino (FIBP-UDC) e altri
Disposizioni per l'istituzione di un albo speciale dei periti d'arte
25 febbraio 2020: Presentato al Senato
12 maggio 2020: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52818.htm

Per chi opera nel mondo della numismatica ritengo che possa essere molto importante avere anche contezza dell'evoluzione normativa in Italia.

Riporto alcuni stralci del fascicolo presente sul sito del Senato ed il relativo link di collegamento:

...

Non esiste in Italia, o comunque non è riconosciuta ad oggi, una « figura di certificatore ufficiale »
dell'opera d'arte.
L'unico riferimento normativo indica il mercante come l'unico a poter certificare l'opera d'arte oggetto
di vendita: articolo 64 del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La legge non afferma che la certificazione di autenticità debba essere rilasciata da un perito, un esperto
o un critico d'arte, ma solo dal venditore, il quale ha l'obbligo di consegnare la documentazione
attinente l'autenticità e, in mancanza di questa, una dichiarazione che attesti l'autenticità dell'opera o
almeno la probabile attribuzione e la provenienza.
Il soggetto che fornisce tale documentazione, cioè il certificato di autenticità, è l'autore (artista) se è in
vita, altrimenti gli eredi, gli enti riconosciuti come fondazioni, o archivi d'artista, preposti alla tutela,
allo studio, alla promozione e all'archiviazione delle opere, o in mancanza di questi gli specialisti e
studiosi di fama ed infine anche dal perito stesso.
D'altra parte chiunque può rivendicare per sé il ruolo di critico ufficiale di un determinato artista, tanto
in più in assenza di un albo di consulenti tecnici esperti in materia di opere d'arte (istituzione prevista
nel lontano 1971 con la cosiddetta legge Pieraccini, legge 20 novembre 1971, n. 1062, ma non ancora
attuata), né di autorità preposte ad accertare i requisiti e la preparazione dei periti stessi o degli esperti
d'arte.

...

Il perito d'arte svolge infatti una professione di elevato contenuto intellettuale e di notevole
complessità, che necessita di una formazione culturale, scientifica, metodologica, tecnica ed etica
specifica, ottenuta mediante un lungo percorso di istruzione, formazione e aggiornamento a carattere
teorico e pratico.

...

Art. 3.
(Registro)
1. È istituito presso il Ministero il registro dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di perito d'arte
giudiziario del settore civile e del settore penale.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già
esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale degli
affari interni, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato
nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale degli affari interni, al fine di esercitare la
vigilanza, si può avvalere dell'ispettorato generale del Ministero.
3. Il registro è articolato in sezioni riguardanti le seguenti materie: archeologia, arte medievale, arte
antica, arte moderna, arte contemporanea, arti minori decorative e antiquariato, arredo e suppellettili,
design, glittica, numismatica.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida
elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui alla presente legge.
6. Il registro dei periti d'arte giudiziari è pubblico; l'accesso alle altre eventuali annotazioni è regolato
dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.
(Criteri per l'iscrizione nel registro)
1. Nel registro sono iscritti, a domanda e previa verifica da parte del responsabile, i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) conoscenza approfondita e certificata di:
1) storia dell'arte;

2) tecniche artistiche;
3) normativa relativa al ruolo legale del perito d'arte giudiziario;
4) quotazioni e mercato delle opere d'arte;
b) conoscenza di base del restauro e della conservazione;
c) possesso dei seguenti titoli:
1) laurea quadriennale in lettere o beni culturali o conservazione dei beni culturali, con indirizzo
storico-artistico o laurea specialistica o magistrale in storia dell'arte;
2) almeno cinque anni di esperienza professionale, certificata presso musei, enti artistico-culturali,
gallerie, antiquari, case d'asta;
3) pubblicazioni scientifiche relative al settore specifico;
d) possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti
presso gli enti di formazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), nonché lo svolgimento di un
corso di aggiornamento biennale sui seguenti temi:
1) elementi giuridici della tecnica peritale e delle modalità di redazione di una perizia giudiziaria;
2) conoscenza del mercato dell'arte e criteri della valutazione;
e) possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
1) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
2) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
3) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
4) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

....

 

Buona giornata,

Domenico

52818.pdf

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Il requisito C punto 1 ovvero possesso di una laurea specifica in lettere (???), beni culturali o conservazione dei beni culturali se indispensabile riduce di molto la possibilità di diventare perito numismatico.

E comunque mi chiedo cosa sa di numismatica un laureato in lettere?

Arka

Diligite iustitiam

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Supporter
19 minuti fa, Arka dice:

Il requisito C punto 1 ovvero possesso di una laurea specifica in lettere (???), beni culturali o conservazione dei beni culturali se indispensabile riduce di molto la possibilità di diventare perito numismatico.

E comunque mi chiedo cosa sa di numismatica un laureato in lettere?

Arka

Diligite iustitiam

L10 - CLASSE DELLE LAUREE IN LETTERE (cestor.it)

 

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"бюрократия"  (Biùrocrazia o una roba simile) =  "BUROCRAZIA" pronunciato alla russa con sdegno e nella peggior accezione possibile del termine :D

Quindi in forza di questa "fantastica" legge (se venisse approvata) un commerciante diplomato al liceo classico o all'istituto d'arte e con esperienza trentennale nella vendita di monete romane o medievali non potrebbe iscriversi a questo albo invece il suo dipendente laureato in lettere moderne e che lavora per lui da 5 anni potrebbe iscriversi...  ? :closedeyes:

E ancora: laurea 4 anni  + 5 anni di esperienza professionale + 2 anni corso specifico di formazione: prima dei 30 anni la vedo dura diventare perito, largo ai giovani come al solito... 

Saluti

Simone

Modificato da uzifox
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Supporter

Grazie ai partiti....

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  • 2 mesi dopo...

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