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Ritrovamento "tesoro" in Francia


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Inviato

Notizia interessante, trovo soprattutto utile l'informazione detta nell'articolo, relativamente al drastico cambio d'orientamento della legislazione francese, dal 2016, sul ritrovamento di beni "archeologici", anche se si potrebbe disquisire sul fatto che monete di 3/400 anni  possano essere considerate a tutti gli effetti "beni archeologici" 

Saluti 

TIBERIVS 

 

 

 

https://www.we-wealth.com/news/pleasure-assets/monete-francobolli/il-tesoro-del-maniero-scoperte-in-bretagna-monete-del-1600?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterB2BB2C


Inviato
1 ora fa, TIBERIVS dice:

Notizia interessante, trovo soprattutto utile l'informazione detta nell'articolo, relativamente al drastico cambio d'orientamento della legislazione francese, dal 2016, sul ritrovamento di beni "archeologici", anche se si potrebbe disquisire sul fatto che monete di 3/400 anni  possano essere considerate a tutti gli effetti "beni archeologici" 

Saluti 

TIBERIVS 

 

 

 

https://www.we-wealth.com/news/pleasure-assets/monete-francobolli/il-tesoro-del-maniero-scoperte-in-bretagna-monete-del-1600?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterB2BB2C

Perché non dovrebbero? 

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Inviato
1 ora fa, Tinia Numismatica dice:

Perché non dovrebbero? 

Non capisco la domanda... 


Inviato
2 ore fa, TIBERIVS dice:

Non capisco la domanda... 

perché non dovrebbero considerarle “ archeologiche”….. solo perché hanno 300 anni invece che 2000? 


Inviato
7 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

perché non dovrebbero considerarle “ archeologiche”….. solo perché hanno 300 anni invece che 2000? 

Certamente se hanno fatto la legge così impostata, dovranno farsela andar bene. 

Però un conto è il ritrovamento tra le mura di casa di monete, un altro conto è il ritrovamenti di monete in un contesto archeologico antico, dove queste, risultano utili per contestualizzare il sito, l'epoca, ecc ecc, 

viceversa le monete d'oro che il mio trisavolo ha nascosto sotto il trave, dimostrano poco o nulla di "archeologico" 

Saluti 

TIBERIVS 

 

 

 

 


Inviato

Adesso la domanda fondamentale è: a quale trave di preciso ti stai riferendo? ?

Casomai capitasse ci passassi vicino... ?

A parte la boutade, concordo con TIBERIVS


Inviato
23 minuti fa, TIBERIVS dice:

Certamente se hanno fatto la legge così impostata, dovranno farsela andar bene. 

Però un conto è il ritrovamento tra le mura di casa di monete, un altro conto è il ritrovamenti di monete in un contesto archeologico antico, dove queste, risultano utili per contestualizzare il sito, l'epoca, ecc ecc, 

viceversa le monete d'oro che il mio trisavolo ha nascosto sotto il trave, dimostrano poco o nulla di "archeologico" 

Saluti 

TIBERIVS 

 

 

 

 

Se lo dimostrano quelle di 500 o 1000 anni prima, anche in contesto analogo, perché quelle no? 

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Inviato
4 ore fa, TIBERIVS dice:

Certamente se hanno fatto la legge così impostata, dovranno farsela andar bene. 

Però un conto è il ritrovamento tra le mura di casa di monete, un altro conto è il ritrovamenti di monete in un contesto archeologico antico, dove queste, risultano utili per contestualizzare il sito, l'epoca, ecc ecc, 

viceversa le monete d'oro che il mio trisavolo ha nascosto sotto il trave, dimostrano poco o nulla di "archeologico" 

Saluti 

TIBERIVS 

 

 

 

 

Intanto bisogna vedere in che periodo ha vissuto il tuo trisavolo poi che tipo di moneta ha occultato ,che pezzatura ,che metallo tanto per capire il circolante di quel tempo ,e l'usura?, E il trave? Il tetto ? Di  che anno sono ? Perché lo ha nascosto? È un ripostiglio di emergenza o una "cassa" ad usum familia ? Che lavoro faceva il trisavolo ? Ci potremmo fare un'idea del potere di risparmio in quell'epoca ,ecc ,ecc,ecc...

Come vedi qualsiasi moneta ,anche una persa ieri davanti al supermercato , può essere foriera di informazioni ed avere la stessa dignità "archeologica" di un sesterzio di 1800 anni fa.


Inviato

Bene, d'ora in poi le monete trovate finiranno direttamente in un crogiolo e fuse per venderne i lingotti?

Davide

  • Haha 1

Inviato
5 ore fa, TIBERIVS dice:

Certamente se hanno fatto la legge così impostata, dovranno farsela andar bene. 

Però un conto è il ritrovamento tra le mura di casa di monete, un altro conto è il ritrovamenti di monete in un contesto archeologico antico, dove queste, risultano utili per contestualizzare il sito, l'epoca, ecc ecc, 

viceversa le monete d'oro che il mio trisavolo ha nascosto sotto il trave, dimostrano poco o nulla di "archeologico" 

Saluti 

TIBERIVS 

 

 

 

 

In Italia invece la situazione, riguardo ciò che può essere considerato bene culturale è questa, come si evince da questo interessante frammento di un articolo di Serafina Pennestrì, sul Portale Numismatico dello Stato: "la sensibile novità introdotta dall’art.68 del Codice dei beni culturali e del paesaggio riguarda la natura del "motivato giudizio” espresso dagli uffici esportazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, in quanto tale giudizio non riguarda più il danno che l’uscita di determinate cose dal territorio nazionale potrebbe arrecare al patrimonio storico e culturale nazionale, come affermato nella precedente normativa (L. 1089 del 1939, art. 35 e Testo Unico art. 65 c. 1), ma si basa sulla valutazione dell’interesse (artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico) che esse rivestono “in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte” (art. 68, c. 4) e dunque sulla possibilità di considerarle come beni culturali ai sensi dell’art. 10.”

A questo proposito, si segnalano qui due criteri adottati per la valutazione degli esemplari vincolati o acquistati coattivamente. In merito alla scarsa rarità della variante a cui si riconduce il bene in oggetto, occorre segnalare che la valutazione di rarità viene solitamente effettuata sui repertori moderni e dalle ditte numismatiche soprattutto tenendo conto della presenza di una determinata variante sul mercato e nelle collezioni estere. Nel caso di beni numismatici in uscita dall’Italia occorre invece considerare come richiesto dalla circolare del 1974, tuttora vigente, soprattutto il danno in relazione al patrimonio nazionale (ossia italiano) sia pubblico che privato (laddove sia notificato). Per quanto riguarda il pregio, che può comprendere la stima commerciale dell’esemplare in oggetto, sono stati presi in considerazione i difetti quali fratture di conio o altre imperfezioni che possono influenzare la stima dell’esemplare. Tali “difetti” rappresentano, per altri versi, la conferma del valore di manufatto e di documento dell’esemplare da valutare. Caratteristiche “intrinseche” che lo connotano cioè come il prodotto di una tecnica monetale antica e di un artigianato specializzato che rendono ogni singolo esemplare un “unicum” diverso da tutti gli altri esemplari analoghi, anche da quelli prodotti con lo stesso conio".


Inviato
9 minuti fa, Sirlad dice:

In Italia invece la situazione, riguardo ciò che può essere considerato bene culturale è questa, come si evince da questo interessante frammento di un articolo di Serafina Pennestrì, sul Portale Numismatico dello Stato: "la sensibile novità introdotta dall’art.68 del Codice dei beni culturali e del paesaggio riguarda la natura del "motivato giudizio” espresso dagli uffici esportazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, in quanto tale giudizio non riguarda più il danno che l’uscita di determinate cose dal territorio nazionale potrebbe arrecare al patrimonio storico e culturale nazionale, come affermato nella precedente normativa (L. 1089 del 1939, art. 35 e Testo Unico art. 65 c. 1), ma si basa sulla valutazione dell’interesse (artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico) che esse rivestono “in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte” (art. 68, c. 4) e dunque sulla possibilità di considerarle come beni culturali ai sensi dell’art. 10.”

A questo proposito, si segnalano qui due criteri adottati per la valutazione degli esemplari vincolati o acquistati coattivamente. In merito alla scarsa rarità della variante a cui si riconduce il bene in oggetto, occorre segnalare che la valutazione di rarità viene solitamente effettuata sui repertori moderni e dalle ditte numismatiche soprattutto tenendo conto della presenza di una determinata variante sul mercato e nelle collezioni estere. Nel caso di beni numismatici in uscita dall’Italia occorre invece considerare come richiesto dalla circolare del 1974, tuttora vigente, soprattutto il danno in relazione al patrimonio nazionale (ossia italiano) sia pubblico che privato (laddove sia notificato). Per quanto riguarda il pregio, che può comprendere la stima commerciale dell’esemplare in oggetto, sono stati presi in considerazione i difetti quali fratture di conio o altre imperfezioni che possono influenzare la stima dell’esemplare. Tali “difetti” rappresentano, per altri versi, la conferma del valore di manufatto e di documento dell’esemplare da valutare. Caratteristiche “intrinseche” che lo connotano cioè come il prodotto di una tecnica monetale antica e di un artigianato specializzato che rendono ogni singolo esemplare un “unicum” diverso da tutti gli altri esemplari analoghi, anche da quelli prodotti con lo stesso conio".

Deliri di onnipotenza di una mentalità paranoica accentratrice. 

  • Confuso 1

Inviato
7 ore fa, TIBERIVS dice:

il mio trisavolo ha nascosto sotto il trave,

A quando un invito a cena?

 

7 ore fa, FFF dice:

Adesso la domanda fondamentale è: a quale trave di preciso ti stai riferendo? ?

Aspetta il tuo turno: ci sono molti in fila prima .... magari però se ci mettiamo d'accordo prima.... ma poi dividiamo 60-40....


Inviato

L'articolo 10 individua i Beni Culturali. Il comma 4 dell'art. 68 specifica solo i criteri di valutazione che, qualora portino al rifiuto di libera circolazione, non sono sufficienti per dichiarare il bene come Bene culturale. Lo dimostra il comma 6 dello stesso articolo 68 laddove dice che ''il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione ai sensi dell'articolo 14. E solo dopo la conclusione del procedimento il bene diventa Bene culturale.

Questo per la precisione.

Arka

Diligite iustitiam


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