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IGNORED

Vendita di scudi


Alessandro C.

Risposte migliori

Buonasera a tutti. 

Avrei intenzione di vendere due scudi, uno di Vittorio Emanuele II e l'altro di Carlo Alberto. È possibile farlo tramite eBay o si incorre in rischi?

Grazie a chi vorrà rispondere

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3 ore fa, Alessandro C. dice:

Buonasera a tutti. 

Avrei intenzione di vendere due scudi, uno di Vittorio Emanuele II e l'altro di Carlo Alberto. È possibile farlo tramite eBay o si incorre in rischi?

Grazie a chi vorrà rispondere

Se intendi dal punto di vista legale, non rischi nulla.

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Spedisci SEMPRE con numero di tracciamento, tenendo presente che, in caso di smarrimento, poste italiane rimborsa 50€ per raccomandata, per somme maggiori usa assicurata.

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Grazie a tutti. @Gallienus intendevo proprio dal punto di vista legale. Acquistai queste monete anni fa (molti anni fa), mosso dalla compulvità e vorrei utilizzare il ricavato per acquistare monete di mio interesse. 

Grazie mille ancora

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Il 1/5/2021 alle 18:01, gioal dice:

per spedire all'estero occorre autorizzazione, poiché hanno più di 70 anni.

Sei sicuro che sia necessaria anche per questo genere di monete? E quindi, più in generale, per qualunque cosa abbia più di 70 anni? Un libro (anche un fumetto?), un gioiello di bigiotteria, un attrezzo da lavoro? O, per restare nel nostro ambito, delle banconote, dei francobolli?

Lo chiedo per semplice curiosità, non devo spedire nulla :D

petronius :)

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Si per tutto quello che ha più di 70 anni. Se sei sotto i 13500 di valore c'è autocertificazione (che comunque va inserita in procedura del SUE), se sei sopra serve ALC

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1 ora fa, petronius arbiter dice:

Sei sicuro che sia necessaria anche per questo genere di monete? E quindi, più in generale, per qualunque cosa abbia più di 70 anni? Un libro (anche un fumetto?), un gioiello di bigiotteria, un attrezzo da lavoro? O, per restare nel nostro ambito, delle banconote, dei francobolli?

Lo chiedo per semplice curiosità, non devo spedire nulla :D

petronius :)

Se ne parla qui:

Esportazione di monete e Vendita su Catawiki - Pagina 3 - Questioni legali sulla numismatica - Lamoneta.it - Numismatica, monete, collezionismo

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Sperando di fare cosa utile, riporto il testo dell’art. 65 del Codice dei beni culturali:

Articolo 65 - Uscita definitiva 

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

2. E' vietata altresì l'uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12;

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500;

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. (1)

4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione”.

Per individuare i beni culturali esportabili occorre fare riferimento al terzo comma, che richiama a sua volta l’art. 11 e l’Allegato A.

La verità è che il concetto di “interesse culturale” a cui fa riferimento la norma è talmente generico ed elastico che praticamente potrebbe risultare soggetta ad autorizzazione alla libera circolazione o all’autodichiarazione (a seconda del valore del bene) qualsiasi cosa più vecchia di settanta anni. Una grave stortura, a mio avviso.

Riporto di seguito l’Allegato A:

Allegato A - (Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali.
7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale, diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi.
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione.
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di settanta anni.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione”.

Saluti
 

 

Modificato da allek
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