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Inviato

In allegato un interessante documento della Banca d'Italia che precisa la differenza di operatività fra gli Operatori autorizzati dalla Banca d'Italia a trattare l'oro da investimento e i "Compro-oro" che non hanno l'autorizzazione.

 

operatori_oro.pdf


Inviato
30 minuti fa, bizerba62 dice:

In allegato un interessante documento della Banca d'Italia che precisa la differenza di operatività fra gli Operatori autorizzati dalla Banca d'Italia a trattare l'oro da investimento e i "Compro-oro" che non hanno l'autorizzazione.

 

operatori_oro.pdf 312.75 kB · 3 downloads

 

Quindi, in linea teorica, se ho ben capito, un compro oro non potrebbe acquistare o vendere anche solo una semplice Sterlina d'oro? Interessante, questo non lo sapevo 


Inviato (modificato)
8 minuti fa, Pontetto dice:

se ho ben capito, un compro oro non potrebbe acquistare o vendere anche solo una semplice Sterlina d'oro? Interessante, questo non lo sapevo 

Uso il condizionale per prudenza, ma dovrebbe poterlo fare (l'acquisto), con destinazione (della sterlina) ed essere consegnata alla fonderia per la fusione e reimmissione del metallo nel circuito industriale.

Non può senz'altro rivenderla ad un soggetto interessato all'acquisto.

Paolo 

Modificato da Bassi22

Inviato
34 minuti fa, Bassi22 dice:

Uso il condizionale per prudenza, ma dovrebbe poterlo fare (l'acquisto), con destinazione (della sterlina) ed essere consegnata alla fonderia per la fusione e reimmissione del metallo nel circuito industriale.

Non può senz'altro rivenderla ad un soggetto interessato all'acquisto.

Paolo

Direi che al Compro oro non autorizzato dalla banca d'Italia sia precluso l'acquisto e la vendita della sterlina d'oro, in quanto tale moneta rientra fra quelle definite "oro da investimento" e ciò a prescindere dalla destinazione che avrà successivamente la sterlina (fusione o rivendita).

Sarei invece più possibilista sul fatto che il suddetto Compro oro possa acquistare la sterlina ove la stessa fosse montata su un bracciale o un ciondolo e dunque costituente parte integrante di un "gioiello" in parte realizzato in oro .750 (il bracciale o il ciondolo) e in parte realizzato in oro .916,6 (la sterlina).

In questo caso il Compro oro starebbe acquistando "un gioiello" in quanto tale e non, separatamente, una moneta da investimento, un ciondolo o un bracciale.

Però, bisognerebbe trovare qualche precedente che confermi questa teoria (e comunque si potrebbe almeno spendere la teoria quale argomento difensivo rispetto alla possibile contestazione).


Inviato
52 minuti fa, bizerba62 dice:

Direi che al Compro oro non autorizzato dalla banca d'Italia sia precluso l'acquisto

Ho usato il condizionale, infatti, perchè non ne sono sicuro. Peraltro, avrei comunque una riserva legata al fatto che il provvedimento di BdI parla di..."venduto ad un prezzo pari....."; quindi sembrerebbe disciplinare la parte legata alla vendita, non tanto all'acquisto. 

Cordialità.

Paolo 

 


Inviato
1 ora fa, Bassi22 dice:

Ho usato il condizionale, infatti, perchè non ne sono sicuro. Peraltro, avrei comunque una riserva legata al fatto che il provvedimento di BdI parla di..."venduto ad un prezzo pari....."; quindi sembrerebbe disciplinare la parte legata alla vendita, non tanto all'acquisto. 

Cordialità.

Paolo

L'ho più che altro desunto dal documento della BdI allegato al post n. 51 che, a proposito dell'attività esercitabile dai "Compro oro" privi di autorizzazione a trattare oro da investimento, così riporta:

"L’oro il cui commercio è legittimamente consentito ai c.d. “compro-oro” può essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli “operatori professionali in oro”.

Quindi, se il commercio (acquisto/vendita) di oro da investimento, nel cui concetto ricadono anche le sterline, è riservato (dalla Legge n. 7/2000) in via esclusiva agli Operatori autorizzati dalla BdI, "per esclusione" ai Compro oro sarà consentito commerciare l'oro non rientrante nel concetto di "oro da investimento".

Ma non dovrebbe essere loro consentito di commerciare, nè in acquisto nè in vendita, l'oro da investimento.

  • Grazie 1

Inviato
55 minuti fa, Oppiano dice:

Segnalo il  

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2024, n. 211 che entrerà in vigore il 17 gennaio p.v.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/02/24G00222/sg

dove sono previste delle modifiche alla LEGGE 17 gennaio 2000, n. 7 “Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.”

 

 

Qualche buona persona  che lo traduca dal legalese per i comuni mortali? 


Inviato

Ai fini della L. 7/2000 per “ORO” si intenderà non solo “l’oro da investimento”, ma anche l’oro da investimento “destinato a successiva lavorazione” [modifica della letta a) della Legge].

Poi:

modificata la lett. b) della Legge:

Si intende “ORO”: 

il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza.

Si intende “ORO” [novità’]:

il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro di cui alle lettere a) e b)

 


Inviato (modificato)

Inoltre, il comma 2 dell’art. 1 della Legge:

Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.
 

sarà’ sostituito dal seguente:

Il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, e' oggetto di dichiarazione all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro.

 

Inseriti, inoltre i seguenti:

2-bis. La dichiarazione e' dovuta anche per le operazioni di cui al comma 2 dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori al valore economico di cui al comma 2.

2-ter. E' tenuto alla dichiarazione il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro. Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui al comma 3, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 che disciplinano ulteriori modalita' di adempimento dell'obbligo dichiarativo.

2-quater. La dichiarazione e' effettuata senza indugio e comunque non oltre il mese successivo alla data di compimento dell'operazione. Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, la dichiarazione e' effettuata prima dell'attraversamento della frontiera. Le eventuali operazioni in oro alle quali il passaggio transfrontaliero e' finalizzato, eseguite ai sensi dei commi 2 e 2-bis, sono indicate nella dichiarazione trasmessa all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia entro la fine del mese successivo a quello di compimento delle operazioni.

2-quinquies. La dichiarazione non e' dovuta quando, ricorrendone i presupposti, l'operazione e' soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al regolamento (UE) 2018/1672 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195. La dichiarazione non e' altresi' dovuta per le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

2-sexies. Le autorita' competenti all'effettuazione dei controlli e alla verifica delle violazioni di cui alla presente legge nei confronti delle persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis) provvedono affinche' tali persone siano informate dei loro diritti e obblighi.»;

Modificato da Oppiano

Inviato

Ho provato a coordinare il testo dell'art. 1, che poi è quello più importante e più pesantemente modificato, con le aggiunte/soppressione apportate dal provvedimento che entrerà in vigore il 17 gennaio prossimo.

Le parti aggiunte sono quelle in rosso nel documento allegato. Quelle soppresse le ho semplicemente cancellate.

Almeno si riesce a leggere come Dio comanda.

Art. 1 legge 7.pdf

  • Grazie 2

Inviato (modificato)
1 ora fa, bizerba62 dice:

Ho provato a coordinare il testo dell'art. 1, che poi è quello più importante e più pesantemente modificato, con le aggiunte/soppressione apportate dal provvedimento che entrerà in vigore il 17 gennaio prossimo.

Le parti aggiunte sono quelle in rosso nel documento allegato. Quelle soppresse le ho semplicemente cancellate.

Almeno si riesce a leggere come Dio comanda.

Art. 1 legge 7.pdf 59.85 kB · 5 downloads

 

Poi sarebbe bello un riassunto in cui si fa il punto su quello che può interessare il comune cittadino alle prese con acquisti e vendite spicciole tra privati 

Modificato da Tinia Numismatica

Inviato
51 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Poi sarebbe bello un riassunto in cui si fa il punto su quello che può interessare il comune cittadino alle prese con acquisti e vendite spicciole tra privati

Le vendite "spicciole" fra privati di monete d'oro da investimento non sono assoggettate alla Legge n. 7/2000 (e successive modificazioni) giacchè la Legge è rivolta a chi esercita "in via professionale" il commercio dell'oro in nome proprio o altrui.

Al più il privato ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi il trasfeimento di oro da o verso l'estero,  ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire (10.300,00 euro circa).

In questo caso infatti, la norma della Legge n. 7 (art. 1, comma 2) si rivolge a "chiunque" e non solo a chi esercita in via professionale il commercio dell'oro.

Quindi, se un privato vende ad un altro privato monete per un valore complessivo di euro 10.300 (circa), l'operazione va comunicata all'Ufficio italiano dei cambi.

Sotto tale importo direi che non c'è alcun obbligo.

 
  • Grazie 1

Inviato (modificato)

Dal prossimo 17 gennaio quei 20.000.000 Lire sono da intendersi quali 10.000,00 Euro.

Modificato da Oppiano

Inviato
8 minuti fa, Oppiano dice:

Dal prossimo 17 gennaio quei 20.000.000 Lire sono da intendersi quali 10.000,00 Euro.

 

Stiamo sempre parlando di monete d'oro giusto? O se vendo la mia collezione di monete, in gran parte di metallo non nobile, e senza presenza di oro sono soggetto a questa stessa tassazione? 


Supporter
Inviato
2 minuti fa, darioelle dice:

Stiamo sempre parlando di monete d'oro giusto? O se vendo la mia collezione di monete, in gran parte di metallo non nobile, e senza presenza di oro sono soggetto a questa stessa tassazione? 

 

Sì, monete d'oro per quanto concerne la numismatica. 


Inviato

Due interessanti novità, quindi:

  • ridefinizione delle categorie di “oro da investimento” e “materiale d’oro”, e riduzione della soglia minima per la dichiarazione all’UIF delle operazioni con tali valori, da 12.500 euro a 10.000 euro (e ciò anche in ipotesi di transazioni frazionate che, nel corso del mese, superino i 2.500 euro per singola operazione e in ogni caso i 10.000 euro complessivi)
  • l’esercizio professionale del commercio di oro da parte delle società di capitali sarà subordinato alla comunicazione preventiva all’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM), che si occuperà di istituire e tenere un apposito registro

Inviato
9 ore fa, darioelle dice:

Stiamo sempre parlando di monete d'oro giusto? O se vendo la mia collezione di monete, in gran parte di metallo non nobile, e senza presenza di oro sono soggetto a questa stessa tassazione?

Stiamo parlando di monete d'oro "da investimento", come definite dall'art. 1 comma 1, della Legge n. 7 del 2000.


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