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Inviato

Buonasera a tutti

Volevo sapere se lo scambio o la vendita di ERRORI ARTEFATTI della Repubblica Italiana è oggi possibile o no.

Volevo sapere inoltre se anche il loro solo possesso risulta oggi tutt'ora illegale e sottoposto a sequestro delle Forze dell'ordine. 

Avrei inoltre piacere mi indicaste letture relative a tale materia per approfondire l'argomento.

Grazie per l'attenzione


Inviato
10 minuti fa, Sandro1234 dice:

Buonasera a tutti

Volevo sapere se lo scambio o la vendita di ERRORI ARTEFATTI della Repubblica Italiana è oggi possibile o no.

Volevo sapere inoltre se anche il loro solo possesso risulta oggi tutt'ora illegale e sottoposto a sequestro delle Forze dell'ordine. 

Avrei inoltre piacere mi indicaste letture relative a tale materia per approfondire l'argomento.

Grazie per l'attenzione

Anzitutto direi che "errori" e "artefatti" sono linguisticamente due concetti in contrasto.

O si tratta di un errore, che quindi avviene per sbaglio, involontariamente, casualmente, o si tratta di un artefatto, che come dice la parola stessa viene creato ad arte con uno specifico intento (nel caso, truffaldino).

Immaginando che si stia parlando della seconda categoria, la cosa che io mi chiedo è per quale motivo una persona debba desiderare di possedere un oggetto che è stato creato in maniera fraudolenta da qualcuno che voleva appropriarsi di qualcosa che non gli apparteneva (materiali e strumenti della Zecca di Stato) per produrre un illecito guadagno.

 


Inviato

Si scusi ho usato il termine ERRORE ARTEFATTO perchè usato da Attardi nel suo libro "Varianti ed Errori della Repubblica Italiana" per distingurli dagli ERRORI ORIGINALI.

Sulla seconda questione, anch'io mi chiedo la stessa cosa


Inviato

Spero di non dire una castroneria, ma essendo le LIRE non più in circolazione in quanto ritirate e non più spendili, credo non costituisca reato il possederle o  scambiarle in quanto fuori corso. Come per le monete di Vittorio Emanuele III, vendere o scambiare i falsi. Si trovano normalmente  in vendita  nelle aste.

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Inviato

Se viene venduta, credo che dovrebbe essere indicato chiaramente che si tratta di una moneta contraffatta, altrimenti penso che il reato sia di truffa.


Inviato (modificato)
3 ore fa, prtgzn dice:

Spero di non dire una castroneria, ma essendo le LIRE non più in circolazione in quanto ritirate e non più spendili, credo non costituisca reato il possederle o  scambiarle in quanto fuori corso. Come per le monete di Vittorio Emanuele III, vendere o scambiare i falsi. Si trovano normalmente  in vendita  nelle aste.

Sembrerebbe il contrario 

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2014/ottobre/1412240536806.html

Modificato da Sandro1234

Inviato
3 ore fa, Sandro1234 dice:

Buonasera, @prtgzn non ha detto una castroneria.

La sentenza citata nel link postato da @Sandro1234 non vale a smentirlo... anzi.  Anche se, a onor del vero, letta così, in quell'articolo, mi ha destato non poche perplessità e stava per trarmi in inganno. Ho così deciso di leggerla per esteso e ho chiarito l'arcano.

La sentenza a cui fa riferimento l'articolo si riferisce a fatti commessi prima del 2011, anno a partire dal quale la lira ha cessato di essere convertibile in euro.

La Corte di Cassazione ha sancito, in parole povere, che la L. 214/2011 (che ha posto fine alla possibilità di convertire la lira in euro così, di fatto, impedendo anche la "spendita" indiretta della lira dopo l'entrata in vigore della legge in parola), non impedisce di ritenere configurabile il reato quando il fatto sia stato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il concetto risulta meglio espresso in una sentenza successiva della stessa Cassazione Penale, la n. 20192/2015 la cui massima riporto di seguito:

"Il d.l. n. 201 del 2011 prevede che a partire dal 6 dicembre 2011 le monete e le banconote in lire non possono più essere cambiate in euro con la conseguenza che, da quel momento, uno degli elementi di cui alla fattispecie penale del falso nummario, ovvero l'utilizzabilità del denaro come mezzo di pagamento, non è più riscontrabile nel fatto di chi acquisti o detenga monete o banconote contraffatte in lire, mentre la detenzione e la messa in circolazione di monete e banconote false in lire, per il periodo compreso tra quel momento e l'entrata dell'euro nel sistema monetario, potendo essere convertite nella nuova moneta, rientra indirettamente nella nozione di mezzi di pagamento rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 453 c.p." .

Saluti.

 

  • Grazie 2

Inviato

e quindi? e poi una domanda: da cosa desume che i fatto commessi risalgono a prima del 2011?


Inviato (modificato)
12 ore fa, Sandro1234 dice:

e quindi? e poi una domanda: da cosa desume che i fatto commessi risalgono a prima del 2011?

E quindi se acquista oggi lire contraffatte (e lo fa nella consapevolezza di acquistare dei falsi) non commette reato (così come non lo commette colui da cui lei acquista), essendo valuta fuori corso legale e non più convertibile in euro.

Il fatto che gli eventi da cui trae origine la sentenza da lei richiamata risalgano a prima del 2011 lo si ricava solo leggendo il testo integrale della sentenza: in particolare, nella parte iniziale si legge immediatamente che il primo grado di giudizio (Tribunale di Novara) si era concluso con sentenza del 14 giugno 2005. Va da se, quindi, che se il primo grado si è concluso nel 2005 i fatti risalgono a epoca sicuramente antecedente a tale data (e, ovviamente, anche del 2011).

Per completezza allego file con entrambe le sentenze per esteso (sia quella citata da @Sandro1234 che quella citata da me nel post n. 7). Mi sono permesso di evidenziare in giallo la parte da cui si ricava che i fatti risalgono a molto tempo prima dell'anno 2011.

Saluti.

Cass. 39813 del 2014 e Cass. 20192 del 2015.pdf

Modificato da allek
  • Mi piace 1

Inviato

Io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare @allek, i cui interventi sempre pacati e competenti sono un vero valore aggiunto per il forum.

  • Grazie 1

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