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Inviato (modificato)

Paypal rimborsa di default l'acquirente nel caso in cui la merce, per qualsiasi ragione, non arrivi a destinazione, bloccando il conto del venditore fino ad avvenuto storno del pagamento. Se spedita con tracciamento, il Centro di risoluzione delle controversie di Paypal non fa altro che verificare lo status della spedizione, se spedita invece senza tracciamento, prende per buona la parola dell'acquirente e ciao.

Dirò di più: dopo aver stornato il pagamento al malcapitato venditore, Paypal si trattiene pure la commissione di vendita, sicché alla fine il venditore si ritrova senza merce, senza soldi e con l'esborso del 3% dell'importo totale della compravendita. Esperienza personale. Se questo è un trattamento a favore del venditore ditemi voi...

P.S. Questa prassi viene adottata automaticamente a prescindere da qualsiasi formula il venditore applichi alla vendita (del tipo "non mi assumo responsabilità per perdite o danni subiti durante il trasporto" o "la spedizione non tracciata viaggia a rischio dell'acquirente" ecc...)

Modificato da Orodicarta

Inviato
7 ore fa, Orodicarta dice:

Paypal rimborsa di default l'acquirente nel caso in cui la merce, per qualsiasi ragione, non arrivi a destinazione, bloccando il conto del venditore fino ad avvenuto storno del pagamento. Se spedita con tracciamento, il Centro di risoluzione delle controversie di Paypal non fa altro che verificare lo status della spedizione, se spedita invece senza tracciamento, prende per buona la parola dell'acquirente e ciao.

Dirò di più: dopo aver stornato il pagamento al malcapitato venditore, Paypal si trattiene pure la commissione di vendita, sicché alla fine il venditore si ritrova senza merce, senza soldi e con l'esborso del 3% dell'importo totale della compravendita. Esperienza personale. Se questo è un trattamento a favore del venditore ditemi voi...

P.S. Questa prassi viene adottata automaticamente a prescindere da qualsiasi formula il venditore applichi alla vendita (del tipo "non mi assumo responsabilità per perdite o danni subiti durante il trasporto" o "la spedizione non tracciata viaggia a rischio dell'acquirente" ecc...)

Si, PayPal ha una politica iperprotettiva nei confronti dell’acquirente, ma è una stortura ...... in ogni caso, non è vero che da sempre ragione all’acquirente: se la spedizione è dimostrabile che è stata fatta nel rispetto delle regole, non storna i pagamenti , ( e glielo dico per esperienza diretta come venditore e come acquirente) ma bisogna fornire una documentazione ineccepibile. In tutti gli altri casi è, effettivamente, sfacciatamente parziale a favore dell’acquirente .... 

Il resto del mondo , invece, adotta la regola che hai diritto a quello per cui hai pagato. 
Heritage , per fare un esempio, spedisce assicurato di default con Fedex, ma sul sito é possibile scegliere altri sistemi di spedizione, più o meno veloci e assicurati più o meno integralmente e più o meno costosi di conseguenza ..... una volta scelto il metodo si è invitati a comunicarlo via email alla casa daste che spedirà  di conseguenza.... in caso di perdita della missiva ( e qualche anno fa nelle stanze dell hub doganale se ne perdevano parecchi) si ha  diritto al rimborso a seconda del tipo di spedizione scelto di propria sponte.

Vale per Fedex, ma vale anche per DHL e qualsiasi altro corriere, quindi, una volta che l’acquirente ha espresso la sua scelta, per il venditore la faccenda finisce lì... e mi pare anche logico.....

la merce viaggia sempre a esclusivo rischio dell’acquirente, salvo accordi diversi tra le parti ....e accordi diversi significa che il compratore paga per la spedizione assicurata integrale la tariffa stabilita dallo spedizioniere e si lega in contratto con lo stesso, per tramite del venditore che fa da tramite(  Fedex invece si interfaccia solo col compratore per evitare questioni) .... se il compratore decide di far viaggiare la merce con una spedizione non coperta, se ne assume la piena responsabilità.... ( come, del resto, se la assumerebbe il venditore se il metodo di spedizione e il rateo assicurativo li dovesse stabilire lui a prescindere o. Introini la volontà espressa dal compratore) 

in ogni caso, noi come negozio, spediamo con corriere privato e copertura assicurativa per fornire un miglior servizio di customer care ai nostri clienti, ma non ce lo impone nessuna legge, è solo una questione di riguardo nei confronti di chi compra una moneta che gli piace e che nessun rimborso gli potrà  mai sostituire. 

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Inviato
2 ore fa, Tinia Numismatica dice:

non è vero che da sempre ragione all’acquirente: se la spedizione è dimostrabile che è stata fatta nel rispetto delle regole, non storna i pagamenti

Falso, se nelle info di tracciamento non è registrata come "consegnata" il venditore perde i soldi, non importa che documentazione possa mostrare.


Inviato
Adesso, Orodicarta dice:

Falso, se nelle info di tracciamento non è registrata come "consegnata" il venditore perde i soldi, non importa che documentazione possa mostrare.

Allora sono stato fortunato io 


Inviato
38 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Allora sono stato fortunato io 

Non penso che si tratti di fortuna, forse l'acquirente non ha aperto una controversia nei suoi confronti attraverso Paypal e si è limitato a interfacciarsi con lei direttamente. Oppure il pacco alla fine è stato registrato come consegnato. Non saprei, le casistiche sono molte e variegate.

Di certo, se la consegna non viene registrata nel dettaglio spedizione e l'acquirente apre una controversia tramite Paypal, il venditore subisce lo storno senza se né ma.


Inviato (modificato)
8 minuti fa, Orodicarta dice:

Non penso che si tratti di fortuna, forse l'acquirente non ha aperto una controversia nei suoi confronti attraverso Paypal e si è limitato a interfacciarsi con lei direttamente. Oppure il pacco alla fine è stato registrato come consegnato. Non saprei, le casistiche sono molte e variegate.

Di certo, se la consegna non viene registrata nel dettaglio spedizione e l'acquirente apre una controversia tramite Paypal, il venditore subisce lo storno senza se né ma.

L’ha aperta, ( altrimenti non ne avrei avuto notizia da parte di PayPal non trova?) tant’è che all’inizio avevano bloccato i fondi ( non stornano immediatamente, prima chiedono informazioni supplementari) ma poi hanno constatato che la responsabilità non era riconducibile a me, evidentemente....per fortuna, aggiungo io ...

Modificato da Tinia Numismatica

Inviato
1 minuto fa, Tinia Numismatica dice:

L’ha aperta, tant’è che all’inizio avevano bloccato i fondi ( non stornano immediatamente, prima chiedono informazioni supplementari) ma poi hanno constatato che la responsabilità non era riconducibile a me, evidentemente....per fortuna, aggiungo io ...

Allora sono basito. Perdoni lo scetticismo ma ci sono passato talmente tante volte e in tante situazioni diverse che credevo di averle viste tutte. È stato fortunato, non c'è che dire!

  • Grazie 1

Inviato (modificato)

Mi dispiace, ma si stanno dando tante informazioni fuorvianti.

Mi limiterò all’ipotesi dell’acquirente consumatore.

“Art. 63 (Codice del Consumo)
Passaggio del rischio

1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.
2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore”.

Il professionista che decide di offrire i suoi beni per la vendita anche a distanza (on-line) assume automaticamente l’obbligo di provvedere alla spedizione degli stessi. A meno che ciò non sia espressamente escluso nelle condizioni di vendita (solo ritiro a mano, ma non è l’ipotesi che ci interessa).

Il primo comma è chiaro: se il professionista vende a distanza (e assume l’obbligazione di spedire) il rischio di perdita o danneggiamento resta in capo al venditore sino a quando il bene non giunge nella materiale disponibilità dell’acquirente o di un suo incaricato o delegato.

Tra acquirente e vettore non si instaura alcun rapporto contrattuale (a dispetto di quanto qualcuno qui sostiene per propria infondata convinzione personale).

Se il bene va smarrito, quindi, il venditore dovrà rimborsare l’acquirente e IL VENDITORE dovrà poi vedersela con il vettore. Non è un problema dell’acquirente.

Il secondo comma, tuttavia, prosegue prevedendo una eccezione: il rischio passa immediatamente in capo all’acquirente se il vettore è scelto dall’acquirente stesso e NON SIA PROPOSTO DAL VENDITORE.

Ma che vuol dire?

Significa che se il venditore mi offre la possibilità di scegliere tra spedizione assicurata e spedizione low cost e io scelgo quest’ultima, se il bene va smarrito per colpa del vettore, ancora una volta io (acquirente) avrò il diritto di essere rimborsato dal venditore. La possibilità di scegliere l’opzione low cost, infatti, me la ha offerta il venditore e io, che ho il braccio corto, ne ho approfittato.

Diverso è il caso (che ricade nella previsione dal secondo comma) in cui il venditore offra solo metodi di spedizione sicuri, tracciabili e assicurati (e statene certi, non lo fa nell’interesse dell’acquirente ma nel suo perché solo così può evitare di rimetterci se il bene va smarrito e ciò perché sarà a sua volta rimborsato dall’assicurazione di quanto avrà di tasca propria rifuso al compratore). In questo caso, se l’acquirente propone al venditore di far eseguire il ritiro presso la sede di quest’ultimo da un vettore dallo stesso acquirente designato (e il venditore accetta) allora il rischio di smarrimento si trasferisce in capo all’acquirente sin dal momento della consegna del bene al vettore.

Come si può intuire, nessuna norma OBBLIGA il venditore a offrire la spedizione assicurata e a rifiutare la spedizione ordinaria. Sono le conseguenze della sua scelta, tuttavia, a obbligarlo. Come si è visto, infatti, se il venditore è così sprovveduto da spedire senza assicurazione il rischio di rimetterci è solo il suo. Se, quindi, non vuole fallire nel giro di poco tempo la scelta non può che essere obbligatoriamente quella di spedire con posta assicurata. E ciò va precisato nelle condizioni generali di vendita. E se il compratore, a questo punto, insiste per un metodo di spedizione diverso, il venditore avrebbe piena ragione di rifiutarsi di spedire (ma ciò è impossibile che accada se si lavora bene: nelle condizioni di vendita, infatti, il venditore prevederà da subito un incremento sul prezzo di acquisto pari al costo della spedizione assicurata).

Questo in casa Pay Pal lo sanno, per questo rimborsano l’acquirente senza grosse difficoltà.

E aggiungo: se il venditore è italiano e si rifiuta di rimborsare l’acquirente per lo smarrimento del bene durante il trasporto (con vettore offerto dallo stesso venditore) ci sono diversi strumenti semplici ed economici per indurlo a tornare su i suoi passi.

Non si faccia terrorismo psicologico.

Con venditori esteri il discorso è ovviamente più complicato. Nonostante anche il venditore EUROPEO sia assoggettato alle medesime regole sarà ovviamente più oneroso sostenere un contenzioso con quest’ultimo.

E ora una chiosa finale.

Quando le proprie competenze non sono tipicamente giuridiche bene si farebbe, quando si offre un parere, a utilizzare quantomeno il condizionale quando ci si esprime (lo fanno anche coloro che quelle competenze le possiedono). Ma si sa, i depositari assoluti della verità sono gli altri.

Attendo con ansia smentite giuridiche (che sono pronto ad accettare facendo eventualmente anche ammenda se ho errato).

Tutto il resto è piazzetta.

Amen.

Giuseppe

Modificato da allek
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  • Grazie 2

Inviato (modificato)
30 minuti fa, allek dice:

Mi dispiace, ma si stanno dando tante informazioni fuorvianti.

Mi limiterò all’ipotesi dell’acquirente consumatore.

“Art. 63 (Codice del Consumo)
Passaggio del rischio

1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.
2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore”.

Il professionista che decide di offrire i suoi beni per la vendita anche a distanza (on-line) assume automaticamente l’obbligo di provvedere alla spedizione degli stessi. A meno che ciò non sia espressamente escluso nelle condizioni di vendita (solo ritiro a mano, ma non è l’ipotesi che ci interessa).

Il primo comma è chiaro: se il professionista vende a distanza (e assume l’obbligazione di spedire) il rischio di perdita o danneggiamento resta in capo al venditore sino a quando il bene non giunge nella materiale disponibilità dell’acquirente o di un suo incaricato o delegato.

Tra acquirente e vettore non si instaura alcun rapporto contrattuale (a dispetto di quanto qualcuno qui sostiene per propria infondata convinzione personale).

Se il bene va smarrito, quindi, il venditore dovrà rimborsare l’acquirente e IL VENDITORE dovrà poi vedersela con il vettore. Non è un problema dell’acquirente.

Il secondo comma, tuttavia, prosegue prevedendo una eccezione: il rischio passa immediatamente in capo all’acquirente se il vettore è scelto dall’acquirente stesso e NON SIA PROPOSTO DAL VENDITORE.

Ma che vuol dire?

Significa che se il venditore mi offre la possibilità di scegliere tra spedizione assicurata e spedizione low cost e io scelgo quest’ultima, se il bene va smarrito per colpa del vettore, ancora una volta io (acquirente) avrò il diritto di essere rimborsato dal venditore. La possibilità di scegliere l’opzione low cost, infatti, me la ha offerta il venditore e io, che ho il braccio corto, ne ho approfittato.

Diverso è il caso (che ricade nella previsione dal secondo comma) in cui il venditore offra solo metodi di spedizione sicuri, tracciabili e assicurati (e statene certi, non lo fa nell’interesse dell’acquirente ma nel suo perché solo così può evitare di rimetterci se il bene va smarrito e ciò perché sarà a sua volta rimborsato dall’assicurazione di quanto avrà di tasca propria rifuso al compratore). In questo caso, se l’acquirente propone al venditore di far eseguire il ritiro presso la sede di quest’ultimo da un vettore dallo stesso acquirente designato (e il venditore accetta) allora il rischio di smarrimento si trasferisce in capo all’acquirente sin dal momento della consegna del bene al vettore.

Come si può intuire, nessuna norma OBBLIGA il venditore a offrire la spedizione assicurata e a rifiutare la spedizione ordinaria. Sono le conseguenze della sua scelta, tuttavia, a obbligarlo. Come si è visto, infatti, se il venditore è così sprovveduto da spedire senza assicurazione il rischio di rimetterci è solo il suo. Se, quindi, non vuole fallire nel giro di poco tempo la scelta non può che essere obbligatoriamente quella di spedire con posta assicurata. E ciò va precisato nelle condizioni generali di vendita. E se il compratore, a questo punto, insiste per un metodo di spedizione diverso, il venditore avrebbe piena ragione di rifiutarsi di spedire (ma ciò è impossibile che accada se si lavora bene: nelle condizioni di vendita, infatti, il venditore prevederà da subito un incremento sul prezzo di acquisto pari al costo della spedizione assicurata).

Questo in casa Pay Pal lo sanno, per questo rimborsano l’acquirente senza grosse difficoltà.

E aggiungo: se il venditore è italiano e si rifiuta di rimborsare l’acquirente per lo smarrimento del bene durante il trasporto (con vettore offerto dallo stesso venditore) ci sono diversi strumenti semplici ed economici per indurlo a tornare su i suoi passi.

Non si faccia terrorismo psicologico.

Con venditori esteri il discorso è ovviamente più complicato. Nonostante anche il venditore EUROPEO sia assoggettato alle medesime regole sarà ovviamente più oneroso sostenere un contenzioso con quest’ultimo.

E ora una chiosa finale.

Quando le proprie competenze non sono tipicamente giuridiche bene si farebbe, quando si offre un parere, a utilizzare quantomeno il condizionale quando ci si esprime (lo fanno anche coloro che quelle competenze le possiedono). Ma si sa, i depositari assoluti della verità sono gli altri.

Attendo con ansia smentite giuridiche (che sono pronto ad accettare facendo eventualmente anche ammenda se ho errato).

Tutto il resto è piazzetta.

Amen.

Giuseppe

Quindi, le clausole scritte nei contratti di vendita , monete o centrali termiche, in cui si cita espressamente che la merce viaggia ad esclusivo rischio dell’acquirente, sono tutte infondate? 
Guardi, la ringrazio della sua spiegazione, ma resto dell’opinione , confortata dai fatti e dai giudizi, che sia almeno parziale, essendomi già ritrovato in tali situazioni sia come venditore che come acquirente....e da questo punto ho espresso la mia opinione, senza tanti condizionali....,

Comunque, se riesce a farsi rimborsare da un venditore italiano o estero per la perdita di un oggetto spedito senza assicurazione , rispettando le “sue” richieste, allora è davvero un bravo legale....

Noi spediamo come spediamo per customer care, non certo per l’obbligo da lei ipotizzato di dover rimborsare alcunché in caso di perdita durante il transito. Il venditore non “ offre” la spedizione.... si rende disponibile a consegnare al corriere la merce secondo le volontà del compratore....segnalando i professionisti eventualmente da lui conosciuti, ma è il compratore che sceglie...non c’è nessun obbligo estrinseco o intrinsecò di occuparsi anche del trasporto se non contrattualizzato al momento dell’acquisto, e non lo è mai se non esplicitamente indicato. Può sempre passare a ritirare in sede... la scelta è del compratore. 
Il venditore che proponga la sua merce anche su una piattaforma web, come nel caso della vendita all’asta in cui si affianchi una sale room alla possibilità di partecipare via web alla vendita, non si assume proprio nessun obbligo di spedizione.... tant’è che la maggior parte delle case d’asta estere, che hanno una platea mondiale, nei termini indicano che la merce può essere ritirata in sede oppure, la casa daste può affidarla ad u. Servizio di logistica scelto dall’acquirente a rischio esclusivo di quest’ultimo ( per esempio lègga le condizioni di Poinsignon o della Heritage o Goldberg etc etc...) 

Se l’acquirente vuole la merce spedita e non ritirata alla sede, è lui che sceglie il servizio e lui ne è responsabile... lo ha scritto anche lei sopra ... comma 2 

Il suo discorso starebbe in piedi se la obbligassi a usare il vettore da me, venditore, scelto senza alternative.... ma non è così che funziona, il vettore lo sceglie lei, acquirente .... anche se lo scegliesse tra una rosa di nomi dal venditore suggeriti , la responsabilità della scelta sarebbe sempre e ancora dell’acquirente... perché la responsabilità si trasferisca ci vuole una clausola vessatoria o di esclusione... o che il vettore sia economicamente coinvolto col venditore....8in pratica partecipato. 

Modificato da Tinia Numismatica

Inviato
37 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Quindi, le clausole scritte nei contratti di vendita , monete o centrali termiche, in cui si cita espressamente che la merce viaggia ad esclusivo rischio dell’acquirente, sono tutte infondate? 
Guardi, la ringrazio della sua spiegazione, ma resto dell’opinione , confortata dai fatti e dai giudizi, che sia almeno parziale, essendomi già ritrovato in tali situazioni sia come venditore che come acquirente....e da questo punto ho espresso la mia opinione, senza tanti condizionali....,

Comunque, se riesce a farsi rimborsare da un venditore italiano o estero per la perdita di un oggetto spedito senza assicurazione , rispettando le “sue” richieste, allora è davvero un bravo legale....

Noi spediamo come spediamo per customer care, non certo per l’obbligo da lei ipotizzato di dover rimborsare alcunché in caso di perdita durante il transito. Il venditore non “ offre” la spedizione.... si rende disponibile a consegnare al corriere la merce secondo le volontà del compratore....segnalando i professionisti eventualmente da lui conosciuti, ma è il compratore che sceglie...non c’è nessun obbligo estrinseco o intrinsecò di occuparsi anche del trasporto se non contrattualizzato al momento dell’acquisto, e non lo è mai se non esplicitamente indicato. Può sempre passare a ritirare in sede... la scelta è del compratore. 
Il venditore che proponga la sua merce anche su una piattaforma web, come nel caso della vendita all’asta in cui si affianchi una sale room alla possibilità di partecipare via web alla vendita, non si assume proprio nessun obbligo di spedizione.... tant’è che la maggior parte delle case d’asta estere, che hanno una platea mondiale, nei termini indicano che la merce può essere ritirata in sede oppure, la casa daste può affidarla ad u. Servizio di logistica scelto dall’acquirente a rischio esclusivo di quest’ultimo ( per esempio lègga le condizioni di Poinsignon o della Heritage o Goldberg etc etc...) 

Se l’acquirente vuole la merce spedita e non ritirata alla sede, è lui che sceglie il servizio e lui ne è responsabile... lo ha scritto anche lei sopra ... comma 2 

Il suo discorso starebbe in piedi se la obbligassi a usare il vettore da me, venditore, scelto senza alternative.... ma non è così che funziona, il vettore lo sceglie lei, acquirente .... anche se lo scegliesse tra una rosa di nomi dal venditore suggeriti , la responsabilità della scelta sarebbe sempre e ancora dell’acquirente... perché la responsabilità si trasferisca ci vuole una clausola vessatoria o di esclusione... o che il vettore sia economicamente coinvolto col venditore....8in pratica partecipato. 

Non so che altro dirle di fronte a tanta ostinazione. La norma è chiara. L’interpretazione che ne fa la giurisprudenza altrettanto. L’italiano non è una opinione.

Se vendo per corrispondenza sono obbligato a spedire. Anche se la vendita per corrispondenza fosse solo una modalità alternativa al ritiro in sede (nel momento in cui si offre l’alternativa non si può pensare di scaricare il rischio su chi di quella alternativa ha inteso beneficiare).

Se lascio all’acquirente la facoltà di scegliere tra spedizione A, B, o C il rischio resta del venditore purché l’acquirente abbia scelto tra i metodi A, B o C dallo stesso venditore PROPOSTI.

Nelle condizioni generali di contratto poi si può scrivere anche che sono tenuto a prendere uno schiaffo dal postino alla consegna ma ciò non significa che sia una clausola giuridicamente valida o vincolante.

I paragoni che poi lei porta non li conosco (mi riferisco alle centrali termiche) quindi non saprei che dirle.

In ogni caso ribadisco: il discorso che ho fatto sopra è valido finché si parla del rapporto consumatore-professionista.

 

  • Grazie 1

Inviato (modificato)
16 minuti fa, allek dice:

Non so che altro dirle di fronte a tanta ostinazione. La norma è chiara. L’interpretazione che ne fa la giurisprudenza altrettanto. L’italiano non è una opinione.

Se vendo per corrispondenza sono obbligato a spedire. Anche se la vendita per corrispondenza fosse solo una modalità alternativa al ritiro in sede (nel momento in cui si offre l’alternativa non si può pensare di scaricare il rischio su chi di quella alternativa ha inteso beneficiare).

Se lascio all’acquirente la facoltà di scegliere tra spedizione A, B, o C il rischio resta del venditore purché l’acquirente abbia scelto tra i metodi A, B o C dallo stesso venditore PROPOSTI.

Nelle condizioni generali di contratto poi si può scrivere anche che sono tenuto a prendere uno schiaffo dal postino alla consegna ma ciò non significa che sia una clausola giuridicamente valida o vincolante.

I paragoni che poi lei porta non li conosco (mi riferisco alle centrali termiche) quindi non saprei che dirle.

In ogni caso ribadisco: il discorso che ho fatto sopra è valido finché si parla del rapporto consumatore-professionista.

 

Ma chi l’ha detto che sono “ obbligato “ a spedire .... qui non si parla di vendita per corrispondenza, stile postal market o Amazon, qui si tratta di vendita in sede presso cui si può ritirare la merce acquistata e che viene spedita per precisa scelta del cliente.... l’alternativa qui c’è... per Amazon no....se lei ha un suo corriere di fiducia, come lo avevamo noi per le centrali, può usare il suo, il fatto che le elenchi dei nomi di aziende che offrono servizi di logistica e lei né scelga uno come può farmi diventare responsabile della sua scelta? 
Guardi, facciamo il discorso inverso: noi, per prelevare monete acquistate o conferite, usiamo il nostro corriere di fiducia... stando a quel che scrive lei, se il nostro corriere da noi scelto, perde una moneta acquistato presto un nostro collega , ne dovrebbe rispondere il collega che ce l’ha venduta?! Ma sta scherzando o cosa? 
SE la spedisse SENZA consultarci , al limite potrebbe essere responsabilizzato per la scelta autonoma, ma se il corriere e lo scelgo io,la responsabilità è mia

Comma  2 ancora ... 

PS la vendita per corrispondenza si configura quando la proposizione della merce e l’eventuale ordine si concretizzano tramite l’uso , appunto, esclusivo del mezzo postale.... non è il caso delle aste. 
 

Comunque, faccia una cosa, perda qualcosa grazie alle poste italiane e poi veda quanto riesce a farsi risarcire, lei che é del mestiere... a me , profano, più di 50 euro non danno... a meno che non assicuri a valore intero. 

Modificato da Tinia Numismatica
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Inviato (modificato)

Ragazzi forse vi scordate in che .....Paese viviamo.......gran bei posti Unici,bei monumenti bello tutto ma in quanto ad organizzazione e semplificazione è un Bordello di intrighi,leggi sotto leggi comma 2 a comma 200045 Si fa prima (anche se sbagliato perchè è uno dei motivi principali del perchè non cambia quasi nulla) ad usare il buon senso,l'onesta e l'educazione. Se leggi le case d'aste Tu sei il responsabile se si smarrisce o altro il plico se leggi (^_^) le leggi è il contrario se poi fai una causa dipende dal Giudice o dal chissà chi. Io spero sempre che arrivi sia quando spedisco che quando ricevo se è dall'estero prego anche la sera per qualche minuto. Chissà forse un giorno quando le mie monete saranno tornate polvere riusciranno a fare qualcosa sul serio per tutti e no pensare prima al proprio rendiconto e poi se c'è tempo sistemare e lavorare sul serio. Amen!???

Modificato da favaldar

Inviato
5 minuti fa, favaldar dice:

Ragazzi forse vi scordate in che .....Paese viviamo.......gran bei posti Unici,bei monumenti bello tutto ma in quanto ad organizzazione e semplificazione è un Bordello di intrighi,leggi sotto leggi comma 2 a comma 200045 Si fa prima (anche se sbagliato perchè è uno dei motivi principali del perchè non cambia quasi nulla) ad usare il buon senso,l'onesta e l'educazione. Se leggi le case d'aste Tu sei il responsabile se si smarrisce o altro il plico se leggi (^_^) le leggi è il contrario se poi fai una causa dipende dal Giudice o dal chissà chi. Io spero sempre che arrivi sia quando spedisco che quando ricevo se è dall'estero prego anche la sera per qualche minuto. Chissà forse un giorno quando le mie monete saranno tornate polvere riusciranno a fare qualcosa sul serio per tutti e no pensare prima al proprio rendiconto e poi se c'è tempo sistemare e lavorare sul serio. Amen!???

E questo é il motivo per cui abbiamo un corriere nostro. ....per evitare questi problemi ai clienti....


Inviato
2 ore fa, Tinia Numismatica dice:

Ma chi l’ha detto che sono “ obbligato “ a spedire .... qui non si parla di vendita per corrispondenza, stile postal market o Amazon, qui si tratta di vendita in sede presso cui si può ritirare la merce acquistata e che viene spedita per precisa scelta del cliente.... l’alternativa qui c’è... per Amazon no....se lei ha un suo corriere di fiducia, come lo avevamo noi per le centrali, può usare il suo, il fatto che le elenchi dei nomi di aziende che offrono servizi di logistica e lei né scelga uno come può farmi diventare responsabile della sua scelta? 
Guardi, facciamo il discorso inverso: noi, per prelevare monete acquistate o conferite, usiamo il nostro corriere di fiducia... stando a quel che scrive lei, se il nostro corriere da noi scelto, perde una moneta acquistato presto un nostro collega , ne dovrebbe rispondere il collega che ce l’ha venduta?! Ma sta scherzando o cosa? 
SE la spedisse SENZA consultarci , al limite potrebbe essere responsabilizzato per la scelta autonoma, ma se il corriere e lo scelgo io,la responsabilità è mia

Comma  2 ancora ... 

PS la vendita per corrispondenza si configura quando la proposizione della merce e l’eventuale ordine si concretizzano tramite l’uso , appunto, esclusivo del mezzo postale.... non è il caso delle aste. 
 

Comunque, faccia una cosa, perda qualcosa grazie alle poste italiane e poi veda quanto riesce a farsi risarcire, lei che é del mestiere... a me , profano, più di 50 euro non danno... a meno che non assicuri a valore intero. 

La fava, ti danno le poste, se una raccomandata va persa. Perdonate la mia volgarità, ma quando ci vuole... Se è una assicurata convenzionale prendi 50 euro. Un mio amico tanti anni fa, ha avuto smarrito un aureo importante, comprato in asta, speditogli (su sua indicazione, credo) come assicurata convenzionale, appunto. Ci ha rimesso migliaia di euro. Ha provato anche a fare la denuncia per furto e persino a coinvolgere un avvocato. Non ha cavato un ragno dal buco. 

  • Grazie 1

Inviato
13 minuti fa, aemilianus253 dice:

La fava, ti danno le poste, se una raccomandata va persa. Perdonate la mia volgarità, ma quando ci vuole... Se è una assicurata convenzionale prendi 50 euro. Un mio amico tanti anni fa, ha avuto smarrito un aureo importante, comprato in asta, speditogli (su sua indicazione, credo) come assicurata convenzionale, appunto. Ci ha rimesso migliaia di euro. Ha provato anche a fare la denuncia per furto e persino a coinvolgere un avvocato. Non ha cavato un ragno dal buco. 

CVD


Inviato

Una Ass. convenzionale (50 €) costa 6 e qualche cent. Se assicuri 3000 euro costa 20, e rotti.

Se spendi migliaia di euro e fai il pidocchioso per 15 euro di spese postali, se la perdono sono cavoli tuoi.

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Inviato

Buonasera,

Tecnicamente ed a meno di recenti modifiche le Poste non consentono spedizioni “esplicite” di preziosi o denaro. Poi uno può farlo ed omettere o mentire sul contenuto naturalmente..

Per le assicurazioni sulle spedizioni per esperienza diretta si rende necessario indicare in maniera univoca e dettagliata il contenuto (ad esempio se spedisco un apparecchiatura elettronica il codice che identifica l’oggetto/modello oltre alla marca) e possedere una fattura/ricevuta che indichi la medesima univoca e dettagliata definizione ed il prezzo di acquisto.

In conclusione se l’acquirente vuole tenere le spalle al muro e spedire “valori” si deve servire di un portavalori che gira armato. Se no al 99,9 % se succede qualcosa se lo prende nell’uscita sul retro, sempre che il venditore non preferisca salvare la faccia e rimetterci di tasca sua.

Questa la realtà dei fatti stante l’esperienza concreta.

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Inviato
38 minuti fa, fagiolino dice:

Una Ass. convenzionale (50 €) costa 6 e qualche cent. Se assicuri 3000 euro costa 20, e rotti.

Se spendi migliaia di euro e fai il pidocchioso per 15 euro di spese postali, se la perdono sono cavoli tuoi.

Sarà come dice lei, sta di fatto (ho chiesto nuovamente all'amico, nel frattempo, di raccontarmi nuovamente la storia), che pare  fosse in quel momento la scelta più sicura (si fa per dire, visto come è andata) per riceverla via posta. Poi, per fortuna, riferisco solamente, visto che la moneta non era mia, altrimenti starei ancora a piangere. 


Inviato (modificato)

Che bello  quando, dopo che hai preso la fegatura, arrivano i grandi fenomeni a dirti che e' colpa tua, che ovviamente il venditore non e' responsabile, meglio perderli i clienti che hanno buttato i soldi facendo affari con te....e gia perche' la vedo dura che tornino...un po' la volpe con l'uva.

Modificato da giulira
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Forse ho capito male io e quindi ripeto: dal codice di tracciamento non risulta spedito come assicurata?


Inviato
13 ore fa, aemilianus253 dice:

Sarà come dice lei, sta di fatto (ho chiesto nuovamente all'amico, nel frattempo, di raccontarmi nuovamente la storia), che pare  fosse in quel momento la scelta più sicura (si fa per dire, visto come è andata) per riceverla via posta. Poi, per fortuna, riferisco solamente, visto che la moneta non era mia, altrimenti starei ancora a piangere. 

Dal sito di Poste.it

""Posta Assicurata è ideale per spedire su tutto il territorio nazionale cose di valore, documenti importanti, denaro (entro i limiti stabiliti dalla legge), oggetti preziosi, titoli o valori fino a 2 kg di peso

 

Scaglioni di peso fino a 50 euro fino a 250 euro fino a 500 euro fino a 1000 euro Fino a 2000 euro fino a 3000 euro
fino a 20 g 6,20 8,70 11,20 13,70 16,20 18,70
oltre 20 g fino a 50 g 7,75 10,25 12,75 15,25 17,75 20,25

Inviato
2 ore fa, fagiolino dice:

Dal sito di Poste.it

""Posta Assicurata è ideale per spedire su tutto il territorio nazionale cose di valore, documenti importanti, denaro (entro i limiti stabiliti dalla legge), oggetti preziosi, titoli o valori fino a 2 kg di peso

 

Scaglioni di peso fino a 50 euro fino a 250 euro fino a 500 euro fino a 1000 euro Fino a 2000 euro fino a 3000 euro
fino a 20 g 6,20 8,70 11,20 13,70 16,20 18,70
oltre 20 g fino a 50 g 7,75 10,25 12,75 15,25 17,75 20,25

Credo che le monete e le banconote da collezione siano escluse dai beni spedibili e quindi assicurabili a valore pieno. 

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37 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Credo che le monete e le banconote da collezione siano escluse dai beni spedibili e quindi assicurabili a valore pieno. 

Ho spedito monete e banconote da collezione senza problemi, e non solo in Italia


Inviato (modificato)
6 minuti fa, fagiolino dice:

Ho spedito monete e banconote da collezione senza problemi, e non solo in Italia

Anche io, come tutti, però mi pare che nella lista dei generi  ammessi ed esclusi, le monete da collezione siano tra quelli esclusi.... e quindi non si possano assicurare .... 

Anche la maggior parte dei corrieri generici classifica le monete da collezione aventi più di 100 anni tra i beni non spedibili. 

CF433663-9F1F-43FB-AA61-8C33B6F66675.jpeg
estratto dal regolamento poste italiane.... quindi a maggior ragione non assicurabili e non risarcibili. 

Modificato da Tinia Numismatica
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Inviato
7 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Anche io, come tutti, però mi pare che nella lista dei generi  ammessi ed esclusi, le monete da collezione siano tra quelli esclusi.... e quindi non si possano assicurare .... 

Anche la maggior parte dei corrieri generici classifica le monete da collezione aventi più di 100 anni tra i beni non spedibili. 

Non sono, in ogni caso, ammessi invii di corrispondenza la cui spedizione risulti in contrasto con le disposizioni in vigore e quelli contenenti oggetti/materiali esplosivi, infiammabili o comunque tali da poter recare danno alle persone o alle cose, ivi compresi quelli che includono al loro interno batterie al litio (sfuse, imballate o contenute in dispositivi/altri supporti).

Se posso spedire denaro e oggetti preziosi non vedo perché non posso spedire monete da collezione. 

Corrieri generici ?  Si vede che Fedex, UPS, DHL non sono generici........

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