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IGNORED

Esperienza d'acquisto con asta Katz


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Non potendo avere l’interpretazione autentica (effettuata dal medesimo organo che ha posto in essere l'atto normativo), pur se palese la presenza di un contratto di trasporto tra venditore e vettore, tu escludi ogni responsabilità del vettore e rischi connessi al suo operato?!

Nel caso in cui avessi inteso male, in quale preciso momento il vettore si assume la responsabilità contrattuale?

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Un soggetto giuridico, quando non direttamente citato/riportato/nonimato come vincolato alla norma, va escluso?

Certamente. Assodato che il rischio si trasferisce all’acquirente nel momento in cui esso entra materialmente in possesso dei ben (e qui credo che tutti siamo d’accordo), ma a mio avviso, non è specificato da nessuna parte che rimane in carico al venditore fino alla consegna.

Per le cause non imputabili al venditore è da escludere che il rischio rimanga a esso dal momento in cui “consegna” la merce al vettore. Mi pare ovvio che bisogna tener conto del contratto di trasporto (non di spedizione) che si instaura tra venditore e vettore (articoli 1678 e seguenti del codice civile) e che proprio in base alla stipula del medesimo, sia il vettore ad assumersi la responsabilità per gli eventuali danni derivanti da danneggiamento/perdita della merce. 

A meno che, come detto, tali eventi non siano imputabili al medesimo (per caso fortuito o a vizi nell’imballaggio).

Rimangono sempre a carico del venditore i danni derivanti dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti da fornire al vettore per la corretta gestione del contratto di trasporto (art. 1683 C.C.).

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Qualcuno mi fa capire come si configura una vendita in asta numismatica come “contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni “ 

dove è che si stabilisce questo “ obbligo”  di spedizione ? 
Non è che qualcuno sta facendo un po’ di confusione  proprio su questo punto? 

Modificato da Tinia Numismatica
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13 minuti fa, FFF dice:

Un soggetto giuridico, quando non direttamente citato/riportato/nonimato come vincolato alla norma, va escluso?

Certamente. Assodato che il rischio si trasferisce all’acquirente nel momento in cui esso entra materialmente in possesso dei ben (e qui credo che tutti siamo d’accordo), ma a mio avviso, non è specificato da nessuna parte che rimane in carico al venditore fino alla consegna.

Per le cause non imputabili al venditore è da escludere che il rischio rimanga a esso dal momento in cui “consegna” la merce al vettore. Mi pare ovvio che bisogna tener conto del contratto di trasporto (non di spedizione) che si instaura tra venditore e vettore (articoli 1678 e seguenti del codice civile) e che proprio in base alla stipula del medesimo, sia il vettore ad assumersi la responsabilità per gli eventuali danni derivanti da danneggiamento/perdita della merce. 

A meno che, come detto, tali eventi non siano imputabili al medesimo (per caso fortuito o a vizi nell’imballaggio).

Rimangono sempre a carico del venditore i danni derivanti dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti da fornire al vettore per la corretta gestione del contratto di trasporto (art. 1683 C.C.).

Mi pare che tu stia facendo un po’ di confusione. Qui stiamo parlando del rapporto venditore-consumatore che è disciplinato dal Codice del Consumo che, in quanto legge speciale, prevale sulla disciplina generale prevista dal codice civile (essendo quella del Codice del Consumo più favorevole al consumatore).

L’art. 63 del CdC non considera le ipotesi di colpa o dolo del vettore perché non interessano nel rapporto consumatore-venditore. Rileveranno piuttosto nel rapporto (diverso e distinto) venditore-vettore e la responsabilità tra i due sarà disciplinata secondo le regole generali del codice civile.

La rubrica della norma è chiara: passaggio del rischio. E se il rischio è in capo al venditore (lo dice la norma) lo è anche la responsabilità (a prescindere dall’imputabilità al venditore, lo dice sempre la norma).

Accollo del rischio = accollo di responsabilità.

Per me il dato testuale è fin troppo chiaro.

Saluti

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7 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Qualcuno mi fa capire come si configura una vendita in asta numismatica come “contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni “ 

dove è che si stabilisce questo “ obbligo”  di spedizione ? 
Non è che qualcuno sta facendo un po’ di confusione  proprio su questo punto? 

Per come la vedo io, a prescindere dal fatto che si acquisti tramite vendita senza asta o con asta, se nelle condizioni generali è prevista la spedizione (e non solo il ritiro a mani) per me l’obbligo di spedire c’è tutta la vita e sorge nel momento in cui l’acquirente opti per quest’ultima.

Del resto se vendo on-line (anche tramite asta) lo faccio per raggiungere una platea di potenziali acquirenti più ampia di quella che avrei con il solo negozio “fisico”. Sfido io a vendere proficuamente on-line se non si offrisse pure la spedizione!

Saluti.

 

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10 minuti fa, allek dice:

Per come la vedo io, a prescindere dal fatto che si acquisti tramite vendita senza asta o con asta, se nelle condizioni generali è prevista la spedizione (e non solo il ritiro a mani) per me l’obbligo di spedire c’è tutta la vita e sorge nel momento in cui l’acquirente opti per quest’ultima.

Del resto se vendo on-line (anche tramite asta) lo faccio per raggiungere una platea di potenziali acquirenti più ampia di quella che avrei con il solo negozio “fisico”. Sfido io a vendere proficuamente on-line se non si offrisse pure la spedizione!

Saluti.

 

Questa è la “ sua” opinione.....ma vorrei sapere se è supportata da una normativa specifica e inequivocabile, cosa di cui dubito fortemente. .. SE la norma c’è, è una cosa... se NON c’è allora mi pare inutile che insista....

Ribadisco : NON  sono assimilabili alle vendite per corrispondenza.... 

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3 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Questa è la “ sua” opinione.....ma vorrei sapere se è supportata da una normativa specifica e inequivocabile, cosa di cui dubito fortemente. .. SE la norma c’è, è una cosa... se NON c’è allora mi pare inutile che insista....

Ribadisco : NON  sono assimilabili alle vendite per corrispondenza.... 

Ma chi insiste? È lei che continua a porre domande e a concludere i suoi post con affermazioni perentorie e indiscutibili.

Io la norma l’ho individuata, le ho detto quale è e ho cercato di fornire le mie argomentazioni su base giuridica. Poi lei può condividere o non condividere (e che non condivide è chiaro, senza fornire argomentazioni parimenti giuridiche però).

Io non ho interesse a convincerla del contrario, ci mancherebbe.

Continui a pensarla come crede, è stato chiaro (e ha chiarito il suo punto di vista anche in maniera piuttosto aggressiva e, in alcuni casi, velatamente offensiva, cosa che io credo di non aver fatto con lei).

Questa volta lo prometto, non intervengo più perché se no sembra che la questione sia diventata personale (non lo era prima e non lo è ora).

Saluti.

 

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1 ora fa, allek dice:

Ma chi insiste? È lei che continua a porre domande e a concludere i suoi post con affermazioni perentorie e indiscutibili.

Io la norma l’ho individuata, le ho detto quale è e ho cercato di fornire le mie argomentazioni su base giuridica. Poi lei può condividere o non condividere (e che non condivide è chiaro, senza fornire argomentazioni parimenti giuridiche però).

Io non ho interesse a convincerla del contrario, ci mancherebbe.

Continui a pensarla come crede, è stato chiaro (e ha chiarito il suo punto di vista anche in maniera piuttosto aggressiva e, in alcuni casi, velatamente offensiva, cosa che io credo di non aver fatto con lei).

Questa volta lo prometto, non intervengo più perché se no sembra che la questione sia diventata personale (non lo era prima e non lo è ora).

Saluti.

 

A quanto pare non ha chiarito molto né per né né per altri...

senza intento offensivo, mi dice quale è la norma che impone al venditore di spedire la merce, e quindi lo rende responsabile per essa, in una vendita non per corrispondenza? Perché un’asta non è una vendita per corrispondenza....non ne ha le caratteristiche...

vuole essere così gentile da risponderCi?  ? 

Mi sembrerebbe inutile risponderle giuridicamente se la premessa non è corretta, che articoli dovrei citare se parliamo di due casi differenti? 

Modificato da Tinia Numismatica
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Esimio allek, perchè dunque il legislatore non ha reputato necessario modificare/integrare il Codice Civile nel recepire la normativa in oggetto?

Assodato che il venditore ha l’onere di consegnare i beni al compratore, nel momento in cui si pone in essere il contratto di trasporto, con cui la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, in base all’articolo 1510 C.C., esso si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore (o allo spedizioniere). Di conseguenza, anche tutti gli obblighi derivanti dalla consegna, ricadono sul vettore (o sullo spedizioniere).

Altrimenti il contratto di trasporto (e quello di spedizione) non avrebbero ragion d’essere!

Detto questo, rimango in attesa di poter visionare una qualsiasi sentenza a supporto della sua tesi.

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4 ore fa, FFF dice:

Esimio allek, perchè dunque il legislatore non ha reputato necessario modificare/integrare il Codice Civile nel recepire la normativa in oggetto?

Assodato che il venditore ha l’onere di consegnare i beni al compratore, nel momento in cui si pone in essere il contratto di trasporto, con cui la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, in base all’articolo 1510 C.C., esso si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore (o allo spedizioniere). Di conseguenza, anche tutti gli obblighi derivanti dalla consegna, ricadono sul vettore (o sullo spedizioniere).

Altrimenti il contratto di trasporto (e quello di spedizione) non avrebbero ragion d’essere!

Detto questo, rimango in attesa di poter visionare una qualsiasi sentenza a supporto della sua tesi.

Allek ha  già risposto nel post 104: "Qui stiamo parlando del rapporto venditore-consumatore che è disciplinato dal Codice del Consumo che, in quanto legge speciale, prevale sulla disciplina generale prevista dal codice civile (essendo quella del Codice del Consumo più favorevole al consumatore)".

Il Codice civile continua ad applicarsi nei casi diversi dai contratti col consumatore; nel caso del contratto del consumatore si applica il Codice del Consumo.

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2 ore fa, gioal dice:

Allek ha  già risposto nel post 104: "Qui stiamo parlando del rapporto venditore-consumatore che è disciplinato dal Codice del Consumo che, in quanto legge speciale, prevale sulla disciplina generale prevista dal codice civile (essendo quella del Codice del Consumo più favorevole al consumatore)".

Il Codice civile continua ad applicarsi nei casi diversi dai contratti col consumatore; nel caso del contratto del consumatore si applica il Codice del Consumo.

Ha risposto per quanto riguarda quello che il codice identifica come “ vendita per corrispondenza” che non è il caso di un incanto numismatico in cui si dia la possibilità di fare offerte da remoto.... il problema è qui... la definizione di vendita per corrispondenza non si applica alle aste in quanto l’offerta  del materiale, il suo ordine e il pagamento non avvengono “ esclusivamente” a mezzo serviZio postale..... 

Cosi come non si applica agli acquisti fatti da qualsivoglia fornitore , che si possa ritirare Franco fabbrica o rivenditore, e di cui l’acquirente si dichiari non disponibile al ritiro di persona .....

 

Modificato da Tinia Numismatica
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3 ore fa, Tinia Numismatica dice:

Ha risposto per quanto riguarda quello che il codice identifica come “ vendita per corrispondenza” che non è il caso di un incanto numismatico in cui si dia la possibilità di fare offerte da remoto.... il problema è qui... la definizione di vendita per corrispondenza non si applica alle aste in quanto l’offerta  del materiale, il suo ordine e il pagamento non avvengono “ esclusivamente” a mezzo serviZio postale..... 

Cosi come non si applica agli acquisti fatti da qualsivoglia fornitore , che si possa ritirare Franco fabbrica o rivenditore, e di cui l’acquirente si dichiari non disponibile al ritiro di persona .....

 

Non mi pare che Allek abbia risposto solo per quanto riguarda la "vendita per corrispondenza. Allek ha citato l'art. 63 del Codice del consumo relativo ai "contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni".

Allek ha poi specificato che se un professionista, come lo è una casa d'aste, offre il servizio di spedizione è ravvisabile proprio l'obbligo di provvedere alla spedizione , con conseguente applicabilità del citato art. 63.

In altri termini, se una casa d'aste non vuole alcuna responsabilità in merito al trasporto della merce, dica all'acquirente che venga a ritirarsela di persona oppure che mandi un terzo (trasportatore) da lui scelto a ritirarla.

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3 ore fa, gioal dice:

Non mi pare che Allek abbia risposto solo per quanto riguarda la "vendita per corrispondenza. Allek ha citato l'art. 63 del Codice del consumo relativo ai "contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni".

Allek ha poi specificato che se un professionista, come lo è una casa d'aste, offre il servizio di spedizione è ravvisabile proprio l'obbligo di provvedere alla spedizione , con conseguente applicabilità del citato art. 63.

In altri termini, se una casa d'aste non vuole alcuna responsabilità in merito al trasporto della merce, dica all'acquirente che venga a ritirarsela di persona oppure che mandi un terzo (trasportatore) da lui scelto a ritirarla.

Forse non riesco a farmi capire: l’articolo 63 fa riferimento alle vendite per corrispondenza... le aste non si configurano così e neanche qualsiasi altra fornitura che non sia postal market o simili. 

Il professionista o la casa  daste non “ offre” nessun metodo di spedizione... il metodo lo sceglie l’acquirente... e il venditore si adegua.. al limite può suggerire nominativi se l’acquirente non ne ha conoscenza .... ma non ha un suo servizio di spedizione, è sempre l’acquirente che decide come vuole e con che metodo gli venga spedita la merce acquistato e questo è ben più che sufficiente a sollevare la parte venditrice da qualsivoglia responsabilità derivante dal trasporto e dalla consegna a destino....

È precisamente quello che tutti fanno: te la puoi venire a prendere da solo,oppure dare mandato o richiedere la spedizione tramite qualsiasi metodo a tua scelta...quindi NESSUNA responsabilità in merito può venire ascritta al venditore.  
 

Vale per qualsiasi categoria merceologica , non solo le monete, fatte salvo, appunto, le vendite condotte , in tutte le loro componenti , solo ed esclusivamente per corrispondenza: visione offerte, accettazione, pagamento e spedizione ..... non mi pare tanto difficile da capire...

Modificato da Tinia Numismatica
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47 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Forse non riesco a farmi capire: l’articolo 63 fa riferimento alle vendite per corrispondenza... le aste non si configurano così e neanche qualsiasi altra fornitura che non sia postal market o simili. 

Il professionista o la casa  daste non “ offre” nessun metodo di spedizione... il metodo lo sceglie l’acquirente... e il venditore si adegua.. al limite può suggerire nominativi se l’acquirente non ne ha conoscenza .... ma non ha un suo servizio di spedizione, è sempre l’acquirente che decide come vuole e con che metodo gli venga spedita la merce acquistato e questo è ben più che sufficiente a sollevare la parte venditrice da qualsivoglia responsabilità derivante dal trasporto e dalla consegna a destino....

È precisamente quello che tutti fanno: te la puoi venire a prendere da solo,oppure dare mandato o richiedere la spedizione tramite qualsiasi metodo a tua scelta...quindi NESSUNA responsabilità in merito può venire ascritta al venditore.  
 

Vale per qualsiasi categoria merceologica , non solo le monete, fatte salvo, appunto, le vendite condotte , in tutte le loro componenti , solo ed esclusivamente per corrispondenza: visione offerte, accettazione, pagamento e spedizione ..... non mi pare tanto difficile da capire...

Non è così; l'art. 63 del CdC non contiene alcun riferimento alla vendita per corrispondenza. Se ciò non bastasse, in ogni caso l'art. 60 dello stesso codice precisa in questo modo l'ambito di applicazione: "1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale".

Poi, le case d'asta offrono spesso il servizio di spedizione; per quanto riportato su vari cataloghi, nelle condizioni di vendita, normalmente viene scritto che l'invio avviene in plico postale assicurato a spese e rischio del destinatario.

 

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44 minuti fa, gioal dice:

Non è così; l'art. 63 del CdC non contiene alcun riferimento alla vendita per corrispondenza. Se ciò non bastasse, in ogni caso l'art. 60 dello stesso codice precisa in questo modo l'ambito di applicazione: "1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale".

Poi, le case d'asta offrono spesso il servizio di spedizione; per quanto riportato su vari cataloghi, nelle condizioni di vendita, normalmente viene scritto che l'invio avviene in plico postale assicurato a spese e rischio del destinatario.

 

Cito dal post 58 di allek( che mi pare sia del mestiere)

“Art. 63 (Codice del Consumo)
Passaggio del rischio

1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.

I contratti che pongono a carico del venditore “ l’obbligo” della spedizione sono solo quelli di vendita per corrispondenza.... in tutti gli altri casi non vi è nessun “obbligo “ e quindi non si applica l’articolo citato. 

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Il 6/3/2021 alle 22:33, giulira dice:

Che bello  quando, dopo che hai preso la fegatura, arrivano i grandi fenomeni a dirti che e' colpa tua, che ovviamente il venditore non e' responsabile, meglio perderli i clienti che hanno buttato i soldi facendo affari con te....e gia perche' la vedo dura che tornino...un po' la volpe con l'uva.

Visto che il solito “genio della lampada ha pensato bene di cancellare la mia precedente risposta a questo tuo post denigratorio e per nulla intelligente, reitero: se è indirizzata a me, non stiamo parlando di me e dei miei rapporti con i miei clienti , di cui non sei neanche qualificato a parlare, specialmente in quel modo, stiamo parlando di uno che ha voluto la spedizione non assicurata e ora piange perché per risparmiare qualche euro ci ha rimesso il tutto.... vedi un po’ te se è il caso che tu abbia anche la protervia di fare l’offeso  ( se invece è riferito a Katz puoi saltare la prima parte) 

e vediamo se stavolta il solito genio della lampada si fa gli affari suoi e lascia stare pubblicata la mia più che giusta replica a un post che appare rivolto a me e  offensivo ...ovvia...

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1 ora fa, Tinia Numismatica dice:

I contratti che pongono a carico del venditore “ l’obbligo” della spedizione sono solo quelli di vendita per corrispondenza.... in tutti gli altri casi non vi è nessun “obbligo “ e quindi non si applica l’articolo citato. 

Non trovo questa parte nel post 58 di allek; e mi sarei meravigliato di trovarla, proprio perché allek è "del mestiere" (e da quello che scrive arguisco che lo svolge con competenza e professionalità).

 

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1 ora fa, gioal dice:

Non trovo questa parte nel post 58 di allek; e mi sarei meravigliato di trovarla, proprio perché allek è "del mestiere" (e da quello che scrive arguisco che lo svolge con competenza e professionalità).

 

Cerchi meglio .....

comunque ancora sto aspettando che qualcuno indichi un articolo riguardante un obbligo per il venditore che non sia legato alla vendita per corrispondenza ( tipo Postal Market) o all’offrire un suo proprio metodo di consegna.... ( tipo Mondoconvenienza) ....quando me lo farete vedere si riprenderà il discorso .... per degli addetti ai lavori non dovrebbe essere difficile. 

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1 ora fa, gioal dice:

Non trovo questa parte nel post 58 di allek; e mi sarei meravigliato di trovarla, proprio perché allek è "del mestiere" (e da quello che scrive arguisco che lo svolge con competenza e professionalità).

 

In effetti è nel post 60, errore mio: Se vendo per corrispondenza sono obbligato a spedire. ( leggi:  Postal market) 

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16 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Cerchi meglio .....

comunque ancora sto aspettando che qualcuno indichi un articolo riguardante un obbligo per il venditore che non sia legato alla vendita per corrispondenza ( tipo Postal Market) o all’offrire un suo proprio metodo di consegna.... ( tipo Mondoconvenienza) ....quando me lo farete vedere si riprenderà il discorso .... per degli addetti ai lavori non dovrebbe essere difficile. 

L'articolo è già stato indicato: art. 63 del Codice del Consumo, che, come ho detto, si applica a tutti i contratti di vendita, non solo a quella per corrispondenza,

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1 ora fa, gioal dice:

L'articolo è già stato indicato: art. 63 del Codice del Consumo, che, come ho detto, si applica a tutti i contratti di vendita, non solo a quella per corrispondenza,

Si applica a quelle per corrispondenza e alle vendite in cui il venditore è anche colui che consegna la merce acquistata, Mondoconvenienza per capirci, con i propri addetti ... in tutti gli altri casi non si applica ... la responsabilità della spedizione è del vettore e dell’acquirente , non del venditore. 
Poi possiamo stare qui a discutere per l’ eternità... ma non cambia... 

Proviamo così: se lei compra una moneta, e se la fa spedire scegliendo assicurata convenzionale in modo esplicito, anziché assicurata integrale, ain caso di smarrimento,  a chi si rivolgerà per l’indennizzo e , soprattutto, in che misura lo otterrà? 
E in caso di assicurata a valore intero? 
O mi vuole raccontare che anche scegliendo assicurata convenzionale avrà diritto ad essere rimborsato per intero dal venditore? .... ma allora abbiamo trovato la quadratura del cerchio: mi farò spedire sempre e solo  in convenzionale, a tariffa ridotta, tanto poi pagherà o stesso il venditore , in caso di perdita, anche se ho scelto io, acquirente, di non assicurare.... le pare possibile e logico? 
 

Aggiungiamo un altro  scenario; lei compra, io  spedisco, il corriere non consegna.... qui è facile... il corriere risponderà della perdita....

ma: lei acquista, io spedisco e il corriere esibisce la ricevuta di consegna , anche con uno scarabocchio come usa fare.... secondo il suo giudizio e quello dei suoi colleghi intervenuti, sarebbe ancora il venditore a rispondere della perdita...?... ma allora è ancora meglio: ritiro e poi presento reclamo che il corriere non ha consegnato a me...tanto paga il venditore in ogni caso ... 


La vorrei vedere in tribunale a sostenere una ipotesi del genere.... 

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6 ore fa, Tinia Numismatica dice:

Si applica a quelle per corrispondenza e alle vendite in cui il venditore è anche colui che consegna la merce acquistata, Mondoconvenienza per capirci, con i propri addetti ... in tutti gli altri casi non si applica ... la responsabilità della spedizione è del vettore e dell’acquirente , non del venditore. 
Poi possiamo stare qui a discutere per l’ eternità... ma non cambia... 

Quindi Lei circoscrive l'ambito di applicazione dell'art. 63 del Codice del Consumo alle sole vendite per corrispondenza; mi permetta di dissentire sulla base del combinato disposto degli artt. 60 e 63 del Codice del Consumo.

L'art. 60 prevede che il disposto dell'art. 63 si applichi a tutti i contratti di vendita e non limita affatto l'operatività di tale norma ai casi di vendita per corrispondenza.

Per cui, anche nei casi diversi dalla vendita per corrispondenza, se il venditore ha l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni, il passaggio del rischio della perdita o del danneggiamento della merce e qualora l'acquirente sia un consumatore avverrà al momento della consegna, salvo il caso in cui sia stato il consumatore a scegliere il vettore; solo in questo preciso caso il venditore è liberato con la semplice consegna al vettore. Ma non basta: occorre che il venditore non abbia proposto tale scelta (art. 63 comma 2)

Se lo ha fatto, non è liberato.

Attenzione: se l'acquirente non è un consumatore ma un numismatico professionista, non si applicheranno tali norme del Codice del Consumo; quindi il venditore risponderà della perdita o del danneggiamento del bene solo fino al momento della consegna al vettore.

Nelle vendite all'asta in cui l'aggiudicatario è un consumatore il punto cruciale è stabilire se la casa d'aste si è assunta l'obbligo di provvedere alla spedizione del bene. Per stabilirlo ritengo importante, come correttamente ha suggerito allek nel post 10, guardare alle condizioni generali di vendita relative alla specifica asta.

Io, nel post 114, ho riportato che vi sono condizioni di vendita che prevedono che l'invio avviene in plico postale assicurato a spese e rischio del destinatario.

Si legga ad esempio il punto 11 dell'estratto delle condizioni di NAC:

 

 

 

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In questo ultimo caso la "secca" affermazione di cui al punto 11 non lascia margini di scelta all'aggiudicatario, che "subirà" l'invio del lotto acquistato con assicurata fino al valore della merce di 3000 Euro e per valori superiori tramite corriere scelto dalla casa d'aste, che, si noti, si preoccupa di precisare sempre a spese e rischio del destinatario.

Tale precisazione ha, però, validità solo se l'acquirente non è un consumatore.

Veniamo, allora, ai casi prospettati dal Sig. Tinia.

7 ore fa, Tinia Numismatica dice:

Proviamo così: se lei compra una moneta, e se la fa spedire scegliendo assicurata convenzionale in modo esplicito, anziché assicurata integrale, ain caso di smarrimento,  a chi si rivolgerà per l’indennizzo e , soprattutto, in che misura lo otterrà? 
E in caso di assicurata a valore intero? 
O mi vuole raccontare che anche scegliendo assicurata convenzionale avrà diritto ad essere rimborsato per intero dal venditore? .... ma allora abbiamo trovato la quadratura del cerchio: mi farò spedire sempre e solo  in convenzionale, a tariffa ridotta, tanto poi pagherà o stesso il venditore , in caso di perdita, anche se ho scelto io, acquirente, di non assicurare.... le pare possibile e logico? 

Questo è un caso diverso; qui l'acquirente "sceglie", "in modo esplicito"; il caso pare rientrare nella previsione del secondo comma dell'art. 63 del Codice del consumo, per cui l'aggiudicatario si rivolgerà al vettore e non alla casa d'aste e l'ammontare del risarcimento sarà nei limiti dei suoi diritti nei confronti del vettore.

7 ore fa, Tinia Numismatica dice:

Aggiungiamo un altro  scenario; lei compra, io  spedisco, il corriere non consegna.... qui è facile... il corriere risponderà della perdita....

In questo caso due soluzioni diverse.

Il consumatore sarà risarcito dalla casa d'aste, se il corriere lo ha scelto quest'ultima, che avrà titolo a sua volta per farsi risarcire dal corriere.

Invece, se il corriere è stato deciso dal compratore e non è tra quelli proposti dalla casa d'aste, il consumatore può rivolgersi per il risarcimento solo al corriere e non può pretendere nulla dalla casa d'aste.

 

8 ore fa, Tinia Numismatica dice:

ma: lei acquista, io spedisco e il corriere esibisce la ricevuta di consegna , anche con uno scarabocchio come usa fare.... secondo il suo giudizio e quello dei suoi colleghi intervenuti, sarebbe ancora il venditore a rispondere della perdita...?... ma allora è ancora meglio: ritiro e poi presento reclamo che il corriere non ha consegnato a me...tanto paga il venditore in ogni caso ... 

Il frequente uso (o meglio abuso) degli scarabocchi è un altro problema.

Se lo scarabocchio non è mio, posso disconoscerlo; ovvio che non devo aver ritirato la merce. Mi risarcirà la casa d'aste se possiamo applicare il primo comma dell'art. 63 del Codice del consumo (e in questo caso ancora la casa d'aste potrà rivalersi sul "suo" (in quanto proposto da lei) vettore; altrimenti si applicherà il secondo comma, come spiegato sopra.

Se ritiro la merce e presento falsamente reclamo, non vedo perché il venditore o il corriere debbano pagare; merito, anzi, di perdere la causa e non escludo possibili conseguenze anche penali.

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29 minuti fa, gioal dice:

Quindi Lei circoscrive l'ambito di applicazione dell'art. 63 del Codice del Consumo alle sole vendite per corrispondenza; mi permetta di dissentire sulla base del combinato disposto degli artt. 60 e 63 del Codice del Consumo.

L'art. 60 prevede che il disposto dell'art. 63 si applichi a tutti i contratti di vendita e non limita affatto l'operatività di tale norma ai casi di vendita per corrispondenza.

Per cui, anche nei casi diversi dalla vendita per corrispondenza, se il venditore ha l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni, il passaggio del rischio della perdita o del danneggiamento della merce e qualora l'acquirente sia un consumatore avverrà al momento della consegna, salvo il caso in cui sia stato il consumatore a scegliere il vettore; solo in questo preciso caso il venditore è liberato con la semplice consegna al vettore. Ma non basta: occorre che il venditore non abbia proposto tale scelta (art. 63 comma 2)

Se lo ha fatto, non è liberato.

Attenzione: se l'acquirente non è un consumatore ma un numismatico professionista, non si applicheranno tali norme del Codice del Consumo; quindi il venditore risponderà della perdita o del danneggiamento del bene solo fino al momento della consegna al vettore.

Nelle vendite all'asta in cui l'aggiudicatario è un consumatore il punto cruciale è stabilire se la casa d'aste si è assunta l'obbligo di provvedere alla spedizione del bene. Per stabilirlo ritengo importante, come correttamente ha suggerito allek nel post 10, guardare alle condizioni generali di vendita relative alla specifica asta.

Io, nel post 114, ho riportato che vi sono condizioni di vendita che prevedono che l'invio avviene in plico postale assicurato a spese e rischio del destinatario.

Si legga ad esempio il punto 11 dell'estratto delle condizioni di NAC:

 

 

 

20210312_102622.jpg

“ se il venditore ha l’obbligo” la chiave è tutta qui..

quali venditori hanno “ l’obbligo” di provvedere alla spedizione? E attenzione: l’obbligo non è la possibilità .... a parte chi effettua vendita per corrispondenza (nella definizione della stessa ) e chi consegna esclusivamente con addetti propri ( il citato Mondoconvenienza) , nessuno ha questo “ obbligo” men che meno le case d’asta che svolgono incanti pubblici a cui chiunque( covid a parte) può partecipare sia per la visione, che per l’acquisto, che per il ritiro in prima persona e neanche conta il fatto che la sede dell’asta sia all’altro capo del mondo o che vi sia la possibilità di effettuare offerte via web...
Quindi , in pratica, non esistono venditori “obbligati” ad assumersi la responsabilità della spedizione e valgono le limitazioni di responsabilità economica indicate nelle condizioni di vendita e , soprattutto, derivanti dalle scelte fatte dall’acquirente riguardo la tipologia di spedizione e relativi limiti di responsabilità legati alla tariffa applicata...anche se il venditore avesse indicato una serie di nominativi per comodità dell’acquirente, non ne diventerebbe per questo responsabile in solido..

La responsabilità se la assume , casomai, il vettore , che per essa riceve un compenso, solo e limitatamente alla tariffa pagata dall’acquirente è solo se non può dimostrare l’avvenuta consegna, il che significa che se ritira vostro cugino presso il vostro domicilio e firma a nome vostro, e poi si tiene il bene, sono problemi dell’acquirente, non del vettore, che non è tenuto a conoscere la. Vostra firma  o voi, e men che meno del venditore ...

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1 ora fa, gioal dice:

 

Si legga ad esempio il punto 11 dell'estratto delle condizioni di NAC:

 

 

 

20210312_102622.jpg

Avviene “ di regola” non stabilisce nessuna imposizione... significa solo che” usualmente per la casa daste”  si effettua tramite quel servizio , ma “ di regola” non significa “ esclusivamente” , non giochiamo con l’italiano... il compratore può sempre decidere di far spedire il bene in altro modo e la casa daste accetterà il metodo scelto.... se avessero scritto “ si effettua esclusivamente tramite....” allora sarebbe stato diverso, ma i termini delle vendite li scrivono gli studi legali ,suoi colleghi, dubito che sarebbero stati così ingenui da costringersi all’angolo da soli...

quinfi, anche in questo caso esuliamo dai casi di “ obbligo” citati sopra 

Modificato da Tinia Numismatica
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