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Inviato

Non so di che asta si parli e di che monete, quello che riporto e' solo un esempio che potrebbe capitare.....nel caso in cui l'offerente volesse regalare a nipotini o figli o a chi vuole una moneta (sterlina, marengo , ecc) per le festivita' natalizie o compleanno, e' ovvio che se la casa d'asta posticipa (di 15 giorni, 30 giorni o 45 giorni) l'offerente si troverebbe ad acquistare presso altra sede e di conseguenza piu interessato alle offerte inserite. E' solo un banalissimo esempio, ma questo e' solo per dire che , nel caso alcune condizioni di vendita venissero a cambiare, e' logica conseguenza che un offerente possa aver necessita' di ritirare l'offerta ......e non penso vi sara' mai nessuna casa d'aste che obiettera' dal momento che e' conseguenza di una modifica apportata dalla stessa. Ovvio che questo mio pensiero e' legato a questo specifico caso, non certo a coloro che fanno o ritirano offerte in base a come si svegliano alla mattina, senza che vi sia stata nessuna modifica di date o altro

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Inviato

Cmq, al di là della possibilità o meno di annullare offerte su aste che vengono spostate, questa cosa dovrebbe insegnare che non ha alcun senso offrire con eccessivo anticipo sullo svolgmento dell'asta (anche se non ci sono rinvii). Personalmente non sempre partecipo ai live, non sempre offro all'ultimo istante, ma sicuramente cerco di non offrire mai a più di una settimana dallo svolgimento dell'asta. E' infatti sempre possibile che monete simili a quelle che mi interessano su di un'asta appaiano in altre aste a condizioni più favorevoli (conservazione/prezzo), e se si è già offerto sulla prima asta si rischia di pentirsene.

Un esempio mi è capitato recentissimamamente: ho offerto su una moneta di un'asta Heritage dimenticando clamorosamente che ce n'era un esemplare molto più appetibile sull'asta Ranieri che si svolgeva la settimana successiva. Ho quindi dovuto aspettare il realizzo della prima asta prima di offrire sulla seconda, per non rischiare di comprare due volte la stessa moneta. Per fortuna nella prima asta è andata male (!), ho così potuto offrire sull'asta Ranieri e per di più mi sono portato a casa la seconda moneta (a un prezzo più alto ma di conservazione parecchio migliore rispetto alla prima che era a buon mercato ma decisamente bruttina).

Tutto bene quel che finisce bene, ma lezione che mi ha ricordato che è sempre meglio aspettare gli ultimissimi giorni prima di fare le offerte.


Supporter
Inviato

Insomma, non credo che uno offra per una moneta il pasto dei figli, diciamo che tranne sporadici casi il problema del ritiro di un'offerta come del non pagamento della stessa vada legata a problematiche più gravi , un paio di casi "notevoli" li abbiamo seguiti in diretta su questo sito , con scuse da manuale di psicologia.

In ogni caso, asta spostata dovrebbero essere annullate tutte le offerte, offerta mandata per sbaglio , basta comunicare immediatamente e non dopo l'asta.

Ci sarebbero le offerte live per sbaglio, ma entriamo in una giungla.

 

 


Inviato (modificato)

vediamo la cosa vista da chi ha messo in asta una moneta che ha già un'offerta prima dello spostamento dell'asta. questa persona basandosi sulla prospettiva di incassare a breve, potrebbe avere prenotato un'altra moneta o fatto acquisti per la famiglia quindi anche lui andrebbe salvaguardato. inoltre se vende forse ha più bisogno di soldi lui di chi compra!

Modificato da dux-sab

Inviato
1 ora fa, dux-sab dice:

vediamo la cosa vista da chi ha messo in asta una moneta che ha già un'offerta prima dello spostamento dell'asta. questa persona basandosi sulla prospettiva di incassare a breve, potrebbe avere prenotato un'altra moneta o fatto acquisti per la famiglia quindi anche lui andrebbe salvaguardato. inoltre se vende forse ha più bisogno di soldi lui di chi compra!

Sarebbe interessante conoscere il pensiero  dei titolari di Case d'asta, che qui nel forum non mancano......

saluti

TIBERIVS


Inviato
1 ora fa, dux-sab dice:

vediamo la cosa vista da chi ha messo in asta una moneta che ha già un'offerta prima dello spostamento dell'asta. questa persona basandosi sulla prospettiva di incassare a breve, potrebbe avere prenotato un'altra moneta o fatto acquisti per la famiglia quindi anche lui andrebbe salvaguardato. inoltre se vende forse ha più bisogno di soldi lui di chi compra!

mi riferivo ad un eventuale cancellazione di un offerta causa rinvio dell'asta.


Inviato

Il mio pensiero lo avevo espresso al post n. 8 "Questo è un discorso diverso. Le offerte sono VINCOLANTI e non possono essere ritirate. Poi che per motivi eccezionali la casa d'aste possa accettare che vengano ritirate è un altro discorso, anche io in 20 anni mi sono capitati clienti che hanno ritirato offerte che le motivazioni più disparate e quasi sempre ho accettato le motivazioni, ma ripeto DEVE essere una eccezione perchè portano comunque ad alterare lo svolgimento delle offerte preasta con diversi problemi." Se un 'asta viene spostata per me le offerte vanno annullate a richiesta.

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Supporter
Inviato

Riporto la mia esperienza su una fattispecie diversa: ho ritirato un’offerta su un lotto  perchè dopo averla fatta mi sono venuti dei dubbi sulla moneta (moneta probabilmente suberata ma non descritta come tale), glieli ho sottoposti e mi hanno dato ragione. L’offerta è in realtà rimasta sul “book” ed è risultata vincente, ma al termine mi hanno inserito in fattura altri lotti vinti ma non quello.


Inviato

Come a tutti gli "astatori" anche a me é capitato di accettare richieste di annullamento di una o più offerte, ci mancherebbe.

Le motivazioni erano le più disparate: dalla spesa imprevista, all'errore nella formulazione dell'offerta per arrivare ai casi più estremi....il decesso dell'offerente.

Questo per dire che nessuna Casa d'aste si rifiuterebbe di farlo, se la richiesta è supportata da validi motivi: quello del possibile "assembramento" di aste nel medesimo periodo mi sembra piuttosto deboluccio; come qualcuno ha fatto notare basterebbe accantonare i soldi che si era previsto di spendere in quella vendita per non avere difficoltà a far fronte all'impegno, quando sarà l'ora. 


Inviato

Come dice l'amico Alberto, se le motivazioni per annullare le offerte sono serie, nessuno penso si opporrebbe. Ma facciamo l'ipotesi che io offro per un lotto e l'asta X è tra 10 giorni. Dopo di questa c'è un'altra asta Y con un lotto simile e aspetto ad offrire per vedere se me lo aggiudico all'asta X. Succede poi che l'asta X è spostata dopo l'asta Y. Penso che sia mio diritto annullare l'offerta per asta X perchè concorro per asta Y per un lotto simile. Se poi non me lo aggiudico allora offro per asta X che a quel punto è successiva. La cifra che metto da parte è sempre quella ma una volta preso il lotto all'asta Y non partecipo certo per un lotto simile all'asta X.

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Inviato

In una normale situazione le offerte, in linea di massima, dovrebbero essere mantenute per serietà.

Qui la situazione non è normale, non mi sto pentendo dell'offerta, è la casa d'aste che di sua iniziativa sposta i termini (e sia economicamente che giuridicamente il termine ha un suo perché).

Gli operatori, titolari di case d'asta serie e professionali, sono consapevoli che ben possono spostare in questa situazione anomala la data dell'asta, ma certamente consentiranno il ritiro dell'offerta; magari basta mandargli un'email.

Il buon senso è sufficiente per capire che la mia offerta mi vincola fino alla data inizialmente prevista; ci sono aste che sono già state spostate più volte.

Ragionando diversamente, fino a quando dovrò ritenermi vincolato (settimane, mesi, anni), aspettando di sapere se la somma che avevo deciso di spendere potrebbe essere o non essere ancora mia? Non ci sarebbe logica.

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Inviato
20 ore fa, allek dice:

Buonasera, il discorso mi sembra tutt’altro che sconclusionato... e il motivo sta nell’interesse di chi fa l’offerta che, secondo me, non può essere rimesso alla mercé delle decisioni della casa d’aste. 
Proverò a esporre il mio punto di vista ragionando ad alta voce.

Applicherei all’offerta in asta, in via analogica, la disciplina della proposta irrevocabile (Art. 1329 c.c.).

L’art. 1329 c.c. al primo comma recita: “Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto”.

Se dunque presento una offerta in una asta che ha come scadenza il giorno X, la mia offerta sarà irrevocabile sino al giorno dell’asta (equiparando, nel mio ragionamento, l’offerta alla proposta di acquisto). Ma se la casa d’aste rinvia la data della vendita, allora ritengo che l’offerente possa ritenersi libero di revocare l’offerta e ció perché si andrebbe oltre il termine per il quale l’offerente si è obbligato a mantenerla ferma.

Quindi, mi sentirei di rispondere alla sua domanda che l’offerta, in caso di rinvio dell’asta, è revocabile.

Mi sento così di sposare anche i dubbi di @simonesrt

Ripeto, la mia è una risposta che si basa sull’interpretazione analogica di altra fattispecie e che, quindi, potrebbe essere opinabile. Ma perché non provarci?

Naturalmente il discorso potrebbe reggere per aste sottoposte alle legge italiana. Per le altre bisognerebbe conoscere la legislazione di riferimento.

Spero di averle offerto uno spunto di riflessione utile.

Saluti

Concordo, stavo per scrivere proprio dell'art. 1329 cc.


Supporter
Inviato (modificato)

La discussione si è dunque aperta anche agli altri punti di vista inizialmente non contemplati: il conferente e il banditore. Mi sembra più che giusto. Non possiamo ignorare tale fatto. Ma tanto più per questo, e per il fatto che conosciamo tutti la situazione attuale,  io banditore avrei previsto nelle condizioni qualcosa di esplicito sul discorso dei rinvii. Lo dico non perché io mi intenda di organizzazione d'aste (ci mancherebbe che io mi metta a pontificare), ma solo perché per lavoro negli ultimi tempi ho avuto a che fare con clausole contrattuali che contemplavano un possibile danno da COVID19. È chiaro che tutto ciò implica un rischio d'impresa, ma per definizione non deve ricadere sul cliente (ho già i miei [molto modesti] rischi d'impresa in qualità di traduttore). Quantomeno si trovi una quadra per ridistribuire, per umana comprensione dei casi, in parti uguali tali rischi.

Qui nessuno fa offerte a caso. Tutti presupponiamo che nessuno di noi si sia trasformato in Faust e abbia venduto l'anima a Mefistofele per poter acquistare i 37,5 rubli in oro modulo UML di Nicola II, ma allo stesso tempo vorrei che tutti noi presupponessimo che ognuno fa le proprie valutazioni nello scegliere come e a quali condizioni fare "acquisti" (nel nostro caso "offerte").
D'altronde quante volte ci arrivano documenti ufficiali intitolati "Proposta unilaterale di modifica degli accordi"? Sempre ho visto scritto in questi documenti qualcosa che riguardi il nostro eventuale decadimento d'interesse, visto il cambiamento dei termini. Silenzio-assenso: se ti va bene si continua a queste condizioni, altrimenti ci si muove per una rescissione di contratto senza obblighi ulteriori.


Voglio anche dire, a coloro che continuano a dire di mettere da parte la somma prevista, che, secondo me, ma forse anche in analogia con l'art. 1329 del CC citato da altri, non è solo una questione di mero accantonamento contabile. Altri hanno già fatto degli esempi secondo cui un rinvio tout court andrebbe a inficiare un mi sembra più che legittimo posizionamento strategico, qualunque esso sia. Sposta oggi, sposta domani (e perché no anche dopodomani?) e un offerente deve rimanere ancorato a un obbligo per 3 mesi quando invece aveva ipotizzato tempi diversi sulla base di date condizioni pre-rinvio? Le proprie scelte potrebbero diventare inattuali col tempo, come già dimostrato dagli esempi di altri. Io posso prevedere tutto quello che voglio - e rispondo delle mie previsioni e comportamenti - se ho comunque dei paletti che delimitano un campo, ma non posso prevedere alcunché se so che la presenza di questi paletti non è discriminante.
Mi permetto ancora qualche esempio. Parlo per comodità in prima persona, che poi un po' coincide con me, un po' no, un po' coinciderà con altri di noi.
Premettiamo che io faccio le mie spese attingendo alle entrate mensili (nessuno immagino possa obiettare alcunché). Io decido di poter, secondo i casi, destinare il 10 % di esse all'acquisto di monete (investimento o passione che sia non è importante).
Faccio quindi qualche offerta su aste diverse in un preciso momento prevedendo che proprio dopo quel preciso momento la mia capacità di onorare i miei impegni possa scemare, visto che c'è un clima generalizzato d'incertezza. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo di fare offerte solo se si è sicuri. E io risponderei che da qui a quando cominciano le aste, io sono sicuro di poter onorare gli impegni. Dopo non lo sarei più.  
Ci stiamo dicendo di accantonare subito la cifra massima stabilita per le offerte. Ma io non ho disponibilità immediata di quella cifra tutta insieme. Ho scelto non a caso aste che verranno battute in mesi diversi perché così sull'entrata  mensile prendo di volta in volta quel 10%. Però, è vero... potrei comunque accantonare mese per mese. Ok. Accantono. E poi? Poi succede che in quel clima di incertezza dove un virus malefico rosicchia pezzi di società e di economia (dando per buoni i provvedimenti che vengono presi nelle sedi governative di tutto il mondo) l'azienda in cui lavoro mette in cassa integrazione me in quanto dipendente. Il mio salario mensile quindi si riduce del 20%. Si avvera quella previsione per cui ritenevo che col passare del tempo le mie capacità d'acquisto e spesa e consumo in generale si sarebbero ridotte.
Ma intanto le aste sono state spostate esattamente in quel tempo di magra che avevo previsto, assembrandosi per puro caso tra di loro e facendo anche saltare quel posizionamento strategico di cui sopra. Io ho messo da parte quel 10% mensile, ma adesso che mi si prospettano 4 mesi di cassa integrazione, non sarebbe meglio rimettere a dimora sul proprio conto quell'accantonamento invece di spenderlo per le aste? È qui che ravvedo, come hanno fatto @simonesrt e altri in questa discussione, la sconvenienza a rimanere legati a un'offerta fatta sotto altre condizioni. L'assembramento di aste, in un tale scenario, non andrebbe quantomeno a complicare la mia capacità di gestire i miei obblighi?

Sarò libero di assumermi dei rischi solo ed esclusivamente entro un certo periodo concordato preventivamente col banditore?

Con la solita stima verso tutti,

sdy82.

Modificato da sdy82

Inviato
13 minuti fa, sdy82 dice:

La discussione si è dunque aperta anche agli altri punti di vista inizialmente non contemplati: il conferente e il banditore. Mi sembra più che giusto. Non possiamo ignorare tale fatto. Ma tanto più per questo, e per il fatto che conosciamo tutti la situazione attuale,  io banditore avrei previsto nelle condizioni qualcosa di esplicito sul discorso dei rinvii. Lo dico non perché io mi intenda di organizzazione d'aste (ci mancherebbe che io mi metta a pontificare), ma solo perché per lavoro negli ultimi tempi ho avuto a che fare con clausole contrattuali che contemplavano un possibile danno da COVID19. È chiaro che tutto ciò implica un rischio d'impresa, ma per definizione non deve ricadere sul cliente (ho già i miei [molto modesti] rischi d'impresa in qualità di traduttore). Quantomeno si trovi una quadra per ridistribuire, per umana comprensione dei casi, in parti uguali tali rischi.

Qui nessuno fa offerte a caso. Tutti presupponiamo che nessuno di noi si sia trasformato in Faust e abbia venduto l'anima a Mefistofele per poter acquistare i 37,5 rubli in oro modulo UML di Nicola II, ma allo stesso tempo vorrei che tutti noi presupponessimo che ognuno fa le proprie valutazioni nello scegliere come e a quali condizioni fare "acquisti" (nel nostro caso "offerte").
D'altronde quante volte ci arrivano documenti ufficiali intitolati "Proposta unilaterale di modifica degli accordi"? Sempre ho visto scritto in questi documenti qualcosa che riguardi il nostro eventuale decadimento d'interesse, visto il cambiamento dei termini. Silenzio-assenso: se ti va bene si continua a queste condizioni, altrimenti ci si muove per una rescissione di contratto senza obblighi ulteriori.


Voglio anche dire, a coloro che continuano a dire di mettere da parte la somma prevista, che, secondo me, ma forse anche in analogia con l'art. 1329 del CC citato da altri, non è solo una questione di mero accantonamento contabile. Altri hanno già fatto degli esempi secondo cui un rinvio tout court andrebbe a inficiare un mi sembra più che legittimo posizionamento strategico, qualunque esso sia. Sposta oggi, sposta domani (e perché no anche dopodomani?) e un offerente deve rimanere ancorato a un obbligo per 3 mesi quando invece aveva ipotizzato tempi diversi sulla base di date condizioni pre-rinvio? Le proprie scelte potrebbero diventare inattuali col tempo, come già dimostrato dagli esempi di altri. Io posso prevedere tutto quello che voglio - e rispondo delle mie previsioni e comportamenti - se ho comunque dei paletti che delimitano un campo, ma non posso prevedere alcunché se so che la presenza di questi paletti non è discriminante.
Mi permetto ancora qualche esempio. Parlo per comodità in prima persona, che poi un po' coincide con me, un po' no, un po' coinciderà con altri di noi.
Premettiamo che io faccio le mie spese attingendo alle entrate mensili (nessuno immagino possa obiettare alcunché). Io decido di poter, secondo i casi, destinare il 10 % di esse all'acquisto di monete (investimento o passione che sia non è importante).
Faccio quindi qualche offerta su aste diverse in un preciso momento prevedendo che proprio dopo quel preciso momento la mia capacità di onorare i miei impegni possa scemare, visto che c'è un clima generalizzato d'incertezza. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo di fare offerte solo se si è sicuri. E io risponderei che da qui a quando cominciano le aste, io sono sicuro di poter onorare gli impegni. Dopo non lo sarei più.  
Ci stiamo dicendo di accantonare subito la cifra massima stabilita per le offerte. Ma io non ho disponibilità immediata di quella cifra tutta insieme. Ho scelto non a caso aste che verranno battute in mesi diversi perché così sull'entrata  mensile prendo di volta in volta quel 10%. Però, è vero... potrei comunque accantonare mese per mese. Ok. Accantono. E poi? Poi succede che in quel clima di incertezza dove un virus malefico rosicchia pezzi di società e di economia (dando per buoni i provvedimenti che vengono presi nelle sedi governative di tutto il mondo) l'azienda in cui lavoro mette in cassa integrazione me in quanto dipendente. Il mio salario mensile quindi si riduce del 20%. Si avvera quella previsione per cui ritenevo che col passare del tempo le mie capacità d'acquisto e spesa e consumo in generale si sarebbero ridotte.
Ma intanto le aste sono state spostate esattamente in quel tempo di magra che avevo previsto, assembrandosi per puro caso tra di loro e facendo anche saltare quel posizionamento strategico di cui sopra. Io ho messo da parte quel 10% mensile, ma adesso che mi si prospettano 4 mesi di cassa integrazione, non sarebbe meglio rimettere a dimora sul proprio conto quell'accantonamento invece di spenderlo per le aste? È qui che ravvedo, come hanno fatto @simonesrt e altri in questa discussione, la sconvenienza a rimanere legati a un'offerta fatta sotto altre condizioni. L'assembramento di aste, in un tale scenario, non andrebbe quantomeno a complicare la mia capacità di gestire i miei obblighi?

Sarò libero di assumermi dei rischi solo ed esclusivamente entro un certo periodo concordato preventivamente col battitore?

Con la solita stima verso tutti,

sdy82.

 Ti sei fatto delle domande,  ti sei dato le risposte,  contento tu contento tutti.

saluti

TIBERIVS

  • Confuso 1

Inviato (modificato)

Io farei riferimento al 1256, comma 2, c.c.

L'esempio è quello del pianista in tour e della singola piazza dove si è verificato l'evento sospensivo che impedisca per qualche giorno la rappresentazione (ad esempio divieto di assembramento in un auditorium per covid 19)

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento(4) [1219]. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione [1325n. 2] o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione(5) ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla(6).

 

Modificato da Polemarco

Inviato

Credo che soffermando l’attenzione sui motivi che possono indurre ciascun offerente a pianificare in un certo modo i propri acquisti o sui possibili imprevisti di “bilancio” in cui tutti possono incappare si finisca per spostare l’argomento su aspetti che poco interessano nella vicenda che stiamo esaminando.

Giuridicamente ciò che rileva è solo che a fronte della modifica di una delle condizioni di partecipazione all’asta (ossia lo svolgimento in un dato giorno) l’offerente possa considerarsi libero, a propria insindacabile discrezione, di svincolarsi dall’offerta fatta ovvero di mantenerla ferma.

Si tratta della stessa discrezionalità di cui gode la casa d’asta quando decide di posticipare la chiusura dell’asta.

Poi, come ha dimostrato l’intervento in questa discussione di professionisti del settore il buon senso la fa (e la deve fare) da padrone. Il diritto servirà a porre riparo solo laddove il buonsenso si arresti.

Saluti.

  • Mi piace 2
  • Grazie 1

Supporter
Inviato

Buon giorno a tutti e grazie per l'interessante discussione. 

A me è capitato in più occasioni di pormi come obiettivo una determinata moneta, magari presente in più aste. Generalmente cerco di inseguirla in tutte provando a prenderla al miglior rapporto qualità/prezzo (non cerco forzatamente il FdC). 

Mi è capitato in qualche occasione di cominciare a puntare sulla prima moneta in asta con largo anticipo sia per sondare il mercato (vedere se la moneta è subito rilanciata) sia per banale promemoria (mi è capitato di dimenticarmi in qualche occasione di una moneta negli ultimi giorni a causa di impegni lavorativi). 

Se la prima asta viene rimandata, avere un'offerta magari vincente e vincolante mi metterebbe in difficoltà, non tanto economicamente, quanto per il desiderio di puntare ad altre monete di aste successive. Concordo quindi con chi desidererebbe ritirare l'offerta. 

In tutta onestà, lo spostamento della data di un'asta è talmente un casino per case d'aste e acquirenti nonché conferenti che immagino le case siano sostanzialmente costrette a giocare questa carta, sostanzialmente estrema. 

Detto questo, finora, non mi è mai capitato di ritirare le offerte fatte. Mi ritrovo un'offerta fatta con largo anticipo su numismatica Ferrarese del 27 dicembre per i motivi sovra esposti (Le settimana del 27 dicembre e la precedente temo di dimenticarmi di puntare all'asta per impegni familiari e lavorativi) e spero non sia spostata. 

 

  • Mi piace 1

Supporter
Inviato (modificato)

c'è il sito Lamoneta che fa contatto: mi hanno appena superato in asta. ? Ferrarese può cambiar data per quel che mi riguarda (sto scherzando ovviamente). 

Modificato da azaad
  • Haha 1

Inviato
5 ore fa, Polemarco dice:

Io farei riferimento al 1256, comma 2, c.c.

L'esempio è quello del pianista in tour e della singola piazza dove si è verificato l'evento sospensivo che impedisca per qualche giorno la rappresentazione (ad esempio divieto di assembramento in un auditorium per covid 19)

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento(4) [1219]. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione [1325n. 2] o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione(5) ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla(6).

 

Il disposto dell'art. 1256 cc regola i casi in cui l'obbligazione è già stata contratta, per cui abbiamo un creditore e un debitore della prestazione; invece ora ci stiamo occupando del caso in cui l'obbligazione non si è ancora perfezionata e si è fatta una semplice offerta, che mi vincola fino al termine fissato.

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Inviato (modificato)
Il 28/11/2020 alle 17:26, gioal dice:

Il disposto dell'art. 1256 cc regola i casi in cui l'obbligazione è già stata contratta, per cui abbiamo un creditore e un debitore della prestazione; invece ora ci stiamo occupando del caso in cui l'obbligazione non si è ancora perfezionata e si è fatta una semplice offerta, che mi vincola fino al termine fissato.

Appunto.

1) La proposta irrevocabile è un atto unilaterale.

2) Per gli atti unilaterali : art. 1324 c.c.: “ Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.“.

3) Il problema si verifica quando il termine dipende dallo svolgimento di una attività dell’oblato: l’asta telematica che si “blocca” temporaneamente per forza maggiore. Cosa accade alla offerta irrevocabile coordinata temporalmente allo svolgimento dell’asta ?

Cordialita’

Polemarco

 

Modificato da Polemarco

Inviato
Il 28/11/2020 alle 11:33, Polemarco dice:

Io farei riferimento al 1256, comma 2, c.c.

L'esempio è quello del pianista in tour e della singola piazza dove si è verificato l'evento sospensivo che impedisca per qualche giorno la rappresentazione (ad esempio divieto di assembramento in un auditorium per covid 19)

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento(4) [1219]. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione [1325n. 2] o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione(5) ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla(6).

 

Sono aste online, non c'è nessuna impossibilità, nemmeno temporanea; lo spostamento dell'asta è dipeso da una decisione unilaterale della casa d'aste.


Inviato
8 ore fa, gioal dice:

Sono aste online, non c'è nessuna impossibilità, nemmeno temporanea; lo spostamento dell'asta è dipeso da una decisione unilaterale della casa d'aste.

Facciamo un distinguo; vi sono aste esclusivamente on line ed altre per le quali é prevista la partecipazione a distanza ma, formalmente e giuridicamente, sono aste battute con presenza di persone fisiche e, pertanto, per il loro svolgimento devono sottostare ad autorizzazioni di PS


Supporter
Inviato (modificato)

Buonsenso.

Fai un'offerta, l'asta è spostata, decidi se confermare o ritirare l'offerta.

Ci saranno collezionisti interessati a mantenere l'offerta altri disinteressati.

Scusate se non ho citato articolo vari...

Scriviamo di aste spostate , questo è il mio argomento, il resto , di chi manda un'offerta e poi scopre che ci sono cose da pagare a casa o che le monete dovrà pagarle è altra cosa

Modificato da luigi78
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Inviato
1 ora fa, luigi78 dice:

o che le monete dovrà pagarle è altra cosa

purtroppo ci sono anche questi individui....esempio fresco un genio che ha fatto alcune puntate nella nostra asta negli ultimi 20-25 giorni e sabato ha tranquillamente inviato mail per richiederne annullamento in quanto probabilmente non avrebbe pagato .......fortunatamente su praticamente tutte vi era solo la sua base e quindi non ha comportato altre problematiche


Inviato
8 minuti fa, r.tino dice:

purtroppo ci sono anche questi individui....esempio fresco un genio che ha fatto alcune puntate nella nostra asta negli ultimi 20-25 giorni e sabato ha tranquillamente inviato mail per richiederne annullamento in quanto probabilmente non avrebbe pagato .......fortunatamente su praticamente tutte vi era solo la sua base e quindi non ha comportato altre problematiche

Hai tutta la mia comprensione per quello che conta. Questi soggetti vanno segnalati agli altri operatori perché NON devono più partecipare alle aste. Posso capire ritirare una offerta fatta per sbaglio, ma qui siamo al ridicolo per non dire peggio. La collaborazione tra noi operatori per emarginare questi soggetti è fondamentale. E se qualcuno mi tira fuori la privacy.......

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