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Risposte migliori

Inviato

frustata = frustrata.

M.


Inviato (modificato)

Grazie Bizerba per l'approfondimento, in effetti la norma appare senz'altro di dubbia interpretazione , da essa sarei portato a pensare che il legislatore abbia voluto imporre l'obbligo a tutti coloro "che esercitano un attività di vendita al pubblico"... o "comunque (vendano) abitualmente" escludendo tutti i sellers che esercitano occasionalmente, senza continuità e senza un volume d'affari di una certa consistenza (ma non sarebbe ugualmente chiaro in quali termini), il precedente art. 63 imponendo l'"obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro" cita i "privati" solo allorquando questi "acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse (culturale)..." esludendo quindi che i privati debbano tenere un registro o debbano denunciare i propri acquisiti numismatici.Se si volesse sostenere che anche i privati-venditori debbano rilasciare idonea documentazione non si capisce perché anche ad essi non debba essere imposto un adempimento al pari degli operatori commerciali così come prescritto dall'art. 63.Su chi debba consegnare queste documentazioni si pongono certamente problematiche interpretative di non facile soluzione e una pronuncia giurisprudenziale autorevole contribuirebbe sicuramente a fare chiarezza. Argutamente scrivi " il mancato rilascio degli attestati di cui all'art. 64 non è sanzionato da alcuna norma, cosicchè non è dato comprendere quale sia la conseguenza giuridica di chi, commerciante o privato che sia, non rilasci gli attestati" e questo potrebbe essere un ulteriore elemento di approfondimento dato che , come correttamente argomenti, in assenza di una norma sanzionatoria deterrente ognuno potrebbe omettere la prescritta documentazione.

Sotto un'altra prospettiva certamente il mancato invio di questa documentazione potrebbe essere valutato dalla A.G. come uno dei possibili elementi indiziari all'interno di un quadro accusatorio.

Per finire, oltre ad individuare i soggetti obbligati alla consegna della documentazione, ritengo importante capire cosa prescriva la norma in merito al contenuto di queste attestazioni. Sembrerebbe che colui che vende la moneta debba semplicemente consegnare la "documentazione attestante l'autenticità" o ,alternativamente, una documentazione sulla "probabile attribuzione e la provenienza" o ancora, in mancanza di questi attestati, una "dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza...." Da questa lettura della norma le predette attestazioni verrebbero adempiute ogni qual volta posseggano, semplicemente, una succinta descrizione della moneta e l'individuazione del suo venditore

Modificato da Fid

Inviato (modificato)

un ulteriore precisazione, non esiste alcun "attestato di lecita provenienza", l'art. 63 del T.U. si riferisce ad "Attestati di autenticità e di provenienza" nei quali deve essere attestata appunto o l'autenticità della moneta (ed in questo caso null'altro va aggiunto) oppure la provenienza e la probabile attribuzione. Siamo sicuri che per "provenienza" il venditore non debba dichiarare da chi ha reperito la moneta? se fosse questa la ratio normativa il collezionista-acquirente sarebbe maggiormente tutelato (a scapito del venditore) in quanto potrebbe allegare una doppia certificazione che dimostri le due precedenti compravendite.

per comodità riporto nuovamente la norma

Art. 64. Attestati di autenticità e di provenienza

1. Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.

Modificato da Fid

Inviato

sono d'accordo, una regolamentazione del mercato elettronico sarebbe auspicabile


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