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Confisca di monete bizantine


legioprimigenia

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Il 21/12/2017 alle 13:01, Tinia Numismatica dice:

Io la revisione gliela faccio anche fare, ma non diventerà mai parte integrante dell heritage italiano anche se fosse una Hindustan d’epoca, visto che non ha nulla a che fare con la storicità italiana e non ha mai circolato in Italia. 

O uno, al momento dell'entrata in Italia del bene, esegue le necessarie pratiche di importazione temporanea (e quindi il bene potrà uscire in qualsiasi momento dai confini italici e lo Stato italiano non potrà porre alcun veto e/o vincolo) oppure il bene dovrà sottostare alle normative italiche con la possibilità, seppur remota trattandosi di monetazione estera, di ricevere un vincolo se e quando farà domanda di esportazione.

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3 ore fa, Alberto Varesi dice:

O uno, al momento dell'entrata in Italia del bene, esegue le necessarie pratiche di importazione temporanea (e quindi il bene potrà uscire in qualsiasi momento dai confini italici e lo Stato italiano non potrà porre alcun veto e/o vincolo) oppure il bene dovrà sottostare alle normative italiche con la possibilità, seppur remota trattandosi di monetazione estera, di ricevere un vincolo se e quando farà domanda di esportazione.

È il processo logico o legale che mi sfugge.....

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8 ore fa, Polemarco dice:

Allego un breve memorandum sugli interventi legislativi e regolamentari sui beni culturali.

La bolla Etsi de cuctarum del 1425, promulgata da Martino V, ha per obiettivo la tutela e la valorizzazione degli edifici classici di Roma.

La bolla Cum almam nostram urbem del 1462, di Pio II, proibisce la demolizione e la spoliazione dei ruderi.

La bolla Cum provida Sanctorum Patrum decrete del 1474, di Sisto IV, proibisce l’alienazione delle opere custodite nelle chiese.

Nel 1574 con Gregorio XIII la bolla Quae publice utilia limita l’appropriazione privata dei beni culturali.

Nel 1646 l’editto del cardinale Sforza sancisce il divieto di esportazione di opere d’arte.

Il 7 aprile 1820 lo Stato della Chiesa emana, l’Editto Pacca.

L’Editto stabiliva quanto segue:

Regolamentava gli scavi archeologici. Regolamentava le esportazioni. Si stabiliva il principio della catalogazione. Si prevedevano vincoli anche sui beni privati. Si prevedono organi di controllo.

Nel 1909, la legge Rosadi, n. 364/1909 stabilisce:

La inalienabilità dei beni demaniali e del patrimonio pubblico. Il regime vincolistico per la proprietà privata. L’istituzione del diritto di prelazione dello Stato. L’istituzione delle Soprintendenze.

Nel 1939 vengono promulgate le leggi “Bottai” ministro del governo alla Pubblica Istruzione: la legge 1089/1939 per le cose di interesse storico ed artistico; la legge 1497/1939 per le bellezze naturali.

Il Codice Urbani è del 2004 su delega del 2002

La risalenza dell’attenzione alla materia è dovuta alla sistematica spoliazione di siti archeologici e all’esportazione di beni culturali (vedi gli oggetti dei primi interventii) 

La riprova è fornita dal fatto che gli stati preunitari più accorti sono quello pontificio (per le opere presenti nelle chiese e per i materiali archeologici), il Granducato di Toscana (per le opere rinascimentali) e il Regno di Napoli (Pompei).

 

Ma che la tutela e la salvaguardia fosse gia’ una commnquista dell’ordinamento giuridico pontificio non ci piove assolutamente ( mi sembra anche di averlo citato in concomitanza ad una storia sel collezionismo - ante litteram - che risaliva a tempi ancora piu’ lontani ad un convegno di studi cui oartecioai qualche anno fa su invito del MIBACT. 

 

Nessuno - mi auguro - mette in dubbio la fondatezza di tale tutela e la salvaguardia - cin tutte le cautele del caso - dei siti archeologici ( e non) .

 

il problema si riscontra invece per il commercio di monete gia’ decontestualizzate da secoli o addirittura provenienti ab antiquo, per le quali si introducono vincoli e normative al limite del vessatorio tra l’altro in palese contrasto con quanto avviene in altri Paesi con tematiche e rilevanze archeologiche assai simili. 

I Papi stessi , pur tutelando molto attentamente il patrimonio archeologico del loro Stato erano avidi collezionisti di monete - al

pari di molte famiglie nobili romane ( i Farnese assistiti da Fulvio Orsini, il cardinale Borgia con il suo museo Borgiano  , ma mai di sognarono di proibire o restringere la proprieta’ di monete . Ne promossero anzi gli studi - anche attraverso  le proprie collezioni . Con una serie di opere, da parte di valenti numismatici, che  farebbero sfigurare - per volume, grandiosita’ e numero quanto fatto oggigiorno dagli attuali uffici di valorizzazione d tutela .

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Il 22/12/2017 alle 09:22, Arka dice:

@numa numa Forse sarebbe più semplice, ma un ban di questo genere ci porterebbe dritti dritti verso uno stato totalitario.

Arka

Poi come è successo in altri campi, il proibizionismo alimenta un altro mercato...

skuby

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