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IGNORED

Confisca di monete bizantine


legioprimigenia

Risposte migliori

44 minuti fa, Polemarco dice:

La sentenza va letta così:

1) Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;

2) Sono inclusi tra i beni culturali [quelli sub 1]  "le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio."

Non significa che appartengono allo stato  le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio.

Significa che questi beni sono beni culturali solo se appartengono allo stato o agli altri enti  indicati.

3) Il discorso è diverso per i beni provenienti da scavo poichè "le cose di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato perchè in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini".

A questo punto si pone il problema di come si raggiunga la presunzione di beni provenienti da scavo che però è questione di prova di un fatto e di cosa si intenda per "interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico".

Uhm.

Se fosse come dici tu, allora non sarebbero beni culturali tutti gli oggetti di cui non rientranti nel punto 1, ovvero tutti gli oggetti non appartenenti allo stato (eccetera).
E non mi pare che sia così, purtroppo, alla luce anche di ultimi avvenimenti noti nell'ambiente.
Anche perchè mi pare una sciocchezza voler decretare cosa é bene culturale o meno a seconda della proprietà.

Rileggendo, correggo il tiro ulteriormente:

Se diamo per buono il punto 1 secondo la tua lettura, praticamente tutto quello che é di proprietà del privato cittadino NON E' BENE CULTURALE.

Qual'é il passaggio che mi sfugge ?

 

Modificato da Monetaio
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Awards

3 ore fa, Monetaio dice:

 

La colpa è la mia, chiedo scusa e mi spiego meglio.

L'art. 10 del codice urbani detta un elenco di beni culturali appartenenti allo stato, ad altri enti e a privati.

Distingue tra appartenenza  e interesse rappresentato dal bene

Quindi avremo:

1) beni culturali appartenenti allo stato;

2) beni non culturali appartenenti allo stato;

3) beni culturali appartenenti a privati;

4) beni non culturali appartenenti a privati;

La riprova è fornita dal comma 4 dell'art. 10 dove si legge:

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

...

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio

...

Il comma 1 citato dalla norma in commento significa che tali beni per rientrare nei beni culturali dello stato devono essere dello stato

Se si legge l'art. 10 comma 3, si scopre che:

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

Ne discende che "le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio" possono tranquillamente essere beni culturali dello stato o beni culturali di privati.

Il senso della mia precedente affermazione era che non tutte le cose di interesse numismatico con caratteri di pregio e di rarità appartengono, solo per questo, allo stato.

Diversa è la questione dei beni di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologicotratti da uno scavo, questi sono dello stato poichè le cose di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato perchè in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini.

Sul punto vorrei sottolineare che per definire la nozione di beni culturali numismatici dello stato (o altri enti) o di privati si ricorre alla nozione più ristretta di "di rarità o di pregio", mentre per attribuire allo stato i beni frutto di uno scavo la nozione è quella di "cose di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico", dove l'interesse può riguardare anche cose non rare nè pregiate.

   

  

 

 

       

Modificato da Polemarco
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Si ma il punto fondamentale è quello che dicevo prima e cioè quale è il criterio per definire un bene privato come di interesse per il patrimonio culturale italiano?

Quali sono le caratteristiche che deve avere una moneta per essere definita rara e di pregio?

A mio parere sono concetti molto soggettivi e non sarà per nulla semplice venirne a capo, purtroppo.

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23 minuti fa, Sirlad dice:

Si ma il punto fondamentale è quello che dicevo prima e cioè quale è il criterio per definire un bene privato come di interesse per il patrimonio culturale italiano?

Quali sono le caratteristiche che deve avere una moneta per essere definita rara e di pregio?

A mio parere sono concetti molto soggettivi e non sarà per nulla semplice venirne a capo, purtroppo.

Ottima osservazione.

Ma la norma per definizione è astratta e in casi come questo deve ricorrere a quelle che si definiscono clausole generali.

Pensa a quella che prevede che il contratto debba essere eseguito con buona fede (semplifico: significa "come farebbe un buon uomo").

O alla "diligenza (che fa tanto Ombre Rosse") del buon padre di famiglia".

Il problema non è dato dalla natura di bene culturale che può essere pacificamente nelle mani di un privato.

Il problema inizia quando vi sia un indizio che la moneta provenga da uno scavo.

Nella sentenza citata monete "vili" (o meglio, non identificate) provenienti da uno scavo avevano interesse unicamente perchè avrebbero consentito di ricostruire il flusso monetale di quella tipologia di moneta (il che rappresenta come, direbbe Vitellio, una qualche criticità della sentenza).

Polemarco 

 

Modificato da Polemarco
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La grande domanda è: ma se le ho comprate in asta estera,e non sono di esclusiva circolazione italica, in base a quale deforme criterio lo stato o chi per esso pretende di legiferarci sopra e di appropriarsene, chiedendomi una certificazione ante quem che, ovviamente , non può esistere?

il problema ancora più paradossale e dittatoriale è proprio questo. 

Modificato da Tinia Numismatica
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6 ore fa, Tinia Numismatica dice:

La grande domanda è: ma se le ho comprate in asta estera,e non sono di esclusiva circolazione italica, in base a quale deforme criterio lo stato o chi per esso pretende di legiferarci sopra e di appropriarsene, chiedendomi una certificazione ante quem che, ovviamente , non può esistere?

il problema ancora più paradossale e dittatoriale è proprio questo. 

La faccio ancora piu’ diretta: 

un bello statere di Cizico comprato in asta Rauch a Vienna da un residente italico che lo importa puo’ essere a rigore confiscabile pur provando ( fattura alla mano) che l’acquisto proviene da asta austriaca ? 

#

Concordo che vi debba essere tutela assoluta per i ripostigli e le monete da scavo - almeno in prima battuta : ovvero una volta studiato il ripostiglio ed averne estratto tutti i dati archeologici e storici potrebbe essere disperso senza tema di perdere alcuna informazione ( come regolarmente avviene in UK dandone comunque prelazione di acquisto - a prezzo di mercato che in gran parte va al ritrovatore - All’amministrazione pubblica). 

 

ma per quelle monete che erano tesaurizzate/ collezionate gia’ nel 1500 ( esistevano migliaia di collezioni all’epoca per quanto possa sembrare inusuale) e quindi decontestualizzate ante litteram ( pardon: legem) o addirittura che ci pervengono direttamente dall’epoca della loro realizzazione ( mai conosciuta la terra), perché dovrebbero essere incluse? 

Modificato da numa numa
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2 ore fa, numa numa dice:

La faccio ancora piu’ diretta: 

un bello statere di Cizico comprato in asta Rauch a Vienna da un residente italico che lo importa puo’ essere a rigore confiscabile pur provando ( fattura alla mano) che l’acquisto proviene da asta austriaca ? 

#

Concordo che vi debba essere tutela assoluta per i ripostigli e le minete da scavo - almeno in prima battuta : ovvero una volta studiato il ripostiglio ed averne estratto tutti i dati archeologici e storici potrebbe essere disperso senza tema di perdere alcuna informazione.

 

ma per quelle monete che erano tesaurizzate/ collezionate gia’ nel 1500 ( esistevano migliaia di collezioni all’epoca per quanto possa sembrare inusuale) e quindi decontestualizzate ante litteram ( pardon: legem) o addirittura che ci pervengono direttamente dall’epoca della loro realizzazione ( mai conosciuta la terra ?)..  

O da stati con legislazione vigente diversa e non ritrovati in Italia?

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Altro motivo di discussione deve essere dato dalla contestabile equazione: mancanza di documentazione = illecita provenienza.

Se non sbaglio la proprietà dello stato in quanto bene indisponibile può essere reclamata solo per beni ritrovati nel sottosuolo e nei fondali marini. Il rinvenimento in muri, sottotetti e riempimenti con inerti di pavimentazioni non ricadono sotto questa definizione (né, sofisticando, i ritrovamenti di superficie, in fondali lacustri e fluviali). L'equazione quindi è errata. Né la legge prevede alcuna necessità di segnalazione, comunicazione o altro per i ritrovamenti di cui sopra (in edifici). A mio parere, in assenza di evidenze oggettive (terra sulla moneta o ossidazioni specifiche) è proprio l'automatica supposizione di illegittima provenienza ad essere arbitraria.

Saluti

Mario

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Se vengo accusato di aver commesso un delitto, magari in mancanza di alibi, l'accusa dovrà comunque essere in grado di trovare prove certe che attestino senza dubbio alcuno il mio coinvolgimento. È evidente che sara' anche mio interesse cercare di dimostrare che non c'entro niente, ma comunque senza prove non sarò mai condannato. Quando si parla di monete, sembra che ci sia sempre il ribaltamento dei ruoli. Bisogna provare la non provenienza dal sottosuolo o dai fondali marini italici, ma in mille casi non è possibile, per giustificati e onesti motivi e non per dolo. Tutto ciò è incredibile. Facciano norme che chiariscano la legge, oppure vietino il collezionismo privato, se ritengono che sia deleterio per gli interessi statali. Ma ci dicano chiaramente cosa fare. 

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Io la vedo così:

1) Statere dii Cizico:

A) Esclusa l'ipotesi che vi sia prova che la moneta provenga da uno scavo effettuato in territorio italiano (in questo caso rientrerebbe nel patrimonio indisponibile dello Stato e quindi sarebbe insensibile agli acquisti in buona fede avvenuti dopo lo scavo), escluderei le conseguenze paventate;

In caso di moneta proveniente da scavo in territorio Italiano e acquistata all'estero in un'asta, io non vengo condannato perchè sono in buona fede ma non riottengo indietro la moneta se sequestrata (vedi sub 4);

B) Se la moneta ha le caratteristiche necessarie,  rimane nella proprietà dell'acquirente ma è soggetta alle norme che riguardano i beni culturali appartenenti ai privati; 

2) Legislazione su monete acquistate all'estero

Non vedo problemi a riconoscerne l'efficacia (io sono il proprietario di un bene culturale soggetto alla normativa sui beni culturali di privati cittadini): se compro una autovettura prodotta in Bangladesh, dove dubito che ci sia una normativa così rigida come quella italiana sulla revisione degli autoveicoli, non posso pretendere di non sottoporre a revisione la mia autovettura (importata in Italia) secondo le modalità qui previste . Per la necessità della documentazione sulle monete acquistate all'estero o di monete mai "interrate" o non interrate da secoli vedi sotto. 

3) Equazione tra difetto di documentazione e illecita detenzione

Non c'è alcun automatismo logico, premesso che la prova della provenienza da scavo spetta al P.M., la documentazione esclude (può escludere) che la moneta possa essere ricondotta a uno scavo.

Altrimenti,  sarebbe come dire che, se l'imputato di omicidio non prova di essere stato al pranzo di matrimonio della figlia e alla presenza di 150 testimoni durante l'orario del decesso della vittima avvenuto a 500 km di distanza, allora è colpevole. 

4) Differenza tra processo penale e civile

Nel processo penale non c'è alcun ribaltamento sul fronte delle prove: non devo essere io a dimostrare la liceità della detenzione della moneta ma il P.M. a doverne dimostra la illiceità. Certo sarà mio interesse dimostrare la provenienza lecita per accelerare il procedimento e per essere sicuro della assoluzione ma se il P:M. non prova la provenienza illecita sarò comunque assolto.

Le cose cambiano per la restituzione della moneta dopo (è un dopo logico e non temporale) l'assoluzione: la moneta spetta all'avente diritto, quindi dovrò io provare che ne sono il legittimo proprietario: qui la documentazione - se non proprio indispensabile - è la prova regina ma ve ne possono essere altre.

5) Presunzione di provenienza da scavo

In un mio precedente post ho usato il termine presunzione.

A scanso di equivoci preciso: se mi sequestrano, a casa mia, una moneta sporca di terra, poggiata accanto a un metal detector e  con vicino una pala sporca di terra, si può presumere che la moneta venga da uno scavo.

Polemarco

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35 minuti fa, Polemarco dice:

Io la vedo così:

1) Statere dii Cizico:

A) Esclusa l'ipotesi che vi sia prova che la moneta provenga da uno scavo effettuato in territorio italiano (in questo caso rientrerebbe nel patrimonio indisponibile dello Stato e quindi sarebbe insensibile agli acquisti in buona fede avvenuti dopo lo scavo), escluderei le conseguenze paventate;

In caso di moneta proveniente da scavo in territorio Italiano e acquistata all'estero in un'asta, io non vengo condannato perchè sono in buona fede ma non riottengo indietro la moneta se sequestrata (vedi sub 4);

B) Se la moneta ha le caratteristiche necessarie,  rimane nella proprietà dell'acquirente ma è soggetta alle norme che riguardano i beni culturali appartenenti ai privati; 

2) Legislazione su monete acquistate all'estero

Non vedo problemi a riconoscerne l'efficacia (io sono il proprietario di un bene culturale soggetto alla normativa sui beni culturali di privati cittadini): se compro una autovettura prodotta in Bangladesh, dove dubito che ci sia una normativa così rigida come quella italiana sulla revisione degli autoveicoli, non posso pretendere di non sottoporre a revisione la mia autovettura (importata in Italia) secondo le modalità qui previste . Per la necessità della documentazione sulle monete acquistate all'estero o di monete mai "interrate" o non interrate da secoli vedi sotto. 

3) Equazione tra difetto di documentazione e illecita detenzione

Non c'è alcun automatismo logico, premesso che la prova della provenienza da scavo spetta al P.M., la documentazione esclude (può escludere) che la moneta possa essere ricondotta a uno scavo.

Altrimenti,  sarebbe come dire che, se l'imputato di omicidio non prova di essere stato al pranzo di matrimonio della figlia e alla presenza di 150 testimoni durante l'orario del decesso della vittima avvenuto a 500 km di distanza, allora è colpevole. 

4) Differenza tra processo penale e civile

Nel processo penale non c'è alcun ribaltamento sul fronte delle prove: non devo essere io a dimostrare la liceità della detenzione della moneta ma il P.M. a doverne dimostra la illiceità. Certo sarà mio interesse dimostrare la provenienza lecita per accelerare il procedimento e per essere sicuro della assoluzione ma se il P:M. non prova la provenienza illecita sarò comunque assolto.

Le cose cambiano per la restituzione della moneta dopo (è un dopo logico e non temporale) l'assoluzione: la moneta spetta all'avente diritto, quindi dovrò io provare che ne sono il legittimo proprietario: qui la documentazione - se non proprio indispensabile - è la prova regina ma ve ne possono essere altre.

5) Presunzione di provenienza da scavo

In un mio precedente post ho usato il termine presunzione.

A scanso di equivoci preciso: se mi sequestrano, a casa mia, una moneta sporca di terra, poggiata accanto a un metal detector e  con vicino una pala sporca di terra, si può presumere che la moneta venga da uno scavo.

Polemarco

Io la revisione gliela faccio anche fare, ma non diventerà mai parte integrante dell heritage italiano anche se fosse una Hindustan d’epoca, visto che non ha nulla a che fare con la storicità italiana e non ha mai circolato in Italia. 

Il problema con le monete è che lo stato le incamera come se fossero parte integrante del patrimonio storico italiano, e questo è un assurdo processuale. Sia che se ne parli in sede penale che civile. 

Il nocciolo della questione è proprio questo. 

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7 ore fa, Polemarco dice:

Io la vedo così:

1) Statere dii Cizico:

A) Esclusa l'ipotesi che vi sia prova che la moneta provenga da uno scavo effettuato in territorio italiano (in questo caso rientrerebbe nel patrimonio indisponibile dello Stato e quindi sarebbe insensibile agli acquisti in buona fede avvenuti dopo lo scavo), escluderei le conseguenze paventate;

In caso di moneta proveniente da scavo in territorio Italiano e acquistata all'estero in un'asta, io non vengo condannato perchè sono in buona fede ma non riottengo indietro la moneta se sequestrata (vedi sub 4);

B) Se la moneta ha le caratteristiche necessarie,  rimane nella proprietà dell'acquirente ma è soggetta alle norme che riguardano i beni culturali appartenenti ai privati; 

2) Legislazione su monete acquistate all'estero

Non vedo problemi a riconoscerne l'efficacia (io sono il proprietario di un bene culturale soggetto alla normativa sui beni culturali di privati cittadini): se compro una autovettura prodotta in Bangladesh, dove dubito che ci sia una normativa così rigida come quella italiana sulla revisione degli autoveicoli, non posso pretendere di non sottoporre a revisione la mia autovettura (importata in Italia) secondo le modalità qui previste . Per la necessità della documentazione sulle monete acquistate all'estero o di monete mai "interrate" o non interrate da secoli vedi sotto. 

3) Equazione tra difetto di documentazione e illecita detenzione

Non c'è alcun automatismo logico, premesso che la prova della provenienza da scavo spetta al P.M., la documentazione esclude (può escludere) che la moneta possa essere ricondotta a uno scavo.

Altrimenti,  sarebbe come dire che, se l'imputato di omicidio non prova di essere stato al pranzo di matrimonio della figlia e alla presenza di 150 testimoni durante l'orario del decesso della vittima avvenuto a 500 km di distanza, allora è colpevole. 

4) Differenza tra processo penale e civile

Nel processo penale non c'è alcun ribaltamento sul fronte delle prove: non devo essere io a dimostrare la liceità della detenzione della moneta ma il P.M. a doverne dimostra la illiceità. Certo sarà mio interesse dimostrare la provenienza lecita per accelerare il procedimento e per essere sicuro della assoluzione ma se il P:M. non prova la provenienza illecita sarò comunque assolto.

Le cose cambiano per la restituzione della moneta dopo (è un dopo logico e non temporale) l'assoluzione: la moneta spetta all'avente diritto, quindi dovrò io provare che ne sono il legittimo proprietario: qui la documentazione - se non proprio indispensabile - è la prova regina ma ve ne possono essere altre.

5) Presunzione di provenienza da scavo

In un mio precedente post ho usato il termine presunzione.

A scanso di equivoci preciso: se mi sequestrano, a casa mia, una moneta sporca di terra, poggiata accanto a un metal detector e  con vicino una pala sporca di terra, si può presumere che la moneta venga da uno scavo.

Polemarco

Per non complicare eccessivamente il dibattito ( tra l’altro le leggi e disposizioni legislative dovrebbero essere adeguate alka comorensione del  buon padre di famiglia e non sembra essere il caso con le norme che regolano la detenzione e il commercio di monete),  mi limito ad un’osservazione relativamente al primo punto:

 

Esclusa l'ipotesi che vi sia prova che la moneta provenga da uno scavo effettuato in territorio italiano

 

Come si esclude tale ipotesi? E’ proprio questo il punto su cui poggia l’inversione dell’onere della prova sostenuta finora dalla giurisprudenza. 

 

L’altra mia osservazione - estemporanea - ma discendente da questi scambi:

perche’ vi deve essere in Italia un tale accanimento delle istituzione verso la detenzione e/o commercio delle monete antiche in primis ma anche moderne in fieri, accanimento che non si riscontra - almeno con tale pervicacia - nei Paesi  che pur hanno legislazioni restrittive quali ad esempio la vicina Francia o anche la Spagna. 

 

Ha ragione al limite chi - a questo punto - invoca un ban totale al collezionismo/ commercio di monete. Sarebbe piu’ semplice - farebbe risparmiare risorse e tempo a tutti quanti - e sarebbe anche l’atteggiamento piu’ ’ onesto dello Stato verso i suoi Cittadini che non si sentirebbero in perenne stato di incertezza rispetto alla loro condizione di collezionisti  o commercianti passibili di essere - a’ tout moment - di essere accusati o addirittura incriminati per una passione che normalmente e’ stata nell’Italia stessa piu’ che lecita ( fino ad un certo periodo) ma che viene ora progressivamente profondamente osteggiata senza tra l’altro che cio’ porti alcun vantaggio comprensibile ad un Patrimonio culturale pubbkico ancora largamente deficitario nella sia fruibilità. 

 

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46 minuti fa, Arka dice:

@numa numa Forse sarebbe più semplice, ma un ban di questo genere ci porterebbe dritti dritti verso uno stato totalitario.

Arka

Lo dicevo per altro per una  questione di coerenza . Semplificando ( un attitudine mentale aliena all apparato pubblico  italiano, si risparmierebbero tra l’altro, gran bei soldi e risorse)..  

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1 ora fa, numa numa dice:

Lo dicevo per altro per una  questione di coerenza . Semplificando ( un attitudine mentale aliena all apparato pubblico  italiano, si risparmierebbero tra l’altro, gran bei soldi e risorse)..  

Di tutto han  bisogno questi talebani del “tutto mio, tutto mio” meno che di suggerimenti. Per carità!

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2 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Di tutto han  bisogno questi talebani del “tutto mio, tutto mio” meno che di suggerimenti. Per carità!

Giusto ! Ma almeno sarebbe una liberazione da norme astrusamente inintelleggibili   interpretabili secondo le necessità di regola contro il cittadino e mai una volta - chissa’ perché’ - a suo favore.... ma sarebbe una disposizione troppo chiara e guai - in questo Paese - ad essere semplici chiari e diretti ... 

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1 ora fa, numa numa dice:

Giusto ! Ma almeno sarebbe una liberazione da norme astrusamente inintelleggibili   interpretabili secondo le necessità di regola contro il cittadino e mai una volta - chissa’ perché’ - a suo favore.... ma sarebbe una disposizione troppo chiara e guai - in questo Paese - ad essere semplici chiari e diretti ... 

Allego un breve memorandum sugli interventi legislativi e regolamentari sui beni culturali.

La bolla Etsi de cuctarum del 1425, promulgata da Martino V, ha per obiettivo la tutela e la valorizzazione degli edifici classici di Roma.

La bolla Cum almam nostram urbem del 1462, di Pio II, proibisce la demolizione e la spoliazione dei ruderi.

La bolla Cum provida Sanctorum Patrum decrete del 1474, di Sisto IV, proibisce l’alienazione delle opere custodite nelle chiese.

Nel 1574 con Gregorio XIII la bolla Quae publice utilia limita l’appropriazione privata dei beni culturali.

Nel 1646 l’editto del cardinale Sforza sancisce il divieto di esportazione di opere d’arte.

Il 7 aprile 1820 lo Stato della Chiesa emana, l’Editto Pacca.

L’Editto stabiliva quanto segue:

Regolamentava gli scavi archeologici. Regolamentava le esportazioni. Si stabiliva il principio della catalogazione. Si prevedevano vincoli anche sui beni privati. Si prevedono organi di controllo.

Nel 1909, la legge Rosadi, n. 364/1909 stabilisce:

La inalienabilità dei beni demaniali e del patrimonio pubblico. Il regime vincolistico per la proprietà privata. L’istituzione del diritto di prelazione dello Stato. L’istituzione delle Soprintendenze.

Nel 1939 vengono promulgate le leggi “Bottai” ministro del governo alla Pubblica Istruzione: la legge 1089/1939 per le cose di interesse storico ed artistico; la legge 1497/1939 per le bellezze naturali.

Il Codice Urbani è del 2004 su delega del 2002

La risalenza dell’attenzione alla materia è dovuta alla sistematica spoliazione di siti archeologici e all’esportazione di beni culturali (vedi gli oggetti dei primi interventii) 

La riprova è fornita dal fatto che gli stati preunitari più accorti sono quello pontificio (per le opere presenti nelle chiese e per i materiali archeologici), il Granducato di Toscana (per le opere rinascimentali) e il Regno di Napoli (Pompei).

 

Modificato da Polemarco
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33 minuti fa, Polemarco dice:

La inalienabilità dei beni demaniali e del patrimonio pubblico...................

ho sentito che tra le leggi di questi giorni  è stata introdotta la possibilità di vendere i beni demaniali a stati esteri.

Modificato da dux-sab
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31 minuti fa, dux-sab dice:

ho sentito che tra le leggi di questi giorni  è stata introdotta la possibilità di vendere i beni demaniali a stati esteri.

E' l'ipotesi prevista dall'art. 829 del codice civile.

Con atto amministrativo si "sdemanializza" il bene che entra a far parte del patrimonio disponibile dello stato e si può vendere.

Per l'esattezza, le monete fanno parte del patrimonio indisponibile.

Modificato da Polemarco
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31 minuti fa, karl dice:

Mi pare di aver sentito che non sia più possibile acquistare per chi non risieda in Italia....

Cioè uno straniero non può comprare in Italia?  Ma dove sta scritto?

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si parla di stati esteri che possono comprare beni del demanio. comincio a temere che pensano di  vendere le nostre belle spiagge !!

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