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[color="green"]PREMESSA
Quello che segue è semplicemente un estratto della normativa vigente che riguarda “anche” il settore “Numismatica”.
(Omissis: vedi 1^ “puntata”)
Nel tentativo di rendere maggiormente immediata la fruibilità del testo si è pensato di evidenziare in [/color][b]grassetto[/b] [color="green"]gli argomenti più interessanti ed in [color="red"]rosso[/color] quelli ritenuti di maggiore importanza.
Tali valutazioni sono ovviamente del tutto personali, così come personali sono le note riportate in [color="blue"]blu[/color] .
Nonostante il lavoro di selezione, il risultato ottenuto resta eccessivamente corposo pertanto è stato suddiviso in più..... "puntate", questa è la terza : [/color]

Sezione III Commercio

Articolo 63 Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la [b]dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate[/b] , trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di [b]cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo[/b] .
2. [b]Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime[/b] . Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.

[color="blue"](Nota: è qui necessario accennare al contenuto dell’ Allegato A, che per gli oggetti di interesse numismatico prevede un valore minimo pari a zero, dunque qualsiasi moneta abbia un valore economico, fosse anche di 1 centesimo, è assoggettata a quanto previsto dal comma 2) [/color]

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e' notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

[color="blue"](Nota: a questo punto scusate, ma neppure io riesco più a seguire…. Le cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell’ Allegato A…. Sono beni culturali, dunque in quanto tali non commerciabili…… però debbono essere annotati giornalmente…… qualcosa mi sfugge…… )[/color]

Articolo 64 Attestati di autenticità e di provenienza
1. [b]Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita [/b] di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero [color="red"]di oggetti d' antichità o di interesse storico od archeologico[/color], [b]o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica degli stessi[/b] .

[color="blue"](Nota: Dunque una qualsiasi moneta antica andrebbe corredata quantomeno di una sua fotografia su cui sia apposta la dichiarazione dei dati relativi all’ oggetto, compresa la sua provenienza. !!??!! Pertanto, almeno in via teorica, anche una moneta “periziata” potrebbe non essere “sufficientemente documentata” qualora non ne fosse resa una descrizione estremamente particolareggiata, in effetti solo una rappresentazione fotografica permette di identificare univocamente l’ oggetto, riportandone ogni particolare come ad esempio imperfezioni, usura, macchie ecc.. Una generica descrizione come: “Sesterzio di Nerone”, ancorché con le descrizioni di diritto e rovescio, potrebbe, almeno teoricamente, consentire di mettere in commercio un numero qualsiasi della stessa tipologia di moneta).[/color]

Capo V Circolazione in ambito internazionale
Sezione I Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale

Articolo 65 Uscita definitiva
1. [b]E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3[/b] .
2. [b]E' vietata altresì l'uscita:
b ) dei beni[/b] , [color="red"]a chiunque appartenenti[/color], [b]che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.[/b]

Articolo 72 Ingresso nel territorio nazionale

1. [color="red"]La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, [b]a domanda[/b] , dall'ufficio di esportazione[/color].
2. [b]I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati[/b] .
3. [b]I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato[/b] .
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
[color="blue"](Nota: Quindi gli acquisti all’ estero di monete antiche non mettono al riparo da sequestri e/o acquisto coattivo [?] da parte dello Stato, nel caso in cui, sottoposti a certificazione, dovessero essere ritenuti rilevanti dal punto di vista culturale ….?..... oppure si tratta solo di una documentazione comprovante la "regolare" importazione ? Quasi certamente l' esatta interpretazione è quest' ultima....... naturalmente a condizione che l' oggetto sia "autorizzato" ad uscire dal territorio dello Stato di provenienza, dato che in caso contrario questi potrebbe richiederne la restituzione ! )[/color]

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