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Risposte migliori

Inviato
[color="green"]PREMESSA
Quello che segue è semplicemente un estratto della normativa vigente che riguarda “anche” il settore “Numismatica”.
(Omissis: vedi 1^ “puntata”)
Nel tentativo di rendere maggiormente immediata la fruibilità del testo si è pensato di evidenziare in [/color][b]grassetto[/b] [color="green"]gli argomenti più interessanti ed in [/color][color="red"]rosso [/color][color="green"]quelli ritenuti di maggiore importanza.[/color]
[color="green"]Tali valutazioni sono ovviamente del tutto personali, così come personali sono le note riportate in [/color][color="blue"]blu [/color].
Nonostante il lavoro di selezione, il risultato ottenuto resta eccessivamente corposo pertanto è stato suddiviso in più..... "puntate", questa è la seconda:

Capo III Protezione e conservazione
Sezione I Misure di protezione

Articolo 20 Interventi vietati
1. [b]I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione[/b] .
[color="blue"](Nota: Anche la semplice “pulizia” delle monete potrebbe essere causa di danneggiamento, dunque anche le monete regolarmente acquistate, se non corredate di idonea documentazione, non andrebbero toccate [e quasi mai la documentazione è “idonea” cioè corrispondente a quanto previsto dalle norme, come vedremo in seguito]).[/color]

Articolo 21 Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
b ) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.
[color="blue"](Nota: E’ alquanto improbabile che una moneta riconosciuta quale bene culturale vi sia lasciata, a meno che possiate dimostrare che il suo possesso risalga a prima del 1939, nel caso siate regolarmente fortunati possessori di monete riconosciute quali beni culturali ne dovrete denunciare gli eventuali spostamenti e/o restauri).[/color]

Sezione II Misure di conservazione

Articolo 29 Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, [b]gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili [/b] e superfici decorate di beni architettonici [b]sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.[/b]

Articolo 30 Obblighi conservativi
3. [b]I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione[/b] .

Articolo 31 Interventi conservativi volontari
1. [b]Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21[/b] .

Articolo 32 Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

Articolo 43 Custodia coattiva
1. [color="red"]Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29[/color].

Articolo 44 Comodato e deposito di beni culturali
1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare importanza o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero.
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

Capo IV Circolazione in ambito nazionale
Sezione I Alienazione e altri modi di trasmissione

Articolo 53 Beni del demanio culturale
1. [b]I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale[/b] .
2. [b]I beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice[/b] .

Articolo 59 Denuncia di trasferimento
1. [color="red"]Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero[/color].
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a ) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b ) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c ) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura della successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a ) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b ) i dati identificativi dei beni;
c ) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d ) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e ) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Sezione II Prelazione

Articolo 60 Acquisto in via di prelazione
1. [b]Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione[/b] .
[color="blue"](Note: siamo alle solite….. qui si parla sempre di regolamentare i beni culturali, solo che nel nostro caso non sappiamo con certezza se le nostre monetine, anche in caso di regolare acquisto, lo sono o meno! Tutto quanto sopra può essere applicato alla numismatica, in linea di massima, ma come fare a sapere se una moneta acquistata ad un’ asta sia o meno un possibile bene culturale ? Dobbiamo, ad ogni acquisto, in assenza di opportuna documentazione come spesso accade, provvedere a sottoporlo ad esame dell’ autorità competente [a nostre spese ecc.?] o dobbiamo aspettare un eventuale perquisizione della nostra abitazione?).[/color]

Inviato
[color="blue"]Ciao Giango
è davvero lodevole quello che stai facendo,ma come avrai visto,anche dalle domande che ti poni alla fine,tutta la nostra legislazione è così....strana.Cioè tutto si può fare e nulla si può fare.Si rimanda sempre al singolo caso o ancor peggio caso per caso i giudici prenderanno i dovuti provvedimenti!
Se provi ad andare su Ebay e fare offerte su siti stranieri,da qualche giorno prima della conferma dell'offerta,esce una scritta dove avverte che stai comprando qualcosa all'estero avvertondoti che ci sono delle leggi da rispettare.Non ti dicono quale e ti lascino a te tutta la responsabilità di qualsiasi cosa accadesse in dogana!
Poco tempo fà il mio perito di fiducia mi disse che per le monete comprate all'estero,Europa o altro,cera da pagare l'IVA,nel momento che il venditore non lo riportasse sulla fattura,del 20% entro un mese dall'arrivo nel più vicino ufficio iva della tua città. Così ho pensato che almeno alcune delle più importanti sarebbe stato giusto mettere tutto in regola.Recatomi all'ufficio IVA vicino casa,alla mia richiesta sono caduti tutti dalle nuvole e nessuno,dico nessuno,è stato capace di dirmi cosa devevo fare,non sapevano neanche se una cosa del genere fosse stata mai fatta!Prima di uscire mi stato dato un numero di Tel.ed un nome di un impiegato che,"prima",lavorava in quell'ufficio e che forse si era occupato di certe cose!!!!!!!! :o
Incredibbbbile!
Però è così,se non vai con un bollettino o con una multa,per loro è assurdo e mai accaduto che un privato (non commerciante) volesse pagare di sua iniziativa l'iva su qualcosa!
Viviamo in una babele di leggi ed articoli che nessuno conosce,applica o cambia se qualcosa non accade,di importante,per quel determinato art.di legge!
Comunque ti ringrazio,anche a nome di tutto il forum, per quello che stai facendo e spero che continuorai a farlo anche se non hai molti fans! :P [/color]

Inviato
Comincio a rovescio:
Non c' è bisogno di ringraziamenti, quello che sto facendo, lo sto facendo perchè avevo a portata di mano la legge che avevo analizzato per altre cose è mi è sembrato opportuno, nel limite delle mie capacità, visto anche le tante "leggende metropolitane" che girano tra collezionisti (anche esperti in numismatica esterni al Forum).
Sapevo che sarei dovuto passare per il "cattivone" della situazione, quindi ero preparato......, in realtà se le risposte sono di certo inferiori a quelle sugli euro, sono comunque abbastanza in media, anche se, purtroppo, sulle norme non possiamo fare proposte, ma solo accennare la nostra contrarietà....., al contrario ho notato che le visite sono uguali se non superiori alla media, significa che un interesse c' è, dunque conto di arrivare in fondo..... poichè in fondo mancano "solo" altre quattro puntate.......
A proposito, la prossima tratterà anche dell' "importazione"......., porta pazienza alcuni giorni.......(ammesso che poi ci sia qualcuno che sappia applicare le norme per cui è stato messo in qualche ufficio.......), ma non ti assicuro che possa essere una sorpresa piacevole.......

Grazie a te FAV, per l' incoraggiamento, che è sempre d' aiuto e di stimolo !
E chissà che non si possa far qualcosa per migliorare..... (m' è venuta or ora un' idea....... vado ad elaborarla, ne parlo con il coordinatore dello Staff..... chissà...)
Ciao.

Inviato
Ciao Giango, in effetti la tua è un'opera Titanica ma sicuramente utilissima, o almeno per me è così, aggirarsi fra i vari articoli di legge senza perdersi è davvero difficile e credo che tu lo faccia piuttosto bene.
Il fatto che in pochi partecipano in questo forum dedicato alla legislazione, derivi esclusivamente dal fatto che in pochi conoscono la legge italiana in merito e soprattutto che, vista la tremenda confusione, in pochi hanno anche solo domande da porre; insomma in questo gran casino mi ci metto anche io, ma devo dire che ora qualche punto mi è più chiaro proprio grazie al tuo lavoro. ;)

Inviato
Non posso non rispondere anche a CENTURIONE (anche se ciò altera..... la statistica...... :P ).
Ti ringrazio, mi state facendo.... :blush: !!!

Ciao.

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