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Risposte migliori

Inviato

Buon Giorno

 

Devo premettere che il mio post nasce da una situazione che mi è stata descritta da un mio carissimo amico, e quindi se alcuni elementi non saranno del tutto esaustivi , chiedo venia.

 

Iniziamo dai dati (spero oggettivi) che mi sono stati detti:

 

1- Il giorno 10 Giugno 2016 il mio amico contatta via mail un venditore-professionista estero USA (HoldingHistoryCoins) trovato sulla piattaforma vcoins, per l'acquisto di una moneta;

 

2- il 14 Giugno 2016 il venditore risponde alla mail e propone un prezzo più basso per la moneta (fin qui tutto bello);

 

3- il 15 Giugno 2016 il mio amico accetta l'offerta tramite mail chiedendo come pagare tramite PayPal;

 

4- tra il 16 e il 17 Giugno la moneta è stata inserita nel sito vcoins come venduta;

 

5- dal giorno 15 ad oggi il venditore non ha risposto sulle modalità di pagamento;

 

6- dal giorno 15 al 21 Giugno il venditore è stato contattato tramite mail quotidianamente;

 

7- il 21 Giugno il mio amico invia una mail chiedendo se la moneta è stata venduta a lui e informando il venditore delle sue reali intenzioni all'acquisto ma che senza una risposta entro 5 giorni si riterrà libero di non acquistare la moneta.

 

Ora Vi chiedo: nel caso di specie la vendita si è conclusa effettivamente perché c'è stata un'offerta che è stata accettata, ma il venditore che si rende inadempiente perché non collabora al pagamento potrebbe effettivamente produrre il recesso ex art 52 del Dlgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo)?

 

Grazie


Inviato

Suppongo che la moneta non sia stata pagata.

Il Codice del Consumo è una legge italiana. Non so se applicabile nei confronti di venditori esteri e inoltre non UE.

Non vuole i soldi del tuo amico ? Peggio per lui.

Inviato

Si la moneta non è stata pagata per inadempimento del venditore.


Inviato

Il mio dilemma è appunto quale normativa può essere utilizzata:

 

Si dovrebbe utilizzare il Dir Internazionale privato cioè l'art 57 della L 218/1995 che rimanda alla Convenzione di Roma del 1980 che stabilisce che in mancanza di una legge designata dalle parti si deve applicare la legge del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto.

Quindi si da precedenza al domicilio del venditore o del compratore?


Inviato (modificato)

@@ARES III

 

Hai precisato che si tratta di un venditore professionista: guarda l'art. 5 della Convenzione di Roma:

 

Contratto concluso dai consumatori. 
Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura. 
In deroga all'art. 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente: 
- se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o 
- se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o 
- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita. 
In deroga all'art. 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell'art. 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo. 
Il presente articolo non si applica: 
a) al contratto di trasporto; 
b) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente. 

In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.

 

Tanto Dovevo.

 

Polemarco 

Modificato da Polemarco
  • Mi piace 1

Inviato (modificato)

Quindi rinvio alla legge italiana e possibile applicazione del recesso.

 

Grazie Polemarco.

Modificato da ARES III

Inviato

Ciao.

 

Dal Tuo racconto, si intuisce che Il seller americano, nelle more delle trattative con il Tuo amico, deve aver ceduto la moneta ad altro acquirente, visto che la stessa, sul sito vcoins, risulta ufficialmente venduta.

 

Penso che nessun venditore professionale dichiarerebbe "venduta" una propria moneta su un sito commerciale prima di averne ricevuto il relativo pagamento.

 

Inoltre, le mancate risposte al Tuo amico su come pagarla mi sembrano confermare ulteriormente il fatto che la moneta non sia più disponibile.

 

Se le cose stanno in questi termini, il contratto non potrà più essere adempiuto poichè la moneta numismatica, che in questo caso assume la veste di bene infungibile, non è più disponibile per fatto del venditore.

 

In linea teorico-scolastica se, come scrivi, il contratto di vendita si era già perfezionato, il Tuo amico ne potrebbe chiedere la risoluzione per inadempimento del venditore ed il risarcimento del danno.

 

In linea pratico-"stradale", la questione si chiuderà con un nulla di fatto e con l'aggiunta di quel seller nella black list personale del Tuo amico.

 

Saluti.

M.

  • Mi piace 1

  • ADMIN
Staff
Inviato

Ma poi, al di là degli aspetti legali, se stai così tanto faticando per PAGARE non pensi potrebbe essere problematico anche RICEVERE quanto pagato?  Non so se il venditore abbia o meno già venduto la merce ma ne starei ben alla larga...

  • Mi piace 1

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