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Ascensore


odjob

Risposte migliori

Salve ho un problema.

Nel fabbricato dove abito vogliono installare l'ascensore internamente,nella tromba delle scale,(larga nemmeno mm.20)ma non c'è spazio e si dovrebbe restringere la scalinata.

La scalinata ha una larghezza dalla ringhiera al muro di massimo mm.120.con tratti anche di mm.113( per via di un tramezzo)

 

Restringendo la scalinata si ridurrebbe la via di fuga per la sicurezza dello stabile,in più ,volendo affittare gli appartamenti a studi o ad uffici,sembra che ciò non sia più possibile con il restringimento della scalinata,per via dell'agibilità e della sicurezza.

 

io,abitando a piano rialzato non avrei alcun beneficio con l'installazione dell'ascensore(non pagherei per l'installazione) ed oltretutto non potrei affittare il mio appartamento a studi o ad uffici 

 

Il fatto è che un portatore di handicap(ha avuto un ictus e zoppica)ma non abita nel mio palazzo,abita altrove è pro ascensore.

 

Pare che il portatore di handicap abbia molta considerazione in termini legali per l'installazione dell'ascensore ed anche se i condomini pro ascensore siano in minoranza,il portatore di handicap faccia la differenza per l'installazione dell'ascensore.

 

--Che si può fare?è giusto che non possiamo opporci in nessun caso all'installazione dell'ascensore?

 

-Fatemi sapere

-odjob 

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Ciao, guarda se questo può esserti d' aiuto:

 

la Corte di Cassazione ha decretato che i condomini non possono opporsi all'installazione dell'ascensore richiesta da una persona con disabilità o un anziano, nemmeno per motivi estetici.

La sentenza 18334/2012 ha infatti deciso che il deturpamento estetico del palazzo, spesso usato come scusa per rifiutare l'installazione di un ascensore condominiale, non è più un'argomentazione valida. In ambito condominiale deve infatti vigere il principio della solidarietà ed è dovere collettivo "rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo all'applicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici".
 Secondo la Cassazione inoltre "la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute" degli anziani e dei disabili tanto da poter "assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle stesse pratiche di cura o riabilitazione".
Impedire quindi alle persone con difficoltà motorie di uscire di casa non è legale.

La sentenza è stata emessa in seguito al ricorso di un gruppo di condomini di La Spezia, proprietari di un gruppo di appartamenti all'interno di un villino liberty.  Per far spazio all'ascensore era stata ristretta la rampa di scale e l'inquilino del primo piano si era rivolto alla magistratura sostenendo che l'architettura del villino era stata alterata e che, adesso, nelle scale non sarebbe potuta passare una barella di soccorso. L'inquilino aveva quindi ottenuto l'ordine di smontare l'ascensore, ma per la Suprema corte l'ordine deve essere sospeso. Nel caso di ulteriori ricordo la Corte d'Appello di Genova potrà unicamente esaminare se ci siano ancora le condizioni per il passaggio di un'eventuale barella, altrimenti per la Cassazione non ci sono norme che possono vietare l'installazione di mezzi che facilitano la vita dei disabili.

Il "semplice disagio" che una miglioria provoca a un condomino non può dunque bloccare l'applicazione delle norme, ratificate dall'Italia nel 2009, che obbligano "gli Stati a rimuovere la condizione di minorità , che non nasce solo dalla condizione fisica del disabile, ma anche dall'esistenza delle barriere che ne impediscano la piena partecipazione alla vita sociale, e che pone attenzione specifica alla questione dell'accessibilità ".

Ricordiamo infine che nel novembre 2012  la Commissione Giustizia del Senato ha approvato  31 nuovi articoli inerenti i regolamenti di condomini. Tra le varie norme la Commissione ha deciso che per la messa a norma in sicurezza e per l'eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo basterà che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi complessivi. Ad assemblea così organizzata, per avere la maggioranza sarà sufficiente avere il 50% più uno dei votanti  presenti.

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Awards

I problemi secondo me sono comunque molteplici, a volte anche non risolubili, certamente ci può stare un taglio delle scale, anche se ben fatto, non provoca problemi statici, per prima cosa bisogna vedere i Regolamenti Edilizi Comunali che variano città per città, ci sono alcune città Genova per esempio che predispone un minimo di 80 cm. di larghezza della rampa, Milano, e mi sembra anche Firenze, hanno deliberato i 90 cm. e in questi casi 10 cm. in più o in meno dicono molto.

I Regolamenti Comunali vanno in ordine sparso rispetto alle normative nazionali, altrettanto i pareri dei Vigili del Fuoco che sono determinanti, ma tanti altri anche strutturali odi prevenzione incendi.

E' un lavoro di manutenzione straordinaria, una innovazione e comunque in Assemblea è sottoposta a una votazione in base a questo e con delibere sui criteri per ripartizione delle spese.

Inoltre dici bene su uffici o altro, dipende dalla destinazione d'uso catastale degli immobili, se fossero uffici le norme per i dipendenti di evacuazione di prevenzione incendi non lo permetterebbero .

Di solito una cabina di un ascensore ha misure interne 60x80 cm., ho sentito anche 53 cm, poi devi vedere le porte ai piani come aprono e se hanno spazi, inoltre comunque sarebbe un mini ascensore non per disabili a regola, ma una deroga per il caso con utilizzo di carrozzelle ad hoc di 50 cm. e che comunque non ruoterebbero a 360 gradi.

Quindi dipende, le problematiche sono tante di vario tipo, il lavoro costa, e in questo caso bisogna comunque vedere prima i Regolamenti Comunali e poi mettersi anche lì per vedere se è fattibile misurando gli spazi bene.

Tieni presente anche che i Vigili del Fuoco e la Polizia Mortuaria controllano per la barella o bara che sia che deve passare sempre in orizzontale e con una pendenza massima del 15%.

Per questa volta nessuna parcella ..... :blum:, certo è una casistica che spesso è poi finita anche in Tribunale e comunque  sottoposta a controlli di tutti gli Enti preposti.

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@@cembruno5500

nel mio caso l'ascensore provocherebbe un"danno"a tutti i condomini,poichè,una volta mutata la destinazione d'uso dell'immobile,non sarebbe possibile affittarlo ad uso ufficio in virtù del fatto che i cm.120 di larghezza massima della scalinata si ridurrebbero a nemmeno cm.80(da considerare anche la ringhiera con passamano) 

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è un bel problema...........hai provato a sentire un parere di un Geometra Professionista.(è un problema più burocratico che se fattibile o meno) comunque se vive un disabile nel Condominio, bisogna dargli la possibilità di muoversi.

Non basterebbe un montascale ?.........che tipo di handicap ha?.......è su una sedia a rotelle?.

e non è fattibile un ascensore esterno?...... (da come hai descritto il discorso penso di no).

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Awards

Come ha già  detto  dabbene  vanno  visti  i regolamenti  comunali  sulle dimensioni  delle  scale.  Certo è  che è  un bel problema quello  di perdere l'agibilità! 

Un ascensore  esterno  non è  fattibile? 

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@@cembruno5500

il servoscale è la soluzione che auspico anch'io,solo che il portatore di handicap preme per fare l'ascensore per la casa che ha acquistato al figlio e sa che con l'ascensore l'appartamento aumenterebbe di valore(oltretutto bisogna vedere se il portatore di handicap è proprietario intestatario dell'immobile e non il figlio,poichè se fosse il figlio cadrebbero determinate prerogative condominiali per l'approvazione dell'installazione dell'ascensore)

 

Il problema è che restringendo la scalinata ,gli appartamenti,mutando la destinazione d'uso ,non potrebbero affittarsi come uso ufficio poiché il Comune non darebbe l'agibilità e ciò provocherebbe un danno a tutti i condomini  

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Vi conviene chiedere a un Geometra di verificare i passaggi di proprietà, a parte il fatto che l'amministratore per legge, dovrebbe avere le schede del catasto condominiale di tutti ormai, in ogni caso il voto assembleare e' poi decisivo in primis, fermo restando tutta la parte permessi, fattibilità, certamente in questi casi c'è sempre chi si avvantaggia e chi no, disabile a parte, piani alti, bassi, abitazioni, uffici, valori che salgono o scendono, certamente bisogna poi capire se è solo il disabile o altro ancora.... e allora e' poi l'assemblea che decide.....

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@@odjob

 

Comincia con il chiarire chi è il proprietario e chi abita in quell'appartamento (è sufficiente una visura ai RR.II. per il primo quesito ed un certificato di residenza per i secondo).

 

Considera che in questi casi si cerca di soppesare e contemperare le rispettive esigenze, nel senso di evitare sacrifici inutili agli altricondomini se lo scopo finale è comunque raggiungibile. 

 

Polemarco

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@@odjob

 

Toh va.

Eccola qua !

 

Cassazione civile, sez. II 27/12/2011 n. 28920

 

“Ed infine, non merita particolare attenzione l'assunto del ricorrente, secondo il quale la Corte territoriale non avrebbe operato un equo bilanciamento degli interessi contrapposti dell'interesse del condominio a non subire pregiudizio o limitazioni e dell'interesse di C. di raggiungere comodamente la propria abitazione, perchè la Corte territoriale si è fatto carico anche di questo ulteriore profilo, laddove ha affermato che gli interessi contrapposti avrebbero potuto trovare composizione con la realizzazione di un servo scala, per quanto lo stesso fosse realizzabile e accettato dai condomini.”

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