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IGNORED

Tassazione su bonifici dall'estero


Risposte migliori

Inviato

Senza troppe dietrologie, si tratta sempre di una semplificazione e si dà molta importanza al sistema di scambio automatico multilaterale di informazioni (Common Reporting Standard), che dovrebbe essere sottoposto all'approvazione già nel corso del meeting del G20 di questo mese di febbraio.

Peccato solo che a causa della crisi di governo, il nostro ministro Saccomanni non parteciperà al meeting (non si sa ancora chi sarà il nuovo ministro dell'Economia e il meeting del G20, per pura sfortuna, cade proprio nei giorni del vuoto di potere). In ogni caso l'Italia dovrebbe sottoscrivere, trattandosi di una norma europea.

La filosofia è molto semplice. Non ci dovrebbe essere alcun problema nè limitazione nella circolazione dei capitali, basta che si sappia che è di lecita formazione.

Nel caso di bonifico dall'estero per una vendita all'asta di monete da collezione, regolarmente esportate, non ci sono problemi nè tassazioni. L'unico obbligo è quello di riportare l'ammontare incassato dall'estero nel riquadro RW del Modello Unico e serve solo per dimostrare di avere regolarmente incassato appunto dei soldi dall'estero. E non si paga alcuna tassa!

Quello che non si sa ancora bene è se la banca italiana che ha incassato il bonifico, nella sua veste di intermediario, dovrà in qualche modo giustificare all'Agenzia Entrate la natura di tale bonifico. Ma credo che sia sufficiente la causale del bonifico stesso, specificando che è il ricavato dalla vendita di una collezione. La musica è la stessa se sono monete oppure quadri oppure libri, ecc.


Inviato

@@acraf, in politica ogni parola ha un senso. Ed è anche vero che Saccomanni non poteva abolire la disposizione perché sarebbe stato necessario un decreto e questo governo non ha tempo per seguirne la conversione. Di conseguenza, ha lasciato la "patata" al successore, offrendo però la sua interpretazione della vicenda. per quanto riguarda il Common Reporting Standard, Saccomanni doveva pur inventarsi una giustificazione accettabile per la retromarcia :lol:


Inviato

Comunque qui a Bruxelles erano gia' partite due interrogazioni sulla vicenda al Commissario responsabile, in Italia devono aver capito subito di aver fatto il passo piu' lungo della gamba e capito che l'UE avrebbe presto condannato la cosa.


Inviato

Comunque qui a Bruxelles erano gia' partite due interrogazioni sulla vicenda al Commissario responsabile, in Italia devono aver capito subito di aver fatto il passo piu' lungo della gamba e capito che l'UE avrebbe presto condannato la cosa.

Proprio così


Inviato

Comunque qui a Bruxelles erano gia' partite due interrogazioni sulla vicenda al Commissario responsabile, in Italia devono aver capito subito di aver fatto il passo piu' lungo della gamba e capito che l'UE avrebbe presto condannato la cosa.

E' quanto detto nei miei interventi precedenti

Anch'io la penso cosi , altrimenti difficile spiegarsi la repentina marcia indietro: a meno che non abbiano letto i nostri commenti sul forum

Come detto incredibile che prima di prendere questo provvedimento non sia stato valutato l'impatto (positivo) dello scambio automatico delle informazioni che avrebbe permesso di essere non solo piu' efficaci ma di risparmiare burocrazia e noie ai cittadini /)


Inviato

Non ci sono grandi novità. Saccomanni non poteva "sopprimere" la decisione perché mancava il tempo per un decreto, ma ha detto chiaramente come la pensava. E Befera conferma:

"Ora Befera conferma di nuovo la sospensione e non la cancellazione, ma si allinea a Saccomanni nelle motivazioni che hanno

spinto il governo a rivedere la propria posizione sul balzello tanto inviso alle associazione dei consumatori e ai probabili evasori".

Ci penserà Padoan


Inviato

"Ci penserà Padoan"

A reintrodurre la misura?

Non per altro....questo fatto che non si dica chiaramente di volerla cancellare ma ci si limiti a parlare di momentanea sospensione...non è che faccia ben sperare.

Spero comunque che la tanto auspicata "svolta" che quesro governo dice di voler imprimere non si limiti ad escogitare "genialate" come questa; altriimenti, a far parte del prossimo esecutivo potranno chiamate le prime persone che passano per strada davanti a Palazo Chigi....l'importante è che almeno una di loro abbia un telefonino con il quale si possano ricevere chiamate da Bruxelles e dintorni..... :crazy: :girl_devil:

M.

  • Mi piace 1

Inviato

Padoan , che conosco professionalmente, per fortuna e' un po' piu' intelligente


Inviato

l'importante è che almeno una di loro abbia un telefonino con il quale si possano ricevere chiamate da Bruxelles e dintorni.

Dubito proprio che, in questo caso, Bruxelles c'entri qualcosa...


Inviato

"Dubito proprio che, in questo caso, Bruxelles c'entri qualcosa..."

Mah. Vedo che nella premessa alla disposizione che stiamo commentando, si legge quanto segue:

"L'art. 9, 1° comma lett. c) della L. 6-8-2013 n. 97 (Legge europea 2013) ha modificato in modo sostanziale il D.L. 167/90 che disciplina il c.d. monitoraggio fiscale. L'Agenzia delle entrate ha in proposito emanato un provvedimento, datato 18-12-2013 (Prot. 2013/151663), di attuazione delle modifiche suddette."

La "Legge europea" che si cita ha questa rubrica:

"LEGGE 6 agosto 2013, n. 97

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013."

Probabile che "i nostri" abbiano male interpretato il modo di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla U.E., ma che Bruxelles non c'entri nulla........Bruxelles poi.....da qualche anno a questa parte c'entra sempre!..... :girl_devil:

M.


Inviato (modificato)

Il punto è quello che riporto sotto: ma la ritenuta riguarda i redditi da attività finanziarie e NON tutti versamenti nella presunzione che siano redditi da attività finanziarie. Con l'obbligo, in caso di dubbio, di fornire delucidazioni,:

2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita'
di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme
vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma
1, ai quali gli investimenti e le attivita' sono affidate in
gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano
nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La
ritenuta trova altresi' applicazione, con l'aliquota del 20 per cento
e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati
nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti,
diversi da quelli bancari, nonche' per i redditi di capitale indicati
nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i
redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico,
derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita' finanziarie di
cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo
del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a
titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile
dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli
intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di
capitale e redditi diversi, il contribuente e' tenuto a fornire i
dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In
mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva e'
applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi
previsti nel comma 1 non sussistono per le attivita' finanziarie e
patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e'
stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma
1 nonche', annualmente, il controvalore in euro degli importi in
valuta da dichiarare»;

Modificato da cancun175

Inviato (modificato)

Cancellato ... post errato!

Modificato da Sanni

Inviato

Il punto è quello che riporto sotto: ma la ritenuta riguarda i redditi da attività finanziarie e NON tutti versamenti nella presunzione che siano redditi da attività finanziarie. Con l'obbligo, in caso di dubbio, di fornire delucidazioni,:

2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita'

di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad

imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme

vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma

1, ai quali gli investimenti e le attivita' sono affidate in

gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano

nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La

ritenuta trova altresi' applicazione, con l'aliquota del 20 per cento

e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati

nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti,

diversi da quelli bancari, nonche' per i redditi di capitale indicati

nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i

redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico,

derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita' finanziarie di

cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo

del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a

titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile

dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli

intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di

capitale e redditi diversi, il contribuente e' tenuto a fornire i

dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In

mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva e'

applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.

3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi

previsti nel comma 1 non sussistono per le attivita' finanziarie e

patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli

intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso

il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti

da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o

imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e'

stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma

1 nonche', annualmente, il controvalore in euro degli importi in

valuta da dichiarare»;

Il nuovo governo ha indicato nella proliferazione della burocrazia e degli adempimenti amministrativi la priorità numero uno da affrontare mirando ad una semplificazione complessiva del sistema. Il testo di cui sopra è un perfetto esempio di cosa si dovrebbe mirare a semplificare, evitando al cittadino di imporre norme astruse, disposizioni inutili, imposte ingiustificate.

Speriamo si riesca in questo intento !


Inviato (modificato)

Il nuovo governo ha indicato nella proliferazione della burocrazia e degli adempimenti amministrativi la priorità numero uno da affrontare mirando ad una semplificazione complessiva del sistema. Il testo di cui sopra è un perfetto esempio di cosa si dovrebbe mirare a semplificare, evitando al cittadino di imporre norme astruse, disposizioni inutili, imposte ingiustificate.

Speriamo si riesca in questo intento !

Da quello che ho capito dal testo europeo, la richiesta di chiarimenti dovrebbe avvenire solo quando esiste un ragionevole dubbio che i versamenti per bonifico siano il beneficio da attività finanziarie. O se i flussi sono "misti":

Nel caso in cui gli

intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di

capitale e redditi diversi, il contribuente e' tenuto a fornire i

dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In

mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva e'

applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.

Immagino, per esempio, il caso di ripetuti versamenti da uno stesso conto corrente e a periodicità fissa. Comunque, è chiarissimo che NON si dice di tassare "tutti" i versamenti per bonifico e meno che mai "tutti" i bonifici provenienti dall'estero.. Se un commerciate o una casa d'aste hanno molti bonifici da una stessa banca, potranno (in base a questa normativa europea) agevolmente chiarire che sono proventi da commercio i cui utili sono contemplati nella loro dichiarazione dei redditi . Tutto questo mi sembra ragionevole. Irragionevole è l'interpretazione di Saccomanni.

Modificato da cancun175

Inviato

Giusto, e infatti Saccomanni ha perso il posto di ministro :crazy:

Speriamo nella famosa riduzione della burocrazia, anche se la vedo dura…..


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