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Tassazione su bonifici dall'estero


Alberto Varesi

Risposte migliori

Dal 1° febbraio banche obbligate alla ritenuta del 20% sui bonifici in arrivo dall'estero alle persone fisiche. Le ritenute saranno automatiche (a meno di precedente richiesta di esclusione) e spetterà poi al contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di compenso "reddituale". Entra così in vigore l'articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013) che assoggetta a ritenuta d'acconto del 20% qualsiasi bonifico estero in entrata, percepito da una persona fisica.
Le specifiche applicative si trovano nel provvedimento n. 2013/151663 del direttore dell'agenzia dell'Entrate del 18 dicembre scorso e il prelievo è frutto della decisione di considerare ogni bonifico proveniente dall'estero e diretto ad una persona fisica italiana, come una componente reddituale imponibile, salvo prova contraria che deve essere data dal contribuente che riceva la somma sul proprio conto corrente. Tuttavia, i primi versamenti all'erario da parte degli intermediari (principalmente le banche) andranno effettuati il 16 luglio, conguagliando in quel versamento tutte le ritenute maturate dall'1 febbraio fino al 30 giugno (e quindi accantonate e con gli interessi). Successivamente, si verserà la trattenuta ogni 16 del mese successivo all'effettiva percezione della somma. Di fatto, a tutti i contribuenti che riceveranno un bonifico dall'estero sul proprio conto personale - e non professionale o d'impresa - sarà applicata la ritenuta, a titolo di acconto che sarà, poi, scomputata in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Si tratta, quindi, di una vera e propria "trattenuta" che non sarà applicata solo nel caso in cui il contribuente dimostri che l'importo ricevuto o bonificato non abbia una connotazione reddituale ma solo ed esclusivamente patrimoniale: ad esempio, il bonifico in entrata potrebbe essere una restituzione di un finanziamento effettuato negli anni passati, oppure la restituzione di una caparra, data per la conduzione di una casa in locazione all'estero. Complesso, però, il meccanismo che prevede un ruolo primario al funzionario di banca che deve ricevere la dichiarazione del contribuente e valutarla. In ogni caso, che si effettui la ritenuta o meno, il nominativo del percipiente andrà segnalato dalla banca all'agenzia delle Entrate. E il contribuente ha tempo fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello della trattenuta per attestare l'impropria applicazione della ritenuta e chiedere alla banca la restituzione.
È importante ribadire che la ritenuta non si applica alle persone fisiche che ricevano bonifici nell'ambito della propria attività d'impresa o di lavoro autonomo e quando la riscossione non avvenga tramite l'intervento di un intermediario finanziario.
Secondo il provvedimento, il contribuente potrà esimersi dall'assoggettamento all'imposizione mediante l'esibizione di una autocertificazione, possibilmente preventiva, rispetto alla movimentazione finanziaria: purtroppo, però, lo stesso provvedimento non chiarisce ancora la valenza temporale di tale autocertificazione. Per prassi si ritiene che la presentazione di tale dichiarazione possa coprire, almeno, l'intero periodo d'imposta nel caso in cui si inserisca, all'interno della medesima, una breve descrizione preventiva sui flussi futuri che riguardino la medesima fattispecie giuridica. Come si evince dal tenore del provvedimento, non esiste neppure uno standard per l'elaborazione dell'autocertificazione ma, certamente, vi dovrà essere una "quadratura" fra beni e capitali detenuti all'estero (quadro RW del modello Unico) e i flussi reddituali in entrata: è probabile insomma che l'intermediario oltre alla autocertificazione possa richiedere al soggetto passivo l'esibizione del quadro RW dal quale si dovrà evincere quale bene abbia originato il flusso monetario in entrata.

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Ci deve essere un premio (esentasse) per quei funzionari di Iniquitalia che studiano come e dove spillar denaro ai malcapitati sudditi di questa non più democratica repubblica.

( se do una moneta tedesca da vendere all'asta per esempio a Kunker e poi mi viene bonificato il ricavato ecco che scatta il balzello...)

:unknw: :girl_devil: :unknw: :girl_devil: :unknw: :girl_devil: :unknw: :girl_devil: :unknw: :girl_devil: :unknw: :girl_devil:

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Carissimi

come non condividere le seguenti parole ?

"E’ una vergogna, sadismo fiscale", dichiara Elio Lannutti, presidente dell’Adusbef, annunciando che "se non ritirano questo provvedimento lo impugneremo perché è illegale e incostituzionale: se qualcuno lo impugnasse davanti a una commissione tributaria, infatti, vedrebbe sicuramente riconosciuti i propri diritti". E aggiunge: "E’ assurdo colpire qualcuno basandosi soltanto sulla presunzione di colpa, equivale a cacciare una persona in galera e farla uscire dal carcere se si scopre innocente". Inoltre "è un boomerang per lo Stato, perché farà scappare persone e capitali".

Ma anche...

Ma i consumatori sono già sul piede di guerra. "La ritenuta del 20% rappresenta l’ennesimo abuso di potere", affermano Adusbef e Federconsumatori. Mentre su change.org è stata lanciata una petizione per "invitare il presidente a farsi parte attiva nei confronti dei membri del governo competenti per l’immediata abolizione di questa misura inefficace, inefficiente e perniciosa".

A mio giudizio provvedimento che presenta grossi problemi di costituzionalità, vistosi conflitti con lo "statuto del contribuente" e non da ultimo contrario a parecchie direttive e regolamenti europei. ( a tacer del buon senso...)

Che dire... siamo alla frutta!!

Cordialmente,

Enrico

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Attenti voi che vendete sulla baia una monetina da 10 euro. Se il compratore , un francese, vi bonifica 15 euro , postali comprese , pagherete 3 euro di tassa.

A quando l'esproprio coatto della nostra collezione da parte delle forze dell'ordine ?

Prossimamente verrà varata una legge che recita semplicemente :

" Si toglie ogni avere ai presunti ricchi per darlo ai falsi poveri "

Alla fine ai poveri , veri o presunti, non arriverà niente. Indovinate perchè?

( Notiziola appena letta : a Milano per cinque panchine si spendono 200.000 euro ( 400 milioni di lire) :diablo:

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Ciao.

"se do una moneta tedesca da vendere all'asta per esempio a Kunker e poi mi viene bonificato il ricavato ecco che scatta il balzello...)".

Già. Immagino che d'ora in avanti molti preferiranno recarsi a casa di Kunker per ritirare a mani (e, soprattutto, in contanti) il ricavato delle vendite......

Sempre che prima o poi non venga introdotta a carico di chi si reca all'estero, la presunzione dii "espatrio finalizzato all'incasso...", con prova a carico del cittadino che il motivo del viaggio non ha quella finalità.

E queste sarebbero le famose misure per rilanciare l'economia nel nostro Paese? Però! Che geni.....

M.

.

Modificato da bizerba62
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A questo punto mi chiedo anche quanto ci vorrà prima che la stessa presunzione che vale per i bonifici dall'estero, venga introdotta anche per le stesse operazioni che avvengono all'interno del territorio nazionale.....

M

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Senza aver per nulla approfondito la questione mi sembra che ci sia qualcosa in questa disposizione fiscale che contrasta con i principi che regolano il mercato unico ossia la libera circolazione di servizi, persone e capitali all'interno dell'Unione Europea... ma probabilmente mi sbaglio...

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Awards

  • ADMIN
Staff

Curiosità. Da dove arrivano i bonifici che paypal fornisce a chi vende su ebay (e non necessariamente all'estero)?

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"Curiosità. Da dove arrivano i bonifici che paypal fornisce a chi vende su ebay (e non necessariamente all'estero)?"

Bella domanda.....non mi stupirebbe se arrivassero dall'estero.....

M.

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Curiosità. Da dove arrivano i bonifici che paypal fornisce a chi vende su ebay (e non necessariamente all'estero)?

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Société en Commandite par Actions

Sede legale: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Lussemburgo

RCS Lussemburgo B 118 349

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Quindi una qualsiasi transazione privata su piattaforma elettronica, non necessariamente ebay, di un bene usato, supponiamo un vecchio registratore a nastro, pagato tramite paypal... rischia di essere tassato?

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Awards

Secondo me, finchè rimane nel circuito paypal no, poi se decidi di fare un bonifico da paypal al tuo cc italiano allora si!

Speriamo riescano a fare qualcosa le associazioni dei consumatori

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Ho fatto una piccola ricerca ed un paio di telefonate.

Vi riporto un documento da cui si riesce ad evincere alcune cose, che riguardano gli investimenti all'estero:

"""

Modalità di attuazione delle norme concernenti il monitoraggio fiscale - Provv. Agenzia delle entrate del 18-12-2013

L'art. 9, 1° comma lett. c) della L. 6-8-2013 n. 97 (Legge europea 2013) ha modificato in modo sostanziale il D.L. 167/90 che disciplina il c.d. monitoraggio fiscale.

L'Agenzia delle entrate ha in proposito emanato un provvedimento, datato 18-12-2013 (Prot. 2013/151663), di attuazione delle modifiche suddette.

Le integrazioni più significative riguardano in particolare gli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi e il concetto di "titolare effettivo" degli investimenti all'estero e delle attività detenute all'estero di natura finanziaria, per il quale si é richiamata la normativa in materia di antiriciclaggio.

Inoltre, il menzionato quadro RW deve essere compilato dai soggetti passivi a prescindere dall'importo in quanto é stato abolito il precedente limite di Euro 10.000.

Il provvedimento attuativo ha precisato che nel modello ministeriale devono essere riportati i dati dell'imposta pagata per gli immobili detenuti all'estero (IVIE) e dell'imposta pagata in relazione alle attività estere di natura finanziaria (IVAFE).

Per quanto concerne la valorizzazione delle attività estere l'Agenzia ha stabilito che nel modello debba essere indicato il valore di ogni singola attività all'inizio del periodo d'imposta (o al primo giorno di detenzione all'estero) e alla fine del periodo d'imposta (o all'ultimo giorno di detenzione all'estero), nonché il periodo di possesso dell'attività.

I criteri di valorizzazione devono essere gli stessi utilizzati ai fini dell'IVIE e dell'IVAFE.

La modifica più rilevante alla disciplina del monitoraggio fiscale, almeno dal punto di vista degli onerosi adempimenti posti a carico degli intermediari finanziari, riguarda quanto stabilito nel primo periodo del comma 2° dell'art. 4 del D.L. 167/90, vale a dire che i redditi derivanti dagli investimenti esteri o dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a cura degli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui le predette attività siano state agli stessi affidate in custodia, amministrazione o gestione.

Il secondo e il terzo periodo del sopra richiamato comma 2° prevedono poi l'applicazione di una ritenuta d'acconto con l'aliquota del 20% sui seguenti redditi di capitale e diversi che derivano dagli investimenti all'estero e dalle attività estere:

- interessi ed altri proventi corrisposti da non residenti derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue quando il debitore é un non residente, compensi pagati da non residenti per prestazioni di fidejussione o altra garanzia e interessi ed altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego di capitale;

- plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili situati all'estero e dalla vendita di terreni edificabili posseduti all'estero;

- redditi derivanti dalla locazione di immobili detenuti all'estero, redditi esteri di natura fondiaria, redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla sublocazione di beni immobili situati all'estero, dall'affitto, concessione in uso o noleggio di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all'estero, dall'affitto o concessione in usufrutto di aziende estere;

- plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti.

La ritenuta deve essere operata esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati al monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equiparati) e deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui é stata effettuata la ritenuta.

Il provvedimento dell'Agenzia sottolinea che il prelievo deve essere eseguito in ogni caso, anche in mancanza di incarico alla riscossione, salvo che il soggetto interessato attesti, con apposita autocertificazione rilasciata in forma libera, che i flussi di denaro non costituiscono redditi di capitale né redditi diversi che derivano da investimenti all'estero o da attività estere. L'autocertificazione può essere rilasciata anche preventivamente e con carattere generalizzato, cioè riferita a tutti i flussi di denaro aventi la medesima natura.

Affinché l'intermediario sia posto in grado di operare in modo corretto, il contribuente deve fornirgli tutte le informazioni necessarie. In mancanza di informazioni, l'intermediario deve applicare la ritenuta su tutto l'ammontare dei flussi provenienti dall'estero.

Se soggetti passivi sono persone fisiche imprenditori individuali o lavoratori autonomi, si presume che i redditi in questione rientrino nella loro attività (pertanto, ad esempio, se percepiti da un imprenditore i redditi esteri non devono essere assoggettati alla ritenuta).

L'intermediario é tenuto a comunicare all'amministrazione finanziaria i casi in cui non é stata operata la ritenuta.

Il contribuente può chiedere al sostituto d'imposta di rimborsargli la somma prelevata e non dovuta oppure la maggior ritenuta effettuata rispetto a quella dovuta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il prelievo. L'intermediario potrà recuperare la maggior ritenuta versata scomputandola dai versamenti successivi.

Decorrenza: le nuove modalità di compilazione del quadro RW si applicano a partire dal periodo d'imposta 2013, mentre l' obbligo di effettuare la ritenuta decorre dai redditi e dai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono a partire dal 1° gennaio 2014.

Per ragioni tecnico-operative, viene infine disposto che non si applichino le ritenute dovute per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2014, ma che dei relativi flussi debba essere effettuata apposita segnalazione all'amministrazione finanziaria. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 giugno 2014, il versamento delle ritenute operate potrà essere eseguito entro il successivo 16 luglio 2014, maggiorato degli interessi moratori ma senza applicazione di sanzioni.

"""

La cosa mi sembra meno preoccupante di quanto potesse sembrare a prima vista.

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@@bizerba62

"Già. Immagino che d'ora in avanti molti preferiranno recarsi a casa di Kunker per ritirare a mani (e, soprattutto, in contanti) il ricavato delle vendite......"

Il consulente di Renzi in materia di economia, un italiano che vive in GB ed è titolare di un fondo off-shore, gli ha consigliato:

a)la patrimoniale

b) l'abolizione del contante.

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"Il consulente di Renzi in materia economica......"

Renzi chi?............. :clapping:

.........."un italiano che vive in GB ed è titolare di un fondo off-shore"......

Nemo profeta in patria..... :crazy:

M.

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seconda domanda(la prima è ancora là). questa tassa varrà anche per i pagamenti da san marino? in tal caso vedo già le case italiane brindare alla nuova tassa.

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@@bizerba62

"Già. Immagino che d'ora in avanti molti preferiranno recarsi a casa di Kunker per ritirare a mani (e, soprattutto, in contanti) il ricavato delle vendite......"

Il consulente di Renzi in materia di economia, un italiano che vive in GB ed è titolare di un fondo off-shore, gli ha consigliato:

a)la patrimoniale

b) l'abolizione del contante.

che belle idee da "1984"...

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quindi se uno ha ricevuto un bonifico dalla germania la scorsa primavera è esentato?

La norma decorre dal 1° febbraio 2014.

seconda domanda(la prima è ancora là). questa tassa varrà anche per i pagamenti da san marino? in tal caso vedo già le case italiane brindare alla nuova tassa.

Ai fini fiscali, San Marino è considerato un Paese Estero.

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Si entra nel campo minato della politica. E' abbastanza chiaro che la "filosofia" del provvedimento è quella di tassare chi ha esportato capitali all'estero (o ha redditi da capitale o immobiliari all'estero) pur vivendo in Italia. In questo senso la cosa ha un senso. Magari sarebbero da tassare (e poi eventualmente scaricare) anche i bonifici dall'Italia all'estero. Ora qualcuno si lacererà le vesti, ma ricordo che dal solo comprensorio di Prato ogni anno vengono spediti in Cina (tramite money tranfer) 5 miliardi (miliardi!) di euro. Tutti guadagni rigorosamente esentasse. In questo scenario, la numismatica è solo un insignificante dettaglio.

Quanto a Paypal e al bonifico di accreditamento in conto corrente ho seri dubbi che sia applicabile una qualsivoglia tassa: il Lussemburgo è un Paese Ue.

Modificato da cancun175
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  • ADMIN
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Si entra nel campo minato della politica. E' abbastanza chiaro che la "filosofia" del provvedimento è quella di tassare chi ha esportato capitali all'estero pur vivendo in Italia.

Sì ma mi sembra altamente inefficace. Il 20% significa che è conveniente aprire un conto corrente all'estero e farsi addebitare lì eventuali redditi da capitale. Di contro per migliaia di trasferimenti non derivati da "redditi da capitale" (quindi anche vendite ebay)si potrà fare una autocertificazione. Naturalmente ogni autocertificazione andrà segnalata dall'intemediario (banca) all'agenzia delle entrate (mi sembra di capire). Tutto questo genera un costo che dubito sia ripagato da eventuali ricavi (oltre al tempo perso da chi riceve un bonifico).

Comunque mi autodenuncio in qualità di pericoloso evasore. Anni fa scrissi un libro. Tuttora ricevo lussuosi diritti di autore che grossomodo ammontano a 3, 4 euri ogni 2 (due) anni :D

Quanto a Paypal e al bonifico di accreditamento in conto corrente ho seri dubbi che sia applicabile una qualsivoglia tassa: il Lussemburgo è un Paese Ue.

Che sia contro qualche norma europea possibilissimo ma rimane un paese estero; quindi in attesa che si muova qualche organo comunitario ho il sospetto che si applichi benissimo.

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