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IGNORED

Musei Capitolini - Monete Romane originali II


Risposte migliori

Inviato

nel tentativo di tornare all'oggetto della discussione iniziale sono riuscito (finalmente!) a ridurre le immagini dello scontrino rilasciatomi dalla boutique dei musei capitolini e della descrizione della moneta ove si legge chiaramente la dicitura "moneta originale" . Non ho ricevuto altri documenti avendo specificamente richiesto se necessitasse altro nel caso avessi do^vuto portare la moneta all'estero.

La foto della moneta non sono riuscito ancora a ridurla ma non è nulla di speciale sia in termini di conservazione che rarità e corrisponde comunque alla descrizione riportata sul cartellino.

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Inviato

@@numa numa

vorrei precisare, che legalmente non sta al negoziante fornire il certificato di libera circolazione ma al massimo, per etica, informare il compratore delle norme vigenti. Le case d'aste sono costrette a farlo perche' se vendono all'estero non possono pretendere che il cliente americano di turno possa venire in Italia e fare tutte le pratiche...........La moneta in Italia si puo' vendere senza nessun certificato di esportazione, sta a chi compra poi fornirsi i specifici documenti. Altro discorso e' informare correttamente il turista straniero e, secondo me in questo caso, sarebbe giusto dargli anche il certificato. Ma legalmente il negozio non ha fatto niente di sbagliato.


Inviato

Domanda un pò "pelosetta" : vi sembra che ci sia o no un attestato di autenticità ( ex art. 64 Codice Urbani ) in quanto riportato nel post 251 di Numa? :spiteful:

Domanda un po' più "pelosetta" : il venditore ( Zetema), che non richiede carta d'identità o simili del compratore infrange assolutamente l' art. 63 Codice Urbani? :spiteful::spiteful::spiteful:

Domanda parecchio più " pelosetta" e brutta, ma ... siete sicuri che veramente ed assolutamente fosse necessario l'attestato di libera circolazione per uscire dall'Italia con la moneta? :spiteful::spiteful::spiteful::spiteful::spiteful:

..... :shok:

Cordialmente, :angel:

Enrico

P.S. @ numa : nel rovescio del cartellino cosa c'è ?

Enrico


Inviato

@@numa numa

vorrei precisare, che legalmente non sta al negoziante fornire il certificato di libera circolazione ma al massimo, per etica, informare il compratore delle norme vigenti. Le case d'aste sono costrette a farlo perche' se vendono all'estero non possono pretendere che il cliente americano di turno possa venire in Italia e fare tutte le pratiche...........La moneta in Italia si puo' vendere senza nessun certificato di esportazione, sta a chi compra poi fornirsi i specifici documenti. Altro discorso e' informare correttamente il turista straniero e, secondo me in questo caso, sarebbe giusto dargli anche il certificato. Ma legalmente il negozio non ha fatto niente di sbagliato.

certamente Snam

infatti ho acquistato il pezzo come cliente "locale" proprio per questo ho posto al negoziante la domanda specifica volta a conoscere i comportamenti/documenti da avere/detenere nel caso di una esportazione per sapere cosa mi sarebbe stato risposto..


Inviato

Domanda un pò "pelosetta" : vi sembra che ci sia o no un attestato di autenticità ( ex art. 64 Codice Urbani ) in quanto riportato nel post 251 di Numa? :spiteful:

Domanda un po' più "pelosetta" : il venditore ( Zetema), che non richiede carta d'identità o simili del compratore infrange assolutamente l' art. 63 Codice Urbani? :spiteful::spiteful::spiteful:

Domanda parecchio più " pelosetta" e brutta, ma ... siete sicuri che veramente ed assolutamente fosse necessario l'attestato di libera circolazione per uscire dall'Italia con la moneta? :spiteful::spiteful::spiteful::spiteful::spiteful:

..... :shok:

Cordialmente, :angel:

Enrico

P.S. @ numa : nel rovescio del cartellino cosa c'è ?

Enrico

Domanda un pò "pelosetta" : vi sembra che ci sia o no un attestato di autenticità ( ex art. 64 Codice Urbani ) in quanto riportato nel post 251 di Numa?

Domanda un po' più "pelosetta" : il venditore ( Zetema), che non richiede carta d'identità o simili del compratore infrange assolutamente l' art. 63 Codice Urbani?

Domanda parecchio più " pelosetta" e brutta, ma ... siete sicuri che veramente ed assolutamente fosse necessario l'attestato di libera circolazione per uscire dall'Italia con la moneta?

..... :shok:

Cordialmente, :angel:

Enrico

P.S. @ numa : nel rovescio del cartellino cosa c'è ?

Enrico

magari qualcuno, elledi compreso, sapesse rispondere con certezza a queste domande...

saremmo già un bel pezzo avanti.

1. Chi vende una moneta antica autentica deve prendere nota delle generalità dell'acquirente ?

Francamente non ne sono cosi sicuro.

2. Il certificato di autenticità della moneta (in questo caso assolto dalla dicitura riportata sul cartellino - sul retro del cartellino non vi è nulla) è strettamente necessario come documentazione di vendita per la moneta ?

3. Se mi fossi qualificato come acquirente estero e quindi necessitando di esportare la moneta rientrando nel mio paese di origine non credo null'altro mi sarebbe stato consegnato. Come spiegato a Snam sopra la mia domanda al venditore è stata posta proprio per verificare se fosse preparato a tale evenienza e ho potuto constatare la sua ignoranza in materia di disposizioni riguardo una possibile esportazione. Probabilmente se avessi insistito e acquisito la moneta per poi esportarla reclamando i necessari documenti richiesti per legge il venditore si sarebbe rifiutato di vendermela per timore di non ottemperare a qualcosa che non conosceva.

PS

Vitellio fatti ... la barba ... :lol:


Inviato

magari qualcuno, elledi compreso, sapesse rispondere con certezza a queste domande...

saremmo già un bel pezzo avanti.

Già, anche se temo che più che di certezza per alcune domande sia meglio parlare di grado di certezza...

1. Chi vende una moneta antica autentica deve prendere nota delle generalità dell'acquirente ?

Francamente non ne sono cosi sicuro.

Mille distinguo e mille ipotesi...

2. Il certificato di autenticità della moneta (in questo caso assolto dalla dicitura riportata sul cartellino - sul retro del cartellino non vi è nulla) è strettamente necessario come documentazione di vendita per la moneta ?

Questa è una domanda diversa dalla mia... e una risposta è già stata data da Michele ( Bizerba62) in un topic recente nella sezione legale....

3. Se mi fossi qualificato come acquirente estero e quindi necessitando di esportare la moneta rientrando nel mio paese di origine non credo null'altro mi sarebbe stato consegnato. Come spiegato a Snam sopra la mia domanda al venditore è stata posta proprio per verificare se fosse preparato a tale evenienza e ho potuto constatare la sua ignoranza in materia di disposizioni riguardo una possibile esportazione. Probabilmente se avessi insistito e acquisito la moneta per poi esportarla reclamando i necessari documenti richiesti per legge il venditore si sarebbe rifiutato di vendermela per timore di non ottemperare a qualcosa che non conosceva.

Temo che il venditore non sia tenuto a dare proprio nessun documento per l'esportazione... Perchè?

PS

Vitellio fatti ... la barba ... :lol:

Sì credo che tu abbia ragione, in questi giorni, complice la vacanza, sono piuttosto "ispido e pelosetto" e le mie domande sono anche peggio, stiamo a vedere se qualcuno si azzarderà a tosare e quindi a rispondere motivatamente alle mie tre domande...

Comunque devo dire che sei stato bravissimo a porre questa seconda discussione di Musei Capitolini, finanche portando la prova degli scontrini - cartellini. Quando puo,i posta anche la moneta, sarebbe molto interessante !

Cordialità,

Enrico


Inviato

non do risposte "pelose"... ma pongo una questione ulteriore... un pelino irsuta! :diablo:

...che valore può mai avere quella dicitura apposta in calce a un cartellino apparentemente del tutto anonimo e abbinabile a qualsiasi moneta o, addirittura, assolutamente fabbricabile con del buon (e semplicissimo) fai da te?

di più: cosa lega "quello" scontrino e "quel" cartellino a "quella" moneta?

è questa la moneta che ha acquistato numa?

Z4751.jpg

oppure è questa?

_thessalonica_RIC_119.jpg

o quale?

PS non so se ho beccato il licinio giusto... ma ho preso due RIC 119... ma ne avrei potuto prendere 200... tutte abbinabili per classificazione a un dato RIC... ma quale di queste 200 monete "uguali/seriali" sarebbe abbinabile in maniera univoca a quella indicata nel cartellino di numa o nel suo scontrino?

Awards

Inviato

non do risposte "pelose"... ma pongo una questione ulteriore... un pelino irsuta! :diablo:

...che valore può mai avere quella dicitura apposta in calce a un cartellino apparentemente del tutto anonimo e abbinabile a qualsiasi moneta o, addirittura, assolutamente fabbricabile con del buon (e semplicissimo) fai da te?

di più: cosa lega "quello" scontrino e "quel" cartellino a "quella" moneta?

è questa la moneta che ha acquistato numa?

Z4751.jpg

oppure è questa?

_thessalonica_RIC_119.jpg

o quale?

PS non so se ho beccato il licinio giusto... ma ho preso due RIC 119... ma ne avrei potuto prendere 200... tutte abbinabili per classificazione a un dato RIC... ma quale di queste 200 monete "uguali/seriali" sarebbe abbinabile in maniera univoca a quella indicata nel cartellino di numa o nel suo scontrino?

Già, è pelosetta anche lei però temo che sia compresa nella mia numero 1, relativa all'attestato di autenticità e provenienza (nella mia avevo omesso la parola "provenienza" ma avrebbe reso la domanda ancora più pelosa).

Sarebbe stato interessante chiedere al venditore se avesse potuto fare una fotocopia recto e verso della moneta e magari apporre un timbro della ditta, ho la sensazione che lo avrebbero fatto.

Numa? Che ne dici ? Ci riprovi?

Cordialmente,

Enrico


Inviato (modificato)

@@vitellio

Temo che il venditore non sia tenuto a dare proprio nessun documento per l'esportazione... Perchè?

Ciao Enrico,

la tua è una domanda? se si, ti rispondo che il negoziante ha venduto la moneta in territorio Italiano perciò non è tenuto a dare nessun certificato di esportazione, ma sta a chi compra, se si vuole lasciare il territorio italiano, con la moneta, si devono fare le opportune richieste. Cosa contraria se chi compra è già all'estero e magari usa canali come internet.

Ciao

Modificato da snam

Inviato

"Domanda un pò "pelosetta" : vi sembra che ci sia o no un attestato di autenticità ( ex art. 64 Codice Urbani ) in quanto riportato nel post 251 di Numa?".

Il "cartellino" riporta la dichiarazione di autenticità della moneta, con relativa descrizione (quella indicata nello scontrino non è invece riferibile ad una moneta specifica) ma è del tutto assente il riferimento alla provenienza.

Quindi a me sembra che il dettato dell'art. 64 non sia rispettato.

"Domanda un po' più "pelosetta" : il venditore ( Zetema), che non richiede carta d'identità o simili del compratore infrange assolutamente l' art. 63 Codice Urbani?"

Bella domanda.. @@elledi.... :director: se ci sei batti un colpo!!!!!

"Domanda parecchio più " pelosetta" e brutta, ma ... siete sicuri che veramente ed assolutamente fosse necessario l'attestato di libera circolazione per uscire dall'Italia con la moneta?

Qui mi va benissimo la risposta fornita da snam al post nr. 259.

Tuttavia mi sembra anche doveroso precisare che un negozio che ha un utenza largamente straniera, non può ignorare le problematiche legate all'esportazione del prodotto che vende, giocando sul fatto che la vendita è avvenuta in Italia e che il venditore non è tenuto a sapere se l'acquirente è straniero e che di li a poco passerà la frontiera per rientare a casa sua.

La scusa regge fino ad un certo punto.

Anche perchè: facciamo il caso che la polizia di frontiera italiana rinvenga una o più di quelle monete addosso allo straniero che sta per passare il nostro confine per fare rientro all'estero....che succede??

L'art. 174, comma primo riporta:

"Uscita o esportazione illecite

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

@@elledi :director: ..

Vado anch'io a farmi la barba..... :silly:

M.


Inviato (modificato)

Domanda un po' più "pelosetta" : il venditore ( Zetema), che non richiede carta d'identità o simili del compratore infrange assolutamente l' art. 63 Codice Urbani? :spiteful::spiteful::spiteful:

Direi proprio di si, altrimenti non capisco cosa ci stia a fare il registro vidimato dalla questura dei "Antichità, preziosi e beni usati" in cui vanno OBBLIGATORIAMENTE ( pena sanzioni) riportate le generalità complete di chi compra o cede una moneta o altro presso un commerciante con licenza specifica.........

Modificato da numizmo

Inviato (modificato)

Confermo quanto detto da Numizmo. E in questo caso non ai sensi del codice Urbani, ma della legge sulla Pubblica Sicurezza (che risale al 1933 e nessuno propone di aggiornarla).

Per quanto riguarda il Certificato di Autenticità e Provenienza faccio presente che prevede la foto dell'oggetto e in mancanza (motivata) una descrizione minuziosa.

Arka

Modificato da Arka

Inviato

Già, è pelosetta anche lei però temo che sia compresa nella mia numero 1, relativa all'attestato di autenticità e provenienza (nella mia avevo omesso la parola "provenienza" ma avrebbe reso la domanda ancora più pelosa).

Sarebbe stato interessante chiedere al venditore se avesse potuto fare una fotocopia recto e verso della moneta e magari apporre un timbro della ditta, ho la sensazione che lo avrebbero fatto.

Numa? Che ne dici ? Ci riprovi?

Cordialmente,

Enrico

Per Grigio

la monetina assomiglia alla prima che hai postato.

Concordo assolutamente che tale dichiarazione generica posta su un cartellino riconducibile a migliaia di bronzetti di Licinio non ha alcun valore/senso.

Per Vitellio

non c'è bisogno di riprovarci perche chi ha venduto la moneta aveva l'aria di non sapere assolutamente nulla piu' in merito a leggi/regolamentazioni/ carte a corredo dell'acquisto/registri per lei questa vendita era perfettamente eguale ad quella di una comune cartolina. Ho già spiegato che la venditrice era digiuna di ogni cosa riguardasse le monete antiche e che insistendo (chiedendo ad esempio la fotocopia della moneta come avevo inizialmente già pensato per legarla alla descrizione del cartellino) non avrebbe portato a termine la vendita con tutta probabilità , anzi ho avuto la sensazione che si sentisse a disagio con quel materiale come se se lo fosse ritrovata imposto probabilmente da Zétema ma che non sapesse veramente come trattarlo.


Inviato

Ma scusate una domanda da profano (visto che a questa domanda ho gia sentito perlomeno 4 risposte diverse)

Il certificato di provenienza, descrive i passaggi eventuali che una moneta ha fatto--pedigree-- oppure deve contenere oltre detti passaggi (se ci sono) da dove e' saltata fuori. Anni fa' parlando con un intendente, egli affermava che nel certificato di prov. deve esserci assolutamente il luogo e la data del ritrovamento, altresi si deve dimostrare in che contesto e' stata acquistata, e sara la persona che la venduta a dover dare le complete generalita'. Voi che dite?


Inviato (modificato)

Ma scusate una domanda da profano (visto che a questa domanda ho gia sentito perlomeno 4 risposte diverse)

Il certificato di provenienza, descrive i passaggi eventuali che una moneta ha fatto--pedigree-- oppure deve contenere oltre detti passaggi (se ci sono) da dove e' saltata fuori. Anni fa' parlando con un intendente, egli affermava che nel certificato di prov. deve esserci assolutamente il luogo e la data del ritrovamento, altresi si deve dimostrare in che contesto e' stata acquistata, e sara la persona che la venduta a dover dare le complete generalita'. Voi che dite?

Se c'è la dichiarazione di lecita provenienza e di autenticità da parte del commerciante X, qualora ti vengano sollevate contestazioni è il commerciante X che dovrà fornire informazioni in merito alla provenienza, cioè in merito al precedente anello della catena.

Modificato da Bartolus
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Inviato (modificato)

Direi proprio di si, altrimenti non capisco cosa ci stia a fare il registro vidimato dalla questura dei "Antichità, preziosi e beni usati" in cui vanno OBBLIGATORIAMENTE ( pena sanzioni) riportate le generalità complete di chi compra o cede una moneta o altro presso un commerciante con licenza specifica.........

Infatti, mi sembra proprio che tu abbia ragione.

Ecco l'art. 63 dell'ormai famoso decreto 42 del 22 gennaio 2004:

Articolo 63

Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo.

2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e' notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonche' i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13.

5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

Se capisco bene, per i beni valutati al di sopra di un certo limite di valore è necessaria "una dettagliata descrizione" nel registro da parte del venditore (mi riferisco al comma 2). Ciò non toglie, però, che anche al di sotto dei limiti di valore stabiliti (che ignoro) è comunque necessaria una registrazione della vendita dell'oggetto (identificato, presumo, mediante un codice numerico o alfanumerico, di cui però nel cartellino di Zetema non vedo alcuna traccia).

Modificato da Bartolus

Inviato

La mancata annotazione delle generalita' dell'acquirente nel registro di P.S. è espressamente consentita dall'art. 247 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940), come riformato dall'art. 2 della Legge n. 311/2001, nel caso di cessioni di beni di scarso valore.

Non mi pare però che una moneta da 45 euro possa rientrare fra i suddetti beni......

Ma e' stata mai fornita la definizione di "beni di scarso valore"? Non mi pare.

E non vorrei che si "giocasse" sull'interpretazione di questa definizione che attende di essere precisata.

M.


Inviato

in assenza di una definizione, lo "scarso valore" sarebbe alquanto relativo.

tuttavia la disciplina che regola il commercio al dettaglio di cose usate e/o antiche prevede quanto di seguito riporto e ripreso da diverse normative "regionali":

Non sussiste obbligo di presentare la comunicazione di vendita di cose antiche e usate nè della tenuta del registro delle operazioni giornaliere esclusivamente per quel commercio di sole cose usate prive di valore o di valore esiguo (inferiore a Euro 250,00) quali ad esempio merce da rigattiere, bigiotteria, abbigliamento, merce di poco conto, ecc. Ove il commercio venga effettuato congiuntamente a beni di usati o antichi di valore superiore a Euro 250 diventa obbligatoria la presentazione della Comunicazione di vendita cose antiche e usate

quindi direi che quanto è stato fatto non presenta violazioni di sorta visto che c'è comunque una soglia che identifica il modesto valore.

da dove deriva la soglia dei 250 euro? dalla conversione lira/euro della suddetta soglia che, sempre normativa regionale fissava in lire 500.000

questo è, per esempio, quanto vigente nel veneto: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=00da3118-d6de-4464-986e-4d159e59f1a4&groupId=10713

ma lo si riscontra anche in molti altri comuni.

la mia citazione, per esempio, deriva dall'uff. commercio del comune di Brescia.

quindi la soglia è normativamente individuata (o quantomeno individuabile).

Awards

Inviato

La "dettagliata" descrizione, potrà anche essere obbligatoria "sopra" i 250 euro e solo se non si è in contemporanea presenza in stock di beni di valore superiore, ma per quanto riguarda l'identificazione dell'acquirente o del cedente, non mi pare che ci siano eccezioni al riguardo,sul regolamento di tenuta dei libri contabili e di magazzino...poi magari mi sbaglio anche, ma se non registri l'identificativo, partono le sanzioni..su che base? mah.. ditemelo voi, a questo punto...


Inviato

il limite dei 250 euro fa riferimento anche alla tenuta dei libri/registri.

tale limite lo si ritrova anche in molti regolamenti comunali per i mercatini dell'antiquariato.

il fondamento normativo c'è, frutto se vuoi di "libere" interpretazioni degli organi decisionali locali.

tuttavia prima di spaccare il capello (mancata richiesta della carta di riconoscimento) ci sono ben altre questioni più attinenti a quanto dispone il codice urbani che qui non sembrano molto rispettate.

Awards

Inviato

Il modello postato da Grigioviola riguarda i mercatini. Il codice Urbani non distingue i beni in base al valore. E, sinceramente, non so quanto la normativa sui mercatini possa andare d'accordo con quest'ultimo.

Arka


Inviato

Interessante il riferimento di grigioviola alla soglia dei 250 euro.

Ma tale indicazione è frutto di normative locali o di leggi dello Stato?

Di seguito posto l'art. 247 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

Art. 247

"Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della Legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Fatte salve le disposizioni di Legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della Legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo."

M.


Inviato (modificato)

è frutto di ordinamenti locali (regionali) che derivano dalla locuzione del "valore esiguo" dell'art. 247.

circa la conflittualità con il codice urbani... c'è da dire che sono entrambe norme ed entrambe riferiscono a beni potenzialmente culturali... ergo, ricadiamo sempre là: l'individuazione dello status "culturale" (o storico o archeologico) di un bene e l'individuazione certa di quando esso appartiene esclusivamente allo stato o può essere oggetto di libero commercio e/o passaggio di proprietà (a qualunque titolo) tra privati.

a seconda della sensibilità di un perito x e (conseguentemente) di un giudice y la moneta di numa numa può essere:

a) di provenienza non lecita in quanto la sua documentazione non è univocamente collegabile a quella precisa moneta e di proprietà dello stato

b) lecita di provenienza (o perlomeno non risultano illeciti commessi da numa), ma vista come di proprietà dello stato in quanto non documentabile fino alla soglia del 1909

il tutto a prescindere dal suo modesto valore e dal conseguente mancato inserimento nei registri di ps

peccato che numa l'abbia non solo acquistata richiedendo (e ottenendo) regolare scontrino fiscale e quindi nel pieno rispetto della normativa (tributaria), ma anche ha fatto l'acquisto all'interno di un negozio (commerciante professionista) a sua volta gestore di un bookshop di un museo e, valore aggiunto?, caratterizzato dal fatto di essere una società il cui socio unico è il comune di Roma.

detto questo... io non conosco numa, non personalmente, ma se dovesse mai finire sotto processo per l'acquisto di questa moneta e si rendesse latitante... dovessero chiedermi circa il suo aspetto per una foto segnaletica... indicherei questi connotati:

franz-kafka1.jpg

Modificato da grigioviola
Awards

Inviato

che confusione!


Inviato

il limite dei 250 euro fa riferimento anche alla tenuta dei libri/registri.

tale limite lo si ritrova anche in molti regolamenti comunali per i mercatini dell'antiquariato.

il fondamento normativo c'è, frutto se vuoi di "libere" interpretazioni degli organi decisionali locali.

tuttavia prima di spaccare il capello (mancata richiesta della carta di riconoscimento) ci sono ben altre questioni più attinenti a quanto dispone il codice urbani che qui non sembrano molto rispettate.

Senti, può anche darsi che i regolamenti comunali ne facciano parola e tengano conto di questo limite per i mercatini d'antiquariato generico, ma posso assicurarti che la questura non lo fa...per i negozi di monete, almeno quelli che conosco io,...poi tutto è possibile...


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