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IGNORED

Nuovo caso - studente nei guai per annunci online


Risposte migliori

senza fare della sterile e inutile polemica.

è possibile dare una risposta a questo semplice e legittimo quesito più volte posto nel forum specialmente da utenti neofiti?

io ho le mie idee e il mio codice deontologico e ho più volte espresso a mio parere cosa dovrebbe fare e cosa non DEVE fare un collezionista.

premessa: "A" colleziona romane. "A" vive in Italia. "A" vuole acquistare online su ebay.uk una moneta romana di Claudio II a 1,25 sterline. "A" legge l'inserzione e vede: metal detector find (si scrive così? perdonate il mio idioma d'albione). "A", rispettoso delle leggi del suolo patrio sa che Italia non comprerebbe mai una moneta con una simile descrizione, ma "A" che non è uno sprovveduto e rispetta le norme, sa anche che in Inghilterra è lecita la ricerca con MD e la libera vendita, anche tra privati, di monete e oggetti trovati con il MD. "A" quindi acquista la moneta dal venditore inglese, ne conserva la busta con cui arriva per posta (è un maniaco della documentazione di corredo di tutti i suoi acquisti), si fa una stampata della pagina dell'inserzione e, per sicurezza, della ricevuta del pagamento tramite ebay.

"A" ha commesso una violazione della legge italiana? Se sì, quale.

Bella domanda, mi sembra che per casi come questo non ci sono state risposte chiare. Aggiungo un paio di casi di cui anche mi piacerebbe sentire un parere:

Caso 1) "B" e' un collezionista di monete romane. Si reca in vacanza per un romantico weekend con la moglie a Vienna. Li' visita un mercatino dell'antiquariato dove ci sono svariati banchetti di monete romane. Trova un bell'asse di Adriano. Ne chiede la provenienza e il venditore gli dice che viene da qualche lotto di monete da pulire. Alla fine lo acquista insistendo con il venditore per ottenere una sorta di ricevuta. Ottiene un foglietto di carta con indicazioni vaghe tipo "Asse di Adriano, 40 euro, luogo, data, firma".

Ritorna quindi in Italia con l'asse e il fogliettino. "B" ha commesso una violazione della legge italiana?

Caso 2) "C" e' italiano ma vive e lavora all'estero, in un paese con legislazione liberale come l'Inghilterra. E' collezionista di monete romane e le compra un po' dove capita: aste, ebay, convegni, altri collezionisti. Di qualcuna ha le ricevute, di qualcuna no. Negli anni forma una bella collezione. Andato in pensione decide di tornare a vivere la vecchiaia in Italia e di portarsi chiaramente la sua collezione. Cosa deve fare per rispettare le regole? Dichiarare tutto all'importazione presso una soprintendenza? Cosa succedera' per quelle monete di cui non ha conservato traccia dell'acquisto ma che ha comprato in Inghilterra? Come si deve comportare "C"? E' chiaro che potrebbe entrare in Italia senza dichiarare nulla, credo che sia pacifico che in questo caso avrebbe problemi se volesse rivendere poi quelle monete di cui non ha documentazione.

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Dichiararle alla Dogana?

Con tutti gli "annessi e connessi" che ne consegue...

E' quando entrano sul suolo Italiano che devono sottostare alla Legislazione vigente, o sbaglio?

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Dichiararle alla Dogana?

Con tutti gli "annessi e connessi" che ne consegue...

Non c'e' dogana con Inghilterra e UE, siamo in Schengen.

E' quando entrano sul suolo Italiano che devono sottostare alla Legislazione vigente, o sbaglio?

Appunto, come fare per renderle idonee, se sono state comprate i UK e non hanno documendi? In UK era perfettamente legale possederle senza documenti essendo state acquistate nel libero mercato e non provenienti da furti.
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Chiariamo un punto: per quanto attiene la legislazione sui beni culturali non esiste obbligo di denuncia quando si importano monete sul suolo italico, salvo che non si voglia successivamente ri-esportarle, allora si deve (anzi, sarebbe meglio) effettuare una importazione temporanea.

Diversamente tutto ciò che entra in Italia è automaticamente assoggettato alle leggi nostrane....

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Fossi io a fare una cosa del genere, me ne andrei proprio in sovraintendenza a dichiarare il tutto. Magari non serve ma non sarebbe fuori luogo farlo.

Esportare, come ha detto Varesi, è un conto, importare, un altro...dal momento che sono in Italia sono soggette alle nostre leggi.

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Ciao.

Date un'occhiata all'art. 72 del Codice Urbani.

Visto, ma non dice molto. Il caso "B" rientra nell'articolo 72? Non poteva far entrare la moneta con lui in Italia? Doveva spedirsela dopo aver chiesto l'importazione? O poteva portarla con lui in aereo e poi andare in soprintendenza per chiederne l'importazione? Non e' molto chiaro...

poi il comma 4 del art.72:

4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e

la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o

del bene spediti o importati.

Ci sono questi decreti? C'e' un vademecum su come comportarsi? Per monete senza certificato acquistate all'estero come ci si comporta? Si autocertifica? Non si possono importare? Nel caso si ha un rifiuto all'importazione?

Mi sembra che sono argomenti che non si sono molto trattati finora.

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Ciao.

"Chiariamo un punto: per quanto attiene la legislazione sui beni culturali non esiste obbligo di denuncia quando si importano monete sul suolo italico, salvo che non si voglia successivamente ri-esportarle, allora si deve (anzi, sarebbe meglio) effettuare una importazione temporanea."

Condivido.

Nei casi di "spedizione" in Italia (monete spedite o comunque introdotte in Italia da Paesi membri UE) o "importate" in Italia (cioè provenienti da Paesi extra UE), il primo comma dell'art. 72 non pone un obbligo a carico di chi le introduce di certificarne l'ingresso, ma solo una facoltà ("a domanda", riporta l'articolo).

La certificazione in ingresso serve essenzialmente per le introduzioni temporanee cosicchè, allorquando la moneta sarà riesportata (o rispedita) non occcorrerà richiedere ex novo rispettivamente il certificato di esportazione o l'attestato di libera circolazione.

Cioè si utilizzerà il certificato iniziale per riesportare o rispedire la moneta.

"Il caso "B" rientra nell'articolo 72? Non poteva far entrare la moneta con lui in Italia? Doveva spedirsela dopo aver chiesto l'importazione? O poteva portarla con lui in aereo e poi andare in soprintendenza per chiederne l'importazione? Non e' molto chiaro..."

Il "caso "B" (cioè quello che hai indicato come caso 1)) è da trattarsi conformemente all'ipotesi di introduzione in Italia della moneta mediante spedizione (cioè provenienza da Paese membro UE) e non mediante importazione.

Da quello che mi sembra di capire, le monete di cui si chiede la certificazione all'ingresso in Italia, in quanto destinate a successiva riesportazione (o rispedizione), non sono sottoposte alle tutele che il Codice Urbani riserva al materiale "italiano".

Viceversa, le monete che arrivano in Italia per fermarsi definitivamente qui, ferma restando la non obbligatorietà della certificazione nel momento in cui giungono sul suolo italiano (salvo naturalmente gli aspetti doganali per quelle importate da Paesi extra UE) sono da subito sottoposte alle disposizioni del Codice Urbani.

Per quanto riguarda quindi i riflessi che tali acquisti potranno avere ai fini della provenienza e del legittimo possesso, l'acquirente fornirà in caso di controllo le pezze giustificative estere e le Autorità italiane le valuteranno alla stregua della nostra legislazione.

"Ci sono questi decreti?

Non abbiamo ancora un decreto attuativo del Codice Urbani. Tenere conto che il Codice Urbani, all'at. 130, contiene un espresso rinvii al Regolamento di esecuzione approvato con R.D. nr. 363 del 1913, attuativo della famosa Legge nr. 364 del 1909.

Non mi risulta esistano neppure decreti ministeriali. Ho letto da qualche parte che dovrebbe esserci un "parere" dell'Ufficio Legislativo del MIBAC datato 19.3.2009 sull'argomento trattato dall'art. 72, ma nel sito del Ministero non l'ho reperito.

Perciò per alcuni aspetti attuativi del Codice Urbani, anche in materia di importazione o spedizione in Italia, occorre fare ancora riferimento a tale "vecchiotta" discilina.

C'e' un vademecum su come comportarsi?

Non credo esista un "vademecum"; al più qualche breve illustrazione della problematica.

"Per monete senza certificato acquistate all'estero come ci si comporta? Si autocertifica?

Direi che il trattamento diviene uguale a quello delle monete acquistate in Italia e prive di documentazione.... :pleasantry:

Non essendo richiesta alcuna "denuncia" obbligatoria, si possono introdurre in Italia; ma, evidentemente, a proprio rischio.

"Nel caso si ha un rifiuto all'importazione?

Questo è il caso in cui, a domanda, si chieda alla Soprintendenza la certificazione relativa all'introduzione in Italia dall'estero di una moneta.

Se gli Uffici non concedono la certificazione (e dovranno ovviamente motivare tale diniego), riterrei che si possa avviare un contenzioso in sede amministrativa (TAR) per far valere le proprie ragioni all'introduzione in Italia della moneta.

Tuttavia non mi constano precedenti in proposito.

Saluti.

Michele

Modificato da bizerba62
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Non c'e' dogana con Inghilterra e UE, siamo in Schengen.Appunto, come fare per renderle idonee, se sono state comprate i UK e non hanno documendi? In UK era perfettamente legale possederle senza documenti essendo state acquistate nel libero mercato e non provenienti da furti.

Il trattato vale per lo spostamento delle persone, per importazione-esportazione merci è diverso.

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"Il trattato vale per lo spostamento delle persone, per importazione-esportazione merci è diverso."

Penso che cliff facesse riferimento al fatto che il terrirorio della UE costituisce unl'Unione doganale unica, all'interno della quale tutte le merci circolano liberamente.

M.


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resta il caso del collezionista che acquista online da soggetti privati siti all'estero in paesi in cui la norma è differente dalla nostra e dove le monete possono essere tranquillamente trovate e vendute senza particolari problematiche nel pieno rispetto della legge.

queste monete appena giungono in suolo patrio diventano fuorilegge? oppure sono di lecita provenienza in virtù della loro liceità estera?

io propendo per la loro liceità.

allo stato dell'arte, fare luce su questo aspetto credo rivesta una peculiare importanza.

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resta il caso del collezionista che acquista online da soggetti privati siti all'estero in paesi in cui la norma è differente dalla nostra e dove le monete possono essere tranquillamente trovate e vendute senza particolari problematiche nel pieno rispetto della legge.

queste monete appena giungono in suolo patrio diventano fuorilegge? oppure sono di lecita provenienza in virtù della loro liceità estera?

io propendo per la loro liceità.

allo stato dell'arte, fare luce su questo aspetto credo rivesta una peculiare importanza.

questa tua affermazione dimostra come avere una normativa restrittiva sul commercio sia totalmente impossibile e impraticabile

anche perche` se fosse aperta questa possibilita` basterebbe far fare un giro all estero alle monete et voila diventano legali !

ci avete pensato a questo ?

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anche perche` se fosse aperta questa possibilita` basterebbe far fare un giro all estero alle monete et voila diventano legali !

ci avete pensato a questo ?

secondo te?

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onestamente non ne ho idea se ci avete pensato o meno

ma dalle proposte che sento penso di no , anche perche` le vostre proposte di regolamentazione non risolvono minimamente

comunque ti faccio un altro caso pratico

e cioe le monete antiche che NON circolavano sul territorio italiano

per esempio una provinciale dell anatolia o della mesopotamia , oppure una moneta con patina del deserto e zecca di alexandria

perche` anche con tutta la buona volonta` monete come queste non sono state trovate in italia

http://www.acsearch.info/record.html?id=600623

http://www.acsearch.info/record.html?id=571557

http://www.acsearch.info/record.html?id=602074

http://www.acsearch.info/record.html?id=602144

queste sono di legale provenienza o no ?

a queste ci avete pensato ?

Modificato da rick2
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Una moneta può essere di lecita o illecita provenienza indipendentemente da chi la vende, che sia un commerciante o un privato britannico o un commerciante italiano.

Poi ci sino casi particokari. Qualcuno ricorderà l'operazione Cipro, fu coinvolta una ditta tedesca ma amministrata da italiani.....

Questo per rispondere a grigioviola.

Ciò che mi preme capire è quando e come si configura l'incauto acquisto.

È possibile essere accusati di incauto acquisto senza che al venditore venga contestato alcunché? A rigor di logica io direi di no.

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secondo l articolo 712 del codice penale che regola l incauto acquisto ci devono essere degli elementi perche` ti vengano contestato questo reato

per cui se tu compri beni che secondo la loro qualita` o condizione o per l entita` del prezzo ti devono far sospettare che provengano da reato

per cui se tu compri monete sporche di terra provenienti dalla serbia non ti dovrebbero contestare questo reato

non solo ma se tu compri alla luce del sole su ebay in asta libera non vedo come ti possano contestare l incauto acquisto

poi sai anche tu come funziona.

il problema non sono le leggi ma chi le applica e come vengono applicate

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Ciao.

Risponderei a grigioviola riportando il punto di vista dei Carabinieri del Nucleo TPC nel loro intervento pubblicato a pag. 377 del "Notiziario del Portale Numismatico dello Stato", nr. 1, di cui è stato postato il link anche sul Forum:

"Si possono acquistare beni numismatici all’estero?

Si. Un privato può acquistare all’estero beni d’interesse numismatico nel rispetto della legislazione del Paese di origine, introducendoli in Italia ottemperando a quanto previsto dall’art. 72 del D.lgs. 42/2004, ovvero nel rispetto delle vigenti normative in materia doganale e fiscale."

Sempre dall'intervento dei CC. (e sempre a pag. 377 del predetto "Notiziario"), per rispondere a Rick2, riporterei quanto consigliato dai Carabinieri agli appassionati di Numismatica, in merito a ciò che è opportuno fare per dimostrare la regolarità dell'acquisto e la propria buona fede:

"SUGGERIMENTI PER GLI APPASSIONATI DI NUMISMATICA

In linea generale, occorre conservare la documentazione che comprovi dettagliatamente l’acquisto di ogni singolo pezzo: fatture, scontrini, ricevute, cartellini, fotografie, cataloghi da cui proviene il materiale, verbali di aggiudicazione, licenze di esportazione, sdoganamenti e quant’altro possa essere utile a fare emergere la limpida condotta del collezionista ed il legittimo possesso delle monete. Evitare di cadere in “tentazione” cercando di fare a tutti i costi “l’affare” o l’acquisto “sottobanco”,dietro al quale solitamente si nasconde una truffa o, peggio ancora, materiale di provenienz illecita. Fare attenzione in particolare se:sono visibili residui di terra sulle monete, in quanto potrebbero essere riconducibili a recente attività di scavo clandestina (es. lotti di gruzzoli di monete da pulire); il cedente non sia in grado di fornire/con adeguata ed esaustiva documentazione, la provenienza delle monete;il prezzo sia molto al di sotto del possibile valore di mercato; sia proposto da persone non addette al settore."

Ritengo importante riportare di seguito l'ultima annotazione dei CC., che dovrebbe rispondere in modo esaustivo a chi sul Forum chiede lumi su cosa sia necessario fare per evitare di incorrere in denunce e sequestri delle proprie monete:

"Si ritiene opportuno precisare che, l’osservanza scrupolosa delle suddette precauzioni può talvolta non essere sufficiente ad escludere il rischio per il collezionista di entrare in possesso di una moneta di provenienza illecita, con conseguenti risvolti giudiziari, ma gli permetterà, tuttavia,di dimostrare la trasparenza della condotta."

Come vedi, caro Rick2, quello riportato è il punto di vista delle Forze dell'Ordine italiane rispetto alle tematiche del commercio e del possesso di beni numismatici aventi oltre 50 anni (anche se potremo affermare, pur con molta cautela, che questa posizione è dettata prevalentemente, se non esclusivamente, per i materiale classico...)

Sempre citando ciò che scrivono i CC:, i collezionisti di monete sarebbero sufficientemente certi di non incorrere in pregiudizi di natura penale, solo in questi casi:

"- la dimostrazione del possesso risalga con certezza ad una data antecedente all’entrata in vigore della legge 20 giugno 1909 n. 364 che, per la prima volta, ha sancito la regola dell’appartenenza a titolo originario allo Stato delle cose d’interesse culturale ritrovate nel sottosuolo ovvero sia stato trasmesso per successione ereditaria;

- sia nella disponibilità del soggetto perché rilasciato dallo Stato come premio;

- sia stato acquistato presso attività di vendita al pubblico specializzate nel settore. Queste sono, peraltro, tenute all’osservanza delle normative dettate dalla disciplina del commercio e dalle disposizioni di polizia amministrativa, contenute negli artt. 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto n. 773/1931) e negli artt. 242 e 247 del relativo regolamento di esecuzione (Regio Decreto n. 635/1940), nonché all’osservanza delle norme del Codice dei Beni Culturali, come ad esempio l’obbligo di rilascio dell’Attestato di autenticità e di provenienza (art. 64 del D.Lgs 42/2004)."

Questo è il quadro attuale che riassume la posizione dei Carabinieri del Nucleo TPC (e dunque del Reparto espressamente preposto alla prevenzione ed alla repressione dei crimini legati al Patrimonio culturale), in ordine al collezionismo numismatico.

Che piaccia o no, si tratta, come è facile comprendere, di una posizione mutuata dalla prevalente Giurisprudenza e non di un'estemporanea ed isolata valutazione dell'Arma.

Sarebbe opportuno tenerne conto e comprendere che qualunque proposta di cambiamento proveniente dal nostro settore, si trova oggi a "scontrarsi" con questo quadro normativo ed "applicativo" delle leggi vigenti.

I discorsi che si limitino a contestare il quadro suddetto o che non tengano in debito conto della posizione dello Stato italiano, riassunta nel richiamato documento dei CC., non solo sono privo di qualunque utilità ma possono essere persino nocivi per quegli appassionati meno informati, ai quali vengono sbandierati "modelli" di collezionismo forse validi in altri Paesi, ma che non sono rispondenti a quelli attualmente ammessi nel nostro Paese.

Buona serata.

M.

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Ciao.

Risponderei a grigioviola riportando il punto di vista dei Carabinieri del Nucleo TPC nel loro intervento pubblicato a pag. 377 del "Notiziario del Portale Numismatico dello Stato", nr. 1, di cui è stato postato il link anche sul Forum:

"Si possono acquistare beni numismatici all’estero?

Si. Un privato può acquistare all’estero beni d’interesse numismatico nel rispetto della legislazione del Paese di origine, introducendoli in Italia ottemperando a quanto previsto dall’art. 72 del D.lgs. 42/2004, ovvero nel rispetto delle vigenti normative in materia doganale e fiscale."

l'unico esame di diritto da me affrontato all'università (fatalità proprio la cosiddetta legge urbani!!!) si è concluso con un dignitoso 18... :D

pertanto non mi è chiara un'interpretazione di questo passaggio.

se un collezionista acquista da un venditore estero, supponiamo inglese o tedesco o comunque facente parte della comunità europea, deve giocoforza far entrare il bene con un certificato d'importazione?

da quel che mi risulta più volte su questo forum si era detto che non è obbligatorio, cosa differente se si decide di riesportare quanto acquistato.

mi son perso qualche passaggio?

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io sono sempre stato della filosia: non si butta mai via niente. così facendo ho collezionato dal 18 al 30 e lode. e ho chiuso con un più che dignitoso 105/110

:)

...che poi di lavoro faccia tutt'altro rispetto quanto studiato e che la laurea non mi sia servita a nulla se non a un po' di sana cultura personale... questo è un altro discorso! :P

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"se un collezionista acquista da un venditore estero, supponiamo inglese o tedesco o comunque facente parte della comunità europea, deve giocoforza far entrare il bene con un certificato d'importazione?

da quel che mi risulta più volte su questo forum si era detto che non è obbligatorio, cosa differente se si decide di riesportare quanto acquistato.

mi son perso qualche passaggio?"

Come già detto, l'art. 72 non pone l'obbligo assoluto e generalizzato a carico di chi introduce in Italia una moneta dall'estero, di ottenere la certificazione di importazione.

La norma stabilisce, al primo comma, che tali monete "sono certificate a domanda......."

Di ben altro tenore è, ad esempio, la disposizione del precedente art. 71 ("Attestato di circolazione temporanea") che pone invece un preciso obbligo a carico di colui che intenda portare una moneta al di fuori del territorio italiano, seppure per un periodo di tempo determinato:

"Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione....."

Anche l'art. 68 ("Attestato di libera circolazione") pone un preciso obbligo a carico di colui che indenda far uscire in via definitiva dal territorio dello Stato una moneta:

"Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione....."

Perciò, mi pare si possa serenamente sostenere, sia da un punto di vista letterale che sistematico, che il Legislatore non abbia inteso stabilire un obbligo generalizzato nel caso dell'art. 72.

D'altronde, non si capisce il motivo per il quale, se l'intenzione del Codice fosse stata quella di rendere obbligatoria la certificazione anche nell'ipotesi dell'art. 72, il Legislatore non abbia utilizzato (come accade per gli artt. 68 e 71), la formulazione "deve" o "ha l'obbligo", riferita genericamente a tutti coloro che introducono in Italia una moneta dall'estero.

Non so se sono riuscito a farmi capire....oggi la lucidità non è delle migliori.... :crazy:

Saluti.

M.

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perfettamente lucido! :)

quindi, sulla base di quanto fin qui analizzato, semanticamente, giuridicamente e con buon senso, si può acquistare da venditori esteri senza particolari attenzioni per quanto attiene la normativa nazionale.

le "sole" attenzioni sono quelle basilari del rispetto della legislazione vigente nel paese di ubicazione del bene acquistato.

una violazione di queste però, correggetemi se sbaglio, da chi può essere rilevata? solo dal paese estero (e in questo caso come?) o anche dalle nostre autorità?

poi ovvio che quanto stiamo dicendo va integrato con quanto riportato nel post #67, soprattutto con la postilla corsivata, grassettata e sottolineata.

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Da quel che mi ricordo dagli studi, il paese di provenienza ha sempre la possibilità di chiedere (o di pretendere, dipende dagli accordi tra le due nazioni) una collaborazione all'altra nazione. Quindi consiglierei di informarsi prima sulla legislazione della nazione dove si fanno gli acquisti.

Arka

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certo. e non è sempre facilissimo. vedi i certificati di esportazione che sono richiesti per la spagna, le norme che regolano il mercato francese, le norme inglesi (ce ne sono!)... diciamo però che in linea di principio l'italia non ha ingerenza alcuna sugli acquisti provenienti da paesi esteri a patto che siano questi stessi paesi a chiedere collaborazione all'italia in caso di sospetti illeciti e/o traffici clandestini.

il che, sintetizzando, offre un panorama normativo semplicemente complesso (passatemi l'ossimoro!) che tuttavia nella pratica quotidiana non sembra complicare la semplicità.

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ritornando all'articolo 65 comma 3, che dice:


3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

e analizzando l'articolo 11, comma 1

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c);

mi sembra di capire che l'esportazione vada autorizzata nel caso di oggetti dichiarati di "interesse culturali" e tale dichiarazione interviene sulla base dell'articolo 13 tranne nel caso, comma 4 dell'articolo 10:


b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

quindi mi pare di capire che un nummetto (a titolo di esempio per escludere un materiale di pregio quale può essere l'oro) della serie fel temp reparatio (giusto per fissare una tipologia comune e comunque pescata a caso) acquistato da un commerciante e/o privato estero e poi rivenduto nuovamente all'estero non necessiti di quanto sopra detto (certificato di esportazione).

come al solito le discriminanti sono due: il dichiarato interesse culturale, che dev'essere espresso salvo i casi in cui sia insita la "rarità ed il pregio". ma qual è il discriminante che determina la "rarità e il pregio (o il contesto di riferimento nel caso di una moneta decontestualizzata da qualsiasi sito di ritrovamento da x tempo)"?

spero di non essermi perso nell'arzigogolo della giurisprudenza che, come materia, non mi appartiene!

a questo punto mi piacerebbe sentire anche il parere di chi, per mestiere (penso al qui sempre e ottimamente presente Varesi, a cui va un plauso non indifferente per metterci la faccia in qualità di "commerciante"), ricorre a questa tipologia di certificati. sono sempre necessari? o ci sono delle casistiche specifiche?

un discorso prudenziale del tipo: è meglio chiederlo sempre ci sta e lo capisco, ma mi piacerebbe sapere con circostanzialità se esiste invece una casistica specifica.

spesso si guarda con astio la normativa che regola i beni culturali, a mio avviso sarebbe invece auspicabile un approccio opposto: facciamola rispettare al meglio, credo che si eviterebbero molti spiacevoli episodi per tutti i soggetti potenzialmente coinvolti o coinvolgibili.

Modificato da grigioviola
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