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Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 02/06/24 in Risposte
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Fantastico Gallienus! :))) Fra le varianti d'esempio che avevo provato ad accostare al ritratto scultoreo di Decio, mi sembra che il volto della tua sia piuttosto vicino a quello che ho acquistato io. p.s. tra pochi giorni dovrebbe riunirsi alla famiglia il giovane Erennio Etrusco, caduto eppure vivo nell'argento coniato. Appena giunge aggiornerò su questa microimpresa numismatica . Etruscilla invece mi ha dato parecchi dubbi, che ho postato in una discussione sulla pulizia delle monete (spero in una risposta che mi chiarisca le idee). Dopodiché dedicherò un po' di tempo a leggere alcuni testi sulla crisi del III secolo. d.C. e la tarda antichità per animare l'orizzonte di queste vicende. Quello di Ostiliano , infine, credo sarà il viaggio più difficile. Per il momento ho collocato un salvadanaio nell'ingresso a suo nome, invitando la mia famiglia a svuotarci le tasche la sera. Molte monete per una ... Vedremo... a presto Lucius LX2 punti
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Riproduzione che era data in omaggio dalla Perugina negli anni '70, per la precisione è la n° 7.2 punti
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Condivido le sue perplessità. Proprio per questo, come detto in un post precedente, sto lavorando assieme ad altri colleghi per preparare una serie di richieste SENSATE e FATTIBILI da fare agli organizzatori dei convegni. In caso di risposte negative saremo pronti a disertare i convegni rendendo note a tutti le motivazioni che ci hanno spinto a questa drastica decisione. I commercianti sono ben disposti a pagare per partecipare ai convegni se in cambio ricevono servizi adeguati, cosa che purtroppo attualmente succede ben poco soprattutto per quello che riguarda l'aspetto della sicurezza. La numismatica non può e non deve essere messa alla pari degli altri settori che NON HANNO GLI STESSI PROBLEMI DI SICUREZZA. Vedremo che risposte riceveremo, anche perchè senza i commercianti i convegni NON SI FANNO.2 punti
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E anche male, gli hai servito la classificazione secondo il Nomisma e non ne ha fatto menzione...evidentemente interessava solo la quotazione e nient'altro. Un saluto Raffaele.2 punti
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Rispondo solo ora qui sul forum, ma già ti ho detto Mario che grande emozione, per Lisa ed io, essere citati addirittura all'estero, a Zurigo, per il nostro articolo sulle prime medaglie di Giuseppe Verdi. Un articolo importante per noi, perché partiamo dalle nostre origini, dal nostro territorio, oltre a partire da uno dei più grandi musicisti di tutta la storia... Ancora grazie per questa bellissima opportunità! Ci vediamo nel Gazzettino #11!!! 😉2 punti
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Dal punto di vista prettamente numismatico una moneta con appiccagnolo è certamente deturpata, ma dal punto di vista storico bisogna dire che è tutta un'altra storia. Grazie per aver condiviso questa chicca, immagino sia stata indossata da un nostalgico dell'anziano presidente piuttosto che da un simpatizzante nazista.2 punti
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La discussione alla quale mi aggancio ha costituito l’occasione per scrivere questo lungo, lunghissimo, post che da tempo avevo in mente e che, per questioni di tempo, non ero riuscito prima d'oggi a mettere giù. Il richiamo dell’art. 64 del Codice dei Beni Culturali non è mai ridondante e tantomeno scontato, come giustamente osserva @Oppiano . La tutela del collezionista di monete antiche trova il suo primo baluardo nella competenza, nella correttezza e nella preparazione del commerciante, requisiti tutti sussumibili nel concetto di professionalità. Il secondo baluardo è nel livello di studio e approfondimento che chi si approccia a collezionare monete antiche deve necessariamente prestare anche alla normativa nel cui ambito dovrà muoversi. E’ un dato di fatto oggettivo. Ed è un fatto altrettanto oggettivo, con il quale ciclicamente mi scontro, che alcuni (pochi per fortuna) commercianti professionisti che vendono anche monete antiche, ancora oggi non abbiano ben chiara l’essenza dell’attestazione di autenticità e provenienza di cui all’art. 64 del Codice dei Beni Culturali. Probabilmente perché il commercio di antiche non rappresenta, per loro, il core business. Capita, quindi, che taluni ritengano di assolvere all’obbligo posto dall’art. 64 del Codice dei Beni Culturali mediante la consegna all’acquirente di “un mero pezzo di carta” (o di un file, nei casi più evoluti) impropriamente denominato “certificato” di autenticità e “lecita” provenienza (come se un bene oggetto di compravendita, qualunque esso sia, possa essere di provenienza illecita!). L’attestato di cui all’art. 64 non si risolve in una foto della moneta antica (per restare nell’ambito degli oggetti di nostro interesse) corredata di una descrizione (auspicabilmente non sommaria e imprecisa) conclusa dalla pomposa dicitura: “certifico che la suddetta moneta è autentica e di lecita provenienza”, a volte pure priva di timbro e sottoscrizione del commerciante (come pure – vi garantisco – mi è capitato in un emblematico caso isolato che ha fortemente ispirato questo post). Tantomeno l’obbligo può ritenersi assolto dal rinvio alla fattura di acquisto e alle condizioni generali di vendita (che, nella stragrande maggioranza dei casi, già contengono la garanzia che il materiale proposto in vendita sia genuino e autentico). Naturalmente il mio discorso è circoscritto agli operatori commerciali italiani, gli unici ad essere tenuti al rilascio dell’attestazione in commento. E’ sconfortante verificare ancora oggi, dopo fiumi di discussioni, di problemi giudiziari e di polemiche, quanto sia complicato per qualcuno comprendere l’importanza che l’attestazione prevista dal Codice dei Beni Culturali riveste anche nella formazione del pedigree che ogni moneta antica dovrebbe recare con sé. Pedigree della cui importanza pure tanto si discute. Ovviamente lo sconforto è tutto personale. L’art. 64, che su questo forum sarà stato citato una infinità di volte, è chiaro nel delineare il contenuto dell’attestazione. La norma recita testualmente che: “Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d' antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi”. Ho voluto sottolineare ed enfatizzare con l’uso del grassetto le espressioni lessicali che, a mio avviso, costituiscono l’essenza della disposizione. Ribadisco che qui farò riferimento solo alle monete antiche. Il commerciante italiano ha l’obbligo (non la facoltà) di garantire all’acquirente che la moneta venduta sia autentica e di documentarne o di attestarne la provenienza (la norma non dice “lecita” perché si sarebbe trattato di una ovvietà). Tale obbligo, quindi, può essere assolto per due vie, tra esse non alternative ma in posizione di subordine l’una rispetto all’altra: a) consegnando all’acquirente la documentazione che attesti l’autenticità della moneta (una eventuale perizia, ad esempio, ove esistente) e la sua provenienza (mi viene da pensare alla documentazione giustificativa dell’acquisizione della moneta che il venditore, a sua volta, ne ha fatto da un terzo: in questo caso si potrebbero porre problemi legati alla privacy del terzo cedente che, tuttavia, ritengo possano agevolmente superarsi laddove il commerciante, al momento dell’acquisizione, abbia l’accortezza di richiedere e ottenere dal proprio dante causa una autorizzazione al trattamento e alla diffusione di quei dati sensibili); b) in mancanza (della documentazione di cui sopra), dichiarando egli stesso (il venditore, intendo) l’autenticità e la provenienza della moneta, offrendo all’acquirente tutte le informazioni a tal fine necessarie: è quest’ultimo l’attestato propriamente inteso. Ovviamente, poiché detta dichiarazione integra gli estremi di una assunzione di responsabilità a tutti gli effetti di legge nei confronti dell’acquirente, è scontato rilevare che il commerciante (che non voglia incappare in problemi) dovrà a sua volta avere accertato preliminarmente l’autenticità e la provenienza della moneta che pone in vendita (e, quanto alla provenienza, sconsiglierei a qualsiasi commerciante di farlo accontentandosi di una autodichiarazione da parte di colui dal quale intende acquisire la moneta). Per l’assolvimento dell’obbligo posto dall’art. 64 il commerciante (italiano) non può chiedere all’acquirente un solo centesimo, neppure camuffando la pretesa (postuma) sotto il velo del rimborso spese per “stampa fotografica di alta qualità” (come pure un “buontempone” si è preso la briga di rispondermi per giustificare una richiesta di pagamento di un attestato che in prima battuta non mi era stato spedito unitamente alla moneta antica acquistata). Il commerciante dovrà tenere conto di questo costo nel momento in cui andrà a determinare il prezzo della moneta offerta in vendita (o l’entità delle commissioni applicate, in caso di intermediazione), così di fatto recuperandolo comunque, sia pure indirettamente (ma in maniera sicuramente più elegante), dal cliente finale. A mio avviso, un attestato di autenticità e provenienza degno del disposto normativo dovrebbe comporsi da: (i) riproduzione fotografica della moneta, sicuramente sempre producibile nel caso dei nostri amati tondelli (si rammenti che l’art. 64 specifica che “Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi”); (ii) una accurata descrizione della moneta, comprensiva di dati ponderali (fedeli), stato di conservazione (per quanto opinabile) e riferimenti bibliografici, che si concluda con una attestazione di autenticità della stessa (autenticità che, come detto, dovrebbe essere stata accertata dallo stesso commerciante prima di immettere la moneta sul mercato; in ogni caso, generalmente il materiale messo in vendita viene garantito autentico già nelle condizioni generali di vendita… ma i rinvii non mi piacciono); (iii) le informazioni sulla provenienza, quali ad esempio: collezione privata italiana, europea o extracomunitaria (senza la necessità di menzionare l’identità del precedente proprietario); il numero di annotazione, in entrata e in uscita della moneta, attribuito nel registro del commerciante prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza (si veda l’art. 63 del Codice dei Beni Culturali e l’art. 128 del TULPS), informazione che tutelerà la privacy del soggetto dal quale il commerciante ha acquisito la moneta ma che consentirà, al contempo, in caso di dispute giudiziarie, di risalire agevolmente ai vari passaggi di mano della stessa; ove disponibili, eventuali precedenti passaggi d’asta noti (ad esempio, ex Casa d’Aste S.p.A. vendita n. …. del ….); (iv) timbro e firma del commerciante. E attenzione a non confondere e a non sovrapporre l’importanza dell’attestato con quella della fattura: la seconda non sopperisce e non esclude il primo. La fattura è il titolo che giustificherà e proverà la provenienza della moneta per chi l’ha acquistata, cioè per il suo nuovo proprietario. L’attestato è il documento con cui il commerciante professionale (colui che vende) ha l’obbligo di dichiarare a chi compra la precedente provenienza della moneta, legittimando in tal modo il potere che egli ha di cederla attraverso l’immissione sul mercato. Ritengo che una delle funzioni che il legislatore abbia voluto attribuire all’attestazione di autenticità e provenienza sia quella di consentire (quantomeno sul suolo dello Stato) una sorta di tracciamento dei “passaggi di mano” delle “opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico” (e con i tempi che corrono non può che essere un bene sia per il collezionista che per il commerciante) così da arginare il proliferare dei ricettatori, oltre che dei falsari. Nella prospettiva del legislatore, l’attestato in parola era (ed è) finalizzato a caricare di responsabilità i soggetti coinvolti nella compravendita professionale di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico facendo assurgere i commercianti al ruolo (determinate) di “filtro”, essendo essi indubbiamente gravati dall’onere (non codificato ma non privo di conseguenze ove non assolto) di accertare l’autenticità e la provenienza di ciò che pongono in vendita (non mi stancherò mai di ripeterlo: colui che commercia in questo particolare tipo di beni non può pensare di superare il problema della provenienza mediante la semplice acquisizione, dal conferente, di una autodichiarazione sulla liceità della provenienza e del possesso). Infatti, poiché essi sono obbligati ad attestare all’acquirente l’autenticità e la provenienza del materiale venduto, non potranno che – in primis, a propria tutela – pretendere dal soggetto dal quale si sono a loro volta “approvvigionati” quelle medesime garanzie che essi saranno tenuti a dare all’acquirente. I commercianti, dunque, sono l’anello centrale della catena di responsabilità insite nei trasferimenti della moneta nel tempo. Un ruolo decisivo e pregno di responsabilità che, come ogni professione che si rispetti, deve essere svolto con la massima diligenza e che deve portare il collezionista a prediligere sempre l’acquisto da commerciante professionista. Un ruolo che tanti svolgono in maniera ineccepibile ma che pochi, purtroppo, fingono di ignorare con grave nocumento per l’intero settore. Saluti.2 punti
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E' sempre utile richiamare la norma. DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137." note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004. Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41". (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023) (GU n.45 del 24-02-2004 - Suppl. Ordinario n. 28). Testo in vigore dal: 1-5-2004 al: 23-4-2008 Articolo 64 Attestati di autenticita' e di provenienza 1. Chiunque esercita l'attivita' di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d' antichita' o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticita' o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalita' previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticita' o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica degli stessi. Testo in vigore dal: 24-4-2008 Articolo 64 Attestati di autenticita' e di provenienza 1. Chiunque esercita l'attivita' di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d' antichita' o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione (( che ne attesti)) l'autenticita' o almeno la probabile attribuzione e la provenienza ((delle opere medesime)); ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalita' previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticita' o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica degli stessi.1 punto
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Già passato in Gorny&Mosch 297 lo scorso 10-10-2023, vieni ora riproposto un non comune esemplare di didrammo da Crotone nella tipologia con al diritto testa laureata di Apollo con etnico ed al rovescio la raffigurazione di Eracle infante che strozza i serpenti inviatigli da Era . Torna il 4 Marzo in vendita Gorny&Mosch 302 al n. 52 .1 punto
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Salve a tutti qualcuno potrebbe aiutarmi a identificare questa tessera mercantile? Mi accontenterei anche solo di identificare l'area di provenienza. Grazie infinite. Dim.23 mm, gr. 31 punto
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Salve a tutti, condivido con voi questo quadrante serie punta di lancia. Secondo voi qual è la corretta classificazione? Variante A o B? Peso: 5,89gr Diametro:24mm Grazie mille Buon proseguimento1 punto
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Argento dorato è scritto nel decreto pubblicato e nel catalogo https://www.ipzs.it/docs/public/catalogo_collezione_numismatica_2024.pdf1 punto
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Salve, segnalo che è stata presentata la collezione numismatica 2024 in calce il link al catalogo https://www.ipzs.it/docs/public/catalogo_collezione_numismatica_2024.pdf1 punto
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Aggiornamento. Secondo il tra l'altro simpaticissimo e disponibilissimo Sig. Maurizio Grangia, il motivo dell'apparente maggiore usura rispetto alla sua perizia, è dovuto alla "patina" d'argento. A voi un parere. In ogni caso si è subito offerto di riprendersi la moneta e rimborsarmi. Ma mi è sembrato eccessivo a quel punto. Il compromesso è stato raggiunto con l'offerta che ho accettato di una nuova moneta stesso anno e con più "lustro" per la quale non pagherò ovviamente le commissioni di Catawiki (portale sul quale si è dimostrato lui stesso molto critico) e che mi spedirà a sue spese. Ho accettato.1 punto
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@lucius LX mi hai talmente interessato con questo post così ben ponderato che ne ho comprata una anch'io1 punto
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Nel novanta per cento dei casi un anziano rappresenta una biblioteca ambulante ,con conoscenze peculiari. Nel tuo caso ti definirei una "Vaticana" della numismatica e pensa che neanche ti conosco personalmente. Approfittarsi di una persona non più al massimo delle potenzialità è veramente viscido e deplorevole. Non te la prendere è e resterà un animale prigioniero del suo comportamento che presto o tardi lo porterà a subirne le conseguenze .1 punto
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Molto bello il denario di Giulio Cesare con il rovescio di Enea e padre, è nella mia wish list. Al momento di Giulio Cesare ho un “elefantino”.1 punto
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Al dritto San Luigi Gonzaga, al rovescio San Giovanni Nepomuceno, XVII secolo o quello dopo...1 punto
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La 743 è una imitativa sì, probabilmente di qualcosa di III secolo, direi Claudio II resa specularmente sia al dritto che al rovescio……il cosiddetto busto eroico …. come si possa datarla o darla addirittura ai Vandali, non saprei… mi astengo dal commentare…. Vale come tutte le altre fantasiose attribuzioni ai Vandali di qualsiasi cosa non si sappia attribuire… per patina, potrebbe anche essere orientale… poi io non trovo stimoli nel provare a attribuire le imitative a un regnante vandalo piuttosto che a un altro… La 744 è di IV secolo e non c’è dubbio sia per dimensione, disegno e se non bastasse, legenda La 745 appartiene al dibattuto III periodo di Valentiniano III … RIC dice Roma.. io no, ma quella è 2147-2148 La 746 è una fusione con monogramma di Anastasio che qualcuno penserà essere Leone, ma non è… potrebbe essere una fusione di origine egiziana, dove queste cose si sono fatte fino al VI-VII secolo inoltrato concordo...ma sostituisco "anche se spesso l'attribuzione è giusta" con la frase "anche se l'attribuzione non è praticamente mai giusta" il90% delle imitative che vengono date ai vandali sono in effetti di origine orientale ... Siria, Gerusalemme e Palestina, Egitto etc1 punto
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Ulteriore precisazione dalla redazione di Monete Antiche. "Il prossimo numero è in stampa e sarà distribuito, probabilmente a partire dalla fine del mese. Ora la rivista è quadrimestrale e conterrà 120 pagine per ciascun numero. Ne verrà dato annuncio nel sito di prossima pubblicazione."1 punto
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Buongiorno a tutti Finalmente ho ricevuto la risposta dal museo al quale avevo consegnato l'oggetto. La conclusione è che è una riproduzione risalente al 1800 e poteva essere o un pendaglio oppure una decorazione per qualche altro oggetto. Peccato speravo potesse essere più antica.... Grazie a tutti per la collaborazione.1 punto
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I colori sono innaturali e distorcono una giusta visione seppur a monitor, richiederei foto migliori, ad ogni modo a quel prezzo è da prendere.1 punto
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Buondì al termine mostrerò alcune monete ai presenti con le dovute spiegazioni Marco1 punto
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Ciao Massimiliano,sono contento per il surplus che hai realizzato,mi aspettavo un pò di pù(40/50 € di surplus)però,visti i tempi,bisogna accontentarsi;non so dirti se altrove avresti realizzato di più,ti auguro di scovare nuove banconote interessanti e di fare un buon realizzo1 punto
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Heritage World Coin Auctions > NYINC Signature Sale 3114 Auction date: 16 January 2024 Lot number: 33196 Price realized: 5,250 USD (Approx. 4,823 EUR) Note: Prices do not include buyer's fees. Lot description: Ancients SASANIAN KINGDOM. Shahpur (Sabuhr) I the Great (AD 240-272). AV dinar (21mm, 7.40 gm, 3h). NGC MS 5/5 - 4/5. Mint I ("Ctesiphon"), Phase 2, ca. AD 260-272. Draped bust of Shahpur I right, wearing mural tiara with ear flap and korymbos; one pellet above and two pellets below diadem ties / Fire altar flanked by two attendants standing facing, turned outward, both wearing a mural crown; mintmark to left of flames. Sunrise 740. Göbl type I/1. Impressive artistic style on satiny surfaces.1 punto
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da PRIMO TENTATIVO DI CENSIMENTO DEI CONTRASSEGNI NEI DUCATI VENETI Panorama Numismatico 06/20221 punto
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Il Decreto 3 luglio 1967, quello della tua banconota è uno dei più rari. Sto osservando le foto dal cellulare con tutte le limitazioni che offre un monitor piccolo, ma comunque, anche se forse il biglietto è stato trattato, a quel prezzo è da prendere. A gennaio ne è passato uno su eBay, stesso Decreto del tuo, messo molto peggio ( strappi pieghe etc) a 126 euro. Io lo prenderei.1 punto
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Argomento complesso, affascinante. Se può interessare ho trovato questa vecchia discussione che si occupa di un testo di ritrattistica imperiale: Nella parte introduttiva (purtroppo incompleta nella parte "free") si dice qualcosa anche in merito alle varie forme di ritrattistica (compresa quella monetaria). Qui, invece, si parla di Augusto, uno che di "immagine" si intendeva, eccome: Insomma, la ritrattistica (monetaria e non solo), spesso idealizzata, lancia importanti messaggi a chi osserva, proprio come i rovesci. E' il potere delle immagini: Zanker, Augusto e il potere delle immagini. Bollati Boringhieri. Buona notte. Stilicho1 punto
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Ciao Purtroppo la conservazione è bassa, in più non si riesce a leggere il millesimo... Non voglio disprezzare la tua moneta, ma si capisce che è VA I solo dal colletto, è comunque una piccolina di secoli fa ..1 punto
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https://www.ebay.it/itm/225988978077?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=tiw2v3tnr6k&sssrc=4429486&ssuid=FOb1vZlFRsi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Almeno correggi l'inserzione, il taglio non è liscio. Saluti.1 punto
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Taglio: 2 euro CC Paese: Lettonia Anno: 2016 Tiratura: 1.012.000 Condizioni: Molto Buone Città: Cesano Maderno (MB)1 punto
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Io non sono l'esperto che ha condotto il test, tuttavia, essendo l'esecutore utilizzato da Varesi (peraltro in altra città), ritengo che abbia dimestichezza con l'esame delle monete. Se ha ritenuto sufficiente 45 kV in un paio di punti della moneta, credo che ci si possa fidare. Certo che tra una moneta ed un lingotto da 1 chilo, immagino serva ben altra potenza. È stato l'unico test cui ho sottoposto una mia moneta e l'unico di cui abbia avuto notizia, per cui mi spiace, ma non ho informazioni su prove condotte sui Marenghi "oro rosso".1 punto
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Buonasera, quindi era comunque il conio ad essere modificato a mano e non la moneta già coniata ad essere ribattuta... corretto? In buona sostanza la moneta è "battuta" una volta sola... Grazie, Massimo.1 punto
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Taglio: 2 euro CC Paese: Lussemburgo Anno: 2012 Tiratura: 722.000 Condizioni: Buone Città: Cesano Maderno (MB)1 punto
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Le kandake, regine de l’impero africano di Kush https://www.agoraafricaine.info/it/2022/03/21/le-kandake-regine-de-limpero-africano-di-kush/ Kandake noto anche come Kendaki, Kentaki o Kentake, era un titolo dato solo alle regine e alle regine madri dell’antico grande impero africano di Kush (Nubia). Un termine che significherebbe “Regina al potere” “donna regale” o “Regina che ha potere”. Questo titolo era anche usato per riferirsi a una donna monarca che governava in modo indipendente. Il titolo Candace è la versione latinizzata del termine Kentake. Le Kantake erano reputate potenti guerrieri regina e note per essere grandi reggenti, grandi decisori, controllando le regioni oggi chiamate Etiopia, Sudan e gran parte dell’Egitto. Co-governavano non con i loro mariti ma con i loro fratelli. Le regine che componevano le kandake di Meroe erano le seguenti Shanakdakhete (rc 170 aC) Amanirenas (rc 40-10 a.C.) Amanishakheto (rc 10 a.C.-1 d.C.) Amanitore (rc 1-c. 25 d.C.) Amantitera (rc 25-c. 41 d.C.) Amanikhatashan (r. 62-c. 85 d.C.) Maleqorobar (rc 266-c. 283 d.C.) Lahideamani (rc 306-c. 314 d.C.) Shanakdakhete è la prima regina regnante confermata del Regno di Kush. Avrebbe svolto un ruolo importante nella religione meroitica. Questa religione fu fortemente influenzata dagli antichi egizi poiché la loro divinità centrale era Amon. La kendake più nota è senza dubbio Amanishakheto (regina Amanirenas di Nubia) conquistatrice dei romani. La regina Amanirenas governò l’area tra il Nilo e il fiume Atbara tra il 40 e il 10 a.C. Era la seconda regina del Regno di Kush ed era popolarmente conosciuta come Queen Mother o Kandake, il titolo dato a una regina regnante. Diventerà immortale nella storia africana per aver sconfitto l’imperatore Augusto e per aver fermato l’invasione romana per poi dettare le sue condizioni durante i negoziati. Le Kentake sono state esempi di Donne, sempre ritratte nella storia come figure potenti, esperte nell’arte del combattimento, abili strateghe nel loro ruolo di regine, regine guerriere e come figure poetiche che hanno avuto molte attrazioni in passato e la cui influenza continua a scuotere l’immaginazione. Le Kentake furono adorate durante la loro vita e anche dopo la loro morte. Furono sepolte con ricchi tesori come con la sepoltura del Kendake Shanakadkheto risalente al -170 a.C. e i cui bassorilievi la mostrano in armatura, mentre brandisce una lunga lancia in battaglia. Africa, una storia da riscoprire. 2- I faraoni neri e le regine di Meroe https://www.pressenza.com/it/2018/06/africa-storia-riscoprire-2-faraoni-neri-le-regine-meroe/ (Foto di https://riflessistorici.com) Quando, intorno al 3000 a.C. Narmer, quasi unanimemente identificato con Menes, partì dal sud del Sudan, unificò l’Alto e il Basso Egitto e diventò faraone, legò con questo gesto il destino di due popoli. Circa 10.000 anni fa il Sahara era ricco di animali e vegetazione: una squadra di archeologi ha infatti ritrovato nel deserto sudanese rappresentazioni di mucche e gazzelle. Seguendo il Nilo un popolo di agricoltori vi si stabilì, creando le prime forme di civiltà egizio-nubiana. Lo storico e antropologo senegalese Cheik Anta Diop affermò negli anni Cinquanta e Sessanta che i primi egizi avevano la pelle scura, ma il pensiero colonialista dell’epoca negava che le popolazioni africane avessero un passato storicamente rilevante. Veniva studiato solo l’Egitto e il Regno di Kush, chiamato anche Nubia, non interessava nessuno: quando l’archeologo americano George Reisner vide il sito di El-Kuru, con statue imponenti di faraoni neri e i loro tesori, nascose le sue scoperte. Dapprima amico e alleato dell’Egitto, il regno di Kush divenne poi suo nemico per via dell’oro, che possedeva in abbondanza e serviva a creare i gioielli ritenuti necessari per il viaggio nell’aldilà dei faraoni. Ad un certo punto i kushiti divennero schiavi degli egizi, ma fecero anche incursioni nel loro territorio, in un alternarsi di pace e conflitti. L’affermarsi di faraoni dalla pelle più chiara fece diventare una minoranza la popolazione nera. Il più grande sovrano kushita fu Piankhi, a cui successe il fratello Shabaka e altri sovrani della XXV dinastia, tra cui Taarka, descritto come un re clemente e un grande costruttore. I kushiti adoravano il dio Amon e avevano una montagna sacra a forma di cobra. La loro capitale Kerma era bellissima e si estendeva intorno al tempio di Defufa. Le piramidi erano più numerose e più piccole di quelle egizie. Nel 700 a.C. a causa di una grave carestia la capitale venne spostata da Kerma a Meroe. L’alfabeto meroitico era diverso dai geroglifici e la lingua non è stata ancora completamente decifrata. Ai regni dei faraoni seguirono quelli delle regine, guerriere che conducevano le truppe in battaglia, grandi costruttrici di piramidi, abili diplomatiche e sovrane che sceglievano i loro sposi. La più famosa fu Amanishakheto, che firmò un trattato di pace con i romani dopo aver fermato numerose invasioni. Il suo favoloso tesoro venne scoperto nel 1834 dall’italiano Giuseppe Ferlini. La piramide che lo conteneva venne distrutta e gli oggetti venduti a diversi musei, tra cui quelli di Monaco e del Cairo.1 punto
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Buongiorno, condivido la scansione della mia Mezza Piastra da 60 Grana 1838 (30,8 mm / 13,73 g)1 punto
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