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Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 03/18/22 in tutte le aree

  1. Ciao a tutti, non prendevo da molto qualcosa di nuovo. Ho compensato con questi due nuovi arrivi: un bel 3 cavalli con la sola sigla M ed una cinquina con la sigla A. Saluti Eliodoro
    5 punti
  2. Ciao Lorenzo.....ricordi bene...io qualcosa ho conservato, anzi.....tanto.... ricordi queste ? ....l'ultima foto mi lasciai tutto alle spalle..per non soffrire, più di tanto ....ah....ahahahah
    4 punti
  3. Ciao Rocco Si,sono d' accordo con il fattore ambiente. Personalmente non mi creo problemi o dilemmi,patina non patina,ma se devo esser sincero,odio profondamente " il verde" ?. Il fattore umiditá,locazione dell' abitazione,temperatura e aimè anche materiali usati,sono tutti vettori di influenza sui nostri tondelli. Fortuna? Anche quella ci vuole. La mia casa è esposta a nord,a umiditá ecc....non credo io sia fortunato in questo,ma ripeto,non sono fissato. Certo è vero pure che qui nel forum si sono visti grandi pezzi di storia patinati da museo?.
    3 punti
  4. https://www.maurizioblondet.it/tafazzi-va-alla-guerra/ Analisi di Roberto Pecchioli sulla situazione. Una delle migliori lette in questi giorni. Qualcuno non venga a dire che siccome l'ha pubblicata Blondet che è fascista, antisemita eccetera non è affidabile.
    2 punti
  5. Confermo la classificazione di Nikita, tornese 1622 di Filippo IV di Spagna per il regno di Napoli con la sigla MC del mastro di zecca Michele Cavo su una riga... Moneta abbastanza ostica da reperire in buona conservazione ...
    2 punti
  6. Sembrerebbe questa: Tornese con cornucopia (lamoneta.it)
    2 punti
  7. Buon pomeriggio amici, è da un po' che non scrivo e posto qualcosa, ho avuto altro da fare, ma oggi trovo la voglia e il tempo di condividere questa nuova arrivata. E' la mia prima decimale per Murat, fino ad oggi mi sono dedicato solo e molto al rame in grana, ma ho deciso di portare la mia collezione anche in questa direzione. 1 LIRA 1813 AG Dritto: GIOACCHINO NAPOLEONE 1813 Rovescio: REGNO DELLE DUE SICILIE al centro 1 LIRA. Aggiungo che non mi sono minimamente ancora dedicato allo studio delle diverse varianti, questa l'ho presa d'impulso per la conservazione e la patina che è di mio gradimento, l'unica cosa che al momento ho notato è la presenza o meno del punto dopo il valore o dopo la data: 1813. 1813 1LIRA. 1 LIRA E ancora, la presenza o assenza di un rombetto a chiudere la legenda al dritto. Ecco le foto. Graditi i vostri pareri.
    1 punto
  8. Dalle mie parti (Bari) con l’espressione dialettale la monge e la ponge, che ho scelto come titolo per questo post, si indica l’atteggiamento di chi, in una discussione o in una disputa, cercando di non scontentare nessuno, assume un atteggiamento non manifestamente schierato in un senso o nell'altro. Potremmo dire che la monge e la ponge è l’equivalente del detto, di uso comune, un colpo al cerchio e uno alla botte. Ed è proprio l’atteggiamento assunto dalla Corte di Cassazione nella motivazione spesa in una recentissima sentenza di novembre 2021 (la n. 45983 del 12 novembre 2021) ad aver ispirato il titolo. Si tratta di una sentenza a mio avviso importante e che meritava di essere qui segnalata (allego il file del testo completo, in ogni caso reperibile anche online). Prima di proseguire, però, una avvertenza al lettore: il post è lungo e dalla sua lettura completa potrebbero derivare effetti collaterali quali noia mortale e simili. La pronuncia in commento, pur muovendo dai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di appartenenza allo Stato dei beni culturali (e, nello specifico, delle monete antiche), manifesta una maggiore sensibilità nei confronti del collezionista – questa volta espressamente preso in considerazione – sancendo alcuni principi di fondamentale importanza. Il collezionista, in altri termini, sembra aver fatto breccia nel cuore della Corte. Battute a parte, limitandomi a esaminare in questa sede i punti della decisione che ritengo più interessati e di più agevole digestione anche per chi in materia è a digiuno, il Collegio muove dal principio secondo cui i beni culturali “si presumono dello Stato a meno che il detentore non dimostri di averli acquisiti in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 364 del 1909, di averli ottenuti in premio per il loro ritrovamento o di averli ricevuti dallo Stato”. Si tratta, come in più occasioni la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, di ipotesi definite tassative (non vi sarebbero, cioè, altre ipotesi idonee a vincere la presunzione di appartenenza allo Stato). Prosegue, poi, al punto 11., ribadendo che: “La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha in più occasioni sottolineato che "il possesso delle cose di interesse archeologico integra il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176, comma 1, e si presume illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909" […]; conseguentemente, "anche nell'ipotesi di archiviazione del procedimento per il reato di impossessamento illecito, previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176, grava sul richiedente la restituzione dei predetti beni sottoposti a sequestro l'onere di dimostrare che il possesso del proprio dante causa si è verificato in epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta L. n. 364”. E sin qui nulla di nuovo rispetto a quello a cui la giurisprudenza ci ha già abituato. Tuttavia, operando una (importante) inversione di rotta, la Corte si avvede – dandone espressamente atto – di come la rigida applicazione del suddetto principio al “collezionista” (figura alla quale lo stesso Collegio attribuisce pieno diritto di asilo, in considerazione del fatto che dal codice dei beni culturali si evince la pacifica ammissibilità della proprietà privata di beni archeologici al fianco di quella statale) finisca per caricare quest’ultimo di un onere probatorio il cui assolvimento risulta praticamente impossibile. A tal proposito, il passaggio cruciale della decisione in esame (che ha visto il coinvolgimento di importantissime e prestigiosissime case d’aste) è il seguente: “Chiarito ciò, i beni culturali - come già ricordato - si presumono dello Stato a meno che il detentore non dimostri di averli acquisiti in data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909, di averli ottenuti in premio per il loro ritrovamento o di averli ricevuti dallo Stato. Ebbene, nel caso di specie il D.F. risulta aver acquistato dette monete dal collezionista R. nell'anno 2013; proprio in virtù di ciò egli contesta l'appartenenza di detti beni al patrimonio indisponibile dello Stato, non essendovi in atti la prova che esse siano state acquisite dal R. in seguito all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909. 12.4. La doglianza difensiva, evidentemente, stride con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato che fa gravare sul soggetto che invoca la restituzione dei beni l'onere di dimostrare il legittimo possesso delle stesse da parte del proprio dante causa. Occorre, tuttavia, fare chiarezza sull'applicabilità di tale orientamento anche al collezionista. Con riferimento, infatti, ai beni provenienti dalle collezioni numismatiche, non può non tenersi conto del fatto che il codice Urbani conferma implicitamente la possibilità che i beni di interesse culturale siano posseduti da soggetti privati, in particolare qualora il Ministero competente non abbia dichiarato di interesse culturale le cose, in quanto aventi caratteristiche di eccezionalità. In questi devono considerarsi incluse le collezioni numismatiche, delle quali risulta lecito il possesso se acquistate presso rivenditori commerciali od altri collezionisti, a meno che non vi sia la prova che gli oggetti commercializzati provengono da campagne di scavo anteriori all'entrata in vigore della L. 20 giugno 1909, n. 364, ovvero siano di provenienza delittuosa (furtiva, ad esempio). Ed allora, il richiamo al principio giurisprudenziale citato ed assai rigoroso, confermato anche da altre pronunce […], sembra al Collegio invero non calzante. Risulta evidente che nessuno dei ‘soggetti imputati di tale delitto può, ratione aetatis, dare la prova di un acquisto anteriore al 1909; semmai egli può provare di avere ricevuto iure hereditatis tali beni, ovvero di averli acquistati da un collezionista. Ed appunto con riferimento al collezionista (qual è l'attuale ricorrente) che si pone il problema della "prova" da fornirsi, in quanto, ove si applicasse rigidamente, sempre ed indistintamente, l'orientamento giurisprudenziale rigoroso c.s. illustrato, risulterebbe difficile se non impossibile riuscire ad ottenere la restituzione del bene numismatico sottoposto a sequestro penale, poiché - salva la probatio diabolica che consenta di risalire agli "antenati" fino ad epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909 - tale bene è di proprietà dello Stato. Ritiene, infatti, il Collegio che in tale impostazione vada del tutto perduta l'interpretazione della dizione letterale della fattispecie di cui all'art. 176 del Codice dei beni culturali, che incrimina non già la detenzione del bene culturale appartenente allo Stato, ma, per l'appunto, l'impossessamento, con ovvie conseguenze sotto il profilo del tempus commissi delicti (ma anche del luogo del commesso reato, ovviamente). La detenzione è infatti un reato permanente, ma nel caso che ci occupa la detenzione è un effetto del reato, di natura istantanea, di impossessamento, il quale si perfeziona, e consuma, tutto e solo, nella condotta di apprensione della cosa. Con le ovvie conseguenze in tema di computo della prescrizione, quanto al processo penale, ma anche con le scarse possibilità di recupero del bene, che derivano dall'impostazione data sul punto dalla giurisprudenza consolidata. 12.5. Tornando ad esaminare l'impugnata ordinanza, si osserva, la motivazione fornita dal giudice dell'esecuzione si presenta carente posto che deduce l'appartenenza dei beni reclamati al patrimonio indisponibile dello Stato italiano dal dato, pacifico, che "l'istante non ha acquistato i beni confiscati in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909, non li ha ricevuti dallo Stato, né li ha ottenuti in premio per il loro rinvenimento" (pag. 3 ordinanza del 12/12/19 cui la successiva ordinanza dell'1/10/2020 fa espresso rinvio), senza far cenno alcuno all'onere di prova gravante sul ricorrente in ordine al legittimo possesso di detti beni da parte del proprio dante causa, il R.. Non può ritenersi, proprio per le ragioni dianzi esposte al p. 12.4, che le doglianze difensive non siano idonee a compromettere la legittimità del provvedimento di confisca disposto dal G.I.P./Tribunale di Napoli e confermato dal giudice dell'esecuzione sol perché, per mezzo di esse, il ricorrente si limita a contestare "l'assenza di prova" dell'illegittimo possesso delle monete da parte del R.. Come anticipato, infatti, non può applicarsi in maniera pedissequa al collezionista il rigoroso orientamento giurisprudenziale richiamato secondo cui sarebbe proprio sul soggetto interessato alla restituzione dei beni che grava l'onere di dimostrare il lecito possesso degli stessi da parte del proprio dante causa, operando di base una presunzione di proprietà statale. In altri termini, non può ritenersi, in questo caso, che il ricorrente fosse gravato dall'onere, non assolto, di provare il fatto fondamentale posto alla base della propria domanda, cioè il possesso del suo dante causa, anteriore alla L. n. 364 del 1909. […] Purtuttavia, osserva il Collegio, le stesse ragioni poste a fondamento della archiviazione del procedimento per l'asserita buona fede del D.F., avrebbero dovuto spingere il giudice dell'esecuzione a motivare in maniera adeguata circa la confiscabilità delle monete appartenenti al D.F., a lui pervenute dalla collezione R., individuando ulteriori elementi da cui fosse ricavabile l'ostatività della restituzione delle monete, legittimamente pervenute al ricorrente, come ad es., l'accertamento dell'emissione del provvedimento da parte dell'Autorità amministrativa competente ex art. 13 del Codice dei beni culturali, in tal modo qualificando il bene numismatico o la collezione quale appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato. Tale carenza argomentativa sul punto rende, pertanto, ragione dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice partenopeo per un nuovo esame.” (così la sentenza nella parte motivazionale; il sottolineato e il grassetto sono stati aggiunti da me per enfatizzare i passaggi chiave). In buona sostanza, il Collegio sembra affermare – pur senza dirlo espressamente – che, nell’ipotesi di collezionista (ma ritengo il principio pacificamente estendibile anche ai commercianti e, più in generale, a chiunque acquisti in buona fede) che provi di aver acquistato le monete antiche in maniera lecita e trasparente (da altro collezionista o da commerciante), debba trovare applicazione il seguente modus operandi: (i) non è possibile pretendere che il collezionista offra anche la prova del fatto che il proprio dante causa (il venditore, per intenderci), abbia a sua volta acquistato (o acquisito) le monete in data antecedente al 1909 (andando a ritroso), trattandosi di prova “diabolica” (ossia dall’assolvimento impossibile); (ii) in questo caso è il Giudice della confisca a dover offrire la prova (o meglio, per usare l’espressione “timida” impiegata dalla Corte, “a dover individuare ulteriori elementi”) dell’ostatività alla restituzione delle monete al collezionista. Inutile dire che non vorrei mai trovarmi nei panni del “giudice partenopeo” al quale la Corte ha rinviato la decisione e che si troverà al cospetto di una bella gatta da pelare. Non saprei dire se la sentenza rappresenti un passo avanti o un “sapiente recupero e restauro di vecchi orientamenti” (posto che in passato non erano mancate pronunce più favorevoli al collezionista rispetto a quelle che hanno preso piede negli ultimi anni), ma certamente offre notevoli spunti di riflessione che testimoniano, quantomeno, la tendenza della giurisprudenza a non sedersi supinamente su principi già espressi altrove e assunti al rango di dogma, forse – e qui scrivo in chiave romantica e ottimistica – nell’ambito di un più ampio percorso mentale che condurrà ad acquisire la consapevolezza del fatto che a volte la mano privata è capace di coccolare i beni culturali con un amore sicuramente più intenso di quello di cui è capace l’algida “mamma Stato”. Saluti. Cass. 45983 del 2021.pdf
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  9. Così il compilatore del catalogo, ricorda essere il raro, bellissimo tetradrammo di Siracusa che dopo poco più di 1 anno torna al mercato verso fine mese in asta RomaNum. XXIII al n. 60 .
    1 punto
  10. Ci sei andato molto vicino! Comunque ne sparo una che mi sembra pure di avere, anche se la vista a quest'ora è calante... 10 centavos dell'Argentina periodo circa 1890/1940
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  11. L'hai trovato si! Complimentoni! C'è sempre qualche lieve differenza ma i gettoni sono così, lo reputavo più semplice ma alla fine si è rivelato ostico, in questo forum era stato presentato il nominale da 3
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  12. Vediamo se l'ho trovato...Gettone da gioco (spielmunze) - Austria https://en.numista.com/catalogue/exonumia135861.html Mi è venuta l'intuizione che per tutto questo tempo continuavo a cercare su numista nella sezione coins con il flitro "tokens" quando c'era la sezione proprio solo di exonumia su numista che non avevo visto?
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  13. Monica Baldassarri penso che ne porterà con sé solo poche copie...ci siamo sentiti oggi...
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  14. Ciao, è un tornese coniato a Napoli sotto il regno di Filippo II di Spagna,per la data propendo per il 1598... https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-FIIR/6
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  15. DAR AMORE CI DONA AMORE Buona serata da Stilicho
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  16. grazie, la classifico come mi ha confermato,nonostante le sue condizioni ha sempre qualche cosa da raccontare e l'importante è questo, un caloroso saluto. F.P.
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  17. Il fatto di avere mille mila inserzioni su ebay con roboanti titoli "rara, superultra errore", "difetto di conio rarissimo" & co. per me significa solo che ci sono tanti approfittatori che sperano di pescare il pollo, non che tali monete abbiano più mercato: un conto è metterle in vendita, un altro riuscire a venderle...
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  18. Credo che al Museo Nazionale ci sia orario e giorno in cui è aperto il gabinetto numismatico... Basta informarsi dal MAN Stesso... la Sezione Numismatica sarà aperta sabato e domenica (ore 9-13). credo questi orari
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  19. Buongiorno a tutti. Croce e delizia di noi Collezionisti sono le patine delle nostre monete. Sempre li a controllare che non sia troppo carica sugli argenti oppure che spunti del verderame o di peggio sui pezzi in rame. Di solito gli argenti nelle perizie tendono a scurire o a far vedere in superficie del verde. Questa mia Piastra del 1838 stranamente è rimasta intatta da sempre. Chissà come mai, sarà l'ambiente dove è riposta? Voi che dite.
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  20. chiedo se è possibile dare una classificazione a questa monetina, peso gr.0,89 e un diametro di mm.17 grazie in anticipo a chi vorrà intervenire
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  21. Si tratta di un cavallo battuto a nome di Carlo VIII re di Francia da Pardo Orsini. Fino a poco tempo fa la letteratura numismatica lo riteneva battuto a Manoppello mentre un recente studio di S. Perfetto lo attribuisce alla zecca di Guardiagrele. Si tratta di una moneta molto rara e dal conseguente importante valore economico. Complimenti per il pezzo. https://www.numismaticadellostato.it/pns-pdf/materiali/BCavallo (lamoneta.it)dNonline_Materiali_36_2015.pdf Da questo link puoi trovare qualche notizia in più. link al catalogo Cavallo (lamoneta.it) Un passaggio d'asta: Lot 477 - Manoppello. Pardo Orsini Conte (1495), partigiano - Artemide Aste
    1 punto
  22. Se l'Unificato dà "solo serie zecca" per il 50 centesimi Vaticano 2021 è perché probabilmente, quando è stato stampato il catalogo, non si sapeva ancora dell'effettivo quantitativo che sarebbe stato immesso in circolazione. Quindi sul catalogo Unificato dell'anno prossimo la dicitura sarà sicuramente diversa.
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  23. Bella moneta @Asclepia gli avvallamenti sui bordi, come rilevato da @rhoss sono la norma e quindi quest'imperfezione non incide sulla conservazione. A me piace molto anche la patina, che da qualcuno viene definita " di vecchia raccolta ". Complimenti Buona Serata, Beppe
    1 punto
  24. Complimenti, soliti ma lievi difetti di conio sui bordi. Discreta la patina ed i rilievi, per me è un bel BB. Rhoss
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  25. Non capisco se quello che hai riportato lo credi o se sia la retorica dei generali del Cremlino.
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  26. 1 punto
  27. Continuando la ricerca di eccezionali pietre lavorate provenienti dal mondo romano , ricerca da me iniziata tempo fa partendo pero’ dal generico ed ultimamente proseguita dall’ utente Polluce con la presentazione della “Gemma costantiniana” , vorrei ora proporre questa ulteriore magnifica gemma denominata : “Trionfo di Licinio” , dando cosi’ maggior spazio a questi particolari piccoli capolavori dell’ arte glittica . L’ arte di incidere pietre e’ chiamata glittica , denominata a torto “arte minore” , fu una produzione dell’ antichita’ altamente prolifica con intagli di varia qualita’ eseguita da incisori specializzati in lavorazione di pietre dure e preziose , generalmente Calcedoni di tutte le varieta’ le prime , ma anche usando altre tipologie di minerali come ad esempio Giade e Quarzi e le seconde incidendo Berilli (Smeraldi e Acquemarine) , Ametiste , Rubini e Zaffiri . La presente pietra lavorata a Cammeo chiamata “Trionfo di Licinio” e’ un Calcedonio varieta’ Sardonice , pietra che veniva lavorata mettendo in rilievo le varie sfumature di colore della pietra , i cui colori principali potevano variare dal bianco avorio , al beige , al bruno rossiccio , al marrone scuro , la maestria dell’ incisore risiedeva nello sfruttare magistralmente queste varieta’ di colore facendo risaltare figure ed oggetti il piu’ possibile con i colori uniformi contenuti nella pietra . Il Cammeo chiamato “Trionfo di Licinio” e’ una definizione di fantasia in quanto non esiste prova certa che rappresenti Licinio , la pietra rimane comunque un eccezionale rappresentante di questa arte . L’ oggetto e’ conservato a Parigi presso la Biblioteca Nazionale di Francia , Dipartimento delle Monete , Medaglie e Antichita’ ; la pietra e’ conosciuta fin dal 1560 , poi scomparsa per quasi tre secoli fino a quando ricompare nel 1851 , quando riapparve venne acquistata dalla Biblioteca Nazionale ; le misure della pietra sono di circa 6x7 centimetri , la cornice in oro smaltato e’ produzione moderna in stile antico . Leggiamo ora questa gemma : al centro del Cammeo campeggia un Imperatore corazzato di lorica su quadriga in prospettiva da sembrare di venirci incontro , nella mano sinistra regge il globo terrestre e nella destra impugna una lancia rivolta in alto che simboleggia una campagna vittoriosa , alla sinistra dell’ Imperatore un secondo globo sorretto dalla Luna , mentre alla sua destra compare il Sole anch’ esso reggente un globo ; ai lati della quadriga due Vittorie , una per lato che reggono un trofeo e un labaro , ma in pose diverse , i quattro cavalli che avanzano al passo in atteggiamento di calpestare i nemici sconfitti . Il motivo per cui la gemma e’ attribuita a Licinio e’ controverso in quanto i tratti del viso dell’ Imperatore raffigurato non sembrano assomigliare ai ritratti di Licinio presente su monete e su altri reperti , alcuni storici invece “vedono” nella gemma l’ ingresso trionfale di Licinio ad Antiochia dopo aver vinto nel 313 , nella battaglia di Tzirallum , Massimino Daia , altri al contrario “vedono” nella gemma il Trionfo di Costantino contro Licinio a Crisopoli . Comunque sia la gemma , qualunque Trionfo rappresenti , rimane un capolavoro della antica glittica romana . Se altri utenti conoscessero gemme antiche lavorate , importanti e di qualita’ eccezionale , da proporre in Sezione , sono gentilmente invitati a presentarle , grazie . Questo Post credo sia l’ ultimo che presento in questo 2017 , quindi insieme al presente auguro a tutti i frequentatori della nostra Sezione i piu’ sinceri Auguri di Buon Natale e Felice 2018 .
    1 punto
  28. Ciao a tutti, dovrebbe essere un denaro di COMO Ludovico il Bavaro (1314-1327) - MIR 271
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  29. Scusatemi, ho visto solo ora questa discussione (è un pò che non entro nel forum). Per quanto riguarda i cunei a mio avviso ci sono tutti: Ho qualche dubbio che si tratti di un piacentino antico (coniato fra il 1140 e il 1162), infatti mentre se la G di Regis al Diritto è di stile arcaico non lo sono le lettere A del rovescio (come lo sono invece quelle dell'esemplare di Palpi62). Sarebbe utile sapere il peso della moneta, anche se il tondello non sembra del tutto integro. Se fosse intorno ai 0,90-0,95 grammi potrebbe davvero trattarsi di una delle ultime emissioni del piacentino antico. Per Riepo58, se non lo ha già fatto, consiglio la lettura del primo fascicolo del bollettino di numismatica sulla zecca di Piacenza (in particolare pagg. 8-10; il link è il seguente: https://www.numismaticadellostato.it/pns-pdf/materiali/BdNonline_Materiali_44_2016.pdf
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  30. Ciao, grazie per la tua risposta ovviamente molto più didattica ed esplicativa di un semplice lascia perdere.... che rimetteva tutto all'interpretazione di chi leggeva. Pienamente d'accordo con te sul fatto del confronto costruttivo con gli altri appassionati esperti e neofiti(quale io sono). Sono iscritto al forum proprio per accrescere le mie conoscenze ed apprendere da chi ne sa più di me, Alla prossima ANTONIO
    1 punto
  31. DE GREGE EPICURI A me sembra un bottone.
    1 punto
  32. Salve, la voce di Mosca! Grazie per la sua amabile proposta di lavaggio del cervello. Ci penserò. Chi critica il governo russo è pro americano? Argomento strausato, efficace ma poco sottile. Può trovare meglio. Ma come mai non ci ho pensato? Ha ragione, bombardiamo e mettiamo a ferro e fuoco tutti i paesi del mondo che tollerano una manciata neo nazista. Propongo di cominciare dal gruppo Wagner. Io non voglio niente, è lei che parlava di un « colpo di stato illegale» per la destituzione di Yanukovich. È falso. E lo sa. ???? Con le manette? ?Un link basterà, grazie mille, me la caverò. Grande notizia, e dunque un popolo equivale secondo lei ad un gruppo monoetnico? La Grande Russia ad esempio? La differenza tra lei e il suo avatar sta nel fatto che l’avvocato interpretato da Charles Laughton nel film « Witness for the prosecution » credeva di difendere un innocente. Se è vero che il peggior criminale ha diritto ad un avvocato, non bisogna con mala fede calpestare le vittime dei suoi crimini e difendere l’indifendibile. Sul serio? Forse in Russia, ma qui… ??
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  33. Confermo. Immagine presa dalla rete.
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